Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
supervalutazione ai fini pensionistici - previdenziali nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 165/97 del servizio svolto per conto ONU in "zona d'intervento" ai sensi del combinato disposto di cui alla L. 1746/62. L. 390/50 nonché all'art. 15 DPR 1092/73
------------------------------------------------------------------------------
IL TAR precisa:
1) - Sulla pretesa riconoscibilità di anni figurativi ai fini pensionistici in relazione ai servizi prestati dai militari sotto l’egida ONU in “zone d’intervento”, asseritamente equiparati a tal fine alle “campagne di guerra” del 1940/45 di cui alla legge 390 del 1950 dall’articolo unico della legge 1746/62, vi è la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, non vertendosi affatto in materia di computabilità di un emolumento nella base contributiva, questione conoscibile dal giudice del lavoro siccome relativa ad una obbligazione del datore (Cass. S.U. 12337/10), bensì in materia di supervalutazione temporale di un servizio reso (es. Cass. S.U. 1134/07).
2) - Tanto a prescindere dall’essere il lavoratore ancora in servizio o già in quiescenza, questione del tutto estranea rispetto al titolo della pretesa azionata (Cass. S.U. 1134/07).
3) - Nessun margine ulteriore di accertabilità presenta poi la correlata pretesa alla riscattabilità ai fini della indennità di buonuscita, ex art. 15 comma 2 DPR 1032/73, dei periodi di servizio figurativi, atteso che sono riscattabili a tal fine tutti e soltanto i periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. art. 15 DPR 1032/73), per cui la utilità o meno ai fini pensionistici determina od esclude anche il diritto di riscatto ai fini della buonuscita.
---------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500255 - Public 2015-03-12 -
N. 00255/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2015, proposto da:
Roberto Agliuzza, Fulvio Albano, Massimo Anile, Gennaro Aprea, Simone Baglioni, Massimo Bandini, Ernesto Bellotto, Luigi Betza, Annibale Biagetti, Giovanni Biandolino, Francesco Bifone, Mario Bilardo, Marco Bombarda, Massimiliano Borsari, Maurizio Buzzacchino, Domenico Campese, Giuseppe Capodilupo, Fabio Cappucciati, Nicola Carraro, Alessandro Carraturo, Fabio Caslini, Raffaele Cherri, Francesco Chirico, Corrado Cichella, Marcello Ciro Coco, Ciro Cocozza, Luca Cottone, Davide Crociani, Stefano D'Amico, Luigi Adriano De Pascali, Giulio Di Giannatale, Fausto Di Santo, Sergio Durante, Marco Ermeti, Luca Fagherazzi, Domenico Favero, Gianfranco Ferracuti, Antonio Gaeta, Alessandro Gallozzi, Nicola Pio Giovanditto, Diego Grasso, Luca Grimaldi, Carlos Alberto Iannone, Enrico Inglese, Fabio Isone, Fabrizio Labarbuta, Franco Liberati, Fabrizio Livanu, Sergio Mastrogiovanni, Giacomo Mirra, Claudio Negro, Orlando Nuzzo, Roberto Paglialonga, Antonio Palladino, Mauro Paoluzzi, Roberto Pasini, Antonio Passantino, Yorick Pellegrini, Angelo Pera, Marco Perrone, Carmine Pesce, Giovanni Piccolella, Alberto Pignatelli, Cristiano Pinna, Natale Piscaglia, Emanuele Plebiscito, Antonio Portaluri, Angelo Restaino, Roberto Saracino, Marco Scala, Danilo Settineri, Valter Sgallini, Pasquale Simonelli, Claudio Sirri, Giuseppe Soranzo, Umile Sprovieri, Fabrizio Vittorelli, Andrea Ziulu, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato, con domicilio eletto presso Federica Bitelli in Bologna, Via N. Sauro 26;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Roma, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Salvo, Dario Marinuzzi e Mariateresa Nasso, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inps in Bologna, Via Gramsci N.6/8;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici - previdenziali nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 165/97 del servizio svolto per conto ONU in "zona d'intervento" ai sensi del combinato disposto di cui alla L. 1746/62. L. 390/50 nonché all'art. 15 DPR 1092/73;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti riferiscono di essere militari tutti impiegati, in tempi differenti e per conto dell’ONU, in “zone d’intervento”; per tale ragione ritengono di avere diritto, ai sensi dell’articolo unico della legge 1746/62 che estende a tali missioni i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, alla supervalutazione dei periodi (un anno di servizio figurativo per ogni trimestre effettivo) ai fini pensionistici, ed alla riscattabilità degli anni figurativi ai fini della buonuscita, senza limiti temporali massimi.
Resiste l’INPS intimato.
Sulla pretesa riconoscibilità di anni figurativi ai fini pensionistici in relazione ai servizi prestati dai militari sotto l’egida ONU in “zone d’intervento”, asseritamente equiparati a tal fine alle “campagne di guerra” del 1940/45 di cui alla legge 390 del 1950 dall’articolo unico della legge 1746/62, vi è la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, non vertendosi affatto in materia di computabilità di un emolumento nella base contributiva, questione conoscibile dal giudice del lavoro siccome relativa ad una obbligazione del datore (Cass. S.U. 12337/10), bensì in materia di supervalutazione temporale di un servizio reso (es. Cass. S.U. 1134/07). Tanto a prescindere dall’essere il lavoratore ancora in servizio o già in quiescenza, questione del tutto estranea rispetto al titolo della pretesa azionata (Cass. S.U. 1134/07).
