Indennità di Trasferta o quella di Trasferimento?
Inviato: dom apr 18, 2010 6:56 pm
A quanti potrà interessare comunico questa sentenza del Tar Lombardia del 06/04/2010 e che riguarda personale dei CC. il cui testo integrale si può leggere sul sito del Tar:
N. 00986/2010 REG.SEN.
N. 01055/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2008, proposto da:
Sul ricorso numero di registro generale n. 1055 del 2008 proposto da ( 7 CC ), tutti rappresentati e difesi dall’avv. S. B., presso il cui studio hanno eletto domicilio in Milano, via …….;
contro
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo Sezione Gestione Finanziaria del 15.02.2008, prot. n. 808/64-1-1999 recante diniego di riconoscimento di indennità;
- del parere espresso dal Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di ……;
- del parere espresso dal Comando Provinciale Carabinieri di ……;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferta (o in subordine di quella di trasferimento) ex art. 1 L. 417/1978;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative competenze economiche, anche arretrate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/02/2010 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Le parti ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 417/1978 o, in subordine, di quella di trasferimento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente eccependo l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno prodotto documenti.
All’udienza del 18.02.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emerge - senza alcuna contestazione sul punto - che, dal 14.01.2003, i ricorrenti, militari in servizio appartenenti all’Arma dei Carabinieri, effettivi presso la 1^ e 2^ Sezione del Nucleo ………, sono stati dislocati presso la Compagnia Carabinieri di V…... a causa di lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede di appartenenza.
La dislocazione ha avuto ad oggetto non solo il personale, ma anche una parte dei mezzi e dei materiali utilizzati dai militari interessati.
Del resto, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione (cfr. in particolare doc. 2) risulta che il Comando del Nucleo è rimasto presso la sede di ….., sicché lo spostamento a V….. ha riguardato solo alcuni dei militari ad esso appartenenti.
Va precisato che sia la nota con la quale si evidenzia l’esigenza dello spostamento, sia gli altri documenti redatti dai vari Comandi dell’Arma interessati (cfr. documenti prodotti dalle parti) inquadrano la vicenda in modo non univoco, atteso che in taluni casi si parla di “distacco”, in altri di “ripiegamento”, oppure di “allocazione”, in altri ancora di “ripiegamento temporaneo”.
In data 25.02.2007, il ………, interessato dallo spostamento - e parte ricorrente nel presente giudizio - ha proposto un quesito amministrativo al Comandante del Nucleo di appartenenza, rappresentando, da un lato, che la distanza chilometrica tra il Comune di ……. e quello di …….. è superiore a 10 Km, dall’altro, che solo saltuariamente l’amministrazione ha rilasciato e liquidato al personale interessato dei certificati di viaggio per servizi svolti in località diverse dalla sede di ……., con partenza e rientro a …….., evidenziando, inoltre, che il servizio istituzionale inizia e termina presso la Caserma di …… e chiedendo, infine, se ai militari interessati debba essere corrisposta “un’eventuale indennità indicando, nel caso, la quantificazione e le modalità dell’istanza tesa ad ottenere la liquidazione stessa”.
A fronte di tale quesito, il Comando Regione Carabinieri Lombardia, con atto del 15 febbraio 2008 - contestato con l’impugnazione proposta - ha negato la spettanza di un’indennità, evidenziando che il “ripiegamento temporaneo” non ha comportato alcun “trasferimento” ed, inoltre, l’Ufficio non ha autorizzato alcun “ripiegamento ordinativo”.
L’atto specifica poi che non sussistono i presupposti dell’ “aggregazione”, evidenziando che essa ricorre quando il “personale è preso in amministrazione in un ente o reparto diverso da quello di appartenenza al quale continua ad essere effettivo”.
Inoltre, si precisa che il “comando in missione” presuppone che “l’ordine sia dato al dipendente, affinché egli esplichi – fuori della ordinaria sede di servizio – attività connesse alle sue attribuzioni”.
2) A fronte di tale determinazione amministrativa, i ricorrenti chiedono che sia accertata in loro favore la maturazione del diritto alla percezione dell’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 1 della legge 1978 n. 417, o, in subordine, dell’indennità di trasferimento, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione di tale indennità.
