Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Inviato: lun apr 07, 2014 3:10 pm
Personale Polizia di Stato.
1) - Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2) - L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
3) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
4) - Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
( - N.B.: prestare attenzione al punto n. 4 di cui sopra - ).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------
04/04/2014 201400374 Sentenza 1
N. 00374/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2013, proposto da G. S., rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Musmeci, Gianna Pacini, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 333D/39017 emesso il 08.05.2013, nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo un figlio nato il .. gennaio 2013 ed ivi residente con la madre.
L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità ed invocando la tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna, sez. I, n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760, T.A.R. Torino, 8/11/2013, n. 1175, Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce alla norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate e di polizia (Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760 ).
5.1. Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un dipendente della polizia di Stato.
Tale norma rientra tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa; quindi non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione.
5.2. In particolare, poi, giova rilevare che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (che hanno recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.
5.3. Nè può essere considerato ostativo al trasferimento il generico riferimento ad una vacanza nell’organico dell’ufficio di appartenenza essendo pacifico, in quanto non puntualmente contestato, ai sensi dell’articolo 64, comma secondo, del c.p.a., l’esistenza di posti vacanti nella provincia di Grosseto richiesta dell’interessato.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
1) - Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2) - L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
3) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
4) - Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
( - N.B.: prestare attenzione al punto n. 4 di cui sopra - ).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------
04/04/2014 201400374 Sentenza 1
N. 00374/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2013, proposto da G. S., rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Musmeci, Gianna Pacini, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 333D/39017 emesso il 08.05.2013, nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo un figlio nato il .. gennaio 2013 ed ivi residente con la madre.
L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità ed invocando la tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna, sez. I, n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760, T.A.R. Torino, 8/11/2013, n. 1175, Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce alla norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate e di polizia (Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760 ).
5.1. Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un dipendente della polizia di Stato.
Tale norma rientra tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa; quindi non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione.
5.2. In particolare, poi, giova rilevare che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (che hanno recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.
5.3. Nè può essere considerato ostativo al trasferimento il generico riferimento ad una vacanza nell’organico dell’ufficio di appartenenza essendo pacifico, in quanto non puntualmente contestato, ai sensi dell’articolo 64, comma secondo, del c.p.a., l’esistenza di posti vacanti nella provincia di Grosseto richiesta dell’interessato.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014