da alex59 » ven mar 22, 2013 9:14 pm
Ritengo che la chiacchera di una famigerata circolare INPS-INPDAP sia riferita alle circolari INPDAP del giorno 18.09.2009 n. 18-19-20-21 e in particolare la n.22 (Carabinieri) dove a pag. 8 è riportato:
"......Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54 e dall’articolo 13 della legge 1168 del 1961, l’ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario...."
Quindi come sottolineato, l'INPS-INPDAP per liquidare al pensione deve avere il "verbale che ha riconosciuto l'inidoneità". Presumibilmente, le varie Amministrazioni non si permettono di certificare con "verbale" che al 730° giorno l'interessato era ancora inidoneo, glielo chiedono invece alla CMO qualche tempo prima - in prossimità della scadenza dei 730 gg., al fine di applicare l'istituto della "Dispensa", di cui all'art. 71 del DPR 3/1957, il quale prevede che si proceda come prescritto dall'art. 129 e 130 dello stesso DPR: "art. 130 Accertamento sanitario per la dispensa.Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Pertanto l'INPS-INPDAP non fa altro che attenersi alla normativa....
Per comprendere meglio la cosa Vi sottopongo la circolare della Forestale del
http://www.uilcfs.it/misc/file/Circolar" onclick="window.open(this.href);return false; ... ssenze.pdf
dove a pag. 21 si afferma:
Il dipendente, che allo scadere dei suddetti periodi massimi non abbia riacquistato l’idoneità
psicofisica, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica,
deve essere dispensato dal servizio.
".....L’intervenuta scadenza dei termini massimi di aspettativa per infermità non opera di diritto la
cessazione del rapporto, ma da solo adito al procedimento di dispensa le cui varie fasi (proposta di
dispensa, assegnazione di un termine per presentare osservazioni, sottoposizione a visita medica
collegiale, ecc.) devono essere tutte rigorosamente osservate.
Il dipendente in aspettativa per infermità, all’approssimarsi del termine del periodo massimo di
aspettativa, deve essere edotto con comunicazione della facoltà prevista dall’art. 70 del D.P.R.
10/01/1957, n. 3, di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi. Il mancato invio della
detta comunicazione, ove non consenta l’esercizio della detta facoltà, vizia il provvedimento di
dispensa dal servizio per eccesso di potere.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove
creda, le proprie osservazioni....", affermando altresì che"...Il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica del dipendente non può essere disposta nel caso in cui la visita medica collegiale sia intervenuta prima della scadenza del termine massimo di aspettativa per infermità, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l’inidoneità permanente ed evidente al servizio.
La dispensa dal servizio non può essere disposta, altresì, qualora essa sia stata formulata in
occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della
concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo...".
Quindi, anche l'ultima "direttiva" del CNA di Chieti, è stata fatta perchè si addivenga alla certificazione da parte della CMO competente di "non idoneità per dispensa", a ridosso dell'avvenuto decorso dei 730 gg. (oppure dei 18 mesi, se non c'è domanda di C. di S.).
Se non fanno così, in caso di ricorso da parte degli interessati (anche IO PROSSIMAMENTE...), dovranno pagarci pure i danni, patiti e patendi.......
Ho cercato di essere stato il più chiaro possibile.
Un saluto.
Alex59
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