Danni conseguenti ritardata promozione a Generale di Div
Inviato: gio giu 20, 2013 3:31 pm
danni conseguenti ritardata promozione a Generale di Divisione.
La questione leggetela qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2013 201305882 Sentenza 1B
N. 05882/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04315/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4315 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Modena, Angela Maria Schwarzenberg, con domicilio eletto presso Studio Legale Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
della determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. m-d/gmil-03-ii/4/sc/2005/14194 d.d. 14 febbraio 2005
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, generale dei carabinieri in congedo, impugna la nota indicata in epigrafe con la quale il Ministero della Difesa non ha accolto la sua richiesta di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni conseguenti la sua ritardata promozione a generale di divisione in spe .
In particolare, prospetta i seguenti motivi di gravame:
Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. nonché degli artt. 2, 3 e 5 della legge 241/90. Falsa applicazione dell’art. 1, comma 132 della legge n. 311/2005. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, insufficienza ed apoditticità della motivazione, incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato ulteriori memorie e documentazione, per ultimo il 25.2.2013.
Anche il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 4.3.2013.
Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 6517 del 27.6.2012 ha accolto l’opposizione alla perenzione del presente ricorso precedentemente dichiarata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26.3.2013.
La vicenda di cui è causa trae origine dalla circostanza che il ricorrente, generale di brigata dei carabinieri, impugnava nel 1997 la sua mancata promozione a generale di divisione nel quadro di avanzamento relativo allo stesso anno, ottenendo dal TAR Lazio una sentenza a lui favorevole (sezione I bis, n. 786 del 6 aprile 1999) poi confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (sezione IV n. 3535 del 22.6.2000).
Nelle more del giudizio di appello il ricorrente veniva collocato in congedo per il raggiungimento del limite di età, non potendo di conseguenza prestare concretamente servizio nel grado di generale di divisione.
Ciò premesso, con il presente ricorso impugna il provvedimento dell’Amministrazione con il quale è stata respinta la sua richiesta risarcimento dei danni subiti, a suo dire, a causa dell’infondato e dilatorio appello proposto dall’Amministrazione.
In particolare, egli ha chiesto alla stessa Amministrazione danni per:
- 10.000,00 euro di spese per i ricorsi sostenuti;
- 155.000,00 euro di differenze tra indennità di posizione intera dovuta al grado di generale di divisione e quella ridotta assegnata allo stesso;
- 300.000,00 euro di indennità speciale pensionabile, attribuita dall’art. 11 bis della legge n. 472/1987 al Comandante Generale dell’Arma e percepita dagli altri ufficiali che hanno svolto l’incarico di generale di divisione;
- 50.000,00 euro di mancato inserimento durante il periodo dell’ausiliaria in incarichi pro tempore;
- 50.000,00 euro di danno morale e biologico conseguente alla stato di frustrazione e d’ansia provocato dall’ingiusta penalizzazione.
Tutto, dunque, per un totale di 565.000,00 euro di risarcimento.
La pretesa non è fondata.
Il risarcimento del danno secondo il ricorrente sarebbe dovuto in ragione della lesione subita ingiustamente a causa della decisone dell’Amministrazione intimata di impugnare la sentenza del TAR con la quale è stato annullato il suo mancato avanzamento al grado di generale di divisione, con ciò protraendo il contenzioso oltre il limite di età di servizio.
Ma tale circostanza non può certamente configurarsi come un comportamento o fatto illecito presupposto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., della risarcibilità del danno.
Innanzitutto, i tempi del giudizio di appello non sono certamente dipesi dalla volontà della stessa Amministrazione, né tantomeno sono stati nella sua disponibilità.
Inoltre, la decisione di appellare le sentenze nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta, per legge, al vaglio esclusivo dell’Avvocatura erariale, che evidentemente ha ravvisato motivi perché fosse comunque proposto ricorso al Consiglio di Stato.
In ordine a questo profilo, d’altra parte, non può ritenersi ammissibile lo spostamento dell’evento dannoso operato nell’ultima memoria depositata dal ricorrente il 4.3.2013. In essa il fatto dannoso non è più ricondotto all’atto di appello, ma al mancato avanzamento del ricorrente nel 1997.
Nei motivi di ricorso tuttavia si riferimento, per giustificare il danno ingiusto, all’atto di proposizione dell’appello e tale resta dunque il perimetro della presente controversia.
Quanto all’impugnata nota, va rilevato che l’Amministrazione si limita a sottolineare un principio pacifico: al ricorrente non spetta quanto da lui richiesto in virtù dell’art. 1, comma 132, della legge 311/2004 (finanziaria 2005), disposizione quest’ultima che ha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti finalizzati all’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato.