Nessun margine ulteriore di accertabilità presenta poi la correlata pretesa alla riscattabilità ai fini della indennità di buonuscita, ex art. 15 comma 2 DPR 1032/73, dei periodi di servizio figurativi, atteso che sono riscattabili a tal fine tutti e soltanto i periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. art. 15 DPR 1032/73), per cui la utilità o meno ai fini pensionistici determina od esclude anche il diritto di riscatto ai fini della buonuscita.
Pertanto il ricorso è inammissibile in quanto la controversia esula dalla giurisdizione amministrativa in materia di lavoro pubblico per rientrare in quella contabile in materia pensionistica.
Spese compensate, attesa la natura e l’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la facoltà di riproposizione alla Corte dei Conti ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 del C.p.a.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
------------------------------------------------------------------------------
IL TAR precisa:
1) - Sulla pretesa riconoscibilità di anni figurativi ai fini pensionistici in relazione ai servizi prestati dai militari sotto l’egida ONU in “zone d’intervento”, asseritamente equiparati a tal fine alle “campagne di guerra” del 1940/45 di cui alla legge 390 del 1950 dall’articolo unico della legge 1746/62, vi è la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, non vertendosi affatto in materia di computabilità di un emolumento nella base contributiva, questione conoscibile dal giudice del lavoro siccome relativa ad una obbligazione del datore (Cass. S.U. 12337/10), bensì in materia di supervalutazione temporale di un servizio reso (es. Cass. S.U. 1134/07).
2) - Tanto a prescindere dall’essere il lavoratore ancora in servizio o già in quiescenza, questione del tutto estranea rispetto al titolo della pretesa azionata (Cass. S.U. 1134/07).
3) - Nessun margine ulteriore di accertabilità presenta poi la correlata pretesa alla riscattabilità ai fini della indennità di buonuscita, ex art. 15 comma 2 DPR 1032/73, dei periodi di servizio figurativi, atteso che sono riscattabili a tal fine tutti e soltanto i periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. art. 15 DPR 1032/73), per cui la utilità o meno ai fini pensionistici determina od esclude anche il diritto di riscatto ai fini della buonuscita.
---------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500255 - Public 2015-03-12 -
N. 00255/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2015, proposto da:
Roberto Agliuzza, Fulvio Albano, Massimo Anile, Gennaro Aprea, Simone Baglioni, Massimo Bandini, Ernesto Bellotto, Luigi Betza, Annibale Biagetti, Giovanni Biandolino, Francesco Bifone, Mario Bilardo, Marco Bombarda, Massimiliano Borsari, Maurizio Buzzacchino, Domenico Campese, Giuseppe Capodilupo, Fabio Cappucciati, Nicola Carraro, Alessandro Carraturo, Fabio Caslini, Raffaele Cherri, Francesco Chirico, Corrado Cichella, Marcello Ciro Coco, Ciro Cocozza, Luca Cottone, Davide Crociani, Stefano D'Amico, Luigi Adriano De Pascali, Giulio Di Giannatale, Fausto Di Santo, Sergio Durante, Marco Ermeti, Luca Fagherazzi, Domenico Favero, Gianfranco Ferracuti, Antonio Gaeta, Alessandro Gallozzi, Nicola Pio Giovanditto, Diego Grasso, Luca Grimaldi, Carlos Alberto Iannone, Enrico Inglese, Fabio Isone, Fabrizio Labarbuta, Franco Liberati, Fabrizio Livanu, Sergio Mastrogiovanni, Giacomo Mirra, Claudio Negro, Orlando Nuzzo, Roberto Paglialonga, Antonio Palladino, Mauro Paoluzzi, Roberto Pasini, Antonio Passantino, Yorick Pellegrini, Angelo Pera, Marco Perrone, Carmine Pesce, Giovanni Piccolella, Alberto Pignatelli, Cristiano Pinna, Natale Piscaglia, Emanuele Plebiscito, Antonio Portaluri, Angelo Restaino, Roberto Saracino, Marco Scala, Danilo Settineri, Valter Sgallini, Pasquale Simonelli, Claudio Sirri, Giuseppe Soranzo, Umile Sprovieri, Fabrizio Vittorelli, Andrea Ziulu, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato, con domicilio eletto presso Federica Bitelli in Bologna, Via N. Sauro 26;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Roma, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Salvo, Dario Marinuzzi e Mariateresa Nasso, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inps in Bologna, Via Gramsci N.6/8;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici - previdenziali nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 165/97 del servizio svolto per conto ONU in "zona d'intervento" ai sensi del combinato disposto di cui alla L. 1746/62. L. 390/50 nonché all'art. 15 DPR 1092/73;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti riferiscono di essere militari tutti impiegati, in tempi differenti e per conto dell’ONU, in “zone d’intervento”; per tale ragione ritengono di avere diritto, ai sensi dell’articolo unico della legge 1746/62 che estende a tali missioni i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, alla supervalutazione dei periodi (un anno di servizio figurativo per ogni trimestre effettivo) ai fini pensionistici, ed alla riscattabilità degli anni figurativi ai fini della buonuscita, senza limiti temporali massimi.
Resiste l’INPS intimato.
