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Re: causa di servizio

Inviato: gio dic 27, 2012 9:35 pm
da panorama
per notizia sulle domande per causa di servizio.

Interdipendenza

l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha ritenuto che l’infermità “Distimia con note d’ansia situazionali” sia da ritenere interdipendente con l’infermità pensionata “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con voc. a mt 2,5 bilateralmente”.

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Sezione Esito Numero Anno Materia Pubblicazione
PUGLIA SENTENZA 1708 2012 PENSIONI 12/12/2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALEREGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

SENTENZA N° 1708/2012

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 27830/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
V. V., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in via A. Boito, n. 51, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dall’Avv. Antonio Salvia e Daniele Oliviero, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Potenza, al Viale Marconi n. 219;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore;

avverso
il decreto n. 117 del 28.2.2006 del Ministero della Difesa, che ha rigettato la domanda del 26.10.1998 con cui il ricorrente chiedeva l’interdipendenza tra l’infermità “Distimia con note d’ansia situazionali” e l’infermità “Ipoacusia percettiva bilaterale a carattere zonale”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio;

ESAMINATI: il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
UDITE, all’udienza del 6 dicembre 2012, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

FATTO

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 222 del 7.8.1990, riconosceva all’odierno ricorrente la pensione privilegiata ordinaria tabellare di 8^ categoria, a decorrere dal 20.5.1986 a vita, per l’infermità “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con VOC a mt 2,5 bilateralmente”.

Con domanda del 26.10.1998, l’istante richiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza dell’infermità innanzi indicata con l’infermità “Distimia con note d’ansia situazionali”.

L’Ospedale Militare di Bari, in data 7.4.2003, sottoponeva a visita medica il ricorrente diagnosticandogli “1) Distimia con note d’ansia situazionali, 2) Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con voc. a mt. 2,5 bil. (già riconosciuta dipendente da causa di servizio”; riconosceva l’interdipendenza delle due patologie ascrivendo, per cumulo, le due infermità alla 7^ categoria della Tabella A, a vita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda di interdipendenza.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 199/2005 del 27.6.2005, tuttavia, non riteneva interdipendenti le due infermità suddette e, sulla base di detto parere, il Ministero della Difesa, con decreto n. 117 del 28.2.2006, respingeva la domanda di interdipendenza.

Avverso tale provvedimento e per vedersi riconosciuta la pensione privilegiata tabellare commisurata anche alla patologia ritenuta interdipendente, con atto depositato in data 13.12.2006, proponeva ricorso V. V..

Con ordinanza n. 179 del 2012, questo Giudice, ritenuto che non fosse possibile esprimere un sicuro giudizio in ordine alla interdipendenza delle predette patologie ed eventualmente alla categoria cui ascriverle, attesa la natura eminentemente tecnica della questione, sottoponeva all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute i seguenti quesiti: “1. indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, se la patologia “Distimia con note d’ansia situazionali” possa ritenersi interdipendente dalla patologia “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con voc. a mt 2,5 bilateralmente”; 2. in caso affermativo, specificare la classificazione complessiva ai fini della P.P.O.”, fissando per la prosecuzione l’udienza del 6 dicembre 2012.

In data 10 luglio 2012, l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute depositava il richiesto parere.
Con memoria del 25 luglio 2012, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento, il riconoscimento degli accessori secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, 6/QM/2008.

All’udienza del 6 dicembre 2012, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

L’odierno ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, lamenta il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere la pensione privilegiata tabellare anche per la patologia “Distimia con note d’ansia situazionali”, asseritamente interdipendente dalla patologia “Ipoacusia percettiva bilaterale a carattere zonale”, per la quale già percepisce la pensione privilegiata.

Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l’ane il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in ordine ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice amministrativo (Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. n. 181 del 30.4.2010).

Per quanto premesso, non rilevano, di per sé, eventuali vizi di motivazione o del procedimento che ha condotto al decreto di diniego del trattamento privilegiato, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto fatto valere in giudizio.

Il ricorso alla Corte dei Conti verte, infatti, non già sulla legittimità/illegittimità di un atto dell’amministrazione, ma sull’esistenza/inesistenza dei fatti che determinano, a norma di legge, il sorgere del diritto ad un trattamento pensionistico.

Non si tratta, quindi, di decidere dell’annullamento di un atto amministrativo, ma di dichiarare se sussistano o meno le condizioni per il riconoscimento della pretesa pensionistica.

Nel merito, poi, va rilevato che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa al D.P.R. 23.12. 1978 n. 915, come sostituita con quella annessa al D.P.R. 30/12/1981 n. 834, ha diritto alla pensione privilegiata, se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 2002 del 2010 e n. 1979 del 2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 1839 del 2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 1384 del 2010).

A norma dell’art. 70 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. In tal caso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica ed è corrisposta con deduzione delle quote di pensione già riscosse dall’interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di specie, con parere, logicamente e congruamente motivato, depositato il 10.7.2012, l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha ritenuto che l’infermità “Distimia con note d’ansia situazionali” sia da ritenere interdipendente con l’infermità pensionata “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con voc. a mt 2,5 bilateralmente”, valutandola meritevole di iscrizione alla 7^ categoria tabella A e valutando il complesso delle due infermità distimica e ipoacusica ascrivibile alla 6^ categoria tabella A, secondo le leggi vigenti.

Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata tabellare di 6^ categoria, tabella A per le patologie “Distimia con note d’ansia situazionali” e “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con voc. a mt 2,5 bilateralmente”, ritenute interdipendenti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e, quindi, dall’1.11.1998.

Con riferimento alla domanda di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati spettanti, con sentenza n. 6/QM del 24 novembre 2008 le Sezioni Riunite, rivisitando quanto già statuito con precedente sentenza n. 10/QM del 2002, hanno evidenziato la necessità di ricondurre ad unità gli orientamenti giurisprudenziali in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria su crediti pensionistici e di contestualizzare il diritto in parola in relazione alle specifiche esigenze e realtà storiche che hanno portato alla sua affermazione.

Sulla scorta delle suddette pronunce di questa Corte (si vedano da ultimo Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 529 dell’8.10.2012 e Sez. III d’Appello, sent. n. 369 del 25.5.2012), va, di conseguenza, affermato che:

1) il richiamo all’art. 429, comma 3, c.p.c. - nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991; 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e 45, comma 6, della legge n. 448/1998 -involge tutte le pensioni su cui giudica la Corte dei Conti (ordinarie, militari tabellari e di guerra), successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, della legge n. 205/2000;

2) l’estensione del modificato art. 429, comma 3, c.p.c., “opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429 c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data, mentre per i ratei maturati prima continuano a trovare applicazione i principi affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n. 17-QM/1995 e n. 4-QM/1998”;

3) all'estensione alle pensioni militari tabellari e di guerra dell'art. 429, comma 3, c.p.c. non può essere riconosciuto effetto retroattivo, “stante la profonda trasformazione recata ai relativi crediti dalle cennate disposizioni speciali, per ciò che attiene anche all'automatico riconoscimento della rivalutazione monetaria e all'esonero della prova del maggior danno".

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata tabellare di 6^ categoria, tabella A, a decorrere dall’1.11.1998.

Per l’effetto, l’Amministrazione va condannata al pagamento dei ratei ritenuti spettanti, scomputate le quote di pensione già riscosse, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 6/2008/QM, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all’effettivo soddisfo.

Attesa la complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Bari, il 6 dicembre 2012.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Depositata in Segreteria il 12/12/2012

Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)

Re: causa di servizio

Inviato: sab gen 12, 2013 2:53 pm
da panorama
Stiamo andando controcorrente, contro un sistema potente.

Per notizia ai tanti colleghi che danno mandato ai loro avvocati per fare ricorsi per ottenere una causa di servizio.

Leggete qui sotto.

"coxartrosi bilaterale".

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08/01/2013 201300031 Sentenza 4

N. 00031/2013REG.PROV.COLL.
N. 02414/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
B. V., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00277/2011, resa tra le parti, concernente rigetto istanza volta al riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Biagio Volta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Garlatti e Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. - Con ricorso al TAR della Lombardia, il sig. B. V. , appuntato scelto dell’arma dei carabinieri, impugnava, chiedendone l’annullamento del decreto n. 21049 del 13.03.2009 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, DPR 461/2001, di rigetto della propria la domanda (presentata in data 08.11.2005) e tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “grave coxalgia bilaterale” ed alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità, importante coxartrosi bilaterale. Il diniego veniva emesso sulla scorta del parere obbligatorio reso dal Comitato di Verifica reso in data 17 dicembre 2007 che, in contrasto precedente giudizio della Commissione medica ospedaliera, valutava (e successivamente confermava) che l’infermità riscontrata in capo al ricorrente (ovvero “importante coxartrosi bilaterale”) non potesse essere considerata dipendente da causa di servizio, ma patologia “legata a disturbi circolatori meccanici e dismetabolici”.

A sostegno del ricorso, l’interessato deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, dopo aver disposto CTU, sulla base del suo esito ha accolto il ricorso proposto, disponendo l’annullamento del diniego, dichiarando il diritto al riconoscimento della causa di servizio (precisando la categoria dell’infermità) e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese .

2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .

2.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado (appellato nel presente giudizio), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

2.2.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione dal giudizio in esame verte sulla legittimità di un diniego di riconoscimento di causa di servizio, e sulla spettanza del diritto a detto riconoscimento, dichiarata, dalla sentenza impugnata, sulla base di consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado. Il tema del contendere investe anche profili inerenti ammissibilità e valenza della consulenza tecnica in “subjecta materia”.

2.1- A sostegno dell’appello il Ministero, premesso che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità e tendenziale insindacabilità dei giudizi resi dagli organi medico-legali, ha dedotto anzitutto che il provvedimento di diniego ha natura vincolata ed è stato emesso al termine di un procedimento nel quale è stato consentito all’interessato di esporre le proprie osservazioni. La censura è infondata.

La natura del potere esercitato costituisce senza dubbio il tema centrale della controversia (punto 2.3.), ma la soluzione di questa questione è indipendente dai profili di partecipazione procedimentale, che peraltro non sembrano venuti in rilievo nel primo grado di giudizio.

