IPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
Servizio 3°: Pensioni
tel. : 0141/53381 - fax: 0141/34926 - e-mail:
dptasti@tin.it
Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo
Concessione Pensioni di Guerra Dirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori;
Concessione assegni annessi alle decorazioni al valor Militare;
Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle materie sopraindicate;
Gestione delle partite di pensioni di Guerra e trattamenti congeneri;
Gestione delle partite di pensioni degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari;
Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità;
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98;
Attività connesse all'applicazione dei provvedimenti contenziosi nelle materie di competenza.
Nell'ambito delle gestioni sopraindicate effettua tutte le variazioni sulle partite a richiesta degli interessati o delle Autorità competenti o d'ufficio.
Utilità nel sito
Notiziario Circolari Normative Moduli in linea
TRATTAMENTI ECONOMICI DI GUERRA
Pensione Diretta e relativi assegni accessori
Assegno temporaneo
Indennità Una Tantum
Pensione di reversibilità e relativi assegni accessori
Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - liquidazione della reversibilità
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98
Le tabelle
PENSIONE DI GUERRA DIRETTA
Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.
REQUISITI
infermità dipendente da causa di servizio di guerra o riportata a causa della guerra
DECORRENZA
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA
a vita
IMPORTO
importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalla legge, a seconda della gravità delle infermità
COME SI OTTIENE
presentazione di domanda al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Il termine per la presentazione delle prime domande è chiuso a far data dall'1.2.1981.
AGGRAVAMENTO Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento indirizzandola al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio, corredata da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI GUERRA DIRETTA
COME SI OTTENGONO
vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A CHI SPETTANO
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione di guerra di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;
indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;
agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;
2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:
integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento
indennità aggiuntiva
ulteriori integrazioni;
3) ai titolari di pensione di guerra che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:
assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,
assegno compensativo oltre i 65 anni;
4) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria con moglie e /o figli a carico spetta, a domanda:
aumento di integrazione;
5) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;
6) agli invalidi di prima categoria spetta d'ufficio:
indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi i relativi assegni accessori;
7) agli invalidi che percepiscono pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, se si trovano nelle condizioni economiche previste dalla legge, a domanda (vedi domanda per ISA), spetta:
indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.
L'ASSEGNO TEMPORANEO
REQUISITI
stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
DECORRENZA
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA
da uno a quattro anni, da rinnovare alla scadenza, previa visita medica
IMPORTO
stesso importo della pensione
COME SI OTTIENE
eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI
alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso
INDENNITA' UNA TANTUM
REQUISITI
gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
DECORRENZA
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA
da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
IMPORTO
una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
COME SI OTTIENE
eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI
nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze competente per territorio.
PENSIONE DI GUERRA DI REVERSIBILITA'
La pensione di guerra di reversibilità può essere concessa:
1) ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra;
2) ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.
Pensioni di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra
A CHI SPETTA
-vedova/vedovo
-orfani
-genitori
-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)
COME SI OTTIENE
a domanda (vedi "reversibilità Pens. Guerra) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, ad eccezione del certificato necroscopico
REQUISITI
per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
per gli orfani:
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;
per il padre:
purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;
per la madre:
purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;
per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori
NOTIZIE UTILI
a) per il genitore coesistente con la vedova o prole del dante causa è prevista una pensione d'importo ridotto
b) per il genitore che abbia perduto più figli (o l'unico figlio) a causa della guerra è previsto, invece, un trattamento di importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'
A CHI SPETTANO
alle vedove:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;
assegno supplementare per le vedove di pensionati di 1^ ctg con superinvalidità, se hanno convissuto ed assistito il dante causa;
aumento di integrazione per gli orfani minorenni ed anche per quelli maggiorenni, se universitari o se inabili ed in possesso dei requisiti economici;
agli orfani:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;
aumento di integrazione ripartito, in caso di concorso di più orfani aventi diritto
COME SI OTTENGONO
vengono, di norma, concessi su domanda degli interessati
NOTIZIE UTILI
anche ai titolari di trattamento indiretto che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che percepiscono un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, è liquidata, a domanda (vedi domanda per ISA), un'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.
