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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: ven ott 29, 2021 10:10 pm
da mauri64
Salve mimì,
ieri è stato aperto lo stesso argomento, al momento nessuno è intervenuto al riguardo.
bozza-legge-di-bilancio-ed-interventi-s ... 50#p238649
Saluti
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: ven ott 29, 2021 10:32 pm
da mimì
Grazie Mauri. Continuerò a seguire l'argomento. Ciao.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: sab nov 06, 2021 10:32 am
da Luca1972
Il fondo perequativo riguarderà solo chi andrà in pensione con il limite ordinamentale? (60 anni)
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: mer nov 17, 2021 11:44 pm
da panorama
DECRETO PRESIDENZIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202104063
Pubblicato il 15/11/2021
N. 04063/2021 REG.PROV.PRES.
N. 10591/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10591 del 2021, proposto da
OMISSIS (numerosissimo elenco dei ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Notarianni, Ettore Sbarra, Franco Scarpelli, Floriana Nasso, Luigi De Andreis, Francesco Rusconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento del diritto soggettivo all'adesione al Fondo di Previdenza Complementare e della lesione derivante dalla mancata costituzione con conseguente danno pensionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 29.10.2021, con cui parte ricorrente rappresenta che l'ingente volume dei files contenente le singole procure alla lite, le notifiche eseguite a mezzo PEC nonché la documentazione da allegare al ricorso superano i limiti dimensionali e chiede, pertanto, di poter essere autorizzata al deposito in diversa modalità;
VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto che la fattispecie de qua appare sussumibile in una delle ipotesi contemplate dall'art. 5 del precitato DPCS n. 167 del 2016;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici della controversia, secondo quanto responsabilmente dichiarato, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;
P.Q.M.
accoglie l'istanza ed autorizza il deposito degli atti menzionati su supporto informatico (“CD-ROM non riscrivibile”), ai sensi dell’art. 5 del DPCS del 22 dicembre 2016 n. 167, impregiudicata ogni decisione del Collegio in ordine all’ammissibilità in rito ed alla fondatezza nel merito del ricorso.
Il presente Decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2021.
Il Presidente
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: sab dic 04, 2021 10:53 am
da panorama
Anche il Tar Calabria sede di Catanzaro, rigetta il ricorso del collega della PolStato.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: ven dic 17, 2021 3:25 pm
da panorama
Tar Catania dichiara il ricorso del personale della Marina Militare "Inammissibile per difetto di legittimazione attiva".
- mancata attivazione, della previdenza complementare.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: mar dic 21, 2021 11:27 am
da panorama
La sentenza n. 4431/2021 di cui all’appello è stata postata qui in data 15/04/2021 unitamente ad altra, per chi la vuole leggere è la 2^ in basso.
Il CdS con questa nuova sentenza (la quale conferma quella del Tar) che ha rigettato l’appello dei ricorrenti, - a mio avviso - praticamente ha detto fine alle illusioni, sia sotto l’obbligo di provvedere che sotto l’aspetto del risarcimento, oltre che, sulla questione della sentenza della Cassazione SS.RR. n. 22807/2020 spiegando i dovuti motivi.
Inizialmente scrive:
1) - Ritiene il Collegio di non doversi discostare, nel caso di specie, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare.
AGGIUNGENDO molto più avanti anche:
2) - Del tutto irrilevante rispetto alla ricostruzione del contesto normativo di riferimento è la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22807 del 20 ottobre 2020, trattandosi di sentenza che si è pronunciata solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio.
