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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: lun mar 06, 2017 7:27 pm
da JESSICA1995
Speriamo bene !!! Faranno di tutto per non concederci questo diritto. Non sento la voce del Comando Generale e dei sindacati.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: lun mar 06, 2017 7:42 pm
da panorama
se può interessare a qualcuno, la posto anche qui.

Anche la Corte dei Conti per la Liguaria ha accolto il ricorso di questa collega della PolStato.
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1) - La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

2) - Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

3) - Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

4) - Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

5) - In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti:
- ) - una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice,
- ) - ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

6) - Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

LA CORTE DEI CONTI conclude:

7) - P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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LIGURIA SENTENZA 118 19/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 118 2016 PENSIONI 19/12/2016



Sent. 118/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19812 del registro di Segreteria, proposto da M. Rosella Giovanna, nata OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Cerulli, contro l’INPS;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2016, l’avv. Mauro Cerulli per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

A norma dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, va dunque adottato il sistema misto, anziché quello retributivo, che spetta soltanto a coloro che, alla citata data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

Si osserva nel gravame che l’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 recita “per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”, ma nulla viene disposto per quanto attiene alle frazioni di mese.

La circolare INPDAP (cui è succeduto l’INPS) n. 14 del 16 marzo 1998 chiarisce che, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi” e che pertanto “per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge n. 274/1991”.

A sua volta il citato art. 3 recita: “Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”. Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

Sulla base di tali argomentazioni, la difesa di parte attrice chiede il riconoscimento di una anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, di 18 anni, e del conseguente diritto, in capo all’interessata, al trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, ed alla riliquidazione del trattamento stesso.

L’Amministrazione ha trasmesso memoria, nella quale si cita pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso, osservando che comunque l’ arrotondamento , nella citata circolare INPDAP, è previsto per la quantificazione della misura del trattamento e non anche per la maturazione del diritto.

All’odierna udienza l’avv. Mauro Cerulli, per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli, per l’INPS, hanno concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

La materia che costituisce il thema decidendum dell’odierno giudizio è l’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Tale disciplina prevede che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l’adozione del c.d. sistema misto, per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l’adozione invece del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un’anzianità di almeno 18 anni alla stessa data.

Nel caso di specie, come illustrato in narrativa, la ricorrente al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 16, e la medesima chiede l’ arrotondamento al mese intero della frazione di 16 giorni, superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti: una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice, ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

Nel secondo caso, tuttavia, emerge che il ricorrente aveva una anzianità al 31 dicembre 1995 di anni 17, mesi 7 e giorni 6; pertanto, sarebbe stato necessario, per riconoscergli il beneficio richiesto, ricorrere ad un arrotondamento all’anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, ciò che non è consentito, in seguito all’abrogazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 (il quale disponeva che “se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d’anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”).

Nel caso della prima pronuncia, favorevole, si tratta invece di un arrotondamento al mese (l’anzianità posseduta ammontava a 17 anni, 11 mesi e 19 giorni), caso dunque del tutto analogo a quello in esame.

Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

Come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi”; e si riteneva applicabile (in via analogica) l’art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Nella citata sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014, si afferma che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell’Istituto) appare condivisibile, “considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.

Va ancora considerato che la norma di cui all’art. 3 della legge 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, e non alla maturazione del diritto a pensione.

L’Amministrazione ha citato pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”.

Senonchè, tale sentenza afferisce a materia diversa da quella in discussione nel presente giudizio, poiché riguarda sì l’ arrotondamento dell’anzianità di servizio, ma da valutarsi non ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, ma della promozione ad una qualifica superiore, procedimento che risponde a criteri ovviamente differenti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Giudice ritiene giuridicamente fondato il gravame, che deve trovare accoglimento, riconoscendosi alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con la conseguente corresponsione degli arretrati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della novità della tematica trattata.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 15 dicembre 2016.


IL GIUDICE
(Cominelli)


Deposito in segreteria 19/12/2016


Il direttore della segreteria

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: lun mar 06, 2017 9:11 pm
da mbetto
Ciao Panorama, non mi pare che abbia attinenza con la problematica del presente post..... o mi sfugge qualcosa?

