Corresponsione quota dei proventi contravvenzionali
Inviato: sab mag 11, 2013 5:15 pm
Per notizia e orientamento.
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09/05/2013 201300741 Sentenza 1
N. 00741/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2008, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Guerrini e Andrea De Cesaris, con domicilio eletto presso l’avvocato Giulio Caselli in Firenze, via Montebello n. 76;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto, ex art.3 della legge 26.1.1865 n.2134, al percepimento della somma di euro 21.122,56 a titolo di quota spettante sulle pene pecuniarie versate all'Erario dai soggetti contravventori;
e per la condanna
del Ministero delle Finanze e del Ministero della Difesa al pagamento della complessiva somma di euro 21.122.,56, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa delle amministrazioni resistenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, durante lo svolgimento del servizio presso il nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di OMISSIS, ha accertato numerose infrazioni alle leggi sulla tutela del lavoro, della salute, del commercio, della caccia e della pesca, irrogando sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro.
Ciò premesso, il deducente rivendica il diritto a percepire, sulle somme versate dai trasgressori all’Erario a titolo contravvenzionale, la percentuale prevista dall’art. 3 del R.D. n. 2134 del 1865.
Pertanto, stante l’avvenuto incameramento delle sanzioni pecuniarie relative alle predette inadempienze, egli ritiene di essere creditore dell’importo complessivo di euro 21.122,56 e chiede di condannare al relativo pagamento il Ministero delle Finanze ed il Ministero della Difesa.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e Finanze, i quali oppongono l’insussistenza del credito, in quanto la normativa richiamata dall’interessato prevede la compartecipazione dell’accertatore alle sole somme versate a titolo di ammenda, mentre egli non avrebbe mai accertato la commissione di illeciti punibili con tale tipo di sanzione; soltanto in via subordinata le amministrazioni resistenti eccepiscono la prescrizione del diritto di credito azionato col ricorso.
All’udienza del 19 aprile 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, l’art. 3 del R.D. n. 2134 del 1865 fa esclusivo riferimento alle contravvenzioni punibili con l’ammenda, con la conseguenza che l’agente accertatore ha titolo a compartecipare ad una quota di tale tipologia di sanzione pecuniaria, e non anche a pene di natura diversa, quali ad esempio le multe (Cons. Stato, VI, 19.8.2009, n. 4970; idem, 24.10.2008, n. 5279; idem, sez. IV, 16.10.2000, n. 5491); invero l’espressione, contenuta nel dettato normativo, “contravvenzione punibile con pena pecuniaria” non può coincidere con qualsiasi violazione della legge o dei regolamenti e non può prescindere dalla classificazione penalistica allora vigente, che identificava nelle contravvenzioni i reati puniti con le pene di polizia, costituite dall’arresto e dall’ammenda (Cons. Stato, IV, 27.6.2000, n. 5333).
Inoltre, tra le somme oggetto dei diritti di compartecipazione in favore dell’agente accertatore non rientrano le oblazioni, in quanto il riferimento a quest’ultime, contenuto all’art. 1, non è presente nell’art. 3 del R.D. n. 2134/1865: la prima norma indica i proventi che, in caso di violazione di una legge o di un regolamento d’interesse nazionale, appartengono all’erario, mentre la seconda norma prescrive che solo le entrate da contravvenzioni punibili con la pena pecuniaria costituiscano il fondo di compartecipazione, con esclusione quindi delle oblazioni (Cons. Stato, IV, 27.6.2000, n. 5333).
Ciò considerato, la compartecipazione alle somme derivanti dall’accertamento di infrazioni è ammessa soltanto in relazione alle contravvenzioni punibili con l’ammenda.
Orbene, l’interessato ha allegato al ricorso un elenco delle infrazioni da lui accertate, relative al periodo dal 1.1.1999 al 20.10.2003 (documento n. 1 depositato in giudizio), senza precisare quali siano gli importi versati dai trasgressori a titolo di ammenda, o quali siano gli specifici articoli di legge, relativi alle infrazioni accertate, che prevedano le sanzioni asseritamente irrogate.
Pertanto, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa la sussistenza di tutti i presupposti del credito azionato.
Non depone in senso contrario il documento n. 22, peraltro depositato in giudizio (in data 29.3.2013) tardivamente dall’interessato, al pari della memoria di replica prodotta l’8.4.2013.
