Ritrovamento di oggetti smarriti
Inviato: mer lug 03, 2013 12:07 pm
Quello che molti non sanno.
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L’art. 927 del Codice civile dispone che:
“chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Per ottemperare a tale disposto di legge, presso i vari Comuni sono attivati appositi Uffici oggetti smarriti dove, pertanto, la invitiamo a rivolgersi. Per gli oggetti è prevista la custodia per 12 mesi; trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, essi vengono restituiti alla persona che li ha trovati e portati a quest’Ufficio.
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Dispositivo dell'art. 927 Codice Civile
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).
Note
(1) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.
(2) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.
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ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE:
Art. 927: “Cose ritrovate”
Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
Art. 931: “ Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del
prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore (1140).
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Alcuni Comuni però delegano il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel proprio territorio comunale al Comando Polizia Municipale.
Pertanto già da adesso invito tutti i lettori del Forum ad attivarsi per accertarsi nel proprio Comune se è stato attivato il rispetto (ufficio ricevimento oggetti smarriti) dell'art. 927 del Codice Civile e se è ben segnalato questo servizio previsto per Legge ai fini dell'informazione a tutti i cittadini, in modo da non trovarsi impreparati.
Spero di aver fatto cosa gradita.
panorama
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L’art. 927 del Codice civile dispone che:
“chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Per ottemperare a tale disposto di legge, presso i vari Comuni sono attivati appositi Uffici oggetti smarriti dove, pertanto, la invitiamo a rivolgersi. Per gli oggetti è prevista la custodia per 12 mesi; trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, essi vengono restituiti alla persona che li ha trovati e portati a quest’Ufficio.
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Dispositivo dell'art. 927 Codice Civile
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).
Note
(1) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.
(2) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.
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ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE:
Art. 927: “Cose ritrovate”
Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
Art. 931: “ Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del
prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore (1140).
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Alcuni Comuni però delegano il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel proprio territorio comunale al Comando Polizia Municipale.
Pertanto già da adesso invito tutti i lettori del Forum ad attivarsi per accertarsi nel proprio Comune se è stato attivato il rispetto (ufficio ricevimento oggetti smarriti) dell'art. 927 del Codice Civile e se è ben segnalato questo servizio previsto per Legge ai fini dell'informazione a tutti i cittadini, in modo da non trovarsi impreparati.
Spero di aver fatto cosa gradita.
panorama