Riconoscimento dello Status di “vittima del dovere”
Inviato: mar lug 02, 2013 4:21 pm
Ricorso degli eredi rigettato.
Per completezza e per capire meglio i motivi vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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01/07/2013 201301945 Sentenza 3
N. 01945/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. Prima Cammarata ed Elisa Cosentino del Foro di Enna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Dipietro in Catania, viale Vittorio Veneto, 14;
contro
Ministero Dell'Interno, Ministero Interno - Dipartimento Dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero Interno - Dip. Vigili Fuoco e Soc. Pub. e Difesa Civ. - Dir. Gen. Risorse Fin. Area II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del decreto n. OMISSIS del capo dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile emesso in data 4 novembre 2011
- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale ivi compreso, ove occorra, del parere della Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” emesso nella seduta del 2/12/2010;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21/06/2012:
- delle note del Direttore Generale del Ministero degli Interni, Dipartimento Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per le risorse umane, area III prot. n. ….. del 22/03/2013 e n. ….. del 22/03/2012 con le quali sono state rigettate le istanze dei ricorrenti OMISSIS di assunzione diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, vedova e figli del signor OMISSIS, Capo Squadra Esperto del ruolo dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio in data …./2008, impugnano, con il ricorso introduttivo, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale non viene riconosciuto al congiunto lo status di vittima del dovere ed il diritto alla corresponsione dei conseguenti benefici di legge.
Premesso in punto di fatto che la morte è sopravvenuta durante l’orario di servizio , poche ore dopo la partecipazione ad un intervento di rimozione di automezzo in condizioni di eccezionale fatica e che è intervenuto il riconoscimento del nesso causale e interdipendenza della morte per causa di servizio con decreto prot. n. ……. del 25/01/2010 a conclusione del relativo procedimento attivato d’ufficio, viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Sostengono i ricorrenti che sussistono le condizioni per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto in quanto il suo decesso sarebbe intervenuto per effetto diretto delle lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, nel caso di specie, in operazioni di soccorso, come dispone l’art. 1, comma 563 della L. N. 266/2005. Coerentemente la stessa Amministrazione dell’Interno con decreto n. …. del 25/01/2010 ha riconosciuta la morte improvvisa del signor OMISSIS come dipendente da causa di servizio, alla stregua di valutazioni che confermerebbero l’esistenza dei presupposti , oltre che della causa di servizio, della condizione di “vittima del dovere”.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 29/09/2009 ha riconosciuto la dipendenza della morte da causa di servizio sul presupposto che la stessa “è avvenuta dopo un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa e a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso…”.
Da ciò scaturirebbe la conferma della sussistenza delle condizioni anche per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto sussisterebbe quel “quid pluris” richiesto al fine, consistente nell’immediato e diretto nesso causale tra evento esterno (ben individuato nel tempo nello spazio) e lesione riportata.
L’impugnato provvedimento conterrebbe discrasia tra le premesse in cui vengono decritti i fatti e le conclusioni, negative di rigetto.
2) Violazione di legge per incongruità e carenza della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Parte ricorrente deduce la incongruità della motivazione dell’impugnato provvedimento che si fonda sul parere espresso dalla Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di vittima del dovere che, dopo avere descritto correttamente i fatti e le condizioni in cui si è verificato il decesso, ha affermato che “la documentazione sanitaria prodotta non individua la causa del decesso, non risultando effettuato, in particolare, l’esame autoptico”, mentre sia dal parere del C.M.O di Palermo che sia da parere della Commissione di Verifica per la causa di servizio risulta che il decesso è intervenuto “per sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”. Deduce altresì il difetto di istruttoria non avendo l’amministrazione richiesto l’esame autoptico effettuabile anche a distanza di tempo dal decesso.
Il Ministero intimato costituito in giudizio chiede il rigetto del ricorso affermando che non appare provato che il motivo del decesso del Vigile sia riconducibile proprio all’espletamento di quelle operazioni di soccorso precedentemente svolte e che le stesse rivestissero la connotazione dell’estrema rischiosità, da ciò facendo scaturire la insussistenza delle condizioni prescritte dalla L. n. 266/05 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Con motivi aggiunti depositati in data 21/0672012 vengono impugnate le note del 22 marzo 12 con cui sono state rigettate le istanze di assunzione nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei figli del defunto OMISSIS.