Sulla pretesa riconoscibilità di anni figurativi ai fini pensionistici in relazione ai servizi prestati dai militari sotto l’egida ONU in “zone d’intervento”, asseritamente equiparati a tal fine alle “campagne di guerra” del 1940/45 di cui alla legge 390 del 1950 dall’articolo unico della legge 1746/62, vi è la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, non vertendosi affatto in materia di computabilità di un emolumento nella base contributiva, questione conoscibile dal giudice del lavoro siccome relativa ad una obbligazione del datore (Cass. S.U. 12337/10), bensì in materia di supervalutazione temporale di un servizio reso (es. Cass. S.U. 1134/07). Tanto a prescindere dall’essere il lavoratore ancora in servizio o già in quiescenza, questione del tutto estranea rispetto al titolo della pretesa azionata (Cass. S.U. 1134/07).
Nessun margine ulteriore di accertabilità presenta poi la correlata pretesa alla riscattabilità ai fini della indennità di buonuscita, ex art. 15 comma 2 DPR 1032/73, dei periodi di servizio figurativi, atteso che sono riscattabili a tal fine tutti e soltanto i periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. art. 15 DPR 1032/73), per cui la utilità o meno ai fini pensionistici determina od esclude anche il diritto di riscatto ai fini della buonuscita.
Pertanto il ricorso è inammissibile in quanto la controversia esula dalla giurisdizione amministrativa in materia di lavoro pubblico per rientrare in quella contabile in materia pensionistica.
Spese compensate, attesa la natura e l’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la facoltà di riproposizione alla Corte dei Conti ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 del C.p.a.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
-
- Attività iniziale
- Messaggi: 19
- Iscritto il: ven ott 04, 2013 1:31 pm
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
La sentenza citata conferma che per ottenere i benefici previdenziali relativi alla legge 1746/62 bisogna ricorrere alla Corte dei Conti e non al TAR che non è competente in materia pensionistica, come non è competente il Consiglio di Stato (anche se poi la sentenza di questo ultimo organo amministrativo è presa a giustificazione del diniego di tali benefici da parte della Amministrazione Difesa). Pertanto sul dispositivo della A.D. di diniego andrebbe specificato che avverso quel parere può essere inoltrato ricorso alla Corte dei Conti (ed invece ciò viene puntualmente omesso).
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Da un po' di tempo, anche il TAR di TORINO rigetta i ricorsi.
-----------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500579 - Public 2015-04-03 -
N. 00579/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2014, proposto da:
BRERO DOMENICO con altri 183 litisconsorti, tutti compiutamente identificati nell’epigrafe del ricorso, da intendersi qui richiamata, rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bitti e Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici e alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizi svolti in missione per conto dell’ONU ed equiparati, nonchè per la rideterminazione del trattamento di buonuscita, le variazioni stipendiali e l'applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti;
- nonché per l’annullamento di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/ pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Bitti per la parte ricorrente, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di aver svolto svariati periodi di servizio per conto O.N.U. in diverse zone di intervento e di essere ufficiali, sottoufficiali e graduati dell’esercito in servizio presso reparti aventi sede entro il territorio di giurisdizione di questo TAR, lamentano che, per siffatti periodi di servizio, non siano stati loro riconosciuti i benefici combattentistici previsti dal combinato disposto delle l. n. 1746 del 1962, l. n. 390 del 1950, d.p.r. n. 1092 e n. 1032 del 1973.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda (quali missioni siano state fatte da ciascun ricorrente) nonché, in subordine, l’incompetenza del TAR adito in favore del TAR Lazio-Roma, atteso che la domanda dei ricorrenti è volta anche ad ottenere l’annullamento di circolari e/o direttive; in via ancora più gradata, contestando il merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso, che è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2015 dopo che i ricorrenti avevano rinunciato alla domanda cautelare in occasione della camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, viene definito con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla luce delle pronunce rese di recente dalla Sezione su fattispecie analoghe (tra le altre, sentenze nn. 334/15 del 20 febbraio 2015; 32/15 del 9 gennaio 2015; 1889/14 e 1890/14 del 21 novembre 2014), peraltro sulla scorta di recenti decisioni del giudice di appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5172/14 del 21 ottobre 2014 e le ulteriori pronunce in essa richiamate).
3.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di competenza formulata dalla difesa erariale, dal momento che l’azione proposta dai ricorrenti è un’azione di accertamento (del diritto a conseguire i benefici combattentistici), proposta correttamente dinanzi al foro speciale del pubblico impiego, ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a.
3.2. E’ parimenti infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dalla stessa difesa erariale per mancata specificazione dei fatti costitutivi della domanda, dal momento che al ricorso sono state allegate le domande presentate dai ricorrenti alle amministrazioni di appartenenza per il riconoscimento dei benefici in questione, nelle quali sono specificamente individuate le missioni militari per conto O.N.U. svolte da ciascuno di essi (docc. 9 ricorrenti).
3.3. Peraltro, la domanda dei ricorrenti è infondata nel merito, sulla scorta di quanto già affermato nella già citata pronuncia del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV, n. 5172/2014), pronuncia che il collegio ritiene di condividere.
Come condivisibilmente enunciato dal giudice d’appello l’invocato beneficio economico “veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti). Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa che presuppone ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475). Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio” (Cons. St. sez. IV. n. 5172/2014).
La strutturale difformità tra l’attuale modello retributivo di cui godono i ricorrenti e il sistema di operatività del beneficio invocato comportano l’incompatibilità tra le complessive discipline.
3.4. Sotto altro profilo, come pure rilevato dal giudice di appello nella citata sentenza, non appare pertinente neppure il richiamo operato dai ricorrenti al meccanismo della supervalutazione prevista dall’art. 3 della L. 24 aprile 1950 n. 390 per i militari impegnati in “campagne di guerra”, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.
4. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la natura interpretativa della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2015
-----------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500579 - Public 2015-04-03 -
N. 00579/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2014, proposto da:
BRERO DOMENICO con altri 183 litisconsorti, tutti compiutamente identificati nell’epigrafe del ricorso, da intendersi qui richiamata, rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bitti e Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici e alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizi svolti in missione per conto dell’ONU ed equiparati, nonchè per la rideterminazione del trattamento di buonuscita, le variazioni stipendiali e l'applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti;
- nonché per l’annullamento di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/ pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Bitti per la parte ricorrente, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di aver svolto svariati periodi di servizio per conto O.N.U. in diverse zone di intervento e di essere ufficiali, sottoufficiali e graduati dell’esercito in servizio presso reparti aventi sede entro il territorio di giurisdizione di questo TAR, lamentano che, per siffatti periodi di servizio, non siano stati loro riconosciuti i benefici combattentistici previsti dal combinato disposto delle l. n. 1746 del 1962, l. n. 390 del 1950, d.p.r. n. 1092 e n. 1032 del 1973.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda (quali missioni siano state fatte da ciascun ricorrente) nonché, in subordine, l’incompetenza del TAR adito in favore del TAR Lazio-Roma, atteso che la domanda dei ricorrenti è volta anche ad ottenere l’annullamento di circolari e/o direttive; in via ancora più gradata, contestando il merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso, che è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2015 dopo che i ricorrenti avevano rinunciato alla domanda cautelare in occasione della camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, viene definito con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla luce delle pronunce rese di recente dalla Sezione su fattispecie analoghe (tra le altre, sentenze nn. 334/15 del 20 febbraio 2015; 32/15 del 9 gennaio 2015; 1889/14 e 1890/14 del 21 novembre 2014), peraltro sulla scorta di recenti decisioni del giudice di appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5172/14 del 21 ottobre 2014 e le ulteriori pronunce in essa richiamate).
3.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di competenza formulata dalla difesa erariale, dal momento che l’azione proposta dai ricorrenti è un’azione di accertamento (del diritto a conseguire i benefici combattentistici), proposta correttamente dinanzi al foro speciale del pubblico impiego, ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a.
3.2. E’ parimenti infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dalla stessa difesa erariale per mancata specificazione dei fatti costitutivi della domanda, dal momento che al ricorso sono state allegate le domande presentate dai ricorrenti alle amministrazioni di appartenenza per il riconoscimento dei benefici in questione, nelle quali sono specificamente individuate le missioni militari per conto O.N.U. svolte da ciascuno di essi (docc. 9 ricorrenti).
3.3. Peraltro, la domanda dei ricorrenti è infondata nel merito, sulla scorta di quanto già affermato nella già citata pronuncia del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV, n. 5172/2014), pronuncia che il collegio ritiene di condividere.
Come condivisibilmente enunciato dal giudice d’appello l’invocato beneficio economico “veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti). Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa che presuppone ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475). Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio” (Cons. St. sez. IV. n. 5172/2014).
La strutturale difformità tra l’attuale modello retributivo di cui godono i ricorrenti e il sistema di operatività del beneficio invocato comportano l’incompatibilità tra le complessive discipline.
3.4. Sotto altro profilo, come pure rilevato dal giudice di appello nella citata sentenza, non appare pertinente neppure il richiamo operato dai ricorrenti al meccanismo della supervalutazione prevista dall’art. 3 della L. 24 aprile 1950 n. 390 per i militari impegnati in “campagne di guerra”, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.
4. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la natura interpretativa della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2015
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio
1) - Il Ministero ha esplicitamente riconosciuto, con singole determinazioni, a favore del ricorrente, i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, ordinando la trascrizione nel foglio matricolare, mentre, con nota del 07/04/2009, indirizzata all'Inpdap, avrebbe opposto il diniego al computo dei medesimi benefici ai fini pensionistici.
2) - All’udienza del 25 marzo 2015 l’Avvocato M.. ha precisato, dietro domanda di questo giudice, che il ricorrente, tuttora in servizio , non ha presentato istanza pensionistica.
3) - Nel merito del ricorso ha specificato che vi sarebbero all’interno dell’Amministrazione della Difesa due distinti orientamenti, posto che gli Stati Maggiori trascrivono nello stato matricolare la maggiorazione del servizio , mentre il Ministero ne negherebbe l’applicazione in sede di computo della pensione. In ogni caso, il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio non sarebbe d’ostacolo alla richiesta pronuncia giurisdizionale, alla luce del recente pronunciamento della Cassazione (n. 4325 del 2014), mirando il ricorso all’accertamento del diritto alla maggiorazione.
4) - In ogni modo, non avendo il ricorrente presentato istanza pensionistica, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale.
La Corte dei Conti chiarisce:
5) - Nel caso di specie non è stato adottato alcun provvedimento che possa definirsi immediatamente lesivo della posizione del ricorrente, né risulta che lo stesso abbia presentato apposita istanza all’Amministrazione (né pensionistica, né diretta al riconoscimento dei benefici in questione, sempre ai fini pensionistici, come precisato dal difensore nel corso del dibattimento).
5.1.) - Non può, pertanto, attribuirsi efficacia lesiva immediata a differenti indirizzi interpretativi esistenti nell’ambito del Ministero (sempre secondo quanto precisato dal difensore del ricorrente), almeno fino a quando gli stessi non si traducano in un provvedimento diretto a regolare la posizione della parte che si rivolge al giudice.
5.2) - La mancata presentazione di una previa istanza amministrativa introduce un ulteriore profilo di inammissibilità, in applicazione dell’art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038/1933, il quale tale sanzione ha espressamente previsto qualora si propongano domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
Ricorso inammissibile.
