mauri64 ha scritto: ↑gio mar 16, 2023 10:12 pm
Ciao Avraham,
in merito al dispositivo della sentenza, senti il buon panorama.
Buonasera mauri64,
Non occorre più perché ho trovato la Sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2017, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS
contro Ministero dell’Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato - OMISSIS
Tuttavia, ad onor del vero, da una prima disamina del Dispositivo di questa Sentenza,
La “causa petendi” è appunto la monetizzazione delle ferie non fruite dal dipendente dopo la riforma, tuttavia, in costanza di “aspettativa speciale” con riferimento alla domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Detto ciò, gradirei dunque un parere tecnico-giuridico (da un esperto in materia):
Ad avvenuta riforma e per cd “analogia” anche per quanto concerne l’altra tipologia di “aspettativa speciale” ovverosia l’aspettativa per transito ai ruoli civili i dipendenti delle FF.OO. e della FF.AA. hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite?
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”
Di seguito riporto la Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 27/07/2022 n.066/2022REG.PROV.COLL. N.03369/2017
Pubblicato il 27/07/2022
N. 06624/2022REG.PROV.COLL.
N. 03369/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2017, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Manco e Ubaldo Arduini ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Dario Cusumano in Roma, via Boncompagni n. 93,
contro
Ministero dell’Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’-OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. Francesco Guarracino, considerati presenti gli avvocati Aldo Manco e Ubaldo Arduini per la parte appellante e udito l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, Sovraintendente Capo della Polizia di Stato a riposo, ha appellato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’-OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, sezione prima, del -OMISSIS-, con la quale ne è stato respinto il ricorso avverso il diniego opposto alla sua richiesta di monetizzazione delle ferie dell’anno 2013 di cui non avrebbe fruito per inderogabili esigenze di servizio e delle ferie dell’anno 2014 che sarebbero maturate durante il suo collocamento in aspettativa in attesa di pronuncia su un’istanza di riconoscimento di infermità da causa di servizio, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituite con atto di forma.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
L’appellante è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età il 1° agosto 2014. In precedenza era stato collocato in aspettativa speciale da parte della Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, a decorrere dall’11 febbraio 2014 fino al 27 luglio 2014.
Secondo il giudice di primo grado, la monetizzazione delle ferie residue dell’anno 2013 non gli sarebbe dovuta perché non vi sarebbe prova che non ne avesse fruito nel corso del 2014 per motivi a lui non imputabili, non risultando, dalla documentazione agli atti, alcun rigetto per improcrastinabili esigenze di servizio di alcuna richiesta di fruizione di ferie residue del 2013, essendo al contrario dimostrata l’autorizzazione alla fruizione di 15 giorni di congedo straordinario 2013 nel periodo dal 15 al 31 gennaio 2014, e sussistendo il divieto di monetizzazione delle ferie stabilito dall’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.
Per quanto riguarda la maturazione delle ferie nel periodo di aspettativa trascorso in attesa di pronuncia sulla istanza di riconoscimento della infermità denunciata da causa di servizio, secondo il T.A.R. l’aspettativa di cui all’art. 12, co. 3, d.p.r. 170/2007 avrebbe uno statuto particolare, non assimilabile a quello dell’aspettativa per infermità, come dimostrerebbero la non cumulabilità con periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo e il regime di ripetibilità delle somme corrisposte; inoltre, il caso non rientrerebbe tra le ipotesi tassative di cui all’art. 18, comma 1, e all’art. 14, comma 14, del d.p.r. 254/99 per le quali, in base al rinvio contenuto nell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 170/2007, si può procedere “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario”, né il ricorrente era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, essendo stato riconosciuto solo parzialmente non idoneo e, quindi, riammesso in servizio per essere utilizzato in servizi interni con le prescrizioni impartite dalla Commissione medica ospedaliera.
Le critiche mosse dall’appellante alla decisione di primo grado meritano accoglimento.
Nel rapporto informativo tramesso all’Avvocatura distrettuale dello Stato e depositato agli atti di causa, l’Ufficio del personale della Questura di -OMISSIS- ha riconosciuto che il differimento di 23 giorni di congedo ordinario residuo dell’anno 2013 era avvenuto per urgenti motivi di ufficio e sostenuto che la Dirigente della OMISSIS ne aveva programmato la fruizione, come da prospetto agli atti, prima del collocamento in quiescenza dell’interessato, sebbene ciò poi non era stato possibile a causa dell’avvenuto collocamento in aspettativa speciale fino alla data del collocamento in quiescenza (fatta eccezione di 2 gg in cui era stato posto a recupero riposo e 2 gg di riposo per legge).
Dunque il T.A.R. ha erroneamente valorizzato, per respingere in toto la domanda, il fatto che il ricorrente aveva potuto usufruire di alcuni giorni di congedo nel corso del 2013 e recuperarne altri 15 nel gennaio 2014, restando intatta la questione dei 23 giorni residui del 2013 di cui, pacificamente, non aveva potuto godere per causa indipendente dalla sua volontà e, perciò, senz’altro monetizzabili, a prescindere dal fatto che ciò non fosse dipeso neppure dalla volontà dell’amministrazione.
Quanto alla questione della maturazione di ulteriori ferie (26 gg.) nel periodo di aspettativa speciale disposto ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, convince il rilievo dell’appellante secondo cui, poiché per l’art. 12 del DPR n. 170/2007 il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità, si verte pur sempre di un’ipotesi di aspettativa che è riconducibile, in ultima analisi, alle condizioni di salute del lavoratore, con conseguente applicazione del principio, di carattere generale, per cui la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto di lavoro per malattia del lavoratore, al quale compete, ove successivamente dispensato dal servizio, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa.
Per queste ragioni l’appello deve essere accolto e, in conseguente riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado anch’esso accolto ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente al compenso sostitutivo dei giorni di ferie sopra indicati.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
OMISSIS
OMISSIS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.