Deducono i ricorrenti la violazione dell’art. 132, c.1 lett. B del D. L.vo n. 217/2005 che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale di Vigili del Fuoco deceduti ….per causa di servizio, purchè il decesso sia effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, requisiti che assumono sussistenti nel caso di specie, come si ricaverebbe dall’atto impugnato con il ricorso introduttivo e dalla relazione del Comandante Provinciale del Comando Vigili del Fuoco di Enna del 26/09/2008 e dalla delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del 29/09/09.
I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sarebbero altresì affetti dal vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, per contraddittorietà rispetto agli atti prima indicati e per incongrua motivazione.
Il Ministero intimato con memoria depositata in data 29 giugno 2012, eccepisce la infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti.
In data 12 marzo 2012 parte ricorrente ha depositato perizia giurata con la quale è stata affermata la “riconducibilità diretta ed immediata dell’exitus del dante causa alla operazione di soccorso effettuata in data 8/09/2008 (ex lett. D, comma 363, art. 1 L. 266/2005).
Con memoria depositata in data 13 marzo 2013 parte ricorrente insiste in tutte le censure del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Alla pubblica Udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, per esigenze di economia processuale, procede all’esame congiunto delle censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e ne riscontra la infondatezza.
Premessa la circostanza, desumibile per tabulas, che il decesso del dante causa degli odierni ricorrenti sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto ministeriale prot. n. …. 25/01/2011 sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha ricollegato la morte del Capo Squadra Esperto OMISSIS all’espletamento di “un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa ed a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”, può con certezza affermarsi che sussiste il nesso di causalità tra il decesso del Signor OMISSIS e le circostanze che lo hanno determinato.
Ma non basta ai fini del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” il rilevato nesso di causalità, occorre anche che siano intervenuti elementi di straordinarietà da ricercarsi in fattori ulteriori dei quali non sia possibile una preventiva ponderazione (in termini C.G.A., sent. n. 544/2013)
Nel caso di specie i fatti di servizio che hanno determinato il decesso del signor OMISSIS non sembra abbiano rivestito il carattere della straordinarietà e quindi della sussistenza di un livello di rischio eccedente gli ordinari limiti di rischio professionale legati al servizio. Ciò per la considerazione, per un verso, che le condizioni climatiche avverse ( “giornata particolarmente afosa”) costituiscono una componente ordinaria del lavoro di chi espleta servizio alla nostra latitudine nel periodo estivo e, per altro verso, l’intervento di rimozione di un automezzo rientra nei normali compiti degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno la possibilità di calibrare gli interventi rapportandoli ai mezzi ed alle forze a propria disposizione.
Non è dato rilevare, infatti, dagli atti prodotti in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, che il rischio affrontato dal signor OMISSIS sia andato oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto , ritenendo il Collegio che nessuno degli elementi che parte ricorrente assume avere il carattere di fattore straordinario (giornata particolarmente afosa, e sforzo particolarmente intenso), nemmeno nella loro considerazione complessiva, possano fare qualificare come eccezionalità la situazione da affrontare, non rivestendo l’attività nella quale il OMISSIS era impegnato caratteristiche diverse da quelle che ordinariamente accompagnano simili operazioni di soccorso.
Con riferimento alla censura, pure qui all’esame, con la quale si contesta la insufficienza della motivazione addotta con il provvedimento di rigetto impugnato ed il difetto di istruttoria, rileva il Collegio che l’articolata ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato dia sufficiente contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione dopo avere calutato la documentazione medica afferente il de cuius dei ricorrenti e gli argomenti addotti da questi ultimi in sede di riscontro della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza dagli stessi presentata.
La rilevata infondatezza delle censure esaminate determina il rigetto del ricorso principale.
Il Collegio procede ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il rigetto delle istanze di assunzione diretta nominativa nel corpo dei Vigili del Fuoco presentate dai ricorrenti OMISSIS, figli del de cuius OMISSIS.
Sostengono i ricorrenti la illegittimità del provvedimento ora all’esame che si assume adottato in violazione dell’art. 132 comma 1 lett. b del D.L.vo 217/2005 e delle norme ivi richiamate, in quanto sussisterebbero nel caso di specie tutte le condizioni richieste ex lege per accedere al beneficio richiesto.
In particolare i ricorrenti assumono che il decesso del proprio congiunto sarebbe intervenuto per effetto di lesioni riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale come sarebbe comprovato dal Comitato di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il decesso e l’espletamento di un servizio particolarmente pesante a seguito del quale il signor OMISSIS ha accusato “un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”.
La censura è infondata.
