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Re: Quale prestito mi consigliate?
Inviato: ven lug 01, 2016 7:51 pm
da panorama
Altroconsumo vs San Paolo, class action vinta: le commissione sui conti in rosso vanno restituite
Intesa San Paolo dovrà restituire ai sui correntisti le commissioni bancarie che aveva indebitamente applicato ai conti in rosso.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Torino ha confermato le ragioni della class action di Altroconsumo.
Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012 alcuni correntisti si sono visti addebitare sino a 1.200 euro di commissioni illegali.
Nonostante le commissioni di massimo scoperto fossero state abolite per legge nel 2009, i correntisti di Intesa Sanpaolo andati in rosso sul conto corrente, anche solo per qualche giorno o qualche settimana, tornando a fine mese in attivo (grazie all’accredito dello stipendio, per esempio) hanno dovuto pagare, oltre agli interessi passivi, anche una commissione chiamata “CSC commissione di scoperto di conto”.
Commissione illecita perché introdotta dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite.
A gennaio 2013 Altroconsumo quindi ha promosso un’azione collettiva risarcitoria contro Intesa Sanpaolo chiedendo che i soldi venissero restituiti.
“La portata della class action è forte e simbolica per tutti, ma le conseguenze dirette concrete saranno valide solo per alcuni, non per tutti”, commentano da Altroconsumo.
Sono infatti 104 i correntisti che pur avendo aderito all’azione collettiva sono stati esclusi dal risarcimento per il mancato rispetto di un cavillo burocratico esclusivamente legato alle formalità del loro atto di adesione, formalità peraltro richieste dal Giudice solo in questa occasione e non espressamente indicate dalla legge.
Un fatto che dimostra come l’istituto della class action in Italia debba essere interpretato dai Giudici in maniera più efficace e snella.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Inviato: sab lug 02, 2016 6:38 pm
da Sempreme064
Il miglior prestito inpdap ex Inpdap..tasso fisso sia mutui surroga consolidamento debiti etc. Un problema però nel caso dovessi chiedere un prestito si calcola 1/5 pensione, tenuto conto che tanti aspettano la definitiva da anni tanti aspettano adeguamenti tanti aspettano la pensione privilegiata etc.. considerato che la quota è cedibile sulla base del netto della tua pensione, io penso sia un danno anche un ritardo dei vari adeguamenti che rendono impossibile richiedere un prestito più alto.. insomma è tutto un cAsino.. Buon Sabato sera e forza Italia... l'energia consumo elettrico e gas sono in aumento.. autostrAde a due corsie che per fare 20km ci metti 2ore..e se le fanno pure pagare bene...
Re: Quale prestito mi consigliate?
Inviato: ven lug 14, 2023 1:20 pm
da panorama
Notizia del 03/Marzo/2023,
Riparto: azioni e reti di contrasto al sovraindebitamento in Italia
Giovedì 9 marzo, dalle 9:00 alle 13:30, si teneva il convegno Riparto: azioni e reti di contrasto al sovraindebitamento in Italia, organizzato da Movimento Consumatori APS e Acli aps, a Roma, presso la Sala del Parlamentino, CNEL – Viale Davide Lubin, 2.
L’evento era per presentare i risultati del progetto Riparto e per analizzare lo stato e le prospettive per l’introduzione di servizi di consulenza sul debito in Italia, anche alla luce dell’esperienza maturata con il progetto, che ha visto la sperimentazione di uno dei primi modelli di debt advice strutturato sull’intero territorio nazionale. Venivano esaminate, in particolare, le opportunità e le criticità dei servizi di consulenza e delle procedure di risoluzione, per delineare, nel confronto con istituzioni, esperti e stakeholder, adeguate politiche e azioni di contrasto al sovraindebitamento.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Inviato: ven lug 14, 2023 1:47 pm
da panorama
Notizia del 21/Febbraio 2022,
Come fare per… uscire dal sovraindebitamento
La Legge 3/2012 disciplina le tre procedure per uscire dalla condizione di sovraindebitamento. Vediamo quali sono.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 3/2012 – che reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento – per sovraindebitamento si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Si tratta, dunque, della mancanza di risorse economiche per far fronte ai propri debiti, protratta nel tempo.