2.2.- Anche il secondo motivo rinvenibile nell’atto d’appello, è infondato; esso sostiene che la sostanziale insindacabilità del giudizio reso dagli organi tecnici dell’amministrazione paleserebbe l’illegittimità del ricorso, da parte del giudice di primo grado alla consulenza tecnica d’ufficio; questa inoltre sarebbe stata utilizzata per sopperire ad un totale inadempimento dell’onere probatorio, imposto dalla legge.

Muovendo da quest’ultimo profilo, che argomenta sul difetto probatorio della tesi dell’appellato, il Collegio deve rilevare che comunque il sig. V….. aveva proposto un ricorso che riferiva dell’opposto parere medico della CMO, assolvendo pertanto sostanzialmente all’onere di fornire quantomeno un “principio di prova” delle proprie ragioni, la quale notoriamente può provenire anche da atti o documenti della stessa amministrazione intimata in giudizio.

La presenza di tale elemento, pertanto, consente di fuoriuscire dal consueto ambito dell’insindacabilità del giudizio tecnico, realizzando una fattispecie contenziosa che, sia pure potenzialmente (e diversamente da quanto sostenuto dal Ministero), permette di sottoporre alla valutazione giurisdizionale il giudizio reso dal Comitato di verifica e che ha originato il rigetto del riconoscimento richiesto. In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio ( inserita nel sistema processuale dall’art. 16 della legge n. 205/2000) deve ritenersi utilizzabile, in materie tradizionalmente oggetto di discrezionalità tecnica, tutte le volte che sia presente un sufficiente principio di prova indicato dal ricorrente (rinvenibile a maggior ragione nel caso che il medesimo provenga da organi tecnici della amministrazione) tendente a dimostrare i sostenuti vizi che inficerebbero il giudizio reso dall’amministrazione. In altri termini, l’introduzione della consulenza tecnica, in quanto strumento probatorio, non è idonea “ex se” a modificare il quadro dei principi che regola il sindacato del giudice amministrativo nella materia.

2.3.- Venendo al tema centrale sollevato dall’appello, la possibilità di procedere alla CTU non può estendersi, tuttavia, sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell’amministrazione (che costituisce in realtà la forma più accentuata di sindacabilità), tramite il proprio Comitato di verifica ; questa è in realtà l’obiezione cardine che l’appello muove alla sentenza impugnata, formulando la terza censura rinvenibile nell’atto e che risulta fondata.

Nell’ordinanza che ha disposto l’incombente il TAR aveva formulato al consulente i seguenti quesiti:
a) “Dica, sulla scorta dell’esame del periziando, della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita dai ricorrenti in sede peritale, se il ricorrente (……) sia affetto dalle patologie indicate in ricorso; b) Dica, altresì, se sussista nesso causale in termini di alta probabilità scientifica logico razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso e quali risultano dalla documentazione in atti; c) Se, in conseguenza dell’evento dannoso e tenuto conto di eventuali precedenti morbosi del soggetto, ovvero della coesistenza o concorrenza di precedenti morbosi, siano derivati al ricorrente postumi che abbiano ridotto in modo permanente o temporaneo l’idoneità del soggetto a svolgere le comuni attività lavorative e la propria vita di relazione”. ‘E evidente che la risposta del CTU, pienamente collocatasi nell’alveo dei quesiti proposti, ha realizzato un sostituzione piena della funzione del Comitato di verifica, il cui giudizio il giudice di primo grado perviene a ribaltare muovendo da premesse del tutto opposte ai principi regolanti la materia e che pertanto non possono essere condivisi.

Il Tar, dopo aver ampiamente riportato la normativa e la giurisprudenza regolanti la materia, avvia il proprio ragionamento affermando preliminarmente che la tradizionale insindacabilità dei giudizi tecnico-discrezionali (che consente soltanto un sindacato di tipo “debole” sugli stessi), “deve essere revocata in dubbio sulla base di due alternative ragioni: la prima attiene alla natura della posizione soggettiva tutelata”, che essendo di diritto soggettivo collocherebbe la disponibilità della materia nella sola sfera del dipendente; “la seconda prescinde dalla natura della posizione soggettiva tutelata ed attiene al sindacato comunque esercitabile dal giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministrazione”. Conclude il primo giudice, dopo articolato e completo riepilogo dell’assetto da esso criticato, affermando che “ La corretta applicazione dei principi tutti sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.

Anzitutto, a corollario di quanto già evidenziato in termini generali, l’ introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non determina necessariamente una diversa definizione della posizione giuridica soggettiva, la quale ben può permanere di interesse legittimo anche se in sede processuale vengano introdotti meccanismi tradizionalmente utilizzati per i diritti soggettivi. Né la natura di diritto soggettivo può essere dedotta dalla presenza nell’ordinamento di un diritto di natura patrimoniale quale l’equo indennizzo ; quest’ultimo (sulla cui sussistenza il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva) e che si rapporta al diverso concetto “soggettivo” di menomazione fisica, sorge infatti solo nel caso di favorevole conclusione del procedimento che lo precede, previo accertamento dell’indispensabile nesso di causalità tra la patologia ed il servizio prestato; ed è noto che a fronte di poteri dell’amministrazione sussistono normalmente solo interessi legittimi, anche perché , nel caso specifico del pubblico impiego, l’amministrazione è la sola responsabile del corretto utilizzo del personale nelle varie forme organizzative del servizi. L’azione di accertamento ( proposta dal ricorrente in primo grado ed accolta) non è quindi proponibile in quanto mirante a riconoscere posizioni giuridiche che non sono di diritto soggettivo, né si basano sull’accadimento di fatti, poiché nessuna di queste caratteristiche riveste il nesso di causalità sul quale l’amministrazione è chiamata ad esprimersi.

Quanto al secondo aspetto, attinente all’intensità del sindacato esercitabile, questo, secondo i primi giudici non potrebbe essere limitato a quello di tipo “debole” e sopra richiamato ma sarebbe di tipo “forte” , estendendosi sino a comprendere la possibilità di sostituzione, criticata dall’appellante. In particolare affermano i primi giudici che “l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice”.

Su questo punto, tuttavia, ritiene il Collegio che a sostegno di un sindacato forte non appare sufficiente, sul piano logico, rilevare che i giudizi medici siano “opinabili” ; tale osservazione , infatti, è formulabile anche contro le risultanze mediche opposte dalla parte ricorrente allo scopo di dimostrare la dipendenza da causa di servizio. Né, sul piano giuridico, soccorre la tesi del TAR l’orientamento della Corte costituzionale (v. sentenze n.146/1987 e n.25/1989) in materia di consulenza tecnica nel processo amministrativo, poiché esso si fonda sulla “ratio” di rendere più agevole l’accertamento del fatto controverso. Ed invero la consulenza tecnica sulla dipendenza di causa di servizio trova nella verifica dei fatti avvenuti soltanto il suo presupposto “storico”, richiedendo a completamento l’indispensabile espressione di un “quid pluris” quale la valutazione del nesso causale, che postula il possesso di conoscenze scientifico-mediche. Nel verificare la corretta espressione di quest’ultime, e nei limiti consentiti, il giudice amministrativo può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi , ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione. Nella fattispecie, peraltro (ed a conferma che si tratta di una sostituzione piena dell’azione amministrativa), deve rilevarsi il quesito formulato al CTU, non reca alcuna richiesta di esaminare la validità del giudizio espresso dal Comitato, pur oggetto di impugnazione. Al di fuori di ciò, pertanto, il giudice che pronunzi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (v. punto 2 del dispositivo e petitum del ricorso), sulla base della ritenuta “opinabilità” del giudizio impugnato, accoglie un’azione inammissibile sotto il profilo tipologico, sia in quanto non si verte in materia di diritti soggettivi, sia perchè tendente a sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione. Allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza , questo non è possibile in nessuna sede di cognizione, restando l’effettività della tutela che intenda affermare la dipendenza dal servizio, limitata ed affidata alla eventuale sede conformativa dell’azione dell’amministrazione rispetto a quel giudicato che sia pervenuto a dimostrare la sussistenza dei vizi sopra richiamati.

3.- Conclusivamente e sintetizzando, l’appello del Ministero merita accoglimento in quanto :

a) la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento;

b) l’accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errore tecnico o fattuale (il c.d. “sindacato debole”), e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell’amministrazione;

c) detto sindacato non esclude perciò che , sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell’art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio.

3.1.- All’accoglimento dell’appello segue la riforma della sentenza impugnata e la definizione del ricorso di primo grado come in motivazione.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi di gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile il ricorso di primo grado (relativamente all’azione di accertamento) e lo respinge con riguardo all’azione di annullamento.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013

Re: causa di servizio

Inviato: dom feb 03, 2013 10:58 pm
da panorama
1) - Ricorso per l’annullamento del decreto nella parte in cui , nel riconoscere dipendente da causa di servizio dell’infermità <protrusioni discali cervicali multiple> sofferta dal ricorrente, la ascrive alla categoria 8° della tabella A allegata al DPR 834/1981 anziché ad altra più favorevole.

Il TAR chiarisce:

Nel merito risulta fondato il primo motivo di ricorso.

2) - Va preliminarmente chiarito che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo risultano ancorati a situazioni giuridiche fondate su presupposti diversi, in quanto:
- nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità,
mentre:
- nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è conseguita e per la quale viene chiesto l’indennizzo.

3) - Questa è la ragioni per cui l’art. 14 comma 1 del regolamento approvato con DPR 29 ottobre 2001 n. 461 esplicitamente afferma che
- < L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio>,
- demandando evidentemente ad un successivo atto la il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è conseguita e per la quale viene chiesto l’indennizzo.

Per comprendere meglio i fatti e/o le motivazione dell'accoglimento del ricorso, vi rimando alla lettura qui sotto.

Premetto che il giudizio del Tar è stato saggio.