Invero, nel caso in cui il ricorrente chieda l’accertamento di un credito e/o la condanna al pagamento delle somme che ritiene dovute, l’onere probatorio ricade integralmente su di lui, senza che il giudice adito sia tenuto a supplire alle lacune probatorie mediante l’acquisizione degli atti necessari alla risoluzione della controversia (ex multis: Cons. Stato, V, 18.1.2011, n. 277; TAR Lazio, Roma, I, 9.2.2012, n. 1306).
Come ulteriore profilo di infondatezza rileva, quanto ad una parte del rivendicato credito, il fatto che rispetto agli illeciti accertati dopo il 30 giugno 2002 non è configurabile alcuna compartecipazione, nemmeno in relazione alle ammende, stante l’abrogazione del R.D. n. 2134/1865 disposta dal legislatore, a decorrere dal 1° luglio 2002, con l’art. 299 del d.lgs. n. 113/2002.
Il Collegio osserva ad abundantiam, in relazione all’eccezione di prescrizione dedotta in via subordinata dalle Amministrazioni resistenti, che si è perfezionata la prescrizione quinquennale estintiva (il cui termine decorre dal momento della riscossione, da parte dell’Ente, dell’importo sanzionatorio – Cons. Stato, VI, 19.8.2009, n. 4970 –) rispetto alle somme introitate dall’Amministrazione sino al 20 settembre 2000, valendo come causa di interruzione del termine prescrizionale la notifica alle parti resistenti, in data 20 settembre 2005, del ricorso presentato al Tribunale di Grosseto per il credito in questione (in quanto l’effetto interruttivo prodotto dall’azione giudiziaria si verifica anche se il giudice adito declini la propria giurisdizione –– Cass. civ., sez. lav., 20.3.1987, n. 2781; TAR Puglia, Bari, I, 3.5.2010, n. 1698 –) e non anche la missiva consegnata dal ricorrente al Comando generale dei Carabinieri in data 3.3.2003 (documento n. 16 e 18 depositati in giudizio), non costituendo la stessa una valida intimazione o diffida, ma una mera richiesta di informazioni circa i motivi della mancata corresponsione della quota dei proventi contravvenzionali, peraltro indirizzata al Fondo Assistenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri, il quale non costituisce il soggetto verso il quale la pretesa creditoria è in questa sede azionata (TAR Toscana, I, 1.3.2010, n. 574).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti la somma complessiva di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
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09/05/2013 201300741 Sentenza 1
N. 00741/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2008, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Guerrini e Andrea De Cesaris, con domicilio eletto presso l’avvocato Giulio Caselli in Firenze, via Montebello n. 76;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto, ex art.3 della legge 26.1.1865 n.2134, al percepimento della somma di euro 21.122,56 a titolo di quota spettante sulle pene pecuniarie versate all'Erario dai soggetti contravventori;
e per la condanna
del Ministero delle Finanze e del Ministero della Difesa al pagamento della complessiva somma di euro 21.122.,56, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa delle amministrazioni resistenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, durante lo svolgimento del servizio presso il nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di OMISSIS, ha accertato numerose infrazioni alle leggi sulla tutela del lavoro, della salute, del commercio, della caccia e della pesca, irrogando sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro.
Ciò premesso, il deducente rivendica il diritto a percepire, sulle somme versate dai trasgressori all’Erario a titolo contravvenzionale, la percentuale prevista dall’art. 3 del R.D. n. 2134 del 1865.
Pertanto, stante l’avvenuto incameramento delle sanzioni pecuniarie relative alle predette inadempienze, egli ritiene di essere creditore dell’importo complessivo di euro 21.122,56 e chiede di condannare al relativo pagamento il Ministero delle Finanze ed il Ministero della Difesa.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e Finanze, i quali oppongono l’insussistenza del credito, in quanto la normativa richiamata dall’interessato prevede la compartecipazione dell’accertatore alle sole somme versate a titolo di ammenda, mentre egli non avrebbe mai accertato la commissione di illeciti punibili con tale tipo di sanzione; soltanto in via subordinata le amministrazioni resistenti eccepiscono la prescrizione del diritto di credito azionato col ricorso.
