Pagina 1 di 3
Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: mer mag 22, 2013 3:31 pm
da apollo71
Buongiorno a tutti.
Sono un Mar. Ca. CC, trovandomi per la prima volta in convalescenza e dopo avere visitato diversi interventi sul presente forum, permangono in me alcuni dubbi sull'interpretazione dell'Art. 2 del DPR 461/2001 al riguardo sulla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Innanzitutto specifico di essermi ammalato in data 19.11.2012 e dopo 15 gg di ricovero sono stato dimesso in data 04.12.2012 con tanto di referto di dimissione e, ovviamente, diagnosi; diagnosi che sino a quel momento conoscevo (grazie ad esame diagnostico TAC eseguito in Pronto Soccorso e che ha determinatoil ricovero) ma che non mi era stato formalizzato sino alla dimissione.
In merito vorrei chiedere ai più esperti quanto segue:
1) i sei mesi entro i quali si produce la cosidetta domanda 'tempestiva', nel mio caso, decorrono dalla data dell'evento malattia (che corrisponde alla data di ricovero) oppure dalla data di emissione del referto diagnostico finale rilasciatomi all'atto della dimissione?
2) L'art. 2 del citato DPR 461/2001, dice che: ".....Fatto salvo il trattamento pensionistico
di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei BENEFICI PREVISTI DA DISPOSIZIONI VIGENTI, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermita’ o della lesione o dell’aggravamento.fatto salvo per la pensione privilegiata ordinaria.....".
In merito mi chiedo se l'unico beneficio eventuale della domanda 'tempestiva' è (come indica la maggioranza dei colleghi) è l'Equo indenizzo o se tra tali benefici rientra anche la sospensione della decurtazione stipendiale qualora l'aspettativa superi i 12 mesi; Ovvero, anche in caso di domanda di ricponoscimento di C.S. 'intempestiva' viene sospesa la decurtazione stipendiale nel caso si superino i 12 mesi di aspettativa?
Per molti tale sospensione ha effetto comunqe in ogni caso (sia in caso di domanda tempestiva che intempestiva) ma ho letto di qualcuno di altre amministrazioni che asserisce che la propria segretria ha comunicato che a causa di domanda di riconoscimento di C.S. intempestiva al protrarsi dell'aspettativa oltre i 12 mesi lo stipendio verràautomaticamente decurtato del 50%.
3) Sempre a seguito di domanda intempestiva: in caso di riconoscimento dela causa da parte del C.V.C.S. e di non idoneità parziale, anche in caso di domanda intempestiva, si otterrebbe la riforma parziale e quindi rimanere nella propria amministrazione?
Un Saluto e un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno fornirmi un chiarimento.
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: gio mag 23, 2013 8:47 am
da italiauno61
Buongiorno,
in merito ai tuoi quesiti:
- la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è rilevata rispetto alla data di conoscibilità della patologia da parte dell'interessato che, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 461/2001, integrato dalle disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare n.66/2010, rientra nelle competenze esclusive della C.M.O. E' un dato che si presta a numerose interpretazioni ed è anche quello che in sede contenziosa, può essere rivalutato dal giudice amministrativo. C'è numerosa giurisprudenza al riguardo sul web...
- se la domanda è intempestiva, sono fatte salve SOLTANTO le valutazioni in ordine al trattamento pensionistico di privilegio. Tutti gli altri benefici (117/120, spese di cura - quindi le cure idropiniche -, spese funerarie ed acquisizioni di protesi), non sono concessi. Per le cure idropiniche, numerose infermerie hanno disatteso questa norma, tanto che molti colleghi, con domanda di ric.intempestiva, hanno cmq continuato a beneficiare delle stesse...I benefici previsti, giusto per ricordarlo, sono quelli di cui all'articolo 68 e s.m.i. del D.P.R. 3/1957...
- non sono a conoscenza delle decurtazioni stipendiali in relazione alla intempestività rilevata, ma mi pare strano, perchè il collegamento è con la dipendenza da causa di servizio e non con la domanda intesa ad ottenere il beneficio in questione. Un'infermità può essere dipendente da causa di servizio anche se la domanda relativa è in perenzione...
-per quanto concerne l'indennità speciale "una tantum", valgono le regole dell'equo indennizzo ad esclusione dell'articolo 49 del DPR 686/1957 che riguarda la riduzione per età. La dipendenza che è data dal parere del Comitato di Verifica, non dovrebbe quindi essere motivo di non trattenimento nei ruoli dei parzialmente idonei.
Cordiali saluti
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: ven mag 24, 2013 1:49 pm
da apollo71
Gentile italiauno61,
Ti ringrazio per la risposta corredata delle fonti di diritto che regolano la materia alquanto complessa.
Permane però in me il dubbio circa l'efficacia che la domanda "intempestiva" può avere sulla sospensione della decurtazione stipendiale oltre i 12 mesi di aspettativa.
Telefonicamente, ma solo telefonicamente, i nostri uffici sostengono che la sospensionedella decurtazione ha comunque corso a seguito di domanda di riconoscimento (sia esa tempestiva che intempestiva), sul forum però ho letto di un appartenente alla Polizia Penitenziaria la cui segreteria comunicava di non potere sospendere la decurtazione in argomento in quanto la sua domanda era 'intempestiva'.
Al riguardo non trovo quale sia la norma/regolamento di riferimento applicabile al nostro staus.
Saluti
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: sab mag 25, 2013 10:43 am
da lino
La domanda anche se "intempestiva" blocca la decurtazione stipendiale.
saluti.
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: dom mag 26, 2013 5:16 am
da pietro17
apollo71 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Sono un Mar. Ca. CC, trovandomi per la prima volta in convalescenza e dopo avere visitato diversi interventi sul presente forum, permangono in me alcuni dubbi sull'interpretazione dell'Art. 2 del DPR 461/2001 al riguardo sulla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Innanzitutto specifico di essermi ammalato in data 19.11.2012 e dopo 15 gg di ricovero sono stato dimesso in data 04.12.2012 con tanto di referto di dimissione e, ovviamente, diagnosi; diagnosi che sino a quel momento conoscevo (grazie ad esame diagnostico TAC eseguito in Pronto Soccorso e che ha determinatoil ricovero) ma che non mi era stato formalizzato sino alla dimissione.