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31/01/2013 201300318 Sentenza 1


N. 00318/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2008, proposto da:
C. F., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Vitolo Avv. in Salerno, corso Garibaldi N. 181;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l’annullamento del decreto 10 ottobre 2007 n. 1043 nella parte in cui , nel riconoscere dipendente da causa di servizio dell’infermità <protrusioni discali cervicali multiple> sofferta dal ricorrente, la ascrive alla categoria 8° della tabella A di cui al DPR n. 834/1981 e degli atti presupposti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1- L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata dall’Amministrazione resistente è priva di fondamento in quanto il ricorrente con documentazione depositata in data 10 dicembre 2012 ha provato di aver chiesto il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo con domanda inoltrata a mezzo raccomandata postale in data 17 aprile 2008.

Ne consegue che l’interessato ha un interesse giuridicamente qualificato ad impugnare il decreto di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nella parte in cui , sulla base del solo parere reso dalla Commissione medica ospedaliera, prevede la definitiva iscrizione della stessa alla categoria 8° della tabella A allegata al DPR 834/1981 anziché ad altra più favorevole.

2- Nel merito risulta fondato il primo motivo di ricorso.

Va preliminarmente chiarito che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo risultano ancorati a situazioni giuridiche fondate su presupposti diversi, in quanto nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è conseguita e per la quale viene chiesto l’indennizzo.

E’, pertanto, ben possibile sotto il profilo logico che, in tema di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, sussistano provvedimenti contrastanti, in quanto si tratta di determinazioni non direttamente ed automaticamente correlate tra loro (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5535).

Per quanto riguarda propriamente la materia dell’equo indennizzo, deve poi rilevarsi che l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione pubblica una serie di pareri pariordinati, resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, atteso che al solo Comitato per la verifica delle cause di servizio resta affidato il compito di formulare le valutazioni conclusive in proposito, che non si configurano come mera revisione del precedente giudizio sanitario, così che allo stesso Comitato, quando disattende il detto giudizio, incombe non tanto uno specifico e diffuso onere motivazionale, quanto, più semplicemente, l’obbligo di articolare il proprio parere su una concreta considerazione delle risultanza istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla Commissione ospedaliera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7374).

Questa è la ragioni per cui l’art. 14 comma 1 del regolamento approvato con DPR 29 ottobre 2001 n. 461 esplicitamente afferma che < L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio>, demandando evidentemente ad un successivo atto la il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è conseguita e per la quale viene chiesto l’indennizzo.

3-Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato in quanto nella fattispecie l’Amministrazione ha invece esorbitato dai suoi compiti; tanto, con salvezza ovviamente degli ulteriori provvedimenti che dovranno essere adottati sulla base del parere che il Comitato per la verifica delle cause di servizio dovrà esprimere sulla domanda di equo indennizzo prodotta dal ricorrente, come dalla stessa provato con documentazione in relazione alla quale l’Amministrazione nulla ha obiettato.

4-Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ascrive l’infermità sofferta dal ricorrente alla categoria 8° della tabella A di cui al DPR n. 834/1981.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che . comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, liquida in complessivi € 1250 (milleduecentocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013

Re: causa di servizio

Inviato: dom feb 10, 2013 5:34 pm
da panorama
Ancora una volta il CdS chiarisce "bacchettando l'Amministrazione" il problema dei 6 mesi nelle istanze per c.d.s. ed Equo Indennizzo.

Ministero della difesa (Direzione generale del personale civile )

Rigettata l'istanza di beneficio di equo indennizzo per infermità per l'intempestiva presentazione della stessa, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio.

violazione di legge, eccesso di potere errore e travisamento dei fatti in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957 e all'art. 3 del D.P.R. n. 349 del 20 aprile 1994.

La legislazione in vigore indica il termine per la valida presentazione di un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità in sei mesi dalla data dell'evento dannoso o della piena conoscenza da parte dell'interessato della infermità o della lesione, o dell'aggravamento delle stesse.

Ricorso al P.D.R. Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.

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04/02/2013 201100389 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 09/01/2013


Numero 00463/2013 e data 04/02/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 gennaio 2013


NUMERO AFFARE 00389/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora C. M., per l’annullamento del decreto n. 937 del 22 aprile 2010, che rigetta l'istanza di beneficio di equo indennizzo per infermità per l'intempestiva presentazione della stessa, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.419 del 4 gennaio 2011, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale del personale civile ) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso, prodotto in data 27 luglio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:
Il decreto impugnato con il presente ricorso respinge l'istanza di equo indennizzo avanzata dalla ricorrente – nonostante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " OMISSIS."-, in quanto presentata tardivamente rispetto al termine previsto dalla normativa vigente.

Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 27 del 17 marzo 2010, aveva infatti riconosciuto la possibile dipendenza dell'infermità da causa di servizio, confermata poi dall'amministrazione decidente.

I vizi dedotti nel gravame per la declaratoria di illegittimità sono:
-violazione di legge, eccesso di potere errore e travisamento dei fatti in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957 e all'art. 3 del D.P.R. n. 349 del 20 aprile 1994.

La legislazione in vigore indica il termine per la valida presentazione di un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità in sei mesi dalla data dell'evento dannoso o della piena conoscenza da parte dell'interessato della infermità o della lesione, o dell'aggravamento delle stesse.

La ricorrente espone che la data di conoscenza della entità della lesione può farsi risalire non già al giorno dell'infortunio – il 3 ottobre 2003 - bensì successivamente, quando, a seguito del perdurare del dolore e dell'aggravamento della patologia, denunciava dapprima l'accaduto (20 febbraio 2004) e, in data 18 maggio sempre del 2004, avanzava l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del beneficio dell'equo indennizzo.

Così inquadrata, la domanda si rivela tempestiva e il provvedimento impugnato illegittimo, essendo palese che la reale conoscenza della infermità risale non già alla prima diagnosi accompagnata dalla prognosi di tre giorni, ma nelle ricordate fasi successive.

CONSIDERATO:
Nelle proprie controdeduzioni, l'amministrazione contesta la censura di parte ricorrente, sostenendone l'incidente, essendosi verificato sul luogo di lavoro, doveva essere correlato fin dal primo momento ad una causa di servizio, tale da determinare il decorso del tempo utile per il computo del termine .

La Sezione, discostandosi dalle conclusioni della relazione introduttiva, osserva che, se la relazione tra l'evento dannoso e la causa di servizio non poteva non essere nota fin dal verificarsi dell'evento stesso, non altrettanto può dirsi per la gravità delle conseguenze dello stesso, quelle che, conosciute dalla ricorrente, in data successiva la hanno indotta ad avanzare la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo.

Pertanto, la Sezione, anche sulla base dell'avvenuto riconoscimento di dipendenza tra evento dannoso e infermità.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Mauro Zampini Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli

Re: causa di servizio

Inviato: gio mar 14, 2013 2:37 pm
da panorama
Segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L5-S1”.

1) - Con ordinanza n. 355 del 10 maggio 2012 il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata, all’uopo incaricando il Policlinico Militare Celio di Roma.

2) - La commissione medica, incaricata della verificazione, sottoposto il ricorrente a visita medica collegiale in data 22 ottobre 2012, all’esito della quale la commissione verificatrice ha concluso come di seguito riportato: “L’infermità ‘segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L-5- S1’ si può riconoscere dipendente da fatti di servizio…sull’insorgenza e decorso della quale ha nocivamente influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato….Tale patologia può essere ascrivibile alla tabella B dell’elenco delle menomazioni dell’integrità psico-fisica, di cui al DPR n. 834/1981.”.

3) - A supporto della propria domanda parte ricorrente ha allegato uno specifico parere medico-legale che, richiamando conclusioni della letteratura scientifica, afferma l’ascrivibilità della patologia riscontrata a causa/concausa di servizio (all. 9 della produzione di parte ricorrente) e ha dedotto che il parere del Comitato di verifica è affidato a formule stereotipate, e dunque privo di effettivo supporto motivazionale.

Il TAR ha precisato:

4) - Nel caso di specie il giudizio del Comitato per la verifica delle cause di servizio è censurato per difetto sostanziale di motivazione e la censura è suffragata da sufficienti elementi di prova, quale, nello specifico, un parere medico legale di segno opposto alle conclusioni esposte nei provvedimenti impugnati. In un’ipotesi come quella in esame il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi di fronte ad una precostituita presunzione di preferibilità del giudizio tecnico rispetto a quello di parte, perché ciò produrrebbe evidenti ed incontrollabili vuoti di tutela (si veda TAR Reggio Calabria, ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, sent. nr. 353 del 10 marzo 2011 e nr. 457 del 25 maggio 2011, nonché, da ultimo ord. nr. 205 del 7 marzo 2012; TAR Reggio Calabria sentenza n. 23 del 14 gennaio 2013).

Ricorso Accolto.

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13/03/2013 201300154 Sentenza 1


N. 00154/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martino, con domicilio eletto presso lo Studio del medesimo in Archi Di Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale, 26;

contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
del decreto ministeriale n. 2416/10-N del 04.05.2010, pos. 333-H/32606/58609 e della delibera emessa nell'adunanza n. 157/2007 del 28.08.2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze aventi ad oggetto: riconoscimento da causa di servizio ed equo indennizzo,
nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS ( x questione di spazio)
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I) Il sig. OMISSIS, Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria – OMISSIS con istanza del 30 gennaio 2002 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestualmente la concessione dell'equo indennizzo per l’infermità “segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L5-S1”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, sulla base della visita collegiale del 4.10.2002, (cfr. verbale ML/AB n. 158 del 10.01.2003), riscontrava la seguente patologia: lievi segni di spondilosi vertebrale con riduzione degli spazi intersomatici C5-C6 e L5-S1 in soggetto con lieve scoliosi dorsale e note di radicolopatia C5-C6 a dx”, ascrivendola alla relativa categoria tabellare.

Successivamente il Comitato di verifica per le cause di servizio, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato al ricorrente, nell’adunanza n. 157 del 28 agosto 2007, esprimeva parere negativo, non ritenendo dipendente da causa di servizio la patologia.

Quindi il Ministero dell’Interno, con il decreto n. 2416/10N del 4 maggio 2010, respingeva l’istanza presentata dal ricorrente.