----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 60 2015 PENSIONI 17/04/2015
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sent. N. 60/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.260 del registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato E. M. , presso il cui studio, sito in Cagliari, via Cavalcanti n° 9, ha eletto domicilio, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e l’INPS (CF: 80078750587).
Uditi alla pubblica udienza del 25 marzo 2015, il difensore del ricorrente, Avvocato E. M., e l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor OMISSIS, con ricorso depositato in data 9 settembre 2014, ha chiesto che venga accertato il servizio prestato per conto dell’O.N.U. in missioni all’estero, in Zona d’intervento in Afghanistan quale facente parte del personale dell’A.M., impiegato nell’ambito dell’operazione “ISAF”, per il periodo dal 17 febbraio 2011 al 18 agosto 2011 e che, per l’effetto, detto servizio sia computato con applicazione dei benefici in favore dei combattenti al momento dell’emanazione del decreto di pensione da parte dell’INPS.
Nel ricorso è stato sostenuto quanto segue.
Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il OMISSIS, ha prestato per conto dell' O.N.U. la missione all'estero previamente descritta, individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
Il Ministero ha esplicitamente riconosciuto, con singole determinazioni, a favore del ricorrente, i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, ordinando la trascrizione nel foglio matricolare, mentre, con nota del 07/04/2009, indirizzata all'Inpdap, avrebbe opposto il diniego al computo dei medesimi benefici ai fini pensionistici.
Parte ricorrente ha affermato che le Zone d'intervento per conto dell'ONU siano da ritenersi equiparate, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.
Per tale interpretazione deporrebbe in primo luogo lo stesso disposto normativo (legge n. 1746 del 1962) che, nell’estendere i benefici in questione tout court ai militari in servizio in zone ONU, non avrebbe posto alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile (vedi Sez. IV n. 805554 del 26/11/1992 - Corte dei Conti n 234 del 20/11/2009).
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. In via istruttoria, è stato chiesto che sia disposta l’acquisizione, presso l’Amministrazione convenuta, del fascicolo personale del ricorrente.
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 17 marzo 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via principale, che sia respinto il gravame perché inammissibile sotto vari e concomitanti aspetti e, in subordine, che venga dichiarato assolutamente privo di fondamento, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, da quantificarsi forfetariamente nella somma di € 500,00.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo il ricorso sarebbe del tutto generico e contraddittorio, poiché da un lato solleciterebbe l'applicazione di "benefici combattentistici" senza alcuna specificazione e, dall’altro riconoscerebbe che il Ministero della Difesa li avrebbe già concessi.
Tale circostanza impedirebbe di individuare il petitum e la causa petendi.
Peraltro, anche qualora si volesse interpretare la richiesta come diretta alla c.d. supervalutazione del servizio prestato in missioni per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), non sarebbe stato indicato alcun provvedimento che abbia negato tale diritto e, conseguentemente, non sussisterebbe la lamentata lesione dell'interesse protetto, a prescindere dalla circostanza che, sempre nel ricorso, si farebbe riferimento ai riscatti ai fini della buonuscita, materia non riservata alla cognizione del giudice delle pensioni, con conseguente difetto di giurisdizione.
In ogni modo, anche la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.
Nel caso di specie, il OMISSIS avrebbe raggiunto tale limite, poiché percettore, dal 26 maggio 1997 (come tutto il personale non direttivo in servizio permanente dell'Aeronautica militare), dell'indennità di volo in misura fissa mensile (ex artt. 9 e 10, R.D.L. n. 1302/1934, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 808/1935; art. 6, L. 8 marzo 1958, n. 233; artt. 4, 1961, n. 1300), con conseguente applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, cui fa rinvio l'art. 1853, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cfr. C. conti. sez. Lazio, 23 aprile 2014, n. 528).
Infine, la nota del 7 aprile 2009, indirizzata all'allora INPDAP (menzionata nel ricorso senza alcun riferimento alla situazione concreta del ricorrente), nell’escludere ogni possibile sovrapponibilità delle missioni svolte per conto dell'ONU, letteralmente qualificate di pace, con le campagne di guerra, avrebbe riconosciuto i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, concessi sotto forma di beneficio riassorbibile, al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 19 marzo 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente, militare in attività di servizio , lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sempre in via preliminare, e con specifico riguardo alla domanda diretta alla valorizzazione ai fini previdenziali della campagne prestate per conto dell'ONU, è stato eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in favore del Giudice Amministrativo, al quale sarebbero riservate le controversie relative al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001.
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio .
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007,nr 5475), mentre il ricorrente, non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 marzo 2015 l’Avvocato M.. ha precisato, dietro domanda di questo giudice, che il ricorrente, tuttora in servizio , non ha presentato istanza pensionistica. Nel merito del ricorso ha specificato che vi sarebbero all’interno dell’Amministrazione della Difesa due distinti orientamenti, posto che gli Stati Maggiori trascrivono nello stato matricolare la maggiorazione del servizio , mentre il Ministero ne negherebbe l’applicazione in sede di computo della pensione. In ogni caso, il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio non sarebbe d’ostacolo alla richiesta pronuncia giurisdizionale, alla luce del recente pronunciamento della Cassazione (n. 4325 del 2014), mirando il ricorso all’accertamento del diritto alla maggiorazione.
L’Avvocato PIRAS ha richiamato la memoria in atti, confermando tutte le eccezioni ivi formulate, ed in special modo il difetto di giurisdizione, essendo materia sottratta alla competenza del giudice delle pensioni. In ogni modo, non avendo il ricorrente presentato istanza pensionistica, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale.
