Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore
Inviato: sab apr 20, 2013 12:55 pm
1) - beneficio di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore annuali), per la frequenza della Scuola Forense, necessaria per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Il Tar della Marche ha precisato:
2) - Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).
Ricorso ACCOLTO.
Da parte mia, faccio i migliori auguri al collega affinché raggiunga la meta desiderata.
Il resto leggetelo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17/04/2013 201300290 Sentenza Breve 1
N. 00290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Erulo Eroli, con domicilio eletto presso Avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Ministero dell'Interno, Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S., Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato in data 4.6.2012, con conseguente emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno;
e per l’annullamento
del provvedimento sopravvenuto datato 3.10.2012 di rigetto del ricorso gerarchico e oggetto di motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S. e di Questore di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Assistente Capo di PS, chiedeva la concessione del beneficio di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore annuali), per la frequenza della Scuola Forense di Ancona, necessaria per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
L’istanza, originariamente respinta e poi reiterata, veniva da ultimo respinta con provvedimento del 24.4.2012, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, veniva denunciato il silenzio-inadempimento sul predetto ricorso presentato in data 4.6.2012, chiedendo la conseguente declaratoria di illegittimità e l’emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno.
Nelle more di decisione del gravame veniva adottato il Decreto 3.10.2012 di rigetto del ricorso amministrativo; provvedimento oggetto di successivi motivi aggiunti proposti nell’odierno giudizio e con cui si chiede l’annullamento del provvedimento sopravvenuto.
Con sentenza non definitiva 23.1.2013 n. 63 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai profili del silenzio, disponendo la prosecuzione del giudizio impugnatorio e risarcitorio osservando la procedura ordinaria di cui al Libro Secondo del D.Lgs. n. 104/2010.
3. A seguito della proposizione dell’istanza cautelare, afferente al provvedimento sopravvenuto, la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione nel merito ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010.
4. Il ricorso impugnatorio va accolto.
A norma dell’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985, “l'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio”.
Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).
Il Decreto 3.10.2012, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, è quindi illegittimo e va annullato.
L’Amministrazione, di conseguenza, dovrà concedere i permessi in esame qualora non emergano altri e diversi elementi ostativi.
5. Relativamente all’istanza risarcitoria, va osservato che la stessa veniva genericamente formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
La stessa va dichiarata inammissibile data la sua genericità, che non consente alcun riscontro sull’effettiva sussistenza di un danno concretamente risarcibile.
6. La particolarità, e per certi versi novità, della vicenda, costituiscono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il Decreto 3.10.2012 oggetto di gravame. Dichiara inammissibile l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2013
Il Tar della Marche ha precisato:
2) - Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).
Ricorso ACCOLTO.
Da parte mia, faccio i migliori auguri al collega affinché raggiunga la meta desiderata.
Il resto leggetelo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17/04/2013 201300290 Sentenza Breve 1
N. 00290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Erulo Eroli, con domicilio eletto presso Avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Ministero dell'Interno, Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S., Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato in data 4.6.2012, con conseguente emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno;
e per l’annullamento
del provvedimento sopravvenuto datato 3.10.2012 di rigetto del ricorso gerarchico e oggetto di motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S. e di Questore di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Assistente Capo di PS, chiedeva la concessione del beneficio di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore annuali), per la frequenza della Scuola Forense di Ancona, necessaria per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
L’istanza, originariamente respinta e poi reiterata, veniva da ultimo respinta con provvedimento del 24.4.2012, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, veniva denunciato il silenzio-inadempimento sul predetto ricorso presentato in data 4.6.2012, chiedendo la conseguente declaratoria di illegittimità e l’emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno.
Nelle more di decisione del gravame veniva adottato il Decreto 3.10.2012 di rigetto del ricorso amministrativo; provvedimento oggetto di successivi motivi aggiunti proposti nell’odierno giudizio e con cui si chiede l’annullamento del provvedimento sopravvenuto.
Con sentenza non definitiva 23.1.2013 n. 63 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai profili del silenzio, disponendo la prosecuzione del giudizio impugnatorio e risarcitorio osservando la procedura ordinaria di cui al Libro Secondo del D.Lgs. n. 104/2010.
3. A seguito della proposizione dell’istanza cautelare, afferente al provvedimento sopravvenuto, la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione nel merito ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010.
4. Il ricorso impugnatorio va accolto.
A norma dell’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985, “l'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio”.
Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).
Il Decreto 3.10.2012, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, è quindi illegittimo e va annullato.
L’Amministrazione, di conseguenza, dovrà concedere i permessi in esame qualora non emergano altri e diversi elementi ostativi.
5. Relativamente all’istanza risarcitoria, va osservato che la stessa veniva genericamente formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
La stessa va dichiarata inammissibile data la sua genericità, che non consente alcun riscontro sull’effettiva sussistenza di un danno concretamente risarcibile.
6. La particolarità, e per certi versi novità, della vicenda, costituiscono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il Decreto 3.10.2012 oggetto di gravame. Dichiara inammissibile l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2013