In merito vorrei chiedere ai più esperti quanto segue:
1) i sei mesi entro i quali si produce la cosidetta domanda 'tempestiva', nel mio caso, decorrono dalla data dell'evento malattia (che corrisponde alla data di ricovero) oppure dalla data di emissione del referto diagnostico finale rilasciatomi all'atto della dimissione?
2) L'art. 2 del citato DPR 461/2001, dice che: ".....Fatto salvo il trattamento pensionistico
di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei BENEFICI PREVISTI DA DISPOSIZIONI VIGENTI, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermita’ o della lesione o dell’aggravamento.fatto salvo per la pensione privilegiata ordinaria.....".
In merito mi chiedo se l'unico beneficio eventuale della domanda 'tempestiva' è (come indica la maggioranza dei colleghi) è l'Equo indenizzo o se tra tali benefici rientra anche la sospensione della decurtazione stipendiale qualora l'aspettativa superi i 12 mesi; Ovvero, anche in caso di domanda di ricponoscimento di C.S. 'intempestiva' viene sospesa la decurtazione stipendiale nel caso si superino i 12 mesi di aspettativa?
Per molti tale sospensione ha effetto comunqe in ogni caso (sia in caso di domanda tempestiva che intempestiva) ma ho letto di qualcuno di altre amministrazioni che asserisce che la propria segretria ha comunicato che a causa di domanda di riconoscimento di C.S. intempestiva al protrarsi dell'aspettativa oltre i 12 mesi lo stipendio verràautomaticamente decurtato del 50%.
3) Sempre a seguito di domanda intempestiva: in caso di riconoscimento dela causa da parte del C.V.C.S. e di non idoneità parziale, anche in caso di domanda intempestiva, si otterrebbe la riforma parziale e quindi rimanere nella propria amministrazione?
Un Saluto e un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno fornirmi un chiarimento.
Innanzitutto buongiorno.
Per quanto concerne, invece, la tua perplessità circa l'intempoestività della domanda di riconoscimento di cds, ti confermo che se presentata oltre i sei mesi, questa ti impedisce, solo ed esclusivamente, di prendere l'equo indennizzo.
Ti consiglio , comunque, di presentare subito la domanda di riconoscimento in quanto, i tuoi 6 mesi, secondo quanto tu asserisci, scadono il 03.06.2013, data in cui sei venuto a conoscenza della tua patologia.
Saluti
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: lun mag 27, 2013 7:22 am
da pietro17
Ti allego questa sentenza postata, in altro Topics dal mitico PANORAMA.
Penso che ti possa servire.
"""""""""""""""""Ancora una volta il CdS chiarisce "bacchettando l'Amministrazione" il problema dei 6 mesi nelle istanze per c.d.s. ed Equo Indennizzo.
Ministero della difesa (Direzione generale del personale civile )
Rigettata l'istanza di beneficio di equo indennizzo per infermità per l'intempestiva presentazione della stessa, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio.
violazione di legge, eccesso di potere errore e travisamento dei fatti in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957 e all'art. 3 del D.P.R. n. 349 del 20 aprile 1994.
La legislazione in vigore indica il termine per la valida presentazione di un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità in sei mesi dalla data dell'evento dannoso o della piena conoscenza da parte dell'interessato della infermità o della lesione, o dell'aggravamento delle stesse.
Ricorso al P.D.R. Accolto.
Il resto leggetelo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
04/02/2013 201100389 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 09/01/2013
Numero 00463/2013 e data 04/02/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 00389/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora C. M., per l’annullamento del decreto n. 937 del 22 aprile 2010, che rigetta l'istanza di beneficio di equo indennizzo per infermità per l'intempestiva presentazione della stessa, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.419 del 4 gennaio 2011, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale del personale civile ) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso, prodotto in data 27 luglio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Il decreto impugnato con il presente ricorso respinge l'istanza di equo indennizzo avanzata dalla ricorrente – nonostante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " OMISSIS."-, in quanto presentata tardivamente rispetto al termine previsto dalla normativa vigente.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 27 del 17 marzo 2010, aveva infatti riconosciuto la possibile dipendenza dell'infermità da causa di servizio, confermata poi dall'amministrazione decidente.
I vizi dedotti nel gravame per la declaratoria di illegittimità sono:
-violazione di legge, eccesso di potere errore e travisamento dei fatti in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957 e all'art. 3 del D.P.R. n. 349 del 20 aprile 1994.
La legislazione in vigore indica il termine per la valida presentazione di un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità in sei mesi dalla data dell'evento dannoso o della piena conoscenza da parte dell'interessato della infermità o della lesione, o dell'aggravamento delle stesse.
La ricorrente espone che la data di conoscenza della entità della lesione può farsi risalire non già al giorno dell'infortunio – il 3 ottobre 2003 - bensì successivamente, quando, a seguito del perdurare del dolore e dell'aggravamento della patologia, denunciava dapprima l'accaduto (20 febbraio 2004) e, in data 18 maggio sempre del 2004, avanzava l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del beneficio dell'equo indennizzo.
Così inquadrata, la domanda si rivela tempestiva e il provvedimento impugnato illegittimo, essendo palese che la reale conoscenza della infermità risale non già alla prima diagnosi accompagnata dalla prognosi di tre giorni, ma nelle ricordate fasi successive.
CONSIDERATO:
Nelle proprie controdeduzioni, l'amministrazione contesta la censura di parte ricorrente, sostenendone l'incidente, essendosi verificato sul luogo di lavoro, doveva essere correlato fin dal primo momento ad una causa di servizio, tale da determinare il decorso del tempo utile per il computo del termine .
La Sezione, discostandosi dalle conclusioni della relazione introduttiva, osserva che, se la relazione tra l'evento dannoso e la causa di servizio non poteva non essere nota fin dal verificarsi dell'evento stesso, non altrettanto può dirsi per la gravità delle conseguenze dello stesso, quelle che, conosciute dalla ricorrente, in data successiva la hanno indotta ad avanzare la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo.