Avverso il decreto ministeriale e il verbale del Comitato di verifica per le cause di servizio è stato proposto il ricorso in epigrafe indicato.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 355 del 10 maggio 2012 il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata, all’uopo incaricando il Policlinico Militare Celio di Roma.

La commissione medica, incaricata della verificazione, sottoposto il ricorrente a visita medica collegiale in data 22 ottobre 2012, all’esito della quale la commissione verificatrice ha concluso come di seguito riportato: “L’infermità ‘segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L-5- S1’ si può riconoscere dipendente da fatti di servizio…sull’insorgenza e decorso della quale ha nocivamente influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato….Tale patologia può essere ascrivibile alla tabella B dell’elenco delle menomazioni dell’integrità psico-fisica, di cui al DPR n. 834/1981.”.

In vista della trattazione nel merito del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale condivide le conclusioni della relazione medico-legale.

Indi, all’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

II) Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente deduce l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, muovendo censure nei confronti del giudizio tecnico espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, a suo dire non adeguato per valutare il rapporto causale tra la patologia riscontrata e il servizio prestato. A supporto della propria domanda parte ricorrente ha allegato uno specifico parere medico-legale che, richiamando conclusioni della letteratura scientifica, afferma l’ascrivibilità della patologia riscontrata a causa/concausa di servizio (all. 9 della produzione di parte ricorrente) e ha dedotto che il parere del Comitato di verifica è affidato a formule stereotipate, e dunque privo di effettivo supporto motivazionale.

Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici.

Dopo un travagliato percorso, la giurisprudenza è giunta a ritenere che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì anche alla stregua della verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Tale approdo è stato ulteriormente rafforzato dall’introduzione, nel processo amministrativo, di strumenti processuali, quali la consulenza tecnica, a disposizione del giudice per valutare la correttezza, sotto un profilo tecnico, del giudizio espresso dall’Amministrazione.

Nel caso di specie il giudizio del Comitato per la verifica delle cause di servizio è censurato per difetto sostanziale di motivazione e la censura è suffragata da sufficienti elementi di prova, quale, nello specifico, un parere medico legale di segno opposto alle conclusioni esposte nei provvedimenti impugnati. In un’ipotesi come quella in esame il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi di fronte ad una precostituita presunzione di preferibilità del giudizio tecnico rispetto a quello di parte, perché ciò produrrebbe evidenti ed incontrollabili vuoti di tutela (si veda TAR Reggio Calabria, ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, sent. nr. 353 del 10 marzo 2011 e nr. 457 del 25 maggio 2011, nonché, da ultimo ord. nr. 205 del 7 marzo 2012; TAR Reggio Calabria sentenza n. 23 del 14 gennaio 2013).

Pertanto questo Tribunale, nella vicenda di cui è causa, ha ritenuto di esercitare un sindacato intrinseco sul giudizio espresso dal Comitato, utilizzando lo strumento della verificazione.

L’esito degli accertamenti medici condotti in sede di verificazione (conforme al parere medico legale prodotto a cura di parte ricorrente) risulta essere differente rispetto a quello espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.

La Commissione medica all’uopo incaricata ha infatti ritenuto che l’artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L-5- S1 si può riconoscere dipendente da fatti di servizio e che sull’insorgenza e sul decorso della patologia ha nocivamente influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato.

Le conclusioni della verificazione appaiono al Collegio adeguatamente motivate, alla luce di criteri tecnico scientifici, ed immuni da profili di irragionevolezza manifesta, e possono quindi essere condivise, costituendo argomento a conferma della fondatezza delle lagnanze di parte ricorrente in ordine all’erroneità del giudizio impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve conseguentemente disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, in relazione all’andamento processuale della controversia, possono essere compensate fra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, liquidate dal Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 c.p.a., che si pongono a carico della Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo gli oneri della verificazione a carico dei Ministeri intimati, da liquidarsi ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013

Re: causa di servizio

Inviato: dom apr 07, 2013 8:20 pm
da panorama
insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori

1) - Nel ricorso e negli atti allegati si evidenzia che il servizio prestato dal ricorrente comportava turni di servizio continuativi con ore di stazionamento in posizione seduta ed eretta con costante uso di stivali.

2) - In atti vi è una perizia medico legale che insiste sull’efficacia concausale del servizio prestato rispetto alla infermità insorta.

Ricorso straordinario al P.D.R. Accolto.

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05/04/2013 201103656 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 20/02/2013


Numero 01642/2013 e data 05/04/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima


Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013


NUMERO AFFARE 03656/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, avverso diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C. 45788/2140/EI in data 27/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor OMISSIS chiedeva l’annullamento del decreto n. 1111/R del 25 maggio 2010 con il quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento della causa di servizio dell’infermità insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori, nonchè per l’accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo per l’ infermità suddetta.

Il Ministero ha concluso perché il ricorso sia dichiarato parte inammissibile e parte infondato.

Considerato:
Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per il resto merita di essere accolto.

In primo luogo è inammissibile l’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, azione che non è proponibile con il ricorso straordinario, attesa la sua natura impugnatoria.

Nel merito, essendo anche stata proposta azione di annullamento, invece ammissibile, il ricorso è fondato.
Nel ricorso e negli atti allegati si evidenzia che il servizio prestato dal ricorrente comportava turni di servizio continuativi con ore di stazionamento in posizione seduta ed eretta con costante uso di stivali.

In atti vi è una perizia medico legale che insiste sull’efficacia concausale del servizio prestato rispetto alla infermità insorta.

Ne consegue che l’amministrazione dovrà riesaminare il caso considerando in modo specifico i servizi prestati.

P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso sia in parte inammissibile ed in parte fondato e da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giancarlo Montedoro Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: causa di servizio

Inviato: ven apr 12, 2013 10:57 pm
da panorama
Per notizia, nel caso possa capitare a qualche lettore di questo forum

cefalea di tipo tensivo

1) - l’amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio, per la patologia “cefalea di tipo tensivo”, affermando che l’istanza espone solo un sintomo e non una patologia nosologicamente classificata.

IL TAR PRECISA:

2) - Con riferimento al punto controverso, il Tribunale ha disposto una specifica istruttoria, richiedendo una relazione da parte dell’Università degli Studi di Milano.

3) - L’Università, con nota datata 16.06.2009, ha precisato che in base alla classificazione internazionale delle cefalee, si deve ritenere che la cefalea di tipo tensivo sia “un’entità nosologica ben definita con un suo codice OMS (G44.2)”.

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N. 00901/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2009, proposto da:
OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della lettera prot. n. OMISSIS in data 23.03.2009, redatta dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa alla pratica Medico legale di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "Cefalea di Tipo Tensivo", nella parte in cui afferma che "l'interessato deve richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo per patologie nosologicamente classificate e non per sintomi", nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
OMISSIS impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza n. 746/09, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata da OMISSIS, ........ dell’aeronautica militare, per la patologia “cefalea di tipo tensivo”, affermando che l’istanza espone solo un sintomo e non una patologia nosologicamente classificata.

Il ricorrente contesta, con specifica censura il dato da ultimo indicato.

La censura, che presenta carattere assorbente, è fondata.

Con riferimento al punto controverso, il Tribunale ha disposto una specifica istruttoria, richiedendo una relazione da parte dell’Università degli Studi di Milano.

L’Università, con nota datata 16.06.2009, ha precisato che in base alla classificazione internazionale delle cefalee, si deve ritenere che la cefalea di tipo tensivo sia “un’entità nosologica ben definita con un suo codice OMS (G44.2)”.

Vale precisare che l’amministrazione resistente non ha controdedotto in ordine alle risultanze dell’istruttoria.

I dati sinora richiamati conducono a ritenere che la valutazione espressa dall’amministrazione con il provvedimento impugnato si basi su un travisamento dei dati fattuali, atteso che l’istruttoria processuale, non contestata nelle sue risultanze oggettive, ha evidenziato che la cefalea di tipo tensivo è una patologia nosologicamente classificata, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.

Ne consegue la fondatezza della censura in esame, che, presentando carattere sostanziale ed assorbente, consente di prescindere dalle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.

2) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

Nondimeno la particolare articolazione della fattispecie fattuale sottesa all’impugnazione consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite
Nondimeno, la peculiarità e la complessità della situazione di fatto sottesa all’impugnazione proposta consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la determinazione prot. n. OMISSIS datata 23.03.2009, adottata dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa alla pratica Medico legale di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "cefalea di tipo tensivo", nei limiti di quanto esposto in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013

Re: causa di servizio

Inviato: sab apr 20, 2013 10:33 am
da panorama
Gli uffici spesso sono SORDI

PolStato: diniego rimborso spese mediche relative ad infermità dipendente da causa di servizio.

1) - applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990.

2) - veniva respinta la richiesta in quanto per “le succitate prestazioni sanitarie non era stata richiesta la prevista autorizzazione preventiva alla spesa”.

Il Consiglio di Stato con il seguente Parere precisa:

3) - Ritiene la Sezione che siano fondate le prospettate richiamate censure (OMISSIS e sopra richiamate) perchè al contrario di quanto dedotto dal Ministero, nel caso di specie ai sensi delle previsioni di cui al D.P.C.M. 5 luglio 1965, non era necessaria la richiesta di alcuna formale preventiva autorizzazione per il successivo rimborso delle spese mediche sostenute.

Il resto leggetelo qui sotto.

Ricorso straordinario ACCOLTO.

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19/04/2013 201202880 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/03/2013


Numero 01875/2013 e data 19/04/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013


NUMERO AFFARE 02880/2012

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor E. B., avverso diniego rimborso spese mediche relative ad infermità dipendente da causa di servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333AUC/24094/2429-PP del 27/03/2012 con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO E CONSIDERATO:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che in conformità al parere n. 20663/04, espresso dal C.V.C.S. in data 30 novembre 2004, veniva adottato il decreto ministeriale n. 647/N dell’11 maggio 2007 con il quale veniva riconosciuta all’istante la dipendenza da fatti di servizio dell’infermità “esiti di pregressa distorsione rachide cervicale” (accertata dalla competente C.M.O. di Firenze), accogliendosi la richiesta in tal senso avanzata dall’interessato in data 11 ottobre 2001.