Il mio consiglio è quello di chiedere la chiusura dei ricorsi pendenti onde dover sostenere altre spese.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: mar dic 21, 2021 5:52 pm
da panorama
Il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
N.B. i motivi potete leggerli nell'allegato.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: lun gen 24, 2022 12:45 pm
da panorama
Tar Basilicata dichiara il ricorso inammissibile
- i deducenti – qualificatisi genericamente “dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria”
Il TAR precisa:
1) - Tale omissione - d’altra parte - spiega un’effettiva e concreta rilevanza nel caso in esame, stante l’obiettiva non omogeneità (sostanziale e processuale) delle posizioni ricorsuali azionate (riconducibili alle distinte classi dei “dipendenti” e degli “ex dipendenti” del Corpo dei Vigili del Fuoco), considerato che, ad avviso del Collegio, in relazione ai primi è ravvisabile la carenza di un interesse attuale e concreto alla proposizione della domanda veicolata nel ricorso, non essendo essi ancora titolari di alcun trattamento previdenziale ipoteticamente inciso dalla mancata attivazione nel comparto di forme di previdenza complementare;
2) - Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS e delle Amministrazioni statali (a questi fini, unitariamente intese), da quantificarsi forfetariamente nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, pro capite.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: mer gen 26, 2022 8:30 pm
da panorama
Tar Milano dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il Tar precisa:
1) - In questa sede si richiamano in particolare gli arresti giurisprudenziali ricavabili dalla recente sentenza del giudice di appello n. 8440 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato respinto l’appello proposto da militari della Guardia di Finanza ritenendo il Consiglio di Stato, tra l’altro, la non sussistenza di alcun contrasto giurisprudenziale sul tema della legittimazione ad agire dei dipendenti per l’attuazione della previdenza complementare tale da richiedere la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.
2) - Va in ultimo considerato che la richiesta dei ricorrenti fonda il proprio petitum principalmente sul precedente della Corte dei Conti Puglia di cui alla sentenza n. 207/2020 che tuttavia è stato riformata con la sentenza n. 43/2021 della Corte dei Conti - Sezione terza Giurisdizionale Centrale sulla scorta del decisum delle sezioni Unite della Cassazione, decisione n. 22807 del 2020, che ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.
3) - Infine va considerato che la richiesta risarcitoria non può trovare fondamento nemmeno nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22807 del 20 ottobre 2020, trattandosi di pronuncia che ha statuito solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: lun mar 28, 2022 9:54 pm
da panorama
Il Tar di Catania dichiara 2 ricorsi INAMMISSIBILI,
- personalmente mi chiedo: possibile che ancora ci sono persone che sperano in un risarcimento?
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: ven apr 01, 2022 8:11 pm
da panorama
Il Tar Veneto con la sentenza odierna, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS e dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni indicate in motivazione.
- I ricorrenti espongono di essere dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e della polizia Penitenziaria.
Il Tar precisa:
1) - L’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti sollevata dalle parti resistenti è fondata.
2) - Su questa identica questione si è già pronunciata recentemente la giurisprudenza di primo grado (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 26 gennaio 2022, n. 174) e di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440) con delle argomentazioni condivisibili alle quali il Collegio presta adesione e si richiama.
3) - Va soggiunto che la richiesta risarcitoria non può trovare fondamento neppure invocando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 20 ottobre 2020, n. 22807, che si è pronunciata esclusivamente sulla giurisdizione in base al criterio del petitum sostanziale, senza statuire alcunché circa il merito del giudizio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: lun apr 04, 2022 10:01 pm
da firefox
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: ven apr 08, 2022 3:30 pm
da panorama
Fa seguito al mio post del 22 Luglio 2021 pubblicando la sentenza del Tar Lazio n. 8677/2021.
Ecco, ora vi posto la sentenza del CdS che rigetta l'appello dei ricorrenti.
Il CdS precisa:
1) - Nel merito non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare, orientamento recentemente riaffermato con la decisione di questa Sezione n. 8440/2021 del 20.12.2021 con la quale si è ribadito ............ (cose ormai risapute perchè lette e rilette)
2) - Non sussiste poi alcun presupposto per la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, secondo quanto richiesto dalla difesa appellante.
3) - E’ stato ulteriormente chiarito, in ordine ad analoghe domande risarcitorie, che il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare; con conseguente infondatezza della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e di conseguenza della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell’Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell’Amministrazione, ma rimanendo l’intera disciplina attribuita all’attività negoziale nell’ambito della rappresentanza sindacale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Inviato: sab apr 09, 2022 10:02 am
da Folgore77
Mi pare chiaro, ormai, che di fronte a questa vergogna non resta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo...ed incrociare le dita.
Io non ho mai visto un simile rimbalzo e contro rimbalzo di responsabilità tra organi di giustizia, di fronte ad una così evidente ragione in seno ai ricorrenti: il mancato avvio della previdenza complementare previsto da una Legge dello Stato ed il sacrosanto diritto di essere risarciti del gap previdenziale venutosi a creare dal 1996 ad oggi.
Io non ricordo, a mia memoria, un film così assurdo come quello a cui stiamo assistendo dal deposito dei primi ricorsi.