Gli interessati fondano la pretesa sulla circostanza che, in conseguenza della situazione di fatto sopra descritta, essi in concreto da anni non operano più presso la sede di M…, ma presso quella di V….., sicché ogni giorno devono recarsi, in forza delle determinazioni dell’amministrazione di appartenenza, presso una sede diversa da quella in cui sono in carica e che dista da quest’ultima più di 10 chilometri.
Insomma, si rileva che ogni giorno i militari interessati sono tenuti ad operare al di fuori della sede ordinaria di servizio ed, in particolare, in una località distante da essa oltre 10 chilometri, con conseguente sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità di missione.
In via subordinata gli interessati considerano che, se si esclude la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di missione, occorre ritenere che essi siano stati trasferiti presso la sede di V….., con conseguente spettanza dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 1987 n. 100.
L’amministrazione convenuta eccepisce l’infondatezza della pretesa avanzata, escludendo, in primo luogo, che sussistano i presupposti del trasferimento, in quanto il relativo provvedimento non è mai stato adottato dall’Autorità competente.
Il Ministero esclude pure la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità di missione, in quanto i militari interessati non sono stati comandati a prestare servizio al di fuori della sede ordinaria, ma, per effetto del nuovo dislocamento degli Uffici disposto con la nota del Reparto Territoriale dei Carabinieri di …… del 12.12.2002, la caserma di V….. è divenuta l’ordinaria sede di servizio dei militari ricorrenti.
In ogni caso, l’amministrazione evidenzia che l’indennità di missione compete per un massimo di 240 giorni e che la relativa pretesa è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., sicché la pretesa vantata deve ritenersi estinta per prescrizione in relazione a gran parte dei ratei domandati, anche perché non può essere attribuito alcun effetto interruttivo alla nota del luogotenente ……. del 25.02.2007, trattandosi della semplice proposizione di un quesito amministrativo.
3) La domanda proposta in via principale, volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferta per missione, è parzialmente fondata e merita accoglimento in parte qua.
L’art. 1 della legge 1978 n. 417 riconosce la spettanza dell’indennità di trasferta anche agli appartenenti alle Forze Armate che siano “comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km.”, con la precisazione che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”.
La norma specifica che il trattamento di missione “cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località”.
In ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di trasferta per missione, la consolidata giurisprudenza considera che essa spetta per il fatto che, al di là del nomen iuris utilizzato dall’amministrazione, un dipendente sia stato spostato temporaneamente in una sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno 10 chilometri.
In presenza delle predette condizioni il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione, che “non può validamente essere negato per il fatto che l'atto organizzativo di attribuzione all'interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell'invio in missione, ma, ad esempio, quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco” (cfr. tra le altre Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7627; Consiglio di Stato, sez. IV, 07 giugno 2005, n. 2877).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha disposto lo spostamento dei militari ricorrenti dalla Caserma di M…., sede ordinaria di servizio, a quella di V…… e proprio la nota del Reparto Territoriale di ….. del 12.12.2002 – cui fa riferimento anche la difesa dell’amministrazione al fine di individuare l’atto che ha disposto il dislocamento – specifica che si tratta di uno spostamento del tutto temporaneo, correlato alla durata dei lavori di ampliamento della sede di …….
Del resto, emerge dagli atti (cfr. note dell’A.C.I. sub doc. 5 e doc. 8 di parti ricorrenti) – e non costituisce neppure oggetto di contestazione – che la distanza chilometrica tra la sede di ……. e quella di V……. eccede i 10 chilometri.
Certo, la determinazione amministrativa del 12.12.2002 non parla di comando in missione, ma di distacco temporaneo, nondimeno, al di là della locuzione utilizzata – del resto in altri documenti amministrativi la vicenda è stata diversamente qualificata, come già ricordato al punto sub 1 della motivazione – resta fermo che concretamente i militari interessati, per effetto di una scelta dell’amministrazione, sono stati spostati temporaneamente in una sede diversa da quella di servizio, sicché ricorrono i presupposti per la corresponsione dell’indennità di trasferta.