All’udienza del 19 aprile 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, l’art. 3 del R.D. n. 2134 del 1865 fa esclusivo riferimento alle contravvenzioni punibili con l’ammenda, con la conseguenza che l’agente accertatore ha titolo a compartecipare ad una quota di tale tipologia di sanzione pecuniaria, e non anche a pene di natura diversa, quali ad esempio le multe (Cons. Stato, VI, 19.8.2009, n. 4970; idem, 24.10.2008, n. 5279; idem, sez. IV, 16.10.2000, n. 5491); invero l’espressione, contenuta nel dettato normativo, “contravvenzione punibile con pena pecuniaria” non può coincidere con qualsiasi violazione della legge o dei regolamenti e non può prescindere dalla classificazione penalistica allora vigente, che identificava nelle contravvenzioni i reati puniti con le pene di polizia, costituite dall’arresto e dall’ammenda (Cons. Stato, IV, 27.6.2000, n. 5333).
Inoltre, tra le somme oggetto dei diritti di compartecipazione in favore dell’agente accertatore non rientrano le oblazioni, in quanto il riferimento a quest’ultime, contenuto all’art. 1, non è presente nell’art. 3 del R.D. n. 2134/1865: la prima norma indica i proventi che, in caso di violazione di una legge o di un regolamento d’interesse nazionale, appartengono all’erario, mentre la seconda norma prescrive che solo le entrate da contravvenzioni punibili con la pena pecuniaria costituiscano il fondo di compartecipazione, con esclusione quindi delle oblazioni (Cons. Stato, IV, 27.6.2000, n. 5333).
Ciò considerato, la compartecipazione alle somme derivanti dall’accertamento di infrazioni è ammessa soltanto in relazione alle contravvenzioni punibili con l’ammenda.
Orbene, l’interessato ha allegato al ricorso un elenco delle infrazioni da lui accertate, relative al periodo dal 1.1.1999 al 20.10.2003 (documento n. 1 depositato in giudizio), senza precisare quali siano gli importi versati dai trasgressori a titolo di ammenda, o quali siano gli specifici articoli di legge, relativi alle infrazioni accertate, che prevedano le sanzioni asseritamente irrogate.
Pertanto, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa la sussistenza di tutti i presupposti del credito azionato.
Non depone in senso contrario il documento n. 22, peraltro depositato in giudizio (in data 29.3.2013) tardivamente dall’interessato, al pari della memoria di replica prodotta l’8.4.2013.
Invero, nel caso in cui il ricorrente chieda l’accertamento di un credito e/o la condanna al pagamento delle somme che ritiene dovute, l’onere probatorio ricade integralmente su di lui, senza che il giudice adito sia tenuto a supplire alle lacune probatorie mediante l’acquisizione degli atti necessari alla risoluzione della controversia (ex multis: Cons. Stato, V, 18.1.2011, n. 277; TAR Lazio, Roma, I, 9.2.2012, n. 1306).
Come ulteriore profilo di infondatezza rileva, quanto ad una parte del rivendicato credito, il fatto che rispetto agli illeciti accertati dopo il 30 giugno 2002 non è configurabile alcuna compartecipazione, nemmeno in relazione alle ammende, stante l’abrogazione del R.D. n. 2134/1865 disposta dal legislatore, a decorrere dal 1° luglio 2002, con l’art. 299 del d.lgs. n. 113/2002.
Il Collegio osserva ad abundantiam, in relazione all’eccezione di prescrizione dedotta in via subordinata dalle Amministrazioni resistenti, che si è perfezionata la prescrizione quinquennale estintiva (il cui termine decorre dal momento della riscossione, da parte dell’Ente, dell’importo sanzionatorio – Cons. Stato, VI, 19.8.2009, n. 4970 –) rispetto alle somme introitate dall’Amministrazione sino al 20 settembre 2000, valendo come causa di interruzione del termine prescrizionale la notifica alle parti resistenti, in data 20 settembre 2005, del ricorso presentato al Tribunale di Grosseto per il credito in questione (in quanto l’effetto interruttivo prodotto dall’azione giudiziaria si verifica anche se il giudice adito declini la propria giurisdizione –– Cass. civ., sez. lav., 20.3.1987, n. 2781; TAR Puglia, Bari, I, 3.5.2010, n. 1698 –) e non anche la missiva consegnata dal ricorrente al Comando generale dei Carabinieri in data 3.3.2003 (documento n. 16 e 18 depositati in giudizio), non costituendo la stessa una valida intimazione o diffida, ma una mera richiesta di informazioni circa i motivi della mancata corresponsione della quota dei proventi contravvenzionali, peraltro indirizzata al Fondo Assistenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri, il quale non costituisce il soggetto verso il quale la pretesa creditoria è in questa sede azionata (TAR Toscana, I, 1.3.2010, n. 574).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti la somma complessiva di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013