gpsgreve@tiscali.it ha scritto:Per chi sa darmi delucidazioni, dal 13 luglio 2001 al 08 marzo del 2002 sono stato comandato di Mission e alle dipendenze della Nato in Bosnia erzegovina quasi 8 mesi. Ai fini pensionistici, buona uscita e quant'altro spetta qualcosa, devo fare qualcosa? nessuno mi sa dare indicazioni. Ringrazio anticipatamente
GPS Greve
3.4. Maggiorazione dei servizi
L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.-
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Con Nota Operativa n.7 del 2 luglio 2007, l'INPDAP ha precisato che al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, sono estesi i benefici della L.1746 dell'11.12.1962.
Al lato pratico questa decisione determina la possibilità che il personale impegnato nelle descritte operazioni matura, ai fini dell'indennità di buonuscita, una maggiorazione di 1 anno ogni tre mesi di missione.
Questo beneficio, comunque a domanda dell'interessato, non è soggetto al limite quinquennale di cui alla L.449/97, in quanto non considerato supervalutazione. Questo significa che un militare impegnato in campagne ONU, anche in maniera non continuativa, potrebbe maturare dopo 10 anni di missioni il diritto a 40 anni di liquidazione ai fini della buonuscita.
Rimane fermo il contributo di riscatto, analogo a quello già previsto per gli altri periodi di supervalutazione, e quindi condizionato dall'età e dalla retribuzione al momento della domanda.
E' controverso se questo beneficio sia applicabile in questa misura anche a fini pensionistici; sembrerebbe che all'attualità non lo sia, anche se si ha notizia di un disegno di legge del Governo che andrebbe in direzione del riconoscimento della maggiorazione anche a fini pensionistici.
L'elenco delle missioni all'estero è lunghissimo ed è attualmente aggiornato al 31.12.2003, come da indicazioni dello Stato Maggiore della Difesa.
(Dott. Antonello Podda)