La pensione di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.
A CHI SPETTA
vedova/o e orfani
COME SI OTTIENE
presentazione di domanda (vedi reversibilità Tab. N) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente entro cinque anni dalla data in cui nasce il diritto
REQUISITI
per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
per gli orfani:
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;
per il padre:
purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;
per la madre:
purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;
per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori
NOTIZIE UTILI
l'importo del trattamento è commisurato alla pensione (dalla 2^ all'8^ ctg.) percepita in vita dal dante causa. Al trattamento spettante alla vedova o al vedovo si aggiunge una integrazione, in caso di coesistenza di prole minorenne ovvero di prole maggiorenne inabile che si trova nelle condizioni economiche richieste dalla legge. Il trattamento economico di reversibilità non è previsto per i genitori. La vedova o il vedovo perdono il trattamento in questione se si risposano.
Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z.E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)
A CHI SPETTA
cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di S.Sabba di Trieste e ai perseguitati politici e razziali di cui alla legge 932/80 art.1
REQUISITI
55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne
COME SI OTTIENE
presentazione della domanda ad apposita Commissione dell'Ufficio VII presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, Via Casilina 3 - ROMA
DECORRENZA
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA
a vita
IMPORTO
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
NOTIZIE UTILI
altre provvidenze riconosciute:
- agli stessi soggetti è, altresì, assicurato il diritto al collocamento obbligatorio ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra;
- per poter ottenere i benefici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati validi i periodi senza contributi a partire dalla prima persecuzione che portò alla deportazione, fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati.
ASSEGNO VITALIZIO INDIRETTO AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)
A CHI SPETTA
ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e non hanno potuto percepire il beneficio perché deceduti in deportazione o, successivamente, dopo il rientro in patria, ma prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n.791
REQUISITI
i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE
presentazione della domanda alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servi del tesoro, Via Casilina 3, Roma.
DURATA
finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO VITALIZIO DI REVERSIBILITÀ AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)
A CHI SPETTA
ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e perseguitati politici e razziali già titolari di assegno vitalizio
REQUISITI
i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE
presentazione della domanda (vedi reversibilità vedova KZ) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente.
DURATA
finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO ANNESSO ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE PER FATTO DI GUERRA - DIRETTO
A CHI SPETTA l'assegno spetta ai cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce di guerra al valor militare
REQUISITI il conferimento di una decorazione al valor militare di importo stabilito dalle norme in materia
COME SI OTTIENE - d'ufficio, qualora pervenga il modello 626 dall'amministrazione militare che informa che la stessa ha sospeso il pagamento dell'assegno per collocamento in pensione del decorato
- a domanda, con valore sollecitatorio alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Allegare: a) copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio, con l'indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni; b) brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica.
DECORRENZA dalla cessazione dell'attività lavorativa, se l'assegno era già conferito e veniva percepito sul trattamento di attività; ovvero dalla diversa decorrenza a seconda del momento della richiesta o del conferimento della decorazione.
DURATA a vita purché permanga il diritto a fregiarsi della decorazione
IMPORTO importo stabilito dalle norme in materia
ESCLUSIONI sono escluse le croci di guerra al merito. L'assegno non compete inoltre agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., sue specialità e milizie speciali, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - reversibilità
A CHI SPETTA 1) coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, che mantenga lo stato vedovile;
2) orfani;
3) genitori o assimilati;
4) collaterali
REQUISITI 1) coniuge non separato non separato legalmente per sua colpa
2) orfani: minori di anni 21; universitari; inabili
3) genitori: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi lavoro proficuo; b) alla madre vedova;
4) collaterali: fratelli e sorelle, anche naturali, minorenni o maggiorenni inabili.