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: lun mar 06, 2017 10:07 pm
da avt8
Hai ragione. La sentenza parla solo di arrotondamento della frazione del mese superiore a 15 giorni va calcolata in mese intero.Nulla a che vedere con art 54 del d.p r 1092/1973

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mer mar 08, 2017 11:24 am
da sebastiano64
Buongiorno a tutti, stamane ho parlato con un collega che ha inviato la domanda di ricalcolo all'Inps 2 giorni fa, lo stesso ha ottenuto risposta entro 3 ore di rivolgersi al cna di Chieti in quanto i calcoli non possono essere modificati. Da una analisi fatta risulterebbe un errore di calcolo solamente per gli anni fino al 31.12.2002 (aliquota 27 per cento) e fino al 31.12.2005 (aliquota 35 per cento anziché 44). Successivamente, fatta la somma del calcolo A+B infatti risulterebbe una aliquota di circa l'80/81 per cento. Il collega ha inviato tutto al cna ed attende risposta. Lo stesso farò io tra qualche giorno. Se sono rose fioriranno. Un saluto a tutti.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mer mar 08, 2017 12:04 pm
da JESSICA1995
Io credo che vadano tutti a scarica barile. Alcuni mesi fa' ho contattato il CNA che in merito alla questione mi riferivano di non aver ricevuto disposizioni. Ma da chi? Quando?

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mer mar 08, 2017 8:43 pm
da Filippogianni
JESSICA1995 ha scritto:Io credo che vadano tutti a scarica barile. Alcuni mesi fa' ho contattato il CNA che in merito alla questione mi riferivano di non aver ricevuto disposizioni. Ma da chi? Quando?
Sta diventando un mistero i ricalcoli 81/83 , credo che resterà tale con tante discussioni e nulla di fatto è tra l'altro figurarsi se l'inps provvederà mai

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mer mar 08, 2017 9:18 pm
da lino
Filippogianni ha scritto:
JESSICA1995 ha scritto:Io credo che vadano tutti a scarica barile. Alcuni mesi fa' ho contattato il CNA che in merito alla questione mi riferivano di non aver ricevuto disposizioni. Ma da chi? Quando?
Sta diventando un mistero i ricalcoli 81/83 , credo che resterà tale con tante discussioni e nulla di fatto è tra l'altro figurarsi se l'inps provvederà mai
Attendiamo la C.dei.C., non rimane altro da fare....

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mer mar 08, 2017 10:07 pm
da alfano francesco
Chiedo scusa al forum, forse mi sono perso qualche passaggio. Qualcuno può aggiornarmi sull'intervista che sarebbe stata rivolta circa il quesito articolo 54? Grazie

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: gio mar 09, 2017 5:02 pm
da mimì
alfano francesco ha scritto:Chiedo scusa al forum, forse mi sono perso qualche passaggio. Qualcuno può aggiornarmi sull'intervista che sarebbe stata rivolta circa il quesito articolo 54? Grazie
Alfano, di che intervista si tratta? Può essere una cosa interessante per tutti noi. Chi ne è a conoscenza dicesse qualcosa.Grazie.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: gio mar 09, 2017 5:22 pm
da avt8
mimì ha scritto:
alfano francesco ha scritto:Chiedo scusa al forum, forse mi sono perso qualche passaggio. Qualcuno può aggiornarmi sull'intervista che sarebbe stata rivolta circa il quesito articolo 54? Grazie
Alfano, di che intervista si tratta? Può essere una cosa interessante per tutti noi. Chi ne è a conoscenza dicesse qualcosa.Grazie.
L'aveva promesso l'admin del forum che avrebbe fatto sapere l'esito dell'intervista,evidentemente o non vi e stata ,e qualora ci sia stato il perchè non e stato reso edotto gli iscritti che erano interessati ?
Oppure e stata una bufola ?

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven mar 10, 2017 4:36 pm
da jonnidread
Salve a tutti qualcuna sa dirmi se l'INPS ha un termine per rispondere a questo ricorso presentato online? Oppure no? Ieri ho domandato sempre tramite sito online info sul mio ricorso che fine avesse fatto ,appena so qualcosa ci informò,nel frattempo volevo sapere come detto prima se possono anche non rispondermi.
Grazie

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven mar 10, 2017 4:38 pm
da jonnidread
Dimenticato il ricorso e stato presentato il 16/01/2017 quindi a breve sono tre mesi.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven mar 10, 2017 5:01 pm
da avt8
Non ci sarà nessuna risposta se non li diffido.
Ia carta dei servizi inps prevede risposta entro. 20.giorni

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven mar 10, 2017 6:51 pm
da Filippogianni
Andate sul sito del sappe polizia penitenziaria c'è un'articolo al riguardo riconteggi