L’Avvocato M.., in sede di replica, ha insistito sulla possibilità che il dipendente possa chiedere l’accertamento dei presupposti per il computo della pensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, poiché il ricorso in esame è stato depositato dopo il 25 giugno 2008, trova applicazione l’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato).
L’art.429 c.p.c. novellato prevede che, nell’udienza, all’esito della discussione “il giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
La previsione che la lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione debba avvenire al termine della udienza, fermo restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276 comma 5 c.p.c. in relazione agli artt.26 e 20 R.D.1038/1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c. novellato, possa, per ragioni immediatamente intuibili, avere luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità e laddove non sia necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su eccezioni e deduzioni formulate dalle parti. Tali circostanze non ricorrono, all’evidenza, nel caso in esame (come emerge dalla motivazione che segue), cosicché si rende necessaria la fissazione di un termine di trenta giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dall’INPS nella memoria di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente, militare in attività di servizio , lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha affermato di aver già visto riconosciuti, in costanza di servizio , i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, in quanto il Ministero aveva ordinato, con singole determinazioni, la trascrizione nel foglio matricolare del servizio prestato nelle missioni ONU.
Ciò che invece costituisce oggetto della domanda è il riconoscimento dei medesimi benefici in vista dell’emanazione del decreto di pensione da parte dell’INPS, ossia ai meri fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’INPS.
3. Nel merito il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione di un duplice ordine di considerazioni.
Rileva, in primo luogo, la circostanza che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Devono cioè sussistere il bisogno di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali, per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica che si assume lesa, ed una concreta utilità che dall’esercizio della giurisdizione possa derivare alla parte.
La sussistenza di tale condizione dell’azione, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice (cfr. Corte di cassazione, Sez. I civile , 13 aprile 1994, n. 3429), si concretizza perciò nella affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto e della correlata necessità di una tutela, ricollegabile ad una contestazione oggettiva, attuale, ed idonea a ledere il diritto vantato.
In assenza di tale necessità e di una concreta utilità che dall’esercizio della giurisdizione possa derivare alla parte, deve essere rilevata la carenza dell’interesse ad agire (Corte di cassazione: Sez. lavoro, 14 giugno 1986, n. 3978; e Sez. II civile , 28 ottobre 1993, n. 10708), con conseguente declaratoria di inammissibilità della pretesa azionata.
Nel caso di specie non è stato adottato alcun provvedimento che possa definirsi immediatamente lesivo della posizione del ricorrente, né risulta che lo stesso abbia presentato apposita istanza all’Amministrazione (né pensionistica, né diretta al riconoscimento dei benefici in questione, sempre ai fini pensionistici, come precisato dal difensore nel corso del dibattimento). Non può, pertanto, attribuirsi efficacia lesiva immediata a differenti indirizzi interpretativi esistenti nell’ambito del Ministero (sempre secondo quanto precisato dal difensore del ricorrente), almeno fino a quando gli stessi non si traducano in un provvedimento diretto a regolare la posizione della parte che si rivolge al giudice.
La mancata presentazione di una previa istanza amministrativa introduce un ulteriore profilo di inammissibilità, in applicazione dell’art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038/1933, il quale tale sanzione ha espressamente previsto qualora si propongano domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
La norma, di natura speciale, è diretta a regolare i requisiti che consentono o che, nella loro assenza, impediscono, che la pronuncia del giudice contabile possa essere resa nel merito, come ribadito dall’orientamento pressoché costante della giurisprudenza di questa Corte, poiché l'obliterazione della fase amministrativa comporta l'inammissibilità di qualsiasi doglianza (ex multis SS.RR. n. 2/2002).
E’, d’altro canto, risalente il principio che, per introdurre un valido procedimento giudiziale nanti la Corte dei conti, è necessario che il proponente non solo sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell'autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall'Amministrazione, ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (Sezione Puglia, n° 151 del 14-03-2007; e, negli stessi sensi, cfr. Sez. II Pens. Guerra, n. 120814 del 12.07.1985; Sezione Veneto, n. 675 del 9-07-2007).
Tale valore equipollente al formale atto di diniego è stato poi riconosciuto al procedimento da porre in essere ai fini della formazione del silenzio rifiuto. Ciò in quanto ai fini della certezza del diritto e del rispetto di un minimo di formalismo, il legislatore ha predisposto l'istituto del silenzio rifiuto proprio al fine di obbligare la pubblica amministrazione a rispondere su istanze dei cittadini titolari di interessi legittimi, e solo contro il provvedimento (implicito) negativo è ammissibile proporre ricorso dinnanzi alla Corte dei conti (Sezione Terza Centrale, sentenza n° 217 del 12 luglio 2000; Sezione Piemonte, n° 718 del 12 dicembre 1996).
In definitiva, la Corte dei conti è chiamata a decidere soltanto a seguito della pronunzia della competente Amministrazione in materia di pensione, ovvero a seguito dell'inutile esperimento, da parte dell'interessato, della specifica procedura per il formarsi del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, con la conseguenza che il ricorso presentato in mancanza di pronuncia amministrativa o di previo formarsi del silenzio è inammissibile (cfr. Sez. Giur. Reg. Toscana, n. 236 del 10.5.1996).
Tali circostanze non ricorrono, all’evidenza, nel caso in esame, né lo stesso si attaglia alla pronuncia resa da ultimo dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. n. 4325 del 2014), invocata dalla difesa del ricorrente.