In proposito, non merita condivisione la tesi difensiva secondo la quale per effetto del dislocamento la Caserma di V…… sarebbe divenuta la sede ordinaria di servizio in luogo di quella di M….
Invero, a seguire la prospettazione della difesa si dovrebbe ritenere che nel caso di specie l’amministrazione abbia disposto un trasferimento provvisorio, ma è pacifico in giurisprudenza sia che siffatto istituto non è configurabile nel nostro ordinamento, sia che il cd. trasferimento provvisorio “non fa venire meno il presupposto che giustifica, secondo la vigente normativa, la corresponsione dell'indennità di missione: lo spostamento del dipendente dalla propria sede ordinaria di servizio ad altro ufficio” (cfr sul punto testualmente Consiglio di stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7627).
Inoltre, non va dimenticato che la dislocazione non ha riguardato tutto il Gruppo, ma solo alcuni dei militari ad esso appartenenti, atteso che, come già ricordato, il Comando del Nucleo è rimasto presso la sede di …...
Neppure è ipotizzabile un trasferimento definitivo - pure adombrato dai ricorrenti nella domanda proposta in via subordinata - giacché l’amministrazione non lo ha mai disposto, limitandosi, nei vari atti adottati, a configurare uno spostamento temporaneo della sede di lavoro dei militari interessati.
Va, pertanto, ribadito che nei confronti dei ricorrenti, i quali sono stati spostati provvisoriamente in forza di una determinazione amministrativa dalla propria sede ordinaria di servizio ad un’altra distante oltre 10 chilometri, si sono verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 1978 n. 417.
Nondimeno l’attualità del diritto al pagamento dell’indennità deve essere accertata considerando, da un lato, che, come ricordato, l’art. 1, comma 3, della legge n. 417 dispone che il trattamento indennitario cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, dall’altro, considerando gli effetti che la prescrizione ha prodotto sul diritto vantato dai ricorrenti.
In relazione, al primo profilo va osservato che la limitazione della corresponsione della indennità di missione ai primi 240 giorni si traduce in un limite al pagamento della indennità di missione, che è circoscritto al periodo indicato, sicché la norma citata comporta “con efficacia "erga omnes" la cessazione del trattamento di missione” alla scadenza del termine (cfr. tra le altre T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1516 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie lo spostamento presso la sede di V….., integrante una situazione di invio in missione continuativa, ha avuto inizio incontestatamente in data 14.01.2003, sicché il periodo di 240 giorni è scaduto in data 11.09.2003.
L’indennità di cui si tratta matura giorno per giorno, sicché in relazione al diritto vantato occorre esaminare l’eventuale effetto estintivo correlato alla prescrizione eccepita dall’amministrazione.
Nella materia de qua non opera l’ordinaria prescrizione decennale, ma quella quinquennale.
In proposito vale ricordare che – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 07.04.1981 – il legislatore, con l’art. 2 della legge 1985 n. 428, ha modificato l’art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295 che al comma 1 ha introdotto la prescrizione col decorso di cinque anni per le rate di stipendio e di assegni equivalenti, nonché per le rate di pensione e per gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278.
Quest' ultima norma si riferisce espressamente anche alle indennità di missione, sicché il diritto alla loro percezione soggiace alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (sul punto la giurisprudenza è uniforme, si considerino tra le altre Consiglio di Stato, sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4770; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2009, n. 4584).
Del resto, trattandosi di un diritto che matura giorno per giorno, nei limiti di 240 giorni, la prescrizione decorre - ai sensi degli artt. 2935 e 2963 c.c. – da quando la pretesa può essere fatta valere, ossia in relazione a ciascun giorno di missione.
Sul punto, va precisato che il quesito amministrativo presentato in data 25.02.2007 dal luogotenente ……. non produce alcun effetto interruttivo del decorso del decorso del termine prescrizionale, né nei confronti del ……., né, a maggior ragione, verso gli altri ricorrenti.
