Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

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mauri64
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
burida62 ha scritto: gio giu 27, 2024 7:14 pm Grazie ma non posso visualizzare gli allegati. Non so perché. Mi dice che non ho i privilegi o qualcosa simile. Eppure sono tanti anni iscritto al forum. Sai per caso il motivo?
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burida62
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da burida62 »

Sarebbe? Bisogna pagare?
mauri64
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da mauri64 »

SI conferma, per fruire dei numerosi servizi del forum devi effettuare una donazione.
burida62
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da burida62 »

Grazie ma sapevo già. Quando l'ho presentata io ad aprile non c'era questo comunicato. Comunque aspettiamo
Aeronavale
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Aeronavale »

Buonasera a tutti i partecipanti del Forum.
Io mi sono avvalso dello Studio Mario Bacci in Roma per avere il rimborso irpef indennità buonuscita (Primo Blocco) scadente il 30 Aprile c.a.
Da quello che leggo dal «Regolamento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita del Fondo di assistenza per i finanzieri» rilasciato dal FAF in data 21 Maggio 2024, il rimborso per le annualità 2020-2023 dovrebbe essere automatico senza produrre istanza.
Chiunque volesse gentilmente darmi conferma, ne sarei grato.
Grazie
burida62
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da burida62 »

Confermo. Io l'ho presentata il 14 aprile quando ancora non c'era il nuovo regolamento.
Aeronavale
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Aeronavale »

Scusami burida62,
ma hai fatto istanza privata all'Agenzia Entrate o anche tu hai usufruito dei servizi dello studio legale Bacci?
Grazie
burida62
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da burida62 »

Ho fatto io istanza.
Aeronavale
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Aeronavale »

Giusto per essere a conoscenza, ma nel forum nessuno ha intrapreso la mia strada tramite Studio Legale Bacci? ....anche se a questo punto inutilmente, visto e considerato che il rimborso sarà automatico.
Silvestro64
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Silvestro64 »

burida62 ha scritto: mar lug 02, 2024 9:07 pm Confermo. Io l'ho presentata il 14 aprile quando ancora non c'era il nuovo regolamento.
Ma a voi hanno già caricato il rimborso sul cassetto fiscale dell'Agenzia Entrate?

Non vorrei essere pignolo o controcorrente ma questa circolare secondo me è un po' superficiale.

Per esempio sembra che rimborsano per prima tutti quelli liquidati nel 2020......è quelli del 2020 decaduti per prescrizione? qual'è la data di riferimento? i primi mesi del 2020 teoricamente erano fuori ..oppure il caso di coloro che non facevano o ritardavano l'istanza....è una manica larga strana
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Oscare64 »

A me hanno caricato l'importo di 99 euro ma è puramente indicativo a detta dell'impiegata dell'agenzia. La pratica sarà risolta al momento della verifica della certificazione unica rilasciata dal faf, prevista per il prossimo anno. Questo è quello che mi ha detto l'impiegata.
angelo.santaniello
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da angelo.santaniello »

Buongiorno,
Ho ricevuto l'indennità aggiuntiva FAF nel 2021, nel mio caso ( ADE Monfalcone - GO) hanno caricato l'importo che avevo richiesto.
La novità è che adesso compare il seguente messaggio:

Situazione rimborso RICHIESTA RICEVUTA DALL'UFFICIO COMPETENTE

Saluti
Pietropa
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da Pietropa »

In merito , gira insistentemente che l Ade dopo 90 gg senza aver fornito alcuna risposta o esito, si è avvalsa del silenzio rifiuto . Quindi quanto sopra riportato da molti , va a cadere ? Zero speranze ? Altro ricorso ?
angelo.santaniello
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf

Messaggio da angelo.santaniello »

Vorrei dare un ulteriore contributo sulla questione "silenzio-rifiuto":

- la domanda di rimborso o di restituzione di un tributo, e comunque di quanto pagato in quantità eccedente, deve essere presentata all’Amministrazione competente, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalla disciplina di settore o, secondo la norma generale residuale di cui al comma 2 dell’art. 21, entro due anni dal pagamento;

- se a seguito della domanda il contribuente riceve dall’Ufficio un provvedimento esplicito di diniego, questo deve essere impugnato entro 60 giorni dal perfezionamento della sua notificazione;
- all’opposto, se l’Ufficio non risponde e sulla domanda si forma il silenzio rifiuto, questo non è impugnabile entro 60 giorni ma entro il termine di prescrizione;
difatti, per il contribuente inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., termine che decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art. 21 che, per l’appunto, prevede che l’istanza di rimborso si intende respinta quando sono trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l’Ufficio si sia pronunciato.
Il principio è, quindi, quello per cui, in caso di silenzio-rifiuto, il termine di prescrizione decorre da quando quest’ultimo si forma, cioè non dalla data dell’istanza ma alla scadenza dei 90 giorni successivi.
Applicando tali principi, con la sentenza n. 30083 del 26 ottobre 2021 la Corte di cassazione ha riformato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva affermato, erroneamente, che il ricorso avverso il silenzio rifiuto dovesse essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro 60 giorni da tale data, cosicché il termine complessivo per la proposizione del ricorso sarebbe stato di 90 più 60 giorni.

La Corte ha così precisato che il Giudice d’appello “erroneamente aveva ritenuto che in caso di silenzio rifiuto dell’Amministrazione fosse applicabile il termine di 60 giorni per proporre ricorso previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, dettato per l’ipotesi di un provvedimento esplicito di diniego, mentre per la fattispecie del rifiuto tacito il successivo comma 2 detta una disciplina ad hoc che contempla solo un termine di decadenza di due anni dal pagamento per la domanda di restituzione e un termine di prescrizione del diritto alla restituzione di dieci anni”.
A tanto vale soggiungere che se, dopo la formazione del silenzio rifiuto in base al principio dell’inesauribilità del potere, l’Amministrazione interrompe la propria inerzia notificando all’interessato un provvedimento di reiezione (atto con cui si respinge una domanda, un ricorso), anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto esplicito di rigetto, “dovendosi escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l’impugnazione del silenzio rifiuto”, rispetto alla quale sopravviene carenza di interesse (Cass. civ., sez. V, 21.9.2021, n. 25446).
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