Scusate se vi disturbo di nuovo. Che ne pensate della sottoriportata sentenza che, parla, tra l'altro, dell'art. 54 dpr 1092 del 1973:
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REPUBBLICA ITALIANA Sent. 75/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 18361/PM presentato da Omissis V. D., nato a Pianella (PE) il , ivi residente in Frazione Castellana n. 39, contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A. per la riliquidazione del trattamento pensionistico.
Visto l'atto introduttivo del giudizio e vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Assenti le parti all’udienza del 21 febbraio 2012; con l’assistenza della Segretaria signora Emilia Giammaria.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in Segreteria in data 20 maggio 2010 il ricorrente, già Brigadiere dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda il 20.12.2001, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui al decreto di pensione ordinaria n. 476 del 27.12.2002).
- In particolare: a) chiedeva che nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e successive modifiche e integrazioni fosse incluso il beneficio di cui alla legge n. 539 del 1950 (maggiorazione retributiva del 2,50% o 1,25% a seconda del grado di invalidità); inoltre b) chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che prevedeva che la pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°: Per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994).
- Il ricorrente citava, a sostegno della sua interpretazione, sia il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale del Pubblico Impiego n. 452 del 13.12.1999, con riguardo all’aumento della legge n. 539 del 1950, sia la circolare INPDAP n. 22 del 18.9.2009 “per la quale i sei scatti, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrale”, sull’importo relativo alla r.i.a., sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950” e per cui “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°; per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale) dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724”.
- Nell’evidenziare che per effetto dei criteri di calcolo sinora adottati agli interessati non era stata riconosciuta la percentuale di variazione della perequazione automatica di circa 828,98 euro annui pro capite a decorrere dal 1° gennaio 1996 e la disparità di trattamento in danno dei titolari di pensioni concesse nel periodo di vigenza contrattuale 1996/1997, si chiedeva che la Corte adita ordinasse al C.N.A. “la revisione” del decreto di pensione ordinaria, la concessione del conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, se dovuti; la concessione del conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato dal c.c.l. a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”. Inoltre si instava per la concessione di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze maturate sottolineando che il diritto era imprescrittibile.
- Con coeva memoria si doleva il ricorrente della genericità della risposta del C.N.A. richiamando l’allegato articolo di stampa nonché alcuni decreti di pensione ordinaria rilasciati dai Comandi delle Legioni Carabinieri Lazio e Emilia Romagna.
- Il 16 giugno 2010 si costituiva il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A., Ufficio contenzioso, che, nel produrre la documentazione pensionistica e dopo un riepilogo della posizione individuale del ricorrente, chiedeva la reiezione del ricorso poiché infondato ed inammissibile.
- In ordine all’inclusione del beneficio stipendiale di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 nella base di calcolo utile al computo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997, la circolare ministeriale applicativa dei benefici in data 9.11.2001 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare, al par. 2 riteneva che “la provvidenza non costituiva base di calcolo di ulteriori poste stipendiali”.
- Per la seconda pretesa, a seguito delle riforme previdenziali di cui al D.Lvo n. 503 del 1992 e alla legge n. 335 del 1995, secondo l’Amministrazione la percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al 20° anno di servizio maturate entro il 31.12.1992, era disciplinata in via residuale e per il solo personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ai sensi di tale disposizione, per un’anzianità non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni di servizio, spettava il 44% della base pensionabile come definita dall’art. 53.
- Poiché, nel frattempo, era entrata in vigore la legge n. 503 del 1992, l’anzianità successiva dal 15° al 20° anno doveva essere valorizzata in quota B di pensione per cui l’aliquota del 44% veniva applicata sino al 31.12.1992 in frazioni di 1/20° ovvero al 2,20 annuo. La correttezza del criterio applicato era confermata dal successivo comma 9 dell’art. 54 per il quale, se il militare raggiungeva il diritto a pensione con meno di 15 anni, la pensione era pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.
- Pertanto la tesi del ricorrente non era accoglibile poiché pretendeva di estendere la progressione di aliquota di cui all’art. 44 per il personale civile.
- Conseguenzialmente si chiedeva di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del r.d. n. 1038 del 1933 e comunque di rigettare la domanda.
- All’esito dell’udienza del 27 settembre 2011 il G.U.P. emetteva ordinanza istruttoria n. 77/2011 con la quale indicava chiarimenti utili alle parti. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri depositava memoria.
- Alla successiva udienza del 21 febbraio 2012, assenti le parti regolarmente evocate in giudizio, la causa era rimessa in decisione.
- DIRITTO
Il ricorrente, nel ricorso originario, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico sia chiedendo la comprensione, nella base di calcolo dei sei scatti di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e s.m.i., dell’aumento derivante dall’applicazione del R.D. n. 3458 del 1928, sia il ricalcolo, con diverse aliquote, dell’anzianità pensionabile.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del R.D. n. 1038 del 1933, avanzata dall’Amministrazione resistente, poiché il ricorrente ha depositato copia della domanda al C.N.A. in data 8.3. 2010 e relativa risposta dell’Ufficio del 23 marzo 2010 (documenti contenuti nel fascicolo amministrativo inviati dal C.N.A.).
Peraltro, le pretese di parte ricorrente non sono conferenti con la situazione fattuale risultante dagli atti; Infatti risulta che al ricorrente è stato liquidato il trattamento pensionistico con decreto n. 476 del 2002 con l’aliquota dell’80% della base pensionabile, dell’assegno funzionale e dell’indennità mensile pensionabile raggiungendo, pertanto, la massima aliquota prevista dal D. lgs. n. 503 del 1992 e cioè l’80%.
Inoltre, sempre dal decreto di pensione sopra citato, si evince che egli non gode dell’aumento di cui ai sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997 perché collocato in quiescenza a domanda come risulta dal foglio matricolare (allegato A documenti dell’Amministrazione).
Questo giudice ha chiesto chiarimenti a entrambe le parti in ordine alla questione; le memorie depositate hanno confermato che il ricorrente ha già ottenuto il massimo del trattamento spettante (80% della base pensionabile).
Pertanto egli non ha interesse a pretendere alcunché nella presente controversia, come, peraltro, precisato dallo stesso ricorrente, con riferimento al punto n. 1) (ricalcolo del trattamento pensionistico).
Di conseguenza il ricorso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., va dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Sussistono giusti motivi, costituiti dalla complessità della normativa in argomento, ex art. 92 c.p.c., per dichiarare compensate le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012.
Il Giudice Unico delle pensioni
F.to Elena Tomassini
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza del 21 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28/02/2012
Il Direttore di Segreteria
F.to Dottoressa Antonella Lanzi
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Enrico Paradiso
Cell: 3474838972-3201874386
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