Pertanto, la Sezione, anche sulla base dell'avvenuto riconoscimento di dipendenza tra evento dannoso e infermità.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Mauro Zampini Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Saluti
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: mer dic 25, 2013 12:38 am
da panorama
1) - il quale Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione – Sez. Equo indennizzo -, rigettava la domanda del ricorrente circa la concessione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Ricorso Accolto.
Leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2013 201311099 Sentenza 1B
N. 11099/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2002, proposto da:
N. P., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Le Pera, Ugo Giordano, con domicilio eletto presso Ugo Giordano in Roma, viale delle Milizie,9;
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri; Ministero della Difesa, rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. … del 24 ottobre 2001, con il quale Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione – Sez. Equo indennizzo -, rigettava la domanda del ricorrente circa la concessione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, in particolare il verbale della CMO;
nonché l’accertamento del diritto all’equo indennizzo a mente del D.P.R. 686/1957 e della L. 1094/1970.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, al tempo dei fatti carabiniere ausiliario in servizio presso 8° Battaglione carabinieri “Lazio”, riportava, nel corso dell’addestramento fisico presso la palestra del reparto, la lussazione scapolo omerale della spalla destra.
Sulla dinamica e sul luogo dell’incidente non vi sono contestazioni.
Per tale infermità il predetto fruiva di giorni sessanta di licenza di convalescenza ( dal 27 giugno 1995 al 25 agosto 1995).
Al termine del citato periodo di convalescenza il ricorrente veniva sottoposto a visita medica presso le competenti strutture militari e giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, tanto da riprendere il normale servizio di istituto sino al giorno 8 febbraio 1996, quando veniva collocato in congedo per completamento della ferma.
Afferma il ricorrente, e ciò trova conferma nella fattura n. …../C datata 9 dicembre 1996 della struttura ambulatoriale Campolongo Hospital, emessa per rimozione dell’apparato gessato, che, nel novembre 1996, egli subì, ancora, la lussazione della stessa scapola omerale della spalla destra, asseritamente da ricondurre, eziologicamente, al primo incidente.
Sono agli atti le fatture relative alle visite ed gli esami specialistici cui il predetto si è sottoposto sino al settembre 1997.
Con istanza del 16 aprile 1997 lo stesso avanzava richiesta il riconoscimento della causa di servizio della predetta patologia e con istanza del 10 febbraio 1998, inviata il giorno 18 febbraio 1998, chiedeva la corresponsione dell’equo indennizzo.
In data 1 dicembre 1997 lo stesso veniva sottoposto a visita medica da parte del Centro Militare di Medicina legale di Roma –CMO 3-, che attestava la dipendenza da causa di servizio della lesione denunciata.
Con nota del 23 novembre 1998 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di amministrazione, 8° sezione Equo indennizzo, chiedeva che il reparto di appartenenza del ricorrente interpellasse la CMO di Roma affinché fosse accertata la tempestività dell’istanza prodotta dal ricorrente in data 16 aprile 1997 per il riconoscimento della causa di servizio della patologia accusata e riconosciuta dalla stessa CMO.
Con determinazione del 17 giugno 2001, il predetto organo sanitario, ad integrazione del verbale del 1° dicembre 1997, rilevava la tardività della riferita istanza, con riferimento alla data dell’incidente occorso in caserma.
In data 24 novembre 2001 veniva partecipato al ricorrente il decreto n. …/01 con il quale venivano respinte, per tardività, entrambe le istanze avanzate dal predetto e sopra ricordate.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente affidando il ricorso giurisdizionale a due motivi di gravame.
Il ricorso è fondato con riferimento al primo ed assorbente motivo.
E’ necessario precisare che il provvedimento di diniego richiama il termine previsto dagli artt. 3 del R.D. n.1024/1928 e 36, primo comma del DPR n. 686/1957.
Dal combinato disposto delle indicate norme si ricava la regola secondo cui : il dipendente che abbia contratto un’infermità ed intenda farne riconoscere la dipendenza dal servizio deve presentare domanda entro sei mesi (termine pacificamente perentorio, v. Cons. di Stato, sez. IV, n.632/1982) decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero dal momento in cui l'interessato ha avuto piena conoscenza dell'infermità.
In questo caso la costante e pacifica giurisprudenza insegna che il termine in parola decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto chiara conoscenza della natura e della gravità della patologia che lo ha colpito ( ex multis Cons. di Stato, sez.IV, n.972/1978 e n. 1340/2004).
In altri termini la giurisprudenza ha convenuto la possibile non coincidenza del momento conoscitivo dell’evento lesivo dal suo accadimento fattuale quando, dalla documentazione medica prodotta, emerga una situazione di sostanziale incertezza circa la reale gravità della malattia, i tempi del suo insorgere e (ai fini dell'indennizzo) della irreversibilità delle menomazioni che ne derivano.
La mancanza di tali evenienze cognitive impedisce una oggettiva e piena consapevolezza della entità e delle conseguenze della patologia connessa alla lesione.
In quest'ultimo caso la giurisprudenza ha altrettanto diffusamente e concordemente affermato che il termine in questione non decorrere dalla data dell'evento (nel caso di specie l’incidente accaduto nella palestra), ma dal momento in cui il dipendente ha acquisito la certezza, consistenza e la gravità delle patologie denunciate (Cons. di Stato, sez.IV, n.5759/2008).
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorrente ha avuto piena conoscenza e gravità della accusata patologia, non già al momento dell’incidente ( 26 giugno 1995), atteso che lo stesso dopo il periodo di convalescenza ha ripreso il regolare servizio sino al congedo, bensì al momento della riproposizione della medesima lussazione, o meglio al momento della rimozione del gesso e della conseguente visita specialistica del 9 dicembre 1996.
E’ solo allora, ritiene il Collegio, che il ricorrente ha avuto piena contezza della gravità della lesione originariamente occorsa e della conseguente infermità dalla stessa prodotta, atteso che l’organo clinico della struttura militare aveva, con riferimento all’indicato incidente, originariamente diagnosticato una definitiva guarigione della patologia in argomento, tanto da inviarlo, al termine della convalescenza, al reparto di appartenenza.
E’, quindi, solo dal momento del definitivo accertamento clinico (9 dicembre 1996) che devono computarsi i termini di cui all’art. 3 del R.D. 1024/1928 e 36, primo comma del DPR n. 686/1957.