COME SI OTTIENE a domanda da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni
DECORRENZA dal giorno successivo al decesso del dante causa. Se la domanda è presentata dopo un anno, la reversibilità decorre dal primo del mese successivo la data della domanda
DURATA finché permangono le condizioni previste
IMPORTO importi stabiliti dalle norme in materia
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità
Viene liquidata in favore di coloro che, a causa di servizio di leva obbligatorio hanno subito un danno diretto (infermità) o indiretto (in caso di decesso determinato dall’evento) (D.P.R. 1092/73 - D.P.R. 461/2001) oppure ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni o ai congiunti ( in caso di decesso determinato dall’evento). (Legge 437/91 – D.P.R. 749/93)
Requisiti
1)Infermità dipendente da causa di servizio di leva
2)A seguito di scoppio di ordigni lasciati incustoditi ed abbandonati in tempo di pace
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.
Durata A vita
Importo Importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalle leggi che regolamentano le pensioni di guerra ( legge 313/68,D.P.R. 915/78 e D.P.R. 834/81 tabella A)
Come si ottiene Presentazione di domanda Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 - ROMA
Aggravamento Coloro che percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo indirizzandola Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 – ROMA, corredata da un certificato medico od altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’indennità che dà titolo a pensione e che attesti lo stato di inabilità del pensionato
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE TABELLARE
Come si ottengono vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A chi spettano
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione tabellare di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
- assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;
- indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;
- agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;
2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:
- integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento
- indennità aggiuntiva
- ulteriori integrazioni;
3) ai titolari di pensione tabellare che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:
- assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,
- assegno compensativo oltre i 65 anni;
4) ai titolari della pensione tabellare di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;
5) a tutti i titolari di pensione tabellare spetta d’ufficio dopo averne accertato il diritto:
· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);
N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.
6) a tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:
- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- Indennità speciale annua (art.111/1092);
L'ASSEGNO RINNOVABILE
Requisiti stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.
Durata Non inferiore a due e non superiore a quattro anni ( art. 5 Legge 9/1980) con proroga d’ufficio, da parte della DPSV, pari a tre anni se alla scadenza dell’assegno non sia compiuto il procedimento per una nuova valutazione dell’invalidità ( art. 6 Legge 9/1980)
Importo stesso importo della pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie Utili alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso
INDENNITA' UNA TANTUM
Requisiti gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.
Durata da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
Importo una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie utili nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica stabilita dal Ministero della Difesa.
PENSIONE TABELLARE DI REVERSIBILITA'
A chi spetta
-vedova/vedovo
-orfani
-genitori
-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)
- collaterali
Come si ottiene a domanda (vedi "reversibilità Pens. tabellari) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 445/2000 .
Requisiti
per la vedova o vedovo:
a) mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
b) finché vedova/o;
per gli orfani ( figli legittimi ed equiparati):
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente oppure in età superiore ad anni 60, conviventi e a carico del dante causa e con un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;
per i genitori:
inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, nullatenenti e a carico del pensionato;
per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori;
per i collaterali:
in mancanza di altri aventi diritto se minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, conviventi, a carico del dante causa e nullatenenti.
Decorrenza Dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.
Misura della reversibilità
a) 50% al coniuge superstite ovvero ai genitori
b) agli orfani soli ovvero fratelli e sorelle : fino a due 1/3; tre 40%; quattro 50%; più di quattro 60%
c) coniuge con orfani : con uno 60%; con due 65%; con tre 70%; con più di tre 75%;
Notizie Utili Alla vedova/o ed agli orfani del dante causa deceduto per fatti di servizio oppure del titolare di trattamento privilegiato di I° ctg. è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso, un trattamento di importo pari a quello della pensione di I° ctg. (art.93 DPR 1092/73)
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
A chi spettano
Agli aventi diritto alla pensione dei reversibilità spetta :
· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);
N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.
A tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:
- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- indennità speciale annua (art.111/1092);
Come si ottengono
Vengono concessi d’ ufficio o su domanda degli interessati
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98
Le tabelle
Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989 n.342
Decorrenza 1 gennaio 2004
P E N S I O N I D I R E T T E TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATT. TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA C
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' 5.566,32 5.702,14 475,18
2^ CATEGORIA 5.008,70 5.130,91 427,58
3^ CATEGORIA 4.445,17 4.553,63 379,47
4^ CATEGORIA 3.902,11 3.997,32 333,11
5^ CATEGORIA 3.344,48 3.426,09 285,51
6^ CATEGORIA 2.787,84 2.855,86 237,99
7^ CATEGORIA 2.229,52 2.283,92 190,33
8^ CATEGORIA 1.671,89 1.712,68 142,72
TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B 21.284,86 21.804,21 1.817,02
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 16.210,61 16.606,15 1.383,85
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 8.916,90 9.134,47 761,21
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E 6.696,66 6.860,06 571,67
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A 5.074,93 5.198,76 433,23
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A 4.568,59 4.680,06 390,01
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A 4.059,25 4.158,30 346,52
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A 3.552,80 3.639,49 303,29
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A 3.045,65 3.119,96 260,00
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A 2.537,04 2.598,94 216,58
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A 2.029,12 2.078,63 173,22
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A 1.522,83 1.559,99 130,00
TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
LETTERA A 16.045,17 16.436,67 1.369,72
LETTERA A/BIS 14.440,40 14.792,75 1.232,73
LETTERA B 12.835,62 13.148,81 1.095,73
LETTERA C 11.230,85 11.504,88 958,74
LETTERA D 9.626,92 9.861,82 821,82
LETTERA E 8.022,16 8.217,90 684,83
LETTERA F 6.417,38 6.573,96 547,83
LETTERA G 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA H 3.208,69 3.286,98 273,92
ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
INDENNITA` DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO
LETTERA A 7.604,04 7.789,58 649,13
LETTERA A/BIS 6.633,73 6.795,59 566,30
LETTERA B 5.861,44 6.004,46 500,37
LETTERA C 5.148,56 5.274,18 439,52
LETTERA D 4.356,48 4.462,78 371,90
LETTERA E 3.604,00 3.691,94 307,66
LETTERA F 2.831,71 2.900,80 241,73
LETTERA G 2.079,23 2.129,96 177,50
LETTERA H 1.366,35 1.399,69 116,64
INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA` DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000
ART.3-LEGGE 656/86
A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
ART.8 - LEGGE 656/86
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (* ) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^- 2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000
A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGRAZ. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422 (*) 21.187,67 21.704,65 1.808,72
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 42.375,34 43.409,30 3.617,44
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (**) 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 -COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 19.908,68 20.394,45 1.699,54
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 39.817,35 40.788,89 3.399,07
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR. 12.416,38 12.719,34 1.059,94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 24.832,76 25.438,68 2.119,89
A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR. 6.203,07 6.354,42 529,54