Invero, la richiesta rivolta all’amministrazione non aveva ad oggetto l’attribuzione di una specifica indennità, essendo volta solo ad ottenere un chiarimento in ordine ad eventuali conseguenze correlate allo spostamento cui i militari interessati sono stati sottoposti.
In altre parole, l’atto in esame non ha strutturalmente il valore di un’intimazione o richiesta volta a fare valere il diritto all’indennità di missione, sicché ad essa non si collega l’effetto interruttivo previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c..
Nel caso di specie, l’unico atto a valenza interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 1, c.c., è la notificazione del ricorso del presente giudizio, effettuata dai ricorrenti in data 13.05.2008.
Ne deriva che per i ratei di indennità maturati oltre 5 anni prima della notificazione del ricorso deve ritenersi compiuta la prescrizione.
In particolare, è prescritto il diritto maturato sino al 12.05.2003, sicché l’indennità di missione, in considerazione della sua debenza per soli 240 giorni, spetta ai ricorrenti per il periodo compreso tra il giorno 13.05.2003 e il giorno 11.09.2003.
Del resto, le somme dovute dovranno essere liquidate dall’amministrazione secondo i parametri legali vigenti all'epoca dei fatti, oltre agli interessi legali dalle scadenze e fino all'effettivo soddisfo.
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria in quanto l'emolumento in questione non può assimilarsi alla retribuzione della prestazione lavorativa; in particolare, tale indennità, pur trovando il proprio titolo nel rapporto d'impiego, non ha natura retributiva non essendo legata - con nesso sinallagmatico - alla prestazione di lavoro.
Insomma, il beneficio di cui si tratta riflette una logica non retributiva, assumendo la finalità di ristorare l’interessato delle spese sostenute per lo spostamento dalla propria sede e proprio il carattere non retributivo dell’indennità esclude la spettanza del cumulo tra rivalutazione ed interessi, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (cfr. in argomento, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3170; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2139; Consiglio di Stato, sez. IV, 08 agosto 2006, n. 4785; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1516).
4) In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto:
1) Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 della legge 1978 n. 417, per il periodo compreso tra il giorno 13.05.2003 e il giorno 11.09.2003, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre agli interessi legali dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Raffaello Gisondi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010
N. 00986/2010 REG.SEN.
N. 01055/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2008, proposto da:
Sul ricorso numero di registro generale n. 1055 del 2008 proposto da ( 7 CC ), tutti rappresentati e difesi dall’avv. S. B., presso il cui studio hanno eletto domicilio in Milano, via …….;
contro
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo Sezione Gestione Finanziaria del 15.02.2008, prot. n. 808/64-1-1999 recante diniego di riconoscimento di indennità;
- del parere espresso dal Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di ……;
- del parere espresso dal Comando Provinciale Carabinieri di ……;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferta (o in subordine di quella di trasferimento) ex art. 1 L. 417/1978;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative competenze economiche, anche arretrate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/02/2010 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Le parti ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 417/1978 o, in subordine, di quella di trasferimento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente eccependo l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno prodotto documenti.
All’udienza del 18.02.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emerge - senza alcuna contestazione sul punto - che, dal 14.01.2003, i ricorrenti, militari in servizio appartenenti all’Arma dei Carabinieri, effettivi presso la 1^ e 2^ Sezione del Nucleo ………, sono stati dislocati presso la Compagnia Carabinieri di V…... a causa di lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede di appartenenza.
La dislocazione ha avuto ad oggetto non solo il personale, ma anche una parte dei mezzi e dei materiali utilizzati dai militari interessati.
Del resto, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione (cfr. in particolare doc. 2) risulta che il Comando del Nucleo è rimasto presso la sede di ….., sicché lo spostamento a V….. ha riguardato solo alcuni dei militari ad esso appartenenti.
Va precisato che sia la nota con la quale si evidenzia l’esigenza dello spostamento, sia gli altri documenti redatti dai vari Comandi dell’Arma interessati (cfr. documenti prodotti dalle parti) inquadrano la vicenda in modo non univoco, atteso che in taluni casi si parla di “distacco”, in altri di “ripiegamento”, oppure di “allocazione”, in altri ancora di “ripiegamento temporaneo”.
