Diritto di critica sindacale: IL TAR LAZIO DA’ RAGIONE ALL’U
Inviato: dom giu 16, 2013 5:02 pm
Posted in Editoriali e Approfondimenti
Con viva soddisfazione l’UGL Polizia Penitenziaria ha appreso di aver vinto l’ennesima battaglia in sede giudiziaria, addirittura vedendo l’Amministrazione Penitenziaria condannata al pagamento delle spese processuali pari a euro 1.500,00.
In pratica, un ass.te capo, delegato sindacale dell’UGL Polizia Penitenziaria, si è stato sanzionato con la deplorazione per aver pubblicato su un blog internet uno scritto di natura sindacale, invece ritenuto dall’amministrazione penitenziaria lesivo dell’immagine del Corpo, in violazione dei doveri di fedeltà, rettitudine e subordinazione.
Sorvolando su alcune palesi irregolarità formali, non esaminate dal TAR LAZIO avendo ritenuto prevalente l’esame della vicenda nel merito (intempestività della contestazione con elusione delle garanzie di difesa; attività istruttoria svolta dalla direzione senza contraddittorio con l’incolpato; valutazioni indebite della direzione volte a condizionare il giudizio di competenza dell’organo superiore competente), il Giudice amministrativo ha ritenuto lo scritto inequivocabilmente correlato all’attività sindacale del ricorrente, accogliendo le censure sollevate dallo Studio Legale Galletti di Roma.
Sostanzialmente il TAR si è rifatto a quella giurisprudenza consolidata in materia sindacale che riconosce e tutela tutta una serie di diritti connessi all’opera di proselitismo, non ultimo quello della diffusione di stampati e comunicati, anche sul web, purchè il contenuto degli scritti riguardi argomenti che il sindacato abbia assunto ad oggetto della propria azione.
La critica sindacale, quindi, è stata tutelata dal TAR LAZIO, poiché il delegato dell’UGL Polizia Penitenziaria si era mantenuto entro i consueti canoni costituzionali, sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti.
Nel caso di specie, lo scritto contestato dalla direzione era riconducibile all’attività sindacale dell’UGL Polizia Penitenziaria e come tale non poteva formare oggetto di contestazione disciplinare.
Il TAR LAZIO, quindi, dà ragione all’UGL Polizia Penitenziaria, ma ci sarebbe piaciuto che si soffermasse sule anomalie procedimentali sollevate dal nostro legale, che sovente caratterizzano molti procedimenti disciplinare a danno di colleghi e sulle quali prima o poi un giudice dovrà pronunciarsi.
Non a caso una delle battaglie dell’UGL Polizia Penitenziaria consiste nella revisione del d.lgs. n 449/1992, recante la normativa in materia disciplinare.
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Con viva soddisfazione l’UGL Polizia Penitenziaria ha appreso di aver vinto l’ennesima battaglia in sede giudiziaria, addirittura vedendo l’Amministrazione Penitenziaria condannata al pagamento delle spese processuali pari a euro 1.500,00.
In pratica, un ass.te capo, delegato sindacale dell’UGL Polizia Penitenziaria, si è stato sanzionato con la deplorazione per aver pubblicato su un blog internet uno scritto di natura sindacale, invece ritenuto dall’amministrazione penitenziaria lesivo dell’immagine del Corpo, in violazione dei doveri di fedeltà, rettitudine e subordinazione.
Sorvolando su alcune palesi irregolarità formali, non esaminate dal TAR LAZIO avendo ritenuto prevalente l’esame della vicenda nel merito (intempestività della contestazione con elusione delle garanzie di difesa; attività istruttoria svolta dalla direzione senza contraddittorio con l’incolpato; valutazioni indebite della direzione volte a condizionare il giudizio di competenza dell’organo superiore competente), il Giudice amministrativo ha ritenuto lo scritto inequivocabilmente correlato all’attività sindacale del ricorrente, accogliendo le censure sollevate dallo Studio Legale Galletti di Roma.
Sostanzialmente il TAR si è rifatto a quella giurisprudenza consolidata in materia sindacale che riconosce e tutela tutta una serie di diritti connessi all’opera di proselitismo, non ultimo quello della diffusione di stampati e comunicati, anche sul web, purchè il contenuto degli scritti riguardi argomenti che il sindacato abbia assunto ad oggetto della propria azione.
La critica sindacale, quindi, è stata tutelata dal TAR LAZIO, poiché il delegato dell’UGL Polizia Penitenziaria si era mantenuto entro i consueti canoni costituzionali, sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti.
Nel caso di specie, lo scritto contestato dalla direzione era riconducibile all’attività sindacale dell’UGL Polizia Penitenziaria e come tale non poteva formare oggetto di contestazione disciplinare.
Il TAR LAZIO, quindi, dà ragione all’UGL Polizia Penitenziaria, ma ci sarebbe piaciuto che si soffermasse sule anomalie procedimentali sollevate dal nostro legale, che sovente caratterizzano molti procedimenti disciplinare a danno di colleghi e sulle quali prima o poi un giudice dovrà pronunciarsi.
Non a caso una delle battaglie dell’UGL Polizia Penitenziaria consiste nella revisione del d.lgs. n 449/1992, recante la normativa in materia disciplinare.
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