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915
CUMULI DI SECONDA CATEGORIA
2/10 432,39 442,94 36,91
3/10 648,59 664,42 55,37
5/10 1.080,98 1.107,36 92,28
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 - D.P.R. 23/12/78 N.915
1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
2^ CATEGORIA 3.766,32 3.858,22 321,52
3^ CATEGORIA 4.329,84 4.435,49 369,62
4^ CATEGORIA 4.872,91 4.991,81 415,98
5^ CATEGORIA 5.430,54 5.563,05 463,59
6^ CATEGORIA 5.987,17 6.133,26 511,10
7^ CATEGORIA 6.545,50 6.705,21 558,77
8^ CATEGORIA 7.103,13 7.276,45 606,37
( * ) - BENEFICIO DA CONCEDERE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI E CON PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (ART.2 - COMMA 4° - LEGGE 422/90)
(**) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)
VEDOVE ED ORFANI 3.159,47 3.236,56 269,71
VEDOVE GRANDI INVALIDI 3.159,47 3.236,56 269,71
ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI
LETTERA A 8.022,58 8.218,33 684,86
LETTERA A/BIS 7.220,20 7.396,37 616,36
LETTERA B 6.417,81 6.574,40 547,87
LETTERA C 5.615,42 5.752,44 479,37
LETTERA D 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA E 4.011,08 4.108,95 342,41
LETTERA F 3.208,69 3.286,98 273,92
LETTERA G 2.407,37 2.466,11 205,51
LETTERA H E INCOLLOCABILITA' 1.604,34 1.643,49 136,96
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA' 802,17 821,74 68,48
ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE 782,19 801,28 66,77
TABELLA N-RIVERSIBILITA` VEDOVE ED ORFANI
2^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.838,66 1.883,52 156,96
3^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.624,68 1.664,32 138,69
4^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.426,05 1.460,85 121,74
5^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.223,09 1.252,93 104,41
6^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.018,78 1.043,64 86,97
7^ CATEGORIA 935,47 958,30 79,86
8^ CATEGORIA 910,06 932,27 77,69
TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.523,27 1.560,44 130,04
PER 2 FIGLI CADUTI 2.894,22 2.964,84 247,07
PER 3 FIGLI CADUTI 4.265,18 4.369,25 364,10
PER 4 FIGLI CADUTI 5.636,11 5.773,63 481,14
PER 5 FIGLI CADUTI 7.007,06 7.178,03 598,17
PER 6 FIGLI CADUTI 8.378,01 8.582,43 715,20
PER 7 FIGLI CADUTI 9.748,95 9.986,82 832,24
PER 8 FIGLI CADUTI 11.119,90 11.391,23 949,27
TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.284,91 2.340,66 195,06
PER 2 FIGLI CADUTI 3.655,86 3.745,06 312,09
PER 3 FIGLI CADUTI 5.026,80 5.149,45 429,12
PER 4 FIGLI CADUTI 6.397,75 6.553,86 546,15
PER 5 FIGLI CADUTI 7.768,70 7.958,26 663,19
PER 6 FIGLI CADUTI 9.139,64 9.362,65 780,22
PER 7 FIGLI CADUTI 10.510,59 10.767,05 897,25
PER 8 FIGLI CADUTI 11.881,54 12.171,45 1.014,29
TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.494,95 1.531,43 127,62
PER 2 FIGLI CADUTI 2.840,40 2.909,71 242,48
PER 3 FIGLI CADUTI 4.185,85 4.287,98 357,33
PER 4 FIGLI CADUTI 5.531,30 5.666,26 472,19
PER 5 FIGLI CADUTI 6.876,76 7.044,55 587,05
PER 6 FIGLI CADUTI 8.222,21 8.422,83 701,90
PER 7 FIGLI CADUTI 9.567,66 9.801,11 816,76
PER 8 FIGLI CADUTI 10.913,11 11.179,39 931,62
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
LIRE LIRE EURO
TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.242,42 2.297,14 191,43
PER 2 FIGLI CADUTI 3.587,87 3.675,41 306,28
PER 3 FIGLI CADUTI 4.933,32 5.053,69 421,14
PER 4 FIGLI CADUTI 6.278,78 6.431,98 536,00
PER 5 FIGLI CADUTI 7.624,23 7.810,26 650,86
PER 6 FIGLI CADUTI 8.969,68 9.188,54 765,71
PER 7 FIGLI CADUTI 10.315,13 10.566,82 880,57
PER 8 FIGLI CADUTI 11.660,59 11.945,11 995,43
MEDAGLIE
MEDAGLIA D'ORO 3.602,79 3.690,70 307,56
MEDAGLIA D'ARGENTO 640,49 656,12 54,68
MEDAGLIA DI BRONZO 200,15 205,03 17,09
CROCE DI GUERRA 120,09 123,02 10,25
LIMITE DI REDDITO
ANNO 2003 ANNO 2004
EURO EURO
11.779,51 12.066,93
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