La ratio della norma, di cui i figli del signor OMISSIS deducono la illegittima applicazione, è intesa a rendere un doveroso tributo alle specifiche condotte degli operatori che siano stati sottoposti a pericoli fisici nell’adempimento del dovere e ne hanno tratto ferite o lesioni, non essendo sufficiente al fine dell’applicazione della norma la sussistenza di generici profili di rischio anche quando tale rischio si sia tradotto in patologia che ha condotto a morte (in termini, C. Stato, sez. III, sent. n. 6574 del 14/12/2011).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, la sicura riconducibilità del decesso del signor OMISSIS a causa di servizio, non determina ex se l’applicazione della norma invocata, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva, in quanto la morte improvvisa che ha colpito il OMISSIS, sotto un primo aspetto, non è provato che scaturisca da una lesione riportata nell’espletamento del servizio (il dolore alla spalla confidato dal signor OMISSIS ai propri colleghi non è automaticamente da collegare ad un infarto in corso, potendo anche ricollegarsi ad un fatto muscolare dovuto allo sforzo applicato nella rimozione dell’automezzo, come del resto lo stesso OMISSIS ebbe a riferire ai propri colleghi, o ad altre cause); sotto altro aspetto, non è escluso che il decesso del dante causa dei ricorrenti abbia trovato origine in una patologia pregressa che si sia poi manifestata con esito letale a seguito di quel servizio particolarmente pesante dallo stesso espletato.
In altri termini, non risulta nel caso di specie che sia adeguatamente provato che il de cuius dei ricorrenti sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un determinato fatto di servizio, fatto che abbia agito dall’esterno determinante una brusca rottura dell’equilibrio fisico del lavoratore fino a determinarne la morte.
In considerazione di ciò non può trovare applicazione la norma invocata, data la non provata sussistenza del quid pluris rispetto alla mera riconducibilità a causa di servizio della lesione che ha condotto a morte il signor OMISSIS, consistente nel verificarsi di una specifica lesione nel corso dell’espletamento del servizio, causa, essa, della morte del dipendente.
La rilevata infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti, ne determina il rigetto.
Le spese del giudizio, data la delicatezza delle questioni sottoposte all’esame del collegio e la rilevanza, anche sotto il profilo umano, degli interessi azionati, possono trovare compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sul correlato ricorso per motivi aggiunti, li rigetta entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 aprile 2013, 12 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
Per completezza e per capire meglio i motivi vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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01/07/2013 201301945 Sentenza 3
N. 01945/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. Prima Cammarata ed Elisa Cosentino del Foro di Enna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Dipietro in Catania, viale Vittorio Veneto, 14;
contro
Ministero Dell'Interno, Ministero Interno - Dipartimento Dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero Interno - Dip. Vigili Fuoco e Soc. Pub. e Difesa Civ. - Dir. Gen. Risorse Fin. Area II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del decreto n. OMISSIS del capo dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile emesso in data 4 novembre 2011
- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale ivi compreso, ove occorra, del parere della Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” emesso nella seduta del 2/12/2010;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21/06/2012:
- delle note del Direttore Generale del Ministero degli Interni, Dipartimento Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per le risorse umane, area III prot. n. ….. del 22/03/2013 e n. ….. del 22/03/2012 con le quali sono state rigettate le istanze dei ricorrenti OMISSIS di assunzione diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, vedova e figli del signor OMISSIS, Capo Squadra Esperto del ruolo dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio in data …./2008, impugnano, con il ricorso introduttivo, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale non viene riconosciuto al congiunto lo status di vittima del dovere ed il diritto alla corresponsione dei conseguenti benefici di legge.
Premesso in punto di fatto che la morte è sopravvenuta durante l’orario di servizio , poche ore dopo la partecipazione ad un intervento di rimozione di automezzo in condizioni di eccezionale fatica e che è intervenuto il riconoscimento del nesso causale e interdipendenza della morte per causa di servizio con decreto prot. n. ……. del 25/01/2010 a conclusione del relativo procedimento attivato d’ufficio, viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Sostengono i ricorrenti che sussistono le condizioni per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto in quanto il suo decesso sarebbe intervenuto per effetto diretto delle lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, nel caso di specie, in operazioni di soccorso, come dispone l’art. 1, comma 563 della L. N. 266/2005. Coerentemente la stessa Amministrazione dell’Interno con decreto n. …. del 25/01/2010 ha riconosciuta la morte improvvisa del signor OMISSIS come dipendente da causa di servizio, alla stregua di valutazioni che confermerebbero l’esistenza dei presupposti , oltre che della causa di servizio, della condizione di “vittima del dovere”.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 29/09/2009 ha riconosciuto la dipendenza della morte da causa di servizio sul presupposto che la stessa “è avvenuta dopo un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa e a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso…”.
Da ciò scaturirebbe la conferma della sussistenza delle condizioni anche per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto sussisterebbe quel “quid pluris” richiesto al fine, consistente nell’immediato e diretto nesso causale tra evento esterno (ben individuato nel tempo nello spazio) e lesione riportata.
L’impugnato provvedimento conterrebbe discrasia tra le premesse in cui vengono decritti i fatti e le conclusioni, negative di rigetto.
2) Violazione di legge per incongruità e carenza della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Parte ricorrente deduce la incongruità della motivazione dell’impugnato provvedimento che si fonda sul parere espresso dalla Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di vittima del dovere che, dopo avere descritto correttamente i fatti e le condizioni in cui si è verificato il decesso, ha affermato che “la documentazione sanitaria prodotta non individua la causa del decesso, non risultando effettuato, in particolare, l’esame autoptico”, mentre sia dal parere del C.M.O di Palermo che sia da parere della Commissione di Verifica per la causa di servizio risulta che il decesso è intervenuto “per sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”. Deduce altresì il difetto di istruttoria non avendo l’amministrazione richiesto l’esame autoptico effettuabile anche a distanza di tempo dal decesso.
Il Ministero intimato costituito in giudizio chiede il rigetto del ricorso affermando che non appare provato che il motivo del decesso del Vigile sia riconducibile proprio all’espletamento di quelle operazioni di soccorso precedentemente svolte e che le stesse rivestissero la connotazione dell’estrema rischiosità, da ciò facendo scaturire la insussistenza delle condizioni prescritte dalla L. n. 266/05 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Con motivi aggiunti depositati in data 21/0672012 vengono impugnate le note del 22 marzo 12 con cui sono state rigettate le istanze di assunzione nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei figli del defunto OMISSIS.
Deducono i ricorrenti la violazione dell’art. 132, c.1 lett. B del D. L.vo n. 217/2005 che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale di Vigili del Fuoco deceduti ….per causa di servizio, purchè il decesso sia effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, requisiti che assumono sussistenti nel caso di specie, come si ricaverebbe dall’atto impugnato con il ricorso introduttivo e dalla relazione del Comandante Provinciale del Comando Vigili del Fuoco di Enna del 26/09/2008 e dalla delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del 29/09/09.
I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sarebbero altresì affetti dal vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, per contraddittorietà rispetto agli atti prima indicati e per incongrua motivazione.
Il Ministero intimato con memoria depositata in data 29 giugno 2012, eccepisce la infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti.
In data 12 marzo 2012 parte ricorrente ha depositato perizia giurata con la quale è stata affermata la “riconducibilità diretta ed immediata dell’exitus del dante causa alla operazione di soccorso effettuata in data 8/09/2008 (ex lett. D, comma 363, art. 1 L. 266/2005).
Con memoria depositata in data 13 marzo 2013 parte ricorrente insiste in tutte le censure del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Alla pubblica Udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, per esigenze di economia processuale, procede all’esame congiunto delle censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e ne riscontra la infondatezza.
Premessa la circostanza, desumibile per tabulas, che il decesso del dante causa degli odierni ricorrenti sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto ministeriale prot. n. …. 25/01/2011 sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha ricollegato la morte del Capo Squadra Esperto OMISSIS all’espletamento di “un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa ed a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”, può con certezza affermarsi che sussiste il nesso di causalità tra il decesso del Signor OMISSIS e le circostanze che lo hanno determinato.
Ma non basta ai fini del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” il rilevato nesso di causalità, occorre anche che siano intervenuti elementi di straordinarietà da ricercarsi in fattori ulteriori dei quali non sia possibile una preventiva ponderazione (in termini C.G.A., sent. n. 544/2013)
Nel caso di specie i fatti di servizio che hanno determinato il decesso del signor OMISSIS non sembra abbiano rivestito il carattere della straordinarietà e quindi della sussistenza di un livello di rischio eccedente gli ordinari limiti di rischio professionale legati al servizio. Ciò per la considerazione, per un verso, che le condizioni climatiche avverse ( “giornata particolarmente afosa”) costituiscono una componente ordinaria del lavoro di chi espleta servizio alla nostra latitudine nel periodo estivo e, per altro verso, l’intervento di rimozione di un automezzo rientra nei normali compiti degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno la possibilità di calibrare gli interventi rapportandoli ai mezzi ed alle forze a propria disposizione.
Non è dato rilevare, infatti, dagli atti prodotti in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, che il rischio affrontato dal signor OMISSIS sia andato oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto , ritenendo il Collegio che nessuno degli elementi che parte ricorrente assume avere il carattere di fattore straordinario (giornata particolarmente afosa, e sforzo particolarmente intenso), nemmeno nella loro considerazione complessiva, possano fare qualificare come eccezionalità la situazione da affrontare, non rivestendo l’attività nella quale il OMISSIS era impegnato caratteristiche diverse da quelle che ordinariamente accompagnano simili operazioni di soccorso.
Con riferimento alla censura, pure qui all’esame, con la quale si contesta la insufficienza della motivazione addotta con il provvedimento di rigetto impugnato ed il difetto di istruttoria, rileva il Collegio che l’articolata ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato dia sufficiente contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione dopo avere calutato la documentazione medica afferente il de cuius dei ricorrenti e gli argomenti addotti da questi ultimi in sede di riscontro della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza dagli stessi presentata.
La rilevata infondatezza delle censure esaminate determina il rigetto del ricorso principale.
Il Collegio procede ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il rigetto delle istanze di assunzione diretta nominativa nel corpo dei Vigili del Fuoco presentate dai ricorrenti OMISSIS, figli del de cuius OMISSIS.
Sostengono i ricorrenti la illegittimità del provvedimento ora all’esame che si assume adottato in violazione dell’art. 132 comma 1 lett. b del D.L.vo 217/2005 e delle norme ivi richiamate, in quanto sussisterebbero nel caso di specie tutte le condizioni richieste ex lege per accedere al beneficio richiesto.
In particolare i ricorrenti assumono che il decesso del proprio congiunto sarebbe intervenuto per effetto di lesioni riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale come sarebbe comprovato dal Comitato di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il decesso e l’espletamento di un servizio particolarmente pesante a seguito del quale il signor OMISSIS ha accusato “un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”.
La censura è infondata.
La ratio della norma, di cui i figli del signor OMISSIS deducono la illegittima applicazione, è intesa a rendere un doveroso tributo alle specifiche condotte degli operatori che siano stati sottoposti a pericoli fisici nell’adempimento del dovere e ne hanno tratto ferite o lesioni, non essendo sufficiente al fine dell’applicazione della norma la sussistenza di generici profili di rischio anche quando tale rischio si sia tradotto in patologia che ha condotto a morte (in termini, C. Stato, sez. III, sent. n. 6574 del 14/12/2011).
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, la sicura riconducibilità del decesso del signor OMISSIS a causa di servizio, non determina ex se l’applicazione della norma invocata, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva, in quanto la morte improvvisa che ha colpito il OMISSIS, sotto un primo aspetto, non è provato che scaturisca da una lesione riportata nell’espletamento del servizio (il dolore alla spalla confidato dal signor OMISSIS ai propri colleghi non è automaticamente da collegare ad un infarto in corso, potendo anche ricollegarsi ad un fatto muscolare dovuto allo sforzo applicato nella rimozione dell’automezzo, come del resto lo stesso OMISSIS ebbe a riferire ai propri colleghi, o ad altre cause); sotto altro aspetto, non è escluso che il decesso del dante causa dei ricorrenti abbia trovato origine in una patologia pregressa che si sia poi manifestata con esito letale a seguito di quel servizio particolarmente pesante dallo stesso espletato.
In altri termini, non risulta nel caso di specie che sia adeguatamente provato che il de cuius dei ricorrenti sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un determinato fatto di servizio, fatto che abbia agito dall’esterno determinante una brusca rottura dell’equilibrio fisico del lavoratore fino a determinarne la morte.
In considerazione di ciò non può trovare applicazione la norma invocata, data la non provata sussistenza del quid pluris rispetto alla mera riconducibilità a causa di servizio della lesione che ha condotto a morte il signor OMISSIS, consistente nel verificarsi di una specifica lesione nel corso dell’espletamento del servizio, causa, essa, della morte del dipendente.
La rilevata infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti, ne determina il rigetto.
Le spese del giudizio, data la delicatezza delle questioni sottoposte all’esame del collegio e la rilevanza, anche sotto il profilo umano, degli interessi azionati, possono trovare compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sul correlato ricorso per motivi aggiunti, li rigetta entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 aprile 2013, 12 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013