Con documentata istanza in data 3 luglio 2008 l’istante chiedeva il rimborso delle spese mediche sostenute con riferimento alla descritta infermità “esiti di pregressa distorsione rachide cervicale”, allegando a tale domanda le relative ricevute di pagamento.

Rileva poi il Ministero che come previsto dal vigente decreto interministeriale del 9 dicembre 1994, con nota del 22 giugno 2010, il Servizio T.E.P. e spese varie provvedeva ad interessare la competente Direzione centrale di sanità per il prescritto parere tecnico; questa con nota del 12 luglio 2010 sulla base dell’attività istruttoria svolta esprimeva motivato avviso contrario al rimborso delle predette spese.

Quindi, con provvedimento del 10 settembre 2010 veniva respinta la richiesta in quanto per “le succitate prestazioni sanitarie non era stata richiesta la prevista autorizzazione preventiva alla spesa” e in ragione del fatto che il rimborso richiesto si riferiva a spese sostenute per la cura di infermità non direttamente riconducibili ad eventi traumatici occorsi in servizio (condizione necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 296/2006, affinché si possa procedere al ristoro delle spese sanitarie).

Avverso tale diniego l’interessato proponeva preliminarmente rituale ricorso gerarchico, che veniva, respinto con decreto del Capo della Polizia del 15 aprile 2011.

Con successivo atto presentato in data 19 luglio 2011, l’istante ha proposto, ricorso straordinario con cui chiede l’annullamento del provvedimento di rigetto lamentandone l’illegittimità in quanto viziato da violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990, eccesso di potere per sviamento, errore di diritto, carenza di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta; ritiene, in sostanza, il ricorrente di aver diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, in quanto riferite ad un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il Ministero conclude per la reiezione del ricorso.

Ritiene la Sezione che siano fondate le prospettate richiamate censure (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990, eccesso di potere per sviamento, errore di diritto, carenza di motivazione) perchè al contrario di quanto dedotto dal Ministero, nel caso di specie ai sensi delle previsioni di cui al D.P.C.M. 5 luglio 1965, non era necessaria la richiesta di alcuna formale preventiva autorizzazione per il successivo rimborso delle spese mediche sostenute.

Fondate sono anche le doglianze prospettate avverso la (carente e perplessa) motivazione svolta dalla Direzione centrale di sanità in quanto a fronte della certa qualificazione dell’infortunio (per causa di servizio) e della tipologia della lamentata infermità (per cui erano necessarie le cure sanitarie del cui rimborso si controverte), l’Amministrazione avrebbe dovuto rigorosamente motivare sulla (certa) esclusione del nesso di causalità.

Pertanto il ricorso va accolto facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando

Re: causa di servizio

Inviato: gio apr 25, 2013 11:07 am
da panorama
"spondiloartrosi lombare con duplice protrusione ernaria a livello L3-L4 ed L4-L5".

1) - l’amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico da lui ricoperto presso la Scuola Carabinieri di Firenze (predisposizione e aggiornamento dei fogli matricolari degli allievi), implicante il prelievo e il trasporto manuale dei pesanti faldoni contenenti la documentazione con le relative ripetute e violente sollecitazioni del tratto lombare, e questo in aggiunta alle errate posture obbligatoriamente richieste da tali attività e alle irregolarità alimentari provocate dal rispetto dei turni di servizio.

2) - Di contro il ricorrente, anche per il tramite della consulenza medico-legale prodotta in causa, replica come l’infermità algo-distrofica delle articolazioni vertebrali possa trovare un fattore concausale nei prolungati traumatismi ai quali egli è stato sottoposto nell’espletamento dei compiti di servizio, a causa dello stazionamento in posizioni obbligate e del sollevamento e trasporto di pesi, il tutto in condizioni climatico-ambientali spesso avverse.

Il Tar precisa:

3) - Tanto premesso, l’istruttoria disposta dal tribunale ha confermato, in effetti, che le mansioni svolte dal ricorrente presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri comportavano, fra l’altro, il maneggio di voluminosi plichi e faldoni di materiale cartaceo e la movimentazione manuale degli stessi tra l’ufficio e l’archivio, posti su piani differenti dell’edificio, e comunque la partecipazione ai servizi di giornata della caserma e la conseguente sottoposizione a frequenti sbalzi di temperatura nel passaggio dagli ambienti interni, riscaldati, al freddo-umido degli esterni. Tali elementi di fatto, ben noti all’amministrazione, non risultano tuttavia adeguatamente scrutinati dal Comitato di verifica, nelle cui valutazioni ricorre l’utilizzo di clausole generiche e prive di qualsivoglia riferimento ai compiti concretamente svolti dal dipendente, come tali incapaci di attestare che le particolari e specifiche condizioni lavorative del luogotenente M….. abbiano ricevuto la giusta considerazione. Il rilievo vale, peraltro, limitatamente alle patologie della colonna vertebrale (spondilo artrosi e protrusioni erniarie), e non anche per la OMISSIS.

Ricorso Accolto
La natura del vizio rilevato consente di accogliere il ricorso ai soli fini dell’annullamento dell’atto impugnato e del rinnovo, da parte dell’amministrazione resistente, del giudizio tecnico-discrezionale ad essa riservato, nel rispetto delle indicazioni che precedono. Solo all’esito potrà, eventualmente, farsi luogo all’accertamento in sede giurisdizionale della spettanza della prestazione indennitaria richiesta.

Il resto leggetelo qui sotto.

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22/04/2013 201300686 Sentenza 1


N. 00686/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2008, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Santoro e Stefano Ceni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Servi 12;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
del decreto OMISSIS, con il quale all'odierno ricorrente veniva respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferente "OMISSIS, spondiloartrosi lombare con duplice protrusione ernaria a livello L3-L4 ed L4-L5" ed il conseguente diritto a fruire dell'equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 22 aprile 2008, L. M., luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, proponeva impugnazione avverso il decreto n. 35/2008, in epigrafe, mediante il quale il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie da lui sofferte ( omissis, spondilo artrosi lombare e duplice protrusione erniaria a livello L3 – L4 e L4-L5); e, sulla scorta di un unico motivo in diritto, ne chiedeva l’annullamento, con contestuale accertamento del suo diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo nella misura della quinta categoria, tabella A, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Costituitosi in giudizio il Ministero della Difesa, che resisteva al gravame, con ordinanza del 20 dicembre 2012 il collegio disponeva adempimenti istruttori a carico dell’amministrazione resistente. La causa veniva quindi discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 marzo 2013.

DIRITTO
Il ricorrente L. M., luogotenente dell’Arma dei Carabinieri posto in congedo dal 12 marzo 2005 per inidoneità fisica al servizio, agisce per l’annullamento del decreto ministeriale con cui – sulla base del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio – gli è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad alcune patologie ( omissis, spondilo artrosi lombare e duplice protrusione erniaria a livello L3 – L4 e L4-L5), dipendenza che in passato era stata invece positivamente accertata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera.

Con l’unico, articolato motivo di gravame, il M….. sostiene che il Ministero avrebbe errato nel recepire acriticamente il parere del Comitato di verifica, inadeguatamente motivato, trascurando le concrete risultanze istruttorie e diagnostiche: soprattutto, l’amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico da lui ricoperto presso la Scuola Carabinieri di Firenze (predisposizione e aggiornamento dei fogli matricolari degli allievi), implicante il prelievo e il trasporto manuale dei pesanti faldoni contenenti la documentazione con le relative ripetute e violente sollecitazioni del tratto lombare, e questo in aggiunta alle errate posture obbligatoriamente richieste da tali attività e alle irregolarità alimentari provocate dal rispetto dei turni di servizio. Né al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe di ostacolo la predisposizione dovuta a fattori costituzionali e organici riscontrata dal Comitato, la quale non impedirebbe di riconoscere alle mansioni di servizio un’incidenza quantomeno concorrente nella genesi delle patologie lamentate dal ricorrente.

Le censure sono fondate per quanto di ragione.
La motivazione del parere negativo espresso dal Comitato di verifica, e posto a fondamento del diniego impugnato, è articolata in tre capi autonomi, ciascuno riferibile a una della patologie delle quali l’odierno ricorrente è portatore. Segnatamente, il Comitato ascrive la OMISSIS; la spondilo artrosi lombare a fatti dismetabolico-degenerativi a livello articolare, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età; e la duplice protrusione erniaria a patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, nei tre casi venendo sempre evidenziata l’inidoneità dei fatti di servizio a costituire causa o concausa efficiente nell’insorgere delle infermità.

Di contro il ricorrente, anche per il tramite della consulenza medico-legale prodotta in causa, replica come l’infermità algo-distrofica delle articolazioni vertebrali possa trovare un fattore concausale nei prolungati traumatismi ai quali egli è stato sottoposto nell’espletamento dei compiti di servizio, a causa dello stazionamento in posizioni obbligate e del sollevamento e trasporto di pesi, il tutto in condizioni climatico-ambientali spesso avverse; quanto alla OMISSIS, essa troverebbe la sua (con)causa efficiente nelle irregolarità alimentari indotte dai turni di servizio.

Tanto premesso, l’istruttoria disposta dal tribunale ha confermato, in effetti, che le mansioni svolte dal ricorrente presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri comportavano, fra l’altro, il maneggio di voluminosi plichi e faldoni di materiale cartaceo e la movimentazione manuale degli stessi tra l’ufficio e l’archivio, posti su piani differenti dell’edificio, e comunque la partecipazione ai servizi di giornata della caserma e la conseguente sottoposizione a frequenti sbalzi di temperatura nel passaggio dagli ambienti interni, riscaldati, al freddo-umido degli esterni. Tali elementi di fatto, ben noti all’amministrazione, non risultano tuttavia adeguatamente scrutinati dal Comitato di verifica, nelle cui valutazioni ricorre l’utilizzo di clausole generiche e prive di qualsivoglia riferimento ai compiti concretamente svolti dal dipendente, come tali incapaci di attestare che le particolari e specifiche condizioni lavorative del luogotenente M….. abbiano ricevuto la giusta considerazione. Il rilievo vale, peraltro, limitatamente alle patologie della colonna vertebrale (spondilo artrosi e protrusioni erniarie), e non anche per la OMISSIS, in relazione alla quale lo stesso ricorrente offre una confutazione a sua volta generica delle conclusioni raggiunte dall’amministrazione, né dimostra di essere stato esposto per motivi di servizio a fattori patogeni esterni (sul punto, dall’istruttoria non sono infatti emersi elementi a suffragio della tesi secondo cui i turni di servizio avrebbero costretto il ricorrente a ritmi alimentari irregolari).