In data 25.02.2007, il ………, interessato dallo spostamento - e parte ricorrente nel presente giudizio - ha proposto un quesito amministrativo al Comandante del Nucleo di appartenenza, rappresentando, da un lato, che la distanza chilometrica tra il Comune di ……. e quello di …….. è superiore a 10 Km, dall’altro, che solo saltuariamente l’amministrazione ha rilasciato e liquidato al personale interessato dei certificati di viaggio per servizi svolti in località diverse dalla sede di ……., con partenza e rientro a …….., evidenziando, inoltre, che il servizio istituzionale inizia e termina presso la Caserma di …… e chiedendo, infine, se ai militari interessati debba essere corrisposta “un’eventuale indennità indicando, nel caso, la quantificazione e le modalità dell’istanza tesa ad ottenere la liquidazione stessa”.
A fronte di tale quesito, il Comando Regione Carabinieri Lombardia, con atto del 15 febbraio 2008 - contestato con l’impugnazione proposta - ha negato la spettanza di un’indennità, evidenziando che il “ripiegamento temporaneo” non ha comportato alcun “trasferimento” ed, inoltre, l’Ufficio non ha autorizzato alcun “ripiegamento ordinativo”.
L’atto specifica poi che non sussistono i presupposti dell’ “aggregazione”, evidenziando che essa ricorre quando il “personale è preso in amministrazione in un ente o reparto diverso da quello di appartenenza al quale continua ad essere effettivo”.
Inoltre, si precisa che il “comando in missione” presuppone che “l’ordine sia dato al dipendente, affinché egli esplichi – fuori della ordinaria sede di servizio – attività connesse alle sue attribuzioni”.
2) A fronte di tale determinazione amministrativa, i ricorrenti chiedono che sia accertata in loro favore la maturazione del diritto alla percezione dell’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 1 della legge 1978 n. 417, o, in subordine, dell’indennità di trasferimento, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione di tale indennità.
Gli interessati fondano la pretesa sulla circostanza che, in conseguenza della situazione di fatto sopra descritta, essi in concreto da anni non operano più presso la sede di M…, ma presso quella di V….., sicché ogni giorno devono recarsi, in forza delle determinazioni dell’amministrazione di appartenenza, presso una sede diversa da quella in cui sono in carica e che dista da quest’ultima più di 10 chilometri.
Insomma, si rileva che ogni giorno i militari interessati sono tenuti ad operare al di fuori della sede ordinaria di servizio ed, in particolare, in una località distante da essa oltre 10 chilometri, con conseguente sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità di missione.
In via subordinata gli interessati considerano che, se si esclude la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di missione, occorre ritenere che essi siano stati trasferiti presso la sede di V….., con conseguente spettanza dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 1987 n. 100.
L’amministrazione convenuta eccepisce l’infondatezza della pretesa avanzata, escludendo, in primo luogo, che sussistano i presupposti del trasferimento, in quanto il relativo provvedimento non è mai stato adottato dall’Autorità competente.
Il Ministero esclude pure la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità di missione, in quanto i militari interessati non sono stati comandati a prestare servizio al di fuori della sede ordinaria, ma, per effetto del nuovo dislocamento degli Uffici disposto con la nota del Reparto Territoriale dei Carabinieri di …… del 12.12.2002, la caserma di V….. è divenuta l’ordinaria sede di servizio dei militari ricorrenti.
In ogni caso, l’amministrazione evidenzia che l’indennità di missione compete per un massimo di 240 giorni e che la relativa pretesa è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., sicché la pretesa vantata deve ritenersi estinta per prescrizione in relazione a gran parte dei ratei domandati, anche perché non può essere attribuito alcun effetto interruttivo alla nota del luogotenente ……. del 25.02.2007, trattandosi della semplice proposizione di un quesito amministrativo.
3) La domanda proposta in via principale, volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferta per missione, è parzialmente fondata e merita accoglimento in parte qua.