Conseguentemente, l’istanza, prodotta in data 17 aprile 1997, volta al riconoscimento della causa di servizio per la patologia accusata dal ricorrente e valutata dalla CMO in data 1° dicembre 1997, è tempestiva.
Con riferimento alla domanda presentata con raccomanda a/r il 18 febbraio 1998 tesa a conseguire l’equo indennizzo, è necessario osservare che per il personale militare, ai sensi del regolamento n.1024/1928, (richiamato dall'art. 35 d.p.r. n.686/1957) il termine, di cui all’art.51 del D.P.R. n.686/1957, decorre dalla comunicazione del giudizio delle commissioni mediche sulla dipendenza dal servizio (Cons. di Stato, sez.III, 26.1.1982, n.999/81).
Da tale orientamento non sussistono ragioni per discostarsi.
Per cui l’indicata istanza è, anch’essa, tempestiva con riferimento alla comunicazione della CMO del 1° dicembre 1997.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto annullati i provvedimenti censurati e meglio in epigrafe indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti meglio in epigrafe indicati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2013
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: mer dic 25, 2013 4:33 pm
da panorama
Sentenza di questo mese di Dicembre 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
diniego di equo indennizzo
1) - la signora esponeva che, in data … marzo 1999, aveva presentato istanza al Comando regionale Carabinieri “Sicilia” finalizzata ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che aveva cagionato il decesso del proprio coniuge (appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione) in data … luglio 1998.
2) - Con provvedimento datato … gennaio 2000 la commissione medica ospedaliera dell’ospedale militare di Palermo aveva riconosciuto la infermità causativa del decesso dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella A cat. 1 misura massima.
3) - Con istanza del … febbraio 2000 aveva, pertanto, chiesto al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri la concessione dell’equo indennizzo, che, però, era stata rigettata con la seguente motivazione: “la domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Infarto del miocardio” è stata presentata oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 del DPR n. 686/1957”.
La ricorrente fa ricorso poiché:
4) - Il termine di cui all’art. 36 non sarebbe perentorio e andrebbe, comunque, calcolato dal momento di acquisizione della consapevolezza della natura della malattia e delle sue cause. Si sarebbe dovuto, pertanto, fare riferimento non alla data del decesso (i.e. …. luglio 1998) ma a quella di deposito della relazione di consulenza medico legale richiesta dall’autorità giurisdizionale al fine di verificare la causa della morte (i.e. … novembre 1998).
5) - E si sarebbe erroneamente fatto riferimento all’art. 3 e non all’art. 36 del DPR n. 686/1957.
IL TAR DI PALERMO precisa:
6) - La doglianza è fondata secondo quanto di seguito specificato. (N.B.: rif. n. 4 da me riportato sopra)
7) - Precisato che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il termine semestrale, fissato dall'art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e ribadito dall'art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 per la presentazione della domanda di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio di infermità, ha natura perentoria e, quindi, decadenziale, occorre chiedersi quale sia il dies a quo (per tutte Consiglio di Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2631 e TAR Lazio Roma, I, 1° giugno 2011, n. 4963).
8) - Orbene, sempre secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la decorrenza del termine in questione va ancorata non alla data di sola conoscenza della malattia, ma a quella di acquisizione della consapevolezza della sua dipendenza da causa di servizio, in considerazione del fatto che non ogni patologia acquista rilevanza ai fini in questione, ma solo le infermità eziologicamente ascrivibili al servizio prestato. Ne deriva che per la decorrenza del termine occorre che il dipendente abbia conoscenza dell'esatta natura e gravità della propria malattia e della sua dipendenza causale dal fatto di servizio (per tutte TAR Lazio Roma, I, 1° dicembre 2011, n. 9452).
9) - Nella fattispecie in esame la ricorrente ha acquisito conoscenza esatta della patologia causativa del decesso del coniuge solo con il deposito della relazione di consulenza medico legale richiesta dall’autorità giurisdizionale al fine di verificare la causa della morte, ovverosia in data … novembre 1998.
10) - Ne deriva che la istanza dalla stessa presentata il … marzo 1999 avrebbe dovuto essere considerata rispettosa del termine semestrale di cui all’art. 36 succitato e, pertanto, tempestiva.
Ricorso Accolto.
Per completezza vi rimando alla lettura qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2001, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A. C., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. B. A. in Palermo, via Sammartino, n. 4;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di diniego di equo indennizzo prot. n. …/00 del 13 novembre 2000, notificato il giorno 29 successivo;
- di tutti gli atti connessi, coordinati, pregressi e conseguenti.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 23 gennaio 2001 e depositato il 5 febbraio successivo, la signora -OMISSIS- esponeva che, in data … marzo 1999, aveva presentato istanza al Comando regionale Carabinieri “Sicilia” finalizzata ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che aveva cagionato il decesso del proprio coniuge (appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione) in data … luglio 1998.
Con provvedimento datato … gennaio 2000 la commissione medica ospedaliera dell’ospedale militare di Palermo aveva riconosciuto la infermità causativa del decesso dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella A cat. 1 misura massima.
Con istanza del … febbraio 2000 aveva, pertanto, chiesto al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri la concessione dell’equo indennizzo, che, però, era stata rigettata con la seguente motivazione: “la domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Infarto del miocardio” è stata presentata oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 del DPR n. 686/1957”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 e dell’art. 51 del DPR n. 686/1957.
Il termine di cui all’art. 36 non sarebbe perentorio e andrebbe, comunque, calcolato dal momento di acquisizione della consapevolezza della natura della malattia e delle sue cause. Si sarebbe dovuto, pertanto, fare riferimento non alla data del decesso (i.e. …. luglio 1998) ma a quella di deposito della relazione di consulenza medico legale richiesta dall’autorità giurisdizionale al fine di verificare la causa della morte (i.e. … novembre 1998).
2) Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e della contraddittorietà.
Si sarebbe erroneamente fatto riferimento all’art. 3 e non all’art. 36 del DPR n. 686/1957.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che, in vista della udienza, ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Alla pubblica udienza del … novembre 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha negato la concessione dell’equo indennizzo, che era stato chiesto dalla ricorrente con riferimento alla infermità (insufficienza cardio – circolatoria da infarto acuto del ventricolo sinistro), la quale aveva causato il decesso del proprio coniuge (appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione).
Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla presentazione della istanza oltre il termine perentorio di sei mesi previsto “dall’art. 3 del DPR n. 686/1957”.
Con il primo motivo si deduce che il termine di cui all’art. 36 del DPR n. 686/1957 non sarebbe perentorio e andrebbe, comunque, calcolato dal momento di acquisizione della consapevolezza della natura della malattia e delle sue cause. Ne consegue che al fine di verificare la tempestività della istanza presentata il … marzo 1999 si sarebbe dovuto fare riferimento non alla data del decesso (i.e. … luglio 1998) ma a quella di deposito della relazione di consulenza medico legale richiesta dall’autorità giurisdizionale al fine di verificare la causa della morte (i.e. … novembre 1998).
La doglianza è fondata secondo quanto di seguito specificato.
Precisato che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il termine semestrale, fissato dall'art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e ribadito dall'art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 per la presentazione della domanda di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio di infermità, ha natura perentoria e, quindi, decadenziale, occorre chiedersi quale sia il dies a quo (per tutte Consiglio di Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2631 e TAR Lazio Roma, I, 1° giugno 2011, n. 4963).
Orbene, sempre secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la decorrenza del termine in questione va ancorata non alla data di sola conoscenza della malattia, ma a quella di acquisizione della consapevolezza della sua dipendenza da causa di servizio, in considerazione del fatto che non ogni patologia acquista rilevanza ai fini in questione, ma solo le infermità eziologicamente ascrivibili al servizio prestato. Ne deriva che per la decorrenza del termine occorre che il dipendente abbia conoscenza dell'esatta natura e gravità della propria malattia e della sua dipendenza causale dal fatto di servizio (per tutte TAR Lazio Roma, I, 1° dicembre 2011, n. 9452).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha acquisito conoscenza esatta della patologia causativa del decesso del coniuge solo con il deposito della relazione di consulenza medico legale richiesta dall’autorità giurisdizionale al fine di verificare la causa della morte, ovverosia in data … novembre 1998.
Ne deriva che la istanza dalla stessa presentata il … marzo 1999 avrebbe dovuto essere considerata rispettosa del termine semestrale di cui all’art. 36 succitato e, pertanto, tempestiva.
Il secondo motivo, avente ad oggetto l’erroneo riferimento all’art. 3 piuttosto che all’art. 36 del DPR n. 686/1957, in quanto formale, può essere assorbito.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno … novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: mer gen 29, 2014 4:10 pm
da panorama
Rigetto istanza di equo indennizzo
------------------------------------------------------------------
1) - l’amministrazione respingeva la domanda in quanto intempestiva ai sensi dell’art. del r.d. 15.4.1928 e 36 del d.p.r. 686/57.
2) - Assume in sostanza la ricorrente che, allorquando, come nel caso di specie, la malattia è già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sussisterebbe l’onere di presentazione della domanda dell’equo indennizzo entro il termine di sei mesi dal decesso, operante solo nel caso in cui venga richiesto congiuntamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla quale viene ricondotta la pretesa al beneficio dell’equo indennizzo, bensì soltanto l’onere di presentazione della domanda di equo indennizzo entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
IL TAR LAZIO precisa:
3) - Il ricorso è fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza della Sezione ( cfr. in particolare Tar Lazio I, 3.5.2012 n. 3937).
4) - Ai sensi dell'art. 2, c. 3, DPR 461/2001 il procedimento preordinato alla liquidazione dell'equo indennizzo ha inizio su istanza del pubblico dipendente, proposta contestualmente dall'interessato a quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, ove la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica si sia manifestata contemporaneamente all'insorgenza di dette patologie, ovvero separatamente ove la menomazione si sia manifestata in un momento successivo.
5) - Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è infatti autonomo rispetto al diverso procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
6) - La contestualità delle istanze, richiesta per la prima delle due evenienze, costituisce per il dipendente pubblico un onere il cui inadempimento può determinare la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo ove la relativa domanda sia stata proposta oltre il termine perentorio decorrente dal momento in cui i postumi inabilitanti si sono per la prima vota manifestati (Tar Campania, Salerno, I sez. 20/1/2004, n. 40).
7) - Il termine di sei mesi sopra citato non è, invero, sanzionato espressamente dalla normativa.
8) - La giurisprudenza, però, ha da sempre ritenuto inconcepibile che un termine imposto dalla legge al privato per chiedere all'amministrazione una prestazione a lui favorevole possa avere carattere meramente ordinatorio o sollecitatorio o acceleratorio rispetto all'attività del privato stesso (C.d.S. sez. IV n. 628/1963; Adunanza Generale n. 326/1963; C.d.S. sez. IV, n. 271/1976).
9) - L'art. 2, c. 3 del DPR 461/2001 prevede anche la possibilità di presentare la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo nella pendenza del procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio ma a condizione che a ciò si provveda nel termine, anch'esso perentorio, di 10 giorni dalla data di ricevimento della nota con la quale, ai sensi degli artt. 7, c. 2, e 8 c. 2, del citato DPR, gli si comunicava l'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato di Verifica e lo si informava della possibilità di presentare, nello stesso termine, la domanda di equo indennizzo.
Ricorso ACCOLTO.
Per completezza leggete qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/2014 201400996 Sentenza 1B
N. 00996/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2002, proposto da:
C. F. A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Ferretti, Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso Francesco La Gattuta in Roma, viale Anicio Gallo,194;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. ….. del 22.10.01 di rigetto istanza di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con domanda presentata in data 15 aprile 1998 la ricorrente, nella qualità di erede del militare Capo 1^ cl. R. C., presentava domanda per la concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità (OMISSIS) causa del decesso avvenuto in data 2.6.1995 e giudicata dipendente da causa di servizio con verbale n. …. del 29.7.1997 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma, comunicato alla ricorrente in data 17.10.1997.
Con provvedimento in data 22.10.2001 l’amministrazione respingeva la domanda in quanto intempestiva ai sensi dell’art. del r.d. 15.4.1928 e 36 del d.p.r. 686/57.