Difatti, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, era comunque presente un provvedimento negativo “definitivo”, emesso dall’Amministrazione sul controverso punto della dipendenza dal servizio dell’infermità denunciata, il cui accertamento, anche se condotto in costanza di attività lavorativa, si riverbera, con indubbi effetti lesivi, sulla richiesta di trattamento pensionistico privilegiato.
Proprio in ragione di tale circostanza, la pronuncia richiamata ha stabilito che non si possa negare, “al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”.
Per contro, come emerge dalla narrativa del fatto, nel caso di specie non vi è stata alcuna istanza del ricorrente diretta ad ottenere il computo dei benefici ai fini pensionistici, né tanto meno una pronuncia dell’Amministrazione competente in materia, che possa considerarsi concretamente diretta a regolare la posizione dell’istante.
Al riguardo, deve essere considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la competenza in merito all’adozione del provvedimento di liquidazione della pensione del personale militare, oltre che del relativo pagamento, è transitata all’allora Inpdap, divenuto “ordinatore primario di spesa” (cfr. circolare del Ministero della Difesa, PERSOMIL n° M_D GMIL II 5 l 0343053 del 29/07/2009 e seguito, prot. M_DIGPREV/I/1^ 1000/335/95 del 15 ottobre 2009, nonché circolari INPDAP n° 19, 20, 21, 22 del 18 settembre 2009) e deve ora essere rinvenuta in capo all’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP.
Nessuna valenza può dunque assumere il richiamo ad atti di carattere generale e, in particolare alla nota ministeriale del 07/04/2009, né tanto meno alcuna efficacia direttamente lesiva può essere agli stessi ascritta, sia perché risalenti ad epoca precedente allo stesso servizio prestato dal ricorrente, sia in quanto adottati da amministrazione ormai priva della competenza in materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Venendo alla determinazione da assumere sulle spese, riveste fondamentale importanza il fatto che il Ministero si sia costituito in giudizio non a mezzo dell’avvocatura, bensì con un proprio funzionario, come consentito dall’art. 6, comma 4 del d.l. 15/11/1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, con l’art. 1, comma 1, L. 14/01/1994, n. 19.
In casi siffatti, spetta all’amministrazione il rimborso unicamente delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007), che lo stesso Ministero non si è premurato di indicare e quantificare.
Per tali fondamentali ragioni, non è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese in favore del convenuto Ministero.
Avuto riguardo, invece, alla liquidazione delle spese nei confronti dell’INPS, in assenza di apposita notula, va considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2 e art. 5, comma 7).
In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della non particolare difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al decreto (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in euro 1.737,00 (riduzione del 40% del compenso previsto per le cause di valore indeterminato), oltre spese generali e oneri di legge.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto da A. P..
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di assistenza legale in favore dell’INPS, che si liquidano in euro 1.737,00 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Difesa.
Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 marzo 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 17/04/2015
IL DIRIGENTE
f.fo Paolo Carrus
1) - Il Ministero ha esplicitamente riconosciuto, con singole determinazioni, a favore del ricorrente, i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, ordinando la trascrizione nel foglio matricolare, mentre, con nota del 07/04/2009, indirizzata all'Inpdap, avrebbe opposto il diniego al computo dei medesimi benefici ai fini pensionistici.
2) - All’udienza del 25 marzo 2015 l’Avvocato M.. ha precisato, dietro domanda di questo giudice, che il ricorrente, tuttora in servizio , non ha presentato istanza pensionistica.
3) - Nel merito del ricorso ha specificato che vi sarebbero all’interno dell’Amministrazione della Difesa due distinti orientamenti, posto che gli Stati Maggiori trascrivono nello stato matricolare la maggiorazione del servizio , mentre il Ministero ne negherebbe l’applicazione in sede di computo della pensione. In ogni caso, il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio non sarebbe d’ostacolo alla richiesta pronuncia giurisdizionale, alla luce del recente pronunciamento della Cassazione (n. 4325 del 2014), mirando il ricorso all’accertamento del diritto alla maggiorazione.
4) - In ogni modo, non avendo il ricorrente presentato istanza pensionistica, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale.
La Corte dei Conti chiarisce:
5) - Nel caso di specie non è stato adottato alcun provvedimento che possa definirsi immediatamente lesivo della posizione del ricorrente, né risulta che lo stesso abbia presentato apposita istanza all’Amministrazione (né pensionistica, né diretta al riconoscimento dei benefici in questione, sempre ai fini pensionistici, come precisato dal difensore nel corso del dibattimento).
5.1.) - Non può, pertanto, attribuirsi efficacia lesiva immediata a differenti indirizzi interpretativi esistenti nell’ambito del Ministero (sempre secondo quanto precisato dal difensore del ricorrente), almeno fino a quando gli stessi non si traducano in un provvedimento diretto a regolare la posizione della parte che si rivolge al giudice.
5.2) - La mancata presentazione di una previa istanza amministrativa introduce un ulteriore profilo di inammissibilità, in applicazione dell’art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038/1933, il quale tale sanzione ha espressamente previsto qualora si propongano domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
Ricorso inammissibile.
----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 60 2015 PENSIONI 17/04/2015
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sent. N. 60/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.260 del registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato E. M. , presso il cui studio, sito in Cagliari, via Cavalcanti n° 9, ha eletto domicilio, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e l’INPS (CF: 80078750587).