L’art. 1 della legge 1978 n. 417 riconosce la spettanza dell’indennità di trasferta anche agli appartenenti alle Forze Armate che siano “comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km.”, con la precisazione che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”.
La norma specifica che il trattamento di missione “cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località”.
In ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di trasferta per missione, la consolidata giurisprudenza considera che essa spetta per il fatto che, al di là del nomen iuris utilizzato dall’amministrazione, un dipendente sia stato spostato temporaneamente in una sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno 10 chilometri.
In presenza delle predette condizioni il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione, che “non può validamente essere negato per il fatto che l'atto organizzativo di attribuzione all'interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell'invio in missione, ma, ad esempio, quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco” (cfr. tra le altre Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7627; Consiglio di Stato, sez. IV, 07 giugno 2005, n. 2877).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha disposto lo spostamento dei militari ricorrenti dalla Caserma di M…., sede ordinaria di servizio, a quella di V…… e proprio la nota del Reparto Territoriale di ….. del 12.12.2002 – cui fa riferimento anche la difesa dell’amministrazione al fine di individuare l’atto che ha disposto il dislocamento – specifica che si tratta di uno spostamento del tutto temporaneo, correlato alla durata dei lavori di ampliamento della sede di …….
Del resto, emerge dagli atti (cfr. note dell’A.C.I. sub doc. 5 e doc. 8 di parti ricorrenti) – e non costituisce neppure oggetto di contestazione – che la distanza chilometrica tra la sede di ……. e quella di V……. eccede i 10 chilometri.
Certo, la determinazione amministrativa del 12.12.2002 non parla di comando in missione, ma di distacco temporaneo, nondimeno, al di là della locuzione utilizzata – del resto in altri documenti amministrativi la vicenda è stata diversamente qualificata, come già ricordato al punto sub 1 della motivazione – resta fermo che concretamente i militari interessati, per effetto di una scelta dell’amministrazione, sono stati spostati temporaneamente in una sede diversa da quella di servizio, sicché ricorrono i presupposti per la corresponsione dell’indennità di trasferta.
In proposito, non merita condivisione la tesi difensiva secondo la quale per effetto del dislocamento la Caserma di V…… sarebbe divenuta la sede ordinaria di servizio in luogo di quella di M….
Invero, a seguire la prospettazione della difesa si dovrebbe ritenere che nel caso di specie l’amministrazione abbia disposto un trasferimento provvisorio, ma è pacifico in giurisprudenza sia che siffatto istituto non è configurabile nel nostro ordinamento, sia che il cd. trasferimento provvisorio “non fa venire meno il presupposto che giustifica, secondo la vigente normativa, la corresponsione dell'indennità di missione: lo spostamento del dipendente dalla propria sede ordinaria di servizio ad altro ufficio” (cfr sul punto testualmente Consiglio di stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7627).
Inoltre, non va dimenticato che la dislocazione non ha riguardato tutto il Gruppo, ma solo alcuni dei militari ad esso appartenenti, atteso che, come già ricordato, il Comando del Nucleo è rimasto presso la sede di …...
Neppure è ipotizzabile un trasferimento definitivo - pure adombrato dai ricorrenti nella domanda proposta in via subordinata - giacché l’amministrazione non lo ha mai disposto, limitandosi, nei vari atti adottati, a configurare uno spostamento temporaneo della sede di lavoro dei militari interessati.
Va, pertanto, ribadito che nei confronti dei ricorrenti, i quali sono stati spostati provvisoriamente in forza di una determinazione amministrativa dalla propria sede ordinaria di servizio ad un’altra distante oltre 10 chilometri, si sono verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 1978 n. 417.
Nondimeno l’attualità del diritto al pagamento dell’indennità deve essere accertata considerando, da un lato, che, come ricordato, l’art. 1, comma 3, della legge n. 417 dispone che il trattamento indennitario cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, dall’altro, considerando gli effetti che la prescrizione ha prodotto sul diritto vantato dai ricorrenti.