La natura del vizio rilevato consente di accogliere il ricorso ai soli fini dell’annullamento dell’atto impugnato e del rinnovo, da parte dell’amministrazione resistente, del giudizio tecnico-discrezionale ad essa riservato, nel rispetto delle indicazioni che precedono. Solo all’esito potrà, eventualmente, farsi luogo all’accertamento in sede giurisdizionale della spettanza della prestazione indennitaria richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il resistente Ministero alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013

Re: causa di servizio

Inviato: gio apr 25, 2013 11:22 am
da panorama
Interessante valutazione del Giudice Amministrativo che ha dato ragione al ricorrente.

"Spondilosi cervicolombare, discopatie multiple e sofferenze radicolari correlate".

1) - il ricorrente sottolinea l’irragionevolezza e la contraddittorietà del parere del Comitato di Verifica soprattutto nella parte in cui esamina la posizione dell’interessato in relazione alla “Spondilosi”, poiché in esso si afferma, da un lato, che il giudizio di non dipendenza è stato emesso allo stato degli atti, data la mancanza di idonei elementi di valutazione, non presentati a corredo della domanda dall’interessato né forniti dall’Amministrazione, dall’altro, che il medesimo giudizio è stato reso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Il TAR precisa:

2) - Condivisibile è, infatti, la posizione del ricorrente che lamenta l’illegittimità dell’operato del Comitato di Verifica nel non aver dato luogo, una volta accertata la carenza di elementi di valutazione necessari ad un più compiuto esame, ad una integrazione istruttoria che era nel suo potere – anzi dovere – disporre.

3) - E’ evidente, quindi, per espressa ammissione dello stesso Comitato, che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della patologia predetta non si è basato sulla valutazione di tutte le circostanze di servizio che hanno riguardato l’attività lavorativa del ricorrente per escludere, con certezza o elevata probabilità, l’insussistenza del nesso causale o concausale tra l’insorgenza della medesima patologia ed il servizio svolto, e ciò per l’omessa acquisizione degli elementi probatori o conoscitivi a tal fine utili.

Il resto leggetelo qui sotto.

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24/04/2013 201300959 Sentenza Breve 2


N. 00959/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Nicolardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 72;

contro
Ministero della Difesa e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento
- del decreto OMISSIS, nonchè del presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, OMISSIS;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui il ricorrente risulta affetto e del diritto a percepire l'equo indennizzo per tali patologie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I. Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare con la qualifica di Nocchiere Capo di 2^ classe, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il Ministero della Difesa, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie “Spondilosi cervicolombare, discopatie multiple e sofferenze radicolari correlate” e “Gastrite erosiva HP negativa”.

A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
- violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- eccesso di potere sotto distinti profili.

In particolare, il ricorrente sottolinea l’irragionevolezza e la contraddittorietà del parere del Comitato di Verifica soprattutto nella parte in cui esamina la posizione dell’interessato in relazione alla “Spondilosi”, poiché in esso si afferma, da un lato, che il giudizio di non dipendenza è stato emesso allo stato degli atti, data la mancanza di idonei elementi di valutazione, non presentati a corredo della domanda dall’interessato né forniti dall’Amministrazione, dall’altro, che il medesimo giudizio è stato reso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni intimate.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2013, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Ricorrono i presupposti per una decisione in forma semplificata in ragione della manifesta fondatezza delle assorbenti censure di difetto istruttorio e di contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati (parere del CVCS OMISSIS, recepito dal Ministero della Difesa nel decreto OMISSIS mediante rinvio per relationem alle ragioni in esso esternate), in special modo nella parte relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Spondilosi cervicolombare, discopatie multiple e sofferenze radicolari correlate”.

Condivisibile è, infatti, la posizione del ricorrente che lamenta l’illegittimità dell’operato del Comitato di Verifica nel non aver dato luogo, una volta accertata la carenza di elementi di valutazione necessari ad un più compiuto esame, ad una integrazione istruttoria che era nel suo potere – anzi dovere – disporre.

E’ evidente, quindi, per espressa ammissione dello stesso Comitato, che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della patologia predetta non si è basato sulla valutazione di tutte le circostanze di servizio che hanno riguardato l’attività lavorativa del ricorrente per escludere, con certezza o elevata probabilità, l’insussistenza del nesso causale o concausale tra l’insorgenza della medesima patologia ed il servizio svolto, e ciò per l’omessa acquisizione degli elementi probatori o conoscitivi a tal fine utili.

Tale affermazione, oltre ad essere essa stessa sintomatica di un evidente difetto istruttorio, si pone in contraddizione con l’ulteriore asserzione del Comitato di essere giunto alle proprie conclusioni dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio.

Peraltro, le conclusioni del Comitato avrebbero dovuto indurre già il Ministero della Difesa, prima ancora di adottare il decreto impugnato, a valutare l’opportunità di sottoporre a nuova valutazione dell’Organo tecnico la posizione del ricorrente a valle di una rinnovata istruttoria.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto al fine di consentire una rivalutazione della posizione dell’interessato, alla luce di una più compiuta istruttoria e tenuto conto dei motivi di ricorso.

III. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche in considerazione della natura della controversia trattata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013

Re: causa di servizio

Inviato: gio apr 25, 2013 11:38 am
da panorama
1) - “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto”

2) - “sinusite frontale”;

- ) - la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva ravvisato che la prima infermità non fosse ascrivibile ad alcuna Categoria;
- ) - mentre non aveva riscontrato la seconda (sinusite frontale);

3) - Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, censurando le valutazioni tecniche effettuate in quanto in contrasto con le risultanze della relazione peritale di parte, in atti, la quale avrebbe tenuto conto delle peculiari condizioni di disagio, in cui il ricorrente ha svolto il servizio.

4) - Il TAR ha disposto una verificazione a cura del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università di Palermo, volta ad accertare che le infermità patite dal ricorrente siano - o meno - riconducibili a causa di servizio:

Il TAR dichiara:

- Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa erariale.
- Ed invero, pur venendo in rilievo un atto interno della procedura in esame, il parere del Comitato di Verifica ha natura vincolante nei confronti dell’amministrazione procedente, tant’è che detto parere viene gravato in via diretta, e le censure mosse tendono ad aggredire proprio il giudizio finale nello stesso espresso.
- Il Ministero dell’Economia, cui fa capo il Comitato, è quindi legittimato ad essere chiamato e a contraddire nell’odierno giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8.4.2011 n. 2000).

5) - La verificazione medico legale disposta dal Collegio ha, infatti, dato il seguente esito: “la sussistenza di nesso con-causale efficiente e determinante tra le infermità presentate dal Sig. OMISSIS (spondiloartrosi, rinite cronica) ed il continuo stress fisico subito a causa del tipo di attività svolta.

Il resto leggetelo voi.

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23/04/2013 201300907 Sentenza 1


N. 00907/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2010, proposto da:
F. S., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Salvatore Gentile Cinà, presso il cui studio in Palermo, via Val Paradiso n. 3, è elettivamente domiciliato;

contro
- il Ministero della difesa;
- il Ministero della economia e delle finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento
-del decreto n. OMISSIS, con il quale viene respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in ricorso meglio descritte e specificate;

e per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad avere riconosciute le infermità in ricorso meglio descritte e specificate come dipendenti da causa di servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per i Ministeri intimati;
OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2010 e depositato il 3 marzo successivo, l’odierno ricorrente – in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 20.7.1969 al 22.7.1997 - espone che:

- con istanza del 14.5.1999 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune infermità, tra cui la “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” e la “sinusite frontale”;

- con verbale n. 585 del 17.4.2003 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva ravvisato che la prima infermità non fosse ascrivibile ad alcuna Categoria; mentre non aveva riscontrato la seconda (sinusite frontale);

- il comitato di verifica per le cause di servizio, con verbale n. …./2008, aveva espresso parere negativo, ritenendo l'infermità “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” non dipendente da causa di servizio.

Quindi, con decreto n. …… del 08.6.2009, notificato al ricorrente in data 09.12.2009, il Ministero della Difesa, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, e l’accertamento del diritto ad avere riconosciute le infermità su citate come contratte per causa di servizio, censurando le valutazioni tecniche effettuate in quanto in contrasto con le risultanze della relazione peritale di parte, in atti, la quale avrebbe tenuto conto delle peculiari condizioni di disagio, in cui il ricorrente ha svolto il servizio.

B. – Per i Ministeri intimati si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

C. – Con ordinanza presidenziale n. 14 del 22 aprile 2010 è stata disposta una verificazione a cura del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università di Palermo, volta ad accertare che le infermità patite dal ricorrente siano - o meno - riconducibili a causa di servizio: la relazione di consulenza è stata depositata il 19 novembre 2012.

D. – In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nel merito, ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, sia rigettato, poiché infondato.

E. – Alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO
A. – La controversia ha ad oggetto il decreto n. ….. emesso in data 08.06.2009 della Direzione OMISSIS del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” e la “sinusite frontale”.

B. – Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa erariale.

Ed invero, pur venendo in rilievo un atto interno della procedura in esame, il parere del Comitato di Verifica ha natura vincolante nei confronti dell’amministrazione procedente, tant’è che detto parere viene gravato in via diretta, e le censure mosse tendono ad aggredire proprio il giudizio finale nello stesso espresso.

Il Ministero dell’Economia, cui fa capo il Comitato, è quindi legittimato ad essere chiamato e a contraddire nell’odierno giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8.4.2011 n. 2000).

C. – Nel merito, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

La verificazione medico legale disposta dal Collegio ha, infatti, dato il seguente esito: “la sussistenza di nesso con-causale efficiente e determinante tra le infermità presentate dal Sig. OMISSIS (spondiloartrosi, rinite cronica) ed il continuo stress fisico subito a causa del tipo di attività svolta.