Avverso detto provvedimento è insorta la sig.ra OMISSIS che, con ricorso notificato in data 18.1.2002, ne ha chiesto l’annullamento ritenendolo illegittimo per violazione ed erronea interpretazione delle norme applicate, difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, buona fede e correttezza.
Assume in sostanza la ricorrente che, allorquando, come nel caso di specie, la malattia è già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sussisterebbe l’onere di presentazione della domanda dell’equo indennizzo entro il termine di sei mesi dal decesso, operante solo nel caso in cui venga richiesto congiuntamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla quale viene ricondotta la pretesa al beneficio dell’equo indennizzo, bensì soltanto l’onere di presentazione della domanda di equo indennizzo entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 26 novembre 2013 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza della Sezione ( cfr. in particolare Tar Lazio I, 3.5.2012 n. 3937).
Ai sensi dell'art. 2, c. 3, DPR 461/2001 il procedimento preordinato alla liquidazione dell'equo indennizzo ha inizio su istanza del pubblico dipendente, proposta contestualmente dall'interessato a quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, ove la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica si sia manifestata contemporaneamente all'insorgenza di dette patologie, ovvero separatamente ove la menomazione si sia manifestata in un momento successivo.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è infatti autonomo rispetto al diverso procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
La contestualità delle istanze, richiesta per la prima delle due evenienze, costituisce per il dipendente pubblico un onere il cui inadempimento può determinare la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo ove la relativa domanda sia stata proposta oltre il termine perentorio decorrente dal momento in cui i postumi inabilitanti si sono per la prima vota manifestati (Tar Campania, Salerno, I sez. 20/1/2004, n. 40).
Soltanto nel caso in cui la menomazione permanente si sia manifestata in un momento successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'infermità l'istanza deve essere presentata dall'interessato non oltre il termine di sei mesi decorrente:
a) dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione da cui siano derivati i postumi invalidanti a carattere permanente ascrivibili alle tabelle di menomazione allegate al DPR n. 384/1981;
b) ovvero, dalla data in cui si sono per la prima volta manifestati i suddetti postumi, pur sempre conseguenti a infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Il termine di sei mesi sopra citato non è, invero, sanzionato espressamente dalla normativa.
La giurisprudenza, però, ha da sempre ritenuto inconcepibile che un termine imposto dalla legge al privato per chiedere all'amministrazione una prestazione a lui favorevole possa avere carattere meramente ordinatorio o sollecitatorio o acceleratorio rispetto all'attività del privato stesso (C.d.S. sez. IV n. 628/1963; Adunanza Generale n. 326/1963; C.d.S. sez. IV, n. 271/1976).
L'art. 2, c. 3 del DPR 461/2001 prevede anche la possibilità di presentare la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo nella pendenza del procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio ma a condizione che a ciò si provveda nel termine, anch'esso perentorio, di 10 giorni dalla data di ricevimento della nota con la quale, ai sensi degli artt. 7, c. 2, e 8 c. 2, del citato DPR, gli si comunicava l'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato di Verifica e lo si informava della possibilità di presentare, nello stesso termine, la domanda di equo indennizzo.
Ove la domanda risulti presentata nel suddetto termine il procedimento, già pendente dinanzi al Comitato di verifica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, si estende anche alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie i termini di presentazione della domanda inoltrata dalla ricorrente non potevano essere considerati decaduti.
La domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio venne infatti presentata dal OMISSIS in data 16.2.1994 e, durante l’istruttoria relativa, avvenne il decesso. La C.M.O. competente riconobbe quindi, in data 29.7.1997, come dipendente da causa di servizio proprio il decesso connesso all’infermità riportata, con verbale comunicato alla vedova in data 17.10.1997.
In base alla normativa, come sopra ricostruita, dunque, l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, considerato che l’exitus ( come conseguenza della malattia invalidante implicante menomazione definitiva ) si è verificato successivamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Termine rispettato dall’istante, considerato che la comunicazione del verbale di riconoscimento del decesso come dipendente da causa di servizio è avvenuta in data 17.10.1997 , mentre la domanda di concessione dell’equo indennizzo è del giorno 15.4.1998.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione intimata di esame nel merito della domanda di equo indennizzo prodotta dall’istante.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: gio gen 30, 2014 8:56 am
da italiauno61
Nel caso prospettato da @Panorama, la domanda di riconoscimento era stata prodotta dal militare poco prima del decesso, quindi gli aventi diritto subentravano nell'interesse legittimo ad ottenere l'equo indennizzo soltanto dopo il verbale che assegnava la categoria. E questo è contemplato all'articolo 2 del DPR 461...
Però, il Giudice ha applicato il nuovo regolamento ad un provvedimento emanato dall'Amministrazione in epoca antecedente all'entrata in vigore del DPR 461/2001 (27.01.2002).
Presumo che l'Amministrazione ricorra avverso la sentenza al Consiglio di Stato.
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: ven feb 14, 2014 9:56 am
da panorama
negata la concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancato riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità.
1) - Con il ricorso straordinario in discussione il primo maresciallo chiede che sia annullato il decreto del 12 maggio 2010 , nella parte in cui all'infermità " OMISSIS " , pur riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. …/2009 del 12 novembre 2009 , non viene concesso il beneficio economico dell'equo indennizzo per tardiva presentazione della domanda , avvenuta oltre i termini di legge.
2) - Il decreto impugnato al riguardo rileva che il richiedente, che ha avanzato istanza in data 13 aprile 2004 , aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 26 gennaio 1994 , come si evince dal p.v. del 22 settembre 2004 della C.M.O. di primo grado
3) - Il ricorrente espone di avere avuto la piena consapevolezza che induce alla richiesta di riconoscimento di dipendenza e del beneficio economico in data 10 marzo 2004 , attraverso una visita specialistica RX alla colonna vertebrale e di non averla minimamente avuta alla data voluta dall'amministrazione, che evidenziava l'esistenza di piccoli disturbi comuni.