In relazione, al primo profilo va osservato che la limitazione della corresponsione della indennità di missione ai primi 240 giorni si traduce in un limite al pagamento della indennità di missione, che è circoscritto al periodo indicato, sicché la norma citata comporta “con efficacia "erga omnes" la cessazione del trattamento di missione” alla scadenza del termine (cfr. tra le altre T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1516 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie lo spostamento presso la sede di V….., integrante una situazione di invio in missione continuativa, ha avuto inizio incontestatamente in data 14.01.2003, sicché il periodo di 240 giorni è scaduto in data 11.09.2003.
L’indennità di cui si tratta matura giorno per giorno, sicché in relazione al diritto vantato occorre esaminare l’eventuale effetto estintivo correlato alla prescrizione eccepita dall’amministrazione.
Nella materia de qua non opera l’ordinaria prescrizione decennale, ma quella quinquennale.
In proposito vale ricordare che – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 07.04.1981 – il legislatore, con l’art. 2 della legge 1985 n. 428, ha modificato l’art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295 che al comma 1 ha introdotto la prescrizione col decorso di cinque anni per le rate di stipendio e di assegni equivalenti, nonché per le rate di pensione e per gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278.
Quest' ultima norma si riferisce espressamente anche alle indennità di missione, sicché il diritto alla loro percezione soggiace alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (sul punto la giurisprudenza è uniforme, si considerino tra le altre Consiglio di Stato, sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4770; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2009, n. 4584).
Del resto, trattandosi di un diritto che matura giorno per giorno, nei limiti di 240 giorni, la prescrizione decorre - ai sensi degli artt. 2935 e 2963 c.c. – da quando la pretesa può essere fatta valere, ossia in relazione a ciascun giorno di missione.
Sul punto, va precisato che il quesito amministrativo presentato in data 25.02.2007 dal luogotenente ……. non produce alcun effetto interruttivo del decorso del decorso del termine prescrizionale, né nei confronti del ……., né, a maggior ragione, verso gli altri ricorrenti.
Invero, la richiesta rivolta all’amministrazione non aveva ad oggetto l’attribuzione di una specifica indennità, essendo volta solo ad ottenere un chiarimento in ordine ad eventuali conseguenze correlate allo spostamento cui i militari interessati sono stati sottoposti.
In altre parole, l’atto in esame non ha strutturalmente il valore di un’intimazione o richiesta volta a fare valere il diritto all’indennità di missione, sicché ad essa non si collega l’effetto interruttivo previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c..
Nel caso di specie, l’unico atto a valenza interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 1, c.c., è la notificazione del ricorso del presente giudizio, effettuata dai ricorrenti in data 13.05.2008.
Ne deriva che per i ratei di indennità maturati oltre 5 anni prima della notificazione del ricorso deve ritenersi compiuta la prescrizione.
In particolare, è prescritto il diritto maturato sino al 12.05.2003, sicché l’indennità di missione, in considerazione della sua debenza per soli 240 giorni, spetta ai ricorrenti per il periodo compreso tra il giorno 13.05.2003 e il giorno 11.09.2003.
Del resto, le somme dovute dovranno essere liquidate dall’amministrazione secondo i parametri legali vigenti all'epoca dei fatti, oltre agli interessi legali dalle scadenze e fino all'effettivo soddisfo.
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria in quanto l'emolumento in questione non può assimilarsi alla retribuzione della prestazione lavorativa; in particolare, tale indennità, pur trovando il proprio titolo nel rapporto d'impiego, non ha natura retributiva non essendo legata - con nesso sinallagmatico - alla prestazione di lavoro.
Insomma, il beneficio di cui si tratta riflette una logica non retributiva, assumendo la finalità di ristorare l’interessato delle spese sostenute per lo spostamento dalla propria sede e proprio il carattere non retributivo dell’indennità esclude la spettanza del cumulo tra rivalutazione ed interessi, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (cfr. in argomento, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3170; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2139; Consiglio di Stato, sez. IV, 08 agosto 2006, n. 4785; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1516).
4) In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto:
1) Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 della legge 1978 n. 417, per il periodo compreso tra il giorno 13.05.2003 e il giorno 11.09.2003, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre agli interessi legali dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Raffaello Gisondi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010