Per quanto attiene all’ascrivibilità tabellare di dette patologie, si ritiene che le stesse possano essere analogicamente valutate in maniera cumulativa nella ottava Categoria (8 ctg.) della Tabella “A” allegata al DPR 834/81.” (v. conclusioni consulenza medico legale depositata in data 19.11.2012): il verificatore ha, quindi, concluso nel senso della dipendenza di entrambe le patologie sofferte dal ricorrente da causa di servizio.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

D. – Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio; mentre devono essere poste a carico del Ministero dell’Economia e del Ministero della Difesa, in solido fra loro, le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti; pone le spese della verificazione a carico del Ministero dell’Economia e del Ministero della Difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2013

Re: causa di servizio

Inviato: dom mag 05, 2013 8:58 pm
da panorama
02/05/2013 201304376 Sentenza 1Q

N. 04376/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

---------------------------------------------------------------------------------

N.B.: con questa sentenza il TAR LAZIO ha precisato che:

Occorre premettere che gli artt. 6 -10, d.P.R. n. 461 del 2001, hanno dettato un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze tra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso C.P.P.O.) assegnando:

- alla prima il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili,

- mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.

- Ne consegue che è solo al detto Comitato che spetta il giudizio in ordine all'esistenza del rapporto eziologico tra infermità lamentata dal ricorrente e attività lavorativa.

Re: causa di servizio

Inviato: sab mag 11, 2013 3:32 pm
da panorama
Con gravame per motivi aggiunti, il ricorrente esponeva che, con decreto n. 4302/N del 25 ottobre 2011, il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che la patologia non poteva ritenersi ascrivibile a categorie di cui alle tabelle A e B del DPR 30 dicembre 1091, n. 834.

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.

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10/05/2013 201301063 Sentenza 1


N. 01063/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01907/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. B., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Giuseppe Terrano e Alessandro Cucchiara, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Lazio, n. 13;

contro
- Ministero della Difesa;
- Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale - 1° Commissione Medica Ospedaliera;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- OMISSIS.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2013, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:

FATTO
Con ricorso, notificato il 1° settembre 2011 e depositato il giorno 30 successivo, il signor S. B., brigadiere in servizio presso il Comando legione Carabinieri Sicilia, esponeva che, in data 5 ottobre 2007, aveva subito un politrauma per effetto di un incidente verificatosi con auto di servizio durante l’espletamento di compiti di istituto.

Con verbale n. 187 del 23 ottobre 2009, la Commissione medica ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di Palermo aveva ritenuto dipendente da causa di servizio tali lesioni, che erano state giudicate ascrivibili alla tabella B.

Successivamente, mentre si stava recando in servizio, in data 11 novembre 2008, aveva subito un ulteriore incidente, in seguito al quale aveva riportato traumi e fratture varie.

Con verbale n. 171 del 13 novembre 2008, la Commissione medica ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di Palermo aveva ritenuto dipendente da causa di servizio anche tali lesioni.

In considerazione dell’esito di tali accertamenti, con istanza del 22/26 gennaio 2009, aveva chiesto al Comando legione Carabinieri Sicilia di essere sottoposto agli accertamenti sanitari necessari per ottenere l’equo indennizzo.

Era stato, pertanto, sottoposto ad una prima visita il 16 maggio 2001 e ad una seconda visita il 4 luglio 2011, in esito alle quali, con verbale n. 649, era stato ritenuto che, in assenza della documentazione clinica ed iconografica precedentemente assunta, non era possibile esprimere un sicuro giudizio diagnostico.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto, nonché degli altri impugnati per il seguente unico articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Motivazione carente ed insufficiente. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Arbitrarietà e sviamento. Violazione: del principio di proporzionalità; dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con gravame per motivi aggiunti, notificato il 6 aprile 2012 e depositato il giorno 17 successivo, il ricorrente esponeva che, con decreto n. 4302/N del 25 ottobre 2011, il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che la patologia non poteva ritenersi ascrivibile a categorie di cui alle tabelle A e B del DPR 30 dicembre 1091, n. 834.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale decreto per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per: difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Violazione dei principi di: proporzionalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Motivazione carente ed insufficiente.

Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti.

Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà e sviamento.

Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in vista della udienza, con la quale, eccepiti preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale, ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni difensive della difesa erariale ed ha insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

DIRITTO
Il gravame, che ha ad oggetto essenzialmente il rigetto della istanza di concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio presentata dal ricorrente, è fondato.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, che è infondata alla luce dell’art. 63, comma 4, del D.lgs.vo n. 165/2001, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui ai dipendenti in regime di diritto pubblico, tra cui vanno ricompresi i militari e, pertanto, il ricorrente, in quanto carabiniere in servizio dal 17 dicembre 2001.

Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta impugnazione di un atto endoprocedimentale non lesivo (verbale della commissione ospedaliera), che è superata dai motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto il decreto di rigetto della istanza di concessione dell’equo indennizzo, costituente indubbiamente atto lesivo, in quanto conclusivo del procedimento.

Ciò premesso, può procedersi all’esame del terzo motivo, avente indubbio carattere assorbente, con il quale si deduce, tra l’altro, la violazione degli artt. 11 e 14 del DPR n. 461/2001 per omessa acquisizione del parere del comitato di verifica per le cause di servizio.

La doglianza è fondata.

Le disposizioni surrichiamate prevedono indiscutibilmente l’acquisizione di tale parere, il quale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale seguito anche da questo TAR, si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935).

Nella specie l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di equo indennizzo avanzata da parte ricorrente senza chiedere parere al comitato di verifica, cosicchè è documentalmente provata la fondatezza della censura.

Concludendo, in forza di quanto esposto, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del decreto n. 4032/N del 25 ottobre 2011 in considerazione della valorizzazione di unica censura assorbente e del carattere endoprocedimentale degli ulteriori atti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. 4032/N del 25 ottobre 2011.

Pone a carico dell’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013

Re: causa di servizio

Inviato: dom mag 26, 2013 8:35 pm
da panorama
infortunio in itinere

rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e di concessione dell’equo indennizzo.

1) - La lesione, per la quale era stato praticato l’intervento, era stata riportata in un incidente stradale occorsogli il 31 marzo 2009 mentre si recava al lavoro in motociclo: in breve, egli era rovinato a terra a causa del manto stradale bagnato dopo una notte di pioggia.

2) - Dalla necessaria esposizione che precede ben si comprende che, vigendo nel diritto pubblico e nel diritto del lavoro i medesimi princìpi generali sulla dipendenza delle infermità dalla prestazione lavorativa, il riconoscimento della causa di servizio per un infortunio in itinere non può essere negato senza un accertamento dei fatti, e tantomeno con un’apodittica, oltre che irrilevante per quanto si è detto, affermazione di grave imprudenza.

Ricorso straordinario al P.D.R. Accolto.

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23/05/2013 201203624 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 17/04/2013


Numero 02491/2013 e data 23/05/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013


NUMERO AFFARE 03624/2012

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G. P. C., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS , per l’annullamento del decreto ministeriale 11 luglio 2011 n. 3935/N, notificatogli il 22 agosto 2011, di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e di concessione dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione 17 aprile 2012 prot. n. 333-A/U.C.13183/2523/E.I. con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato il 19 dicembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D’Ottavi.

Premesso:
Il signor G. P. C., assistente capo della Polizia di Stato, con istanze del 15 settembre 2009 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ OMISSIS ”. La lesione, per la quale era stato praticato l’intervento, era stata riportata dal signor C….. in un incidente stradale occorsogli il 31 marzo 2009 mentre si recava al lavoro in motociclo: in breve, egli era rovinato a terra a causa del manto stradale bagnato dopo una notte di pioggia.

La commissione medica ospedaliera di Augusta, con il verbale del 19 aprile 2010, accertava l’esistenza dell’infermità denunciata, giudicandola ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, all’ottava categoria.

In sede d’istruttoria veniva acquisito il parere competente comitato di verifica per le cause di servizio n. 27390 del 20 ottobre 2010 con il quale l’infermità non veniva riconosciuta dipendente da fatti di servizio perché «le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o con causalità efficiente e determinante del servizio». L’interessato presentava istanza di riesame che veniva rimessa alla valutazione del comitato di verifica, il quale con il nuovo parere 13 giugno 2011 n. 44570/2010 confermava la precedente statuizione.

In conformità ai motivati giudizi espressi dal comitato è stato adottato il d.m. 11 luglio 2011 n. 3935/N, con il quale sono stati negati al richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

Con il ricorso in esame il signor C…… impugna il diniego deducendone l’illegittimità per travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed omessa considerazione e valutazione di fondamentali presupposti di fatto: descritte le circostanze dell’incidente, nega di aver tenuto un comportamento di guida imprudente, fa presente che la Polizia municipale, intervenuta insieme alla Polizia di Stato, non aveva fatto i rilievi di propria competenza, e lamenta che l’Amministrazione abbia affermato la di lui colpa grave nella causazione dell’incidente senza nessuna prova.

La relazione ministeriale si diffonde sulla procedura di riconoscimento delle cause di servizio, e nulla dice né sull’incidente né in ordine alla censura mossa dal ricorrente; e conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato:

Le censure di difetto di motivazione e d’istruttoria sono fondate.