Il Consiglio di Stato afferma:
4) - Il termine semestrale, inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all'integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l'acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti (Consiglio Stato sez. VI 15 marzo 2004, n. 1310);
5) - Controdeduce l'amministrazione per l'infondatezza del ricorso , essendo il termine di cui all'art. 2 ,comma 1 del D.P.R. n. 461 del 2001 ritenuto pacificamente un termine perentorio e risultando che il termine può farsi decorrere dal 26 gennaio 1994 data in cui il medico curante riscontrava l’interessato affetto da artrosi cervicale.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
Ricorso ACCOLTO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/02/2014 201101888 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/07/2013
Numero 00517/2014 e data 11/02/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 luglio 2013
NUMERO AFFARE 01888/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del 12 maggio 2010 , che nega la concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancato riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 16599 del 31 gennaio 2011 , con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati ) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto ;
Visto il ricorso straordinario , proposto con atto spedito in data 27 settembre 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Con il ricorso straordinario in discussione il primo maresciallo -OMISSIS- chiede che sia annullato il decreto del 12 maggio 2010 , nella parte in cui all'infermità " OMISSIS " , pur riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. …/2009 del 12 novembre 2009 , non viene concesso il beneficio economico dell'equo indennizzo per tardiva presentazione della domanda , avvenuta oltre i termini di legge.
Il decreto impugnato al riguardo rileva che il richiedente, che ha avanzato istanza in data 13 aprile 2004 , aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 26 gennaio 1994 , come si evince dal p.v. del 22 settembre 2004 della C.M.O. di primo grado di -OMISSIS- .
Contesta, il ricorrente , la motivazione del rigetto, a fronte della riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell'infermità oggetto dell'atto di gravame , sulla base dell'art. 2 del D.P.R. n. 461 del 2001, che inserisce l'elemento di carattere soggettivo della percezione da parte dell'interessato della relazione intercorrente tra affezione e servizio . Percezione che sposta in avanti la data dalla quale decorre il termine semestrale per la validità della istanza.
Il ricorrente espone di avere avuto la piena consapevolezza che induce alla richiesta di riconoscimento di dipendenza e del beneficio economico in data 10 marzo 2004 , attraverso una visita specialistica RX alla colonna vertebrale e di non averla minimamente avuta alla data voluta dall'amministrazione, che evidenziava l'esistenza di piccoli disturbi comuni.
CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.
In forza dell’art.2 del d.P.R. n.461/2001, comma 1
Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti… per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
In giurisprudenza si sono affermati i seguenti principi
Ai sensi dell'art. 2 comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ora abrogato dall'art. 6 comma 1, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, il termine semestrale per la proposizione della domanda di riconoscimento di equo indennizzo doveva essere computata dall'avvenuta conoscenza, da parte dell'interessato, non tanto della diagnosi medica della presenza di un'infermità, ma soprattutto dall'entità invalidante della stessa così come evidenziata dal suo aggravamento (Consiglio di Stato sez. IV 18 settembre 2012 n. 4951)
Il termine semestrale, inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all'integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l'acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti (Consiglio Stato sez. VI 15 marzo 2004, n. 1310);
- per verificare il rispetto del termine semestrale imposto dall'art. 2 d.P.R. n. 461 del 2001 e fissato per la proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo, si deve necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione (Consiglio di Stato sez. II 28 marzo 2013 n. 5717).
Il ricorrente sostiene che la infermità, per le sue caratteristiche, come accertate dalla CMO di -OMISSIS- non era tale da evidenziare la piena conoscenza della sua gravità e della sua dipendenza da causa di servizio
Controdeduce l'amministrazione per l'infondatezza del ricorso , essendo il termine di cui all'art. 2 ,comma 1 del D.P.R. n. 461 del 2001 ritenuto pacificamente un termine perentorio e risultando che il termine può farsi decorrere dal 26 gennaio 1994 data in cui il medico curante riscontrava l’interessato affetto da artrosi cervicale.
Si tratta di elementi che in relazione alle modesta. originaria entità della infermità , per quanto consta agli atti, non consentivano all’interessato di apprezzarne la gravità.
Al riguardo è carente un adeguato approfondimento da parte dell’Amministrazione
E' per questa carenza controdeduttiva che la sezione ritiene fondato il ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pier Giorgio Trovato
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: mer mar 19, 2014 7:03 pm
da panorama
Il CdS da ragione al dipendente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) confermando la sentenza del TAR sez. di Salerno.
Sentenza rivoluzionaria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Causa di servizio: domanda da presentare entro sei mesi dalla conoscenza piena della malattia
- ) - Il dipendente pubblico può richiedere, all’amministrazione presso cui lavora, che gli venga riconosciuta l’infermità da causa di servizio: in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro sei mesi. Ma tale termine non decorre dal momento in cui è insorta la patologia, bensì da quello (eventualmente successivo) in cui il lavoratore ha acquisito una effettiva consapevolezza circa la consistenza e gravità dell’infermità stessa. Tale momento, quindi, può ragionevolmente coincidere con il rilascio del certificato medico che attesta l’obiettivo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
- ) - Pertanto, il dipendente potrebbe comunque presentare la domanda per causa di servizio anche se, già da diverso tempo, era al corrente della propria “malattia”, ma questa era ancora in uno stadio lieve. Le minori patologie, infatti, non possono essere un limite ai diritti del lavoratore di presentare successivamente la domanda se poi si verifica un aggravamento.
- ) - In tal caso, il termine di sei mesi per la presentazione dell’istanza comincia a decorrere da quando l’interessato ha acquisito consapevolezza dell’effettiva consistenza e sopravvenuta gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, ossia da quando il sanitario ha certificato l’obiettivo aggravamento della patologia.
IL C.d.S. afferma che:
1) - In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell’avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento:
il dipendente – per le ragioni più diverse - ben può ritenere di non avvalersi dei benefici previsti dalla legge per la insorgenza di una patologia, senza incorrere in alcuna decadenza che precluda di invocarli quando diventa consapevole di un obiettivo aggravamento, che implica l’ulteriore applicazione della normativa di settore e la decorrenza di un ulteriore termine per proporre la relativa istanza.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2014 201401304 Sentenza 6
N. 01304/2014REG.PROV.COLL.
N. 05551/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5551 del 2009, proposto dall’Automobile club d’Italia (ACI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Trojano, con domicilio eletto presso lo studio legale Tonucci in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
contro
il sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Bazzani e Carmine Monaco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, V. Monte Acero, 2/A;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione I n. 3831/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 18 giugno 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Quattrini, per delega dell’avv. Trojano, e Petrilli, per delega dell’avv. Monaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OMISSIS, dipendente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) con la qualifica di impiegato, ha presentato una istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “OMISSIS”.