Uditi alla pubblica udienza del 25 marzo 2015, il difensore del ricorrente, Avvocato E. M., e l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor OMISSIS, con ricorso depositato in data 9 settembre 2014, ha chiesto che venga accertato il servizio prestato per conto dell’O.N.U. in missioni all’estero, in Zona d’intervento in Afghanistan quale facente parte del personale dell’A.M., impiegato nell’ambito dell’operazione “ISAF”, per il periodo dal 17 febbraio 2011 al 18 agosto 2011 e che, per l’effetto, detto servizio sia computato con applicazione dei benefici in favore dei combattenti al momento dell’emanazione del decreto di pensione da parte dell’INPS.
Nel ricorso è stato sostenuto quanto segue.
Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il OMISSIS, ha prestato per conto dell' O.N.U. la missione all'estero previamente descritta, individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
Il Ministero ha esplicitamente riconosciuto, con singole determinazioni, a favore del ricorrente, i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, ordinando la trascrizione nel foglio matricolare, mentre, con nota del 07/04/2009, indirizzata all'Inpdap, avrebbe opposto il diniego al computo dei medesimi benefici ai fini pensionistici.
Parte ricorrente ha affermato che le Zone d'intervento per conto dell'ONU siano da ritenersi equiparate, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.
Per tale interpretazione deporrebbe in primo luogo lo stesso disposto normativo (legge n. 1746 del 1962) che, nell’estendere i benefici in questione tout court ai militari in servizio in zone ONU, non avrebbe posto alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile (vedi Sez. IV n. 805554 del 26/11/1992 - Corte dei Conti n 234 del 20/11/2009).
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. In via istruttoria, è stato chiesto che sia disposta l’acquisizione, presso l’Amministrazione convenuta, del fascicolo personale del ricorrente.
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 17 marzo 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via principale, che sia respinto il gravame perché inammissibile sotto vari e concomitanti aspetti e, in subordine, che venga dichiarato assolutamente privo di fondamento, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, da quantificarsi forfetariamente nella somma di € 500,00.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo il ricorso sarebbe del tutto generico e contraddittorio, poiché da un lato solleciterebbe l'applicazione di "benefici combattentistici" senza alcuna specificazione e, dall’altro riconoscerebbe che il Ministero della Difesa li avrebbe già concessi.
Tale circostanza impedirebbe di individuare il petitum e la causa petendi.
Peraltro, anche qualora si volesse interpretare la richiesta come diretta alla c.d. supervalutazione del servizio prestato in missioni per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), non sarebbe stato indicato alcun provvedimento che abbia negato tale diritto e, conseguentemente, non sussisterebbe la lamentata lesione dell'interesse protetto, a prescindere dalla circostanza che, sempre nel ricorso, si farebbe riferimento ai riscatti ai fini della buonuscita, materia non riservata alla cognizione del giudice delle pensioni, con conseguente difetto di giurisdizione.
In ogni modo, anche la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.
Nel caso di specie, il OMISSIS avrebbe raggiunto tale limite, poiché percettore, dal 26 maggio 1997 (come tutto il personale non direttivo in servizio permanente dell'Aeronautica militare), dell'indennità di volo in misura fissa mensile (ex artt. 9 e 10, R.D.L. n. 1302/1934, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 808/1935; art. 6, L. 8 marzo 1958, n. 233; artt. 4, 1961, n. 1300), con conseguente applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, cui fa rinvio l'art. 1853, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cfr. C. conti. sez. Lazio, 23 aprile 2014, n. 528).
Infine, la nota del 7 aprile 2009, indirizzata all'allora INPDAP (menzionata nel ricorso senza alcun riferimento alla situazione concreta del ricorrente), nell’escludere ogni possibile sovrapponibilità delle missioni svolte per conto dell'ONU, letteralmente qualificate di pace, con le campagne di guerra, avrebbe riconosciuto i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, concessi sotto forma di beneficio riassorbibile, al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 19 marzo 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente, militare in attività di servizio , lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sempre in via preliminare, e con specifico riguardo alla domanda diretta alla valorizzazione ai fini previdenziali della campagne prestate per conto dell'ONU, è stato eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in favore del Giudice Amministrativo, al quale sarebbero riservate le controversie relative al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001.
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio .
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007,nr 5475), mentre il ricorrente, non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 marzo 2015 l’Avvocato M.. ha precisato, dietro domanda di questo giudice, che il ricorrente, tuttora in servizio , non ha presentato istanza pensionistica. Nel merito del ricorso ha specificato che vi sarebbero all’interno dell’Amministrazione della Difesa due distinti orientamenti, posto che gli Stati Maggiori trascrivono nello stato matricolare la maggiorazione del servizio , mentre il Ministero ne negherebbe l’applicazione in sede di computo della pensione. In ogni caso, il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio non sarebbe d’ostacolo alla richiesta pronuncia giurisdizionale, alla luce del recente pronunciamento della Cassazione (n. 4325 del 2014), mirando il ricorso all’accertamento del diritto alla maggiorazione.
L’Avvocato PIRAS ha richiamato la memoria in atti, confermando tutte le eccezioni ivi formulate, ed in special modo il difetto di giurisdizione, essendo materia sottratta alla competenza del giudice delle pensioni. In ogni modo, non avendo il ricorrente presentato istanza pensionistica, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale.
L’Avvocato M.., in sede di replica, ha insistito sulla possibilità che il dipendente possa chiedere l’accertamento dei presupposti per il computo della pensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, poiché il ricorso in esame è stato depositato dopo il 25 giugno 2008, trova applicazione l’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato).
L’art.429 c.p.c. novellato prevede che, nell’udienza, all’