Posto che non c’è contestazione sul fatto che le lesioni e la conseguente infermità riportate dal ricorrente sono conseguenza di un infortunio in itinere, va detto che, in generale in materia d’infortuni sul lavoro, le relative prestazioni a favore del lavoratore sono escluse quando l’infortunio sia avvenuto per dolo di lui, come si desume dall’art. 11 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali emanato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, che abilita l’istituto assicuratore ad esercitare il regresso verso l’infortunato per le prestazioni erogategli appunto nel solo caso di dolo di lui accertato con sentenza penale. In altre parole, le previdenze per gl’infortuni sul lavoro coprono anche il caso di colpa, anche grave, del lavoratore (sul fondamento di questo principio, può leggersi per tutte la sentenza della corte di cassazione, sezione del lavoro, 6 agosto 2003 n. 11885, con ampi richiami). Peraltro la giurisprudenza della suprema corte, con una lunga elaborazione, ha assimilato al dolo il comportamento del lavoratore che interrompe il nesso causale, quando sia caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, oppure da deviazioni puramente arbitrarie dalle normali modalità lavorative per finalità personali, comportanti rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Venendo più specificamente all’infortunio in itinere, «la nozione di colpa … è più rigorosa che nell’attività lavorativa vera e propria, e tale diversa valutazione è giustificata dalla ragione di tutela di un’attività (percorso casa - lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante» (sentenza citata); sicché vengono esclusi dalla protezione i casi di guida senza patente, di guida in stato di ebbrezza, di deviazione non giustificata dal percorso normale, o altri particolari casi di violazione di norme sulla circolazione, esclusi dalla tutela «con giudizio molto dipendente dalle circostanze di fatto (nel caso al quale si riferisce la sentenza citata, è stato esclusa l’indennizzabilità dell’incidente occorso al lavoratore che in motociclo aveva imboccato un senso vietato; mentre con altra sentenza, ivi richiamata, vi è stato incluso il caso di mancata osservanza del segnale di “stop”).

Dalla necessaria esposizione che precede ben si comprende che, vigendo nel diritto pubblico e nel diritto del lavoro i medesimi princìpi generali sulla dipendenza delle infermità dalla prestazione lavorativa, il riconoscimento della causa di servizio per un infortunio in itinere non può essere negato senza un accertamento dei fatti, e tantomeno con un’apodittica, oltre che irrilevante per quanto si è detto, affermazione di grave imprudenza.

Il provvedimento di diniego in esame, non fondato su nulla, dev’essere pertanto annullato.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi

Re: causa di servizio

Inviato: sab giu 15, 2013 5:45 pm
da panorama
diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio - “Artrosi diffusa del rachide con discopatie C4-C5-C6 e C7 a lieve incidenza funzionale”.

L'interessato premette:

1) - che in sede di trasmissione il comandante del reparto inviava rapporto informativo precisando che
-) - “ durante il periodo anzidetto ha atteso con impegno e spirito di sacrificio ed abnegazione in servizi gravosi durante i quali fu sottoposto a disagi, strapazzi ed inclemenze di stagione, consumando pasti fuori orario nel disimpegnare il servizio”;
-) -“ ha prestato servizio in zona a clima rigido” e
-) - “ si ritiene, pertanto, che l’insorgere delle malattie e lo sviluppo di esse siano state causate dal servizio in questione”;

Il TAR BASILICATA precisa:

2) - Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione alla censura di incongruità e difetto di motivazione dedotta con l’unico motivo proposto.

3) - Sicchè è proprio facendo applicazione degli enunciati principi che la censura di difetto di motivazione nonché di incongruità della stessa risulta fondata e conduce all’accoglimento del ricorso.

4) - Ed invero nel parere del Comitato di Verifica ..., posto dall’Amministrazione a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata dal ricorrente ...... si afferma che l’infermità predetta non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolici- degenerativi a livello delle articolazioni, in relazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, ..... della quale non può aver nocivamente inferito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio prestato, ...., ed inoltre, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei invertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

5) - Senonchè, diversamente da quanto sostenuto dall’organo di controllo, da una attenta lettura della documentazione prodotta a corredo della richiesta di riconoscimento della dipendenza ...., emerge che il ricorrente è stato applicato
- ) - “ in servizi gravosi durante i quali fu sottoposto a disagi, strapazzi ed inclemenze di stagione”,
che ha prestato servizio
- ) - “ in zona clima rigido”
e che
- ) - “ ha vissuto e vive in buone condizioni di alloggiamento, mediocre quelle climatiche, specie per il freddo e l’umidità che imperversano intensi, con abbondanti nevicate durante le stagioni invernali nella provincia di Potenza”.

6) - A ciò aggiungasi che l’organo di controllo, nel ritenere che l’infermità sia correlabile “ con l’usura conseguente al progredire dell’età”
mostra di non aver affatto tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che,
all’epoca della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, il ricorrente aveva solo 34 anni e quindi,
seppure con una anzianità di servizio già notevole, ancora in una fascia di età sicuramente non tale da potersi considerare fattore decisivo ai fini dello stabilire il determinismo causale o quanto meno concausale della patologia stessa.

Ricorso ACCOLTO (con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione deciderà di adottare).

Per completezza Vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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06/06/2013 201300321 Sentenza 1


N. 00321/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2008, proposto da:
N. M., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Ciola, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Potenza, via Bonaventura, 33;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento del decreto n. 1485/n del 29/8/2008: recante diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi i difensori Avv. E Giuliani, su delega dell'Avv. P. Ciola, per la parte ricorrente; Avv. A. Speranza per le Amministrazioni dello Stato resistenti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 2 dicembre 2008 e depositato il 16 dicembre successivo il sig. M. N. ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa- Direzione Generale delle Pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva- III reparto- ottava divisione- seconda sezione n. 1485/ N Posizione n. 629020/A del 29.08.2008, nonché il presupposto parere del Ministero della Economia e delle Finanze- Comitato di verifica per le cause di servizio n. 11552/2007, espresso nell’adunanza 289/08 del 16.6.2008, ed ha chiesto, conseguentemente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Artrosi diffusa del rachide con discopatie C4-C5-C6 e C7 a lieve incidenza funzionale” di cui alla domanda presentata in data 06.03.1998.

L’interessato premette
- di aver presentato istanza, in data 6.03.1998, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: a) rachide cervicale; b) rachide dorsale e c) rachide lombo sacrale, allegando referto medico radiologico del 26.1.1998 dell’Ospedale San Carlo di Potenza;

- che in sede di trasmissione il comandante del reparto inviava rapporto informativo precisando che “ durante il periodo anzidetto ha atteso con impegno e spirito di sacrificio ed abnegazione in servizi gravosi durante i quali fu sottoposto a disagi, strapazzi ed inclemenze di stagione, consumando pasti fuori orario nel disimpegnare il servizio”; “ ha prestato servizio in zona a clima rigido” e “ si ritiene, pertanto, che l’insorgere delle malattie e lo sviluppo di esse siano state causate dal servizio in questione”;

- che in data 10.09.2002 veniva invitato a presentarsi presso l’Ospedale Militare di Bari;
- che veniva prodotto in tale circostanza nuovo referto radiologico, con certificato medico;
- che a seguito della visita, la CMO dichiarava la dipendenza da causa di servizio delle denunciate infermità, giusto verbale MOD AB n. ….;

- che con il decreto in epigrafe indicato, il Ministero della Difesa ha rigettato, su conforme parere del CVCS, la istanza di liquidazione dell’equo indennizzo.

Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto gravame il sig. OMISSIS prospettando con un unico articolato motivo la violazione e falsa applicazione del DPR 29.10.2001 n. 461, dell’art. 58 del DPR 3.5.1957 n. 686 e dell’art. 64 del DPR 29.12.1973 n. 1092, nonché il difetto di motivazione e l’incongruità della stessa con atti noti e presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che con memoria ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 22 11 2012 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione alla censura di incongruità e difetto di motivazione dedotta con l’unico motivo proposto.

Il Collegio, invero, ben conosce e condivide l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo o di altre indennità, di infermità contratte da pubblici dipendenti, secondo cui il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, al pari di quello del Comitato per le pensioni privilegiate, in quanto espressione di un giudizio medico legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata è caratterizzato da un’amplissima discrezionalità tecnica e pertanto limita il sindacato del giudice amministrativo alle sole ipotesi di palese incongruità e irrazionalità e/o travisamento dei fatti, esulando pertanto dallo stesso il controllo sull’intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico-legale espresso dal Comitato. Inoltre detto parere, essendo momento di sintesi finale e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all’Amministrazione la quale non è neppure tenuta a motivare le ragioni della preferenza accordata quando lo stesso contenga un giudizio congruo sotto i profili istruttorio e motivazionale, mentre l’obbligo di motivare puntualmente sussiste (e permane) solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di non potersi uniformare al predetto parere ovvero nell’ipotesi di giudizio difforme non motivato rispetto a quello reso dalla commissione medico-ospedaliera.

Sicchè è proprio facendo applicazione degli enunciati principi che la censura di difetto di motivazione nonché di incongruità della stessa risulta fondata e conduce all’accoglimento del ricorso.

Ed invero nel parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, posto dall’Amministrazione a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata dal ricorrente di “artrosi diffusa del rachide con discopatie C4, C5, C6 e C7 a lieve incidenza funzionale” si afferma che l’infermità predetta non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolici- degenerativi a livello delle articolazioni, in relazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente inferito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio prestato, quale risultante dagli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio, ed inoltre, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei invertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

Senonchè, diversamente da quanto sostenuto dall’organo di controllo, da una attenta lettura della documentazione prodotta a corredo della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, emerge che il ricorrente è stato applicato “ in servizi gravosi durante i quali fu sottoposto a disagi, strapazzi ed inclemenze di stagione”, che ha prestato servizio “ in zona clima rigido” e che “ ha vissuto e vive in buone condizioni di alloggiamento, mediocre quelle climatiche, specie per il freddo e l’umidità che imperversano intensi, con abbondanti nevicate durante le stagioni invernali nella provincia di Potenza”.

A ciò aggiungasi che l’organo di controllo, nel ritenere che l’infermità sia correlabile “ con l’usura conseguente al progredire dell’età” mostra di non aver affatto tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che, all’epoca della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, il ricorrente aveva solo 34 anni e quindi, seppure con una anzianità di servizio già notevole, ancora in una fascia di età sicuramente non tale da potersi considerare fattore decisivo ai fini dello stabilire il determinismo causale o quanto meno concausale della patologia stessa.

Emergono, quindi, nel corredo motivazionale offerto nel parere e quindi nel provvedimento impugnato, sicuri elementi di illogicità e di contraddittorietà che rendono, pertanto, fondata la censura di difetto di motivazione e conducono, come preannunciato, all’accoglimento del ricorso, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione deciderà di adottare.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore
Giancarlo Pennetti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013