Sovraindebitamento, le procedure di composizione della crisi
Come spiegato sul sito del progetto "Riparto", realizzato da Movimento Consumatori e Acli, sono tre le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, che permettono di rimodulare i propri debiti per uscire dalla crisi di sovraindebitamento:
- il Piano del Consumatore
- L’accordo di composizione della crisi
- La liquidazione del patrimonio
Inoltre, con la l. 176/2020 è stata introdotta anche l’esdebitazione del debitore incapiente, ovvero della “persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcun bene o utilità nemmeno in prospettiva futura”.
Riportiamo di seguito le procedure, in sintesi. Per i dettagli consultare il sito del progetto.
Il Piano del consumatore
Il Piano del consumatore è riservato esclusivamente al consumatore e prevede una ristrutturazione dei debiti con riguardo ai tempi di pagamento (è possibile anche la cessione di crediti futuri) e all’ammontare del debito (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili).
Si ricorda che all’interno di questa procedura non è necessario l’assenso dei creditori. Pertanto il piano del consumatore è soggetto al vaglio del Giudice, che deve omologarlo, verificando che la proposta non sia più svantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio per i creditori privilegiati o per quelli che presentino opposizione.
La L. 176/2020 consente, inoltre, procedure familiari, nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano conviventi o quando il debito abbia origine comune (possono pertanto accedervi anche i garanti).
Sono quattro le fasi della procedura:
- la predisposizione del piano di ristrutturazione dei deibiti, redatto da un gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC);
- il deposito della domanda, con allegata la proposta redatta dal gestore della crisi, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato;
- la valutazione del Tribunale, che deve prima vagliarne l’ammissibilità e successivamente omologarlo;
- l’esecuzione del piano, a cui fa seguito automaticamente l’esdebitazione.
Accordo di composizione della crisi
A differenza della procedura appena descritta, all’accordo di composizione della crisi possono accedere non solo i consumatori, ma tutti gli imprenditori non fallibili e i professionisti.
Il debitore, con il deposito della domanda al Tribunale, presenta ai propri creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti, ossia un piano di pagamento dei propri debiti, che richiede il raggiungimento di un’intesa con i creditori.
In particolare per l’omologazione della proposta è necessario ottenere il consenso del 60% dei crediti, esclusi quelli privilegiati, pignoratizi ed ipotecari.
Sovraindebitamento, liquidazione del patrimonio
La Legge 3/2012 prevede, inoltre, una terza procedura: il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Come spiegato sul sito del Progetto “Riparto”, il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Non è necessario il consenso dei creditori.
Entro un anno dalla chiusura della procedura, i debitori persone fisiche possono chiedere l’esdebitazione, che non viene concessa nel caso in cui il sovraindebitato abbia tenuto un contegno complessivo diretto a frodare i creditori.
Esdebitazione del debitore incapiente
Infine, la procedura di esdebitazione del debitore incapiente è riservata alle persone del tutto prive di patrimonio e di reddito o con un reddito inferiore a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
In questo caso la legge prevede “una soglia calcolata in base all’assegno sociale, aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. L’importo base che deve essere assicurato al debitore senza famiglia ammonta ad € 6.085 all’anno, e aumenta in ragione della composizione del nucleo familiare”.
Il debitore a cui il Tribunale ha concesso l’esdebitazione può non pagare i debiti, che divengono inesigibili da parte dei creditori. Tuttavia sarà tenuto al pagamento anche parziale dei debiti se, nei quattro anni successivi alla domanda, sopravvengono beni o denaro che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura superiore al 10%.