In occasione dei consequenziali accertamenti medici, fu diagnosticata la patologia “stato depressivo ansioso reattivo con somatizzazioni” e la sua riconducibilità al servizio prestato.
La deliberazione del comitato esecutivo dell’ACI .. febbraio 1997 ha riconosciuto che egli era affetto da “stato ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni”, ma ha respinto l’istanza volta a farne accertare la dipendenza da causa di servizio, siccome “intempestiva poiché prodotta (il … febbraio 1996) ben oltre il prescritto termine massimo di sei mesi dalla conoscenza dell’infermità, avvenuta il … dicembre 1994”.
2. Con il ricorso di primo grado n. 1419 del 1997, il sig. OMISSIS ha impugnato innanzi al TAR per la Campania, Sezione di Salerno, il diniego dell’amministrazione.
La sentenza impugnata ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’amministrazione ed incentrata sulla mancata impugnazione del verbale della Commissione medica ospedaliera dell’8 novembre 1996, atteso il carattere meramente endoprocedimentale del verbale medesimo.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di rigetto.
La sentenza ha evidenziato che l’art. 41 del regolamento organico del personale A.C.I. dispone che “l’impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda scritta all’Ente (…)”.
Ad avviso del TAR, la disposizione ricollega il “dies a quo” del termine suindicato all’acquisizione da parte del dipendente di compiuta conoscenza non solo in ordine alla infermità da cui è affetto, ma anche al suo insorgere quale conseguenza del servizio prestato, e quindi al nesso causale con quest’ultimo:
Nessuna deduzione sarebbe stata articolata dall’ente (con il provvedimento impugnato o in sede difensiva) a dimostrazione del fatto che il ricorrente, in data .. dicembre 1994, avesse acquisito concreta conoscenza, oltre che del prodursi della suddetta infermità, della sua riconducibilità causale al servizio svolto.
In punto di fatto, avrebbe rilievo il certificato del 19 gennaio 1996, a firma del dott. OMISSIS, il quale ha precisato che la patologia diagnosticata “risulta aggravata dallo stress lavorativo al quale il paziente è stato sottoposto negli ultimi due anni”: pertanto, il termine infra-semestrale intercorrente tra il suddetto certificato e la data (… febbraio 1996) di presentazione da parte del ricorrente della istanza di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio impedirebbe di desumere, da esso, la dimostrazione della tardività dell’istanza suindicata.
3. Ha proposto ricorso in appello l’Automobile Club d’Italia, affidato ai seguenti motivi così epigrafati:
a) error in iudicando in merito alla ritenuta ammissibilità del ricorso di primo grado;
b) error in iudicando in merito alla ritenuta tempestività dell’istanza per il riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio.
4. Entrambe le censure sono infondate.
4.1.. In ordine alla prima, osserva il Collegio che il contenuto del parere è stato posto a base del diniego, sicché risultano tempestive e ammissibili le censure rivolte contro l’atto conclusivo del procedimento.
4.2. In ordine alla seconda, relativa all’asserita tardività nella formulazione dell’istanza in sede amministrativa, il Collegio condivide il costante orientamento per il quale (da ultimo Cons. St., IV 15 aprile 2013, n. 2053) il disposto che stabilisce in “sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità” (nella specie, l’art. 41 del regolamento organico dell’A.C.I.) il termine entro il quale il dipendente deve presentare l’istanza per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio va inteso nel senso che il medesimo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
La sua decorrenza va appunto individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito consapevolezza dell’effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di ‘normalità’ riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente.
In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell’avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento: il dipendente – per le ragioni più diverse - ben può ritenere di non avvalersi dei benefici previsti dalla legge per la insorgenza di una patologia, senza incorrere in alcuna decadenza che precluda di invocarli quando diventa consapevole di un obiettivo aggravamento, che implica l’ulteriore applicazione della normativa di settore e la decorrenza di un ulteriore termine per proporre la relativa istanza.
Nel caso di specie, quindi, il termine per la presentazione dell’istanza può ragionevolmente farsi decorrere, così come evidenziato nella sentenza di primo grado, dal 19 gennaio 1996, allorquando il sanitario ha certificato l’obiettivo aggravamento della patologia.
5. In conclusione il ricorso in appello va rigettato.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5551 del 2009, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’Automobile club d’Italia (ACI) al pagamento in favore dell’appellato sig. OMISSIS della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri di legge, per le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: ven mar 28, 2014 4:21 pm
da antoniope
Chiedo delucidazioni in merito alla domanda intempestiva. I referti medici (rx, tac, risonanza magnetica) hanno valenza sino a due anni dalla data apposta da allegare alla domanda di causa di servizio intempestiva?
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: ven mar 28, 2014 6:07 pm
da Antonio_1961
AntonioPE ha scritto:Chiedo delucidazioni in merito alla domanda intempestiva. I referti medici (rx, tac, risonanza magnetica) hanno valenza sino a due anni dalla data apposta da allegare alla domanda di causa di servizio intempestiva?
non vorrei sbagliarmi, ma la valenza sono 6 mesi...
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Inviato: ven mar 28, 2014 6:59 pm
da antoniope
da Antonio_1961 » ven mar 28, 2014 7:07 pm
AntonioPE ha scritto:Chiedo delucidazioni in merito alla domanda intempestiva. I referti medici (rx, tac, risonanza magnetica) hanno valenza sino a due anni dalla data apposta da allegare alla domanda di causa di servizio intempestiva?
non vorrei sbagliarmi, ma la valenza sono 6 mesi...
Antonio, mi sono documentano presso il sito “IL MEDICO LEGALE RISPONDE” , in un quesito posto da un collega, la dott.ssa gli rispondeva che per l'equo indennizzo i certificati/referti non devono superare i sei mesi, per la richiesta della sola causa di servizio fino a due anni.