Infine, sulla richiesta di applicazione della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 11 bis della legge n. 472/87, emerge dalla documentazione depositata dall’Avvocatura erariale che il ricorrente ha proposto per la medesima questione ricorso alla Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, gravame respinto con sentenza n. 342/2008.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
La questione leggetela qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2013 201305882 Sentenza 1B
N. 05882/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04315/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4315 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Modena, Angela Maria Schwarzenberg, con domicilio eletto presso Studio Legale Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
della determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. m-d/gmil-03-ii/4/sc/2005/14194 d.d. 14 febbraio 2005
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, generale dei carabinieri in congedo, impugna la nota indicata in epigrafe con la quale il Ministero della Difesa non ha accolto la sua richiesta di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni conseguenti la sua ritardata promozione a generale di divisione in spe .
In particolare, prospetta i seguenti motivi di gravame:
Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. nonché degli artt. 2, 3 e 5 della legge 241/90. Falsa applicazione dell’art. 1, comma 132 della legge n. 311/2005. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, insufficienza ed apoditticità della motivazione, incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato ulteriori memorie e documentazione, per ultimo il 25.2.2013.
Anche il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 4.3.2013.
Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 6517 del 27.6.2012 ha accolto l’opposizione alla perenzione del presente ricorso precedentemente dichiarata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26.3.2013.
La vicenda di cui è causa trae origine dalla circostanza che il ricorrente, generale di brigata dei carabinieri, impugnava nel 1997 la sua mancata promozione a generale di divisione nel quadro di avanzamento relativo allo stesso anno, ottenendo dal TAR Lazio una sentenza a lui favorevole (sezione I bis, n. 786 del 6 aprile 1999) poi confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (sezione IV n. 3535 del 22.6.2000).
Nelle more del giudizio di appello il ricorrente veniva collocato in congedo per il raggiungimento del limite di età, non potendo di conseguenza prestare concretamente servizio nel grado di generale di divisione.
Ciò premesso, con il presente ricorso impugna il provvedimento dell’Amministrazione con il quale è stata respinta la sua richiesta risarcimento dei danni subiti, a suo dire, a causa dell’infondato e dilatorio appello proposto dall’Amministrazione.
In particolare, egli ha chiesto alla stessa Amministrazione danni per:
- 10.000,00 euro di spese per i ricorsi sostenuti;
- 155.000,00 euro di differenze tra indennità di posizione intera dovuta al grado di generale di divisione e quella ridotta assegnata allo stesso;
- 300.000,00 euro di indennità speciale pensionabile, attribuita dall’art. 11 bis della legge n. 472/1987 al Comandante Generale dell’Arma e percepita dagli altri ufficiali che hanno svolto l’incarico di generale di divisione;
- 50.000,00 euro di mancato inserimento durante il periodo dell’ausiliaria in incarichi pro tempore;
- 50.000,00 euro di danno morale e biologico conseguente alla stato di frustrazione e d’ansia provocato dall’ingiusta penalizzazione.
Tutto, dunque, per un totale di 565.000,00 euro di risarcimento.
La pretesa non è fondata.
Il risarcimento del danno secondo il ricorrente sarebbe dovuto in ragione della lesione subita ingiustamente a causa della decisone dell’Amministrazione intimata di impugnare la sentenza del TAR con la quale è stato annullato il suo mancato avanzamento al grado di generale di divisione, con ciò protraendo il contenzioso oltre il limite di età di servizio.
Ma tale circostanza non può certamente configurarsi come un comportamento o fatto illecito presupposto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., della risarcibilità del danno.
Innanzitutto, i tempi del giudizio di appello non sono certamente dipesi dalla volontà della stessa Amministrazione, né tantomeno sono stati nella sua disponibilità.
Inoltre, la decisione di appellare le sentenze nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta, per legge, al vaglio esclusivo dell’Avvocatura erariale, che evidentemente ha ravvisato motivi perché fosse comunque proposto ricorso al Consiglio di Stato.
In ordine a questo profilo, d’altra parte, non può ritenersi ammissibile lo spostamento dell’evento dannoso operato nell’ultima memoria depositata dal ricorrente il 4.3.2013. In essa il fatto dannoso non è più ricondotto all’atto di appello, ma al mancato avanzamento del ricorrente nel 1997.
Nei motivi di ricorso tuttavia si riferimento, per giustificare il danno ingiusto, all’atto di proposizione dell’appello e tale resta dunque il perimetro della presente controversia.
Quanto all’impugnata nota, va rilevato che l’Amministrazione si limita a sottolineare un principio pacifico: al ricorrente non spetta quanto da lui richiesto in virtù dell’art. 1, comma 132, della legge 311/2004 (finanziaria 2005), disposizione quest’ultima che ha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti finalizzati all’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato.
Infine, sulla richiesta di applicazione della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 11 bis della legge n. 472/87, emerge dalla documentazione depositata dall’Avvocatura erariale che il ricorrente ha proposto per la medesima questione ricorso alla Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, gravame respinto con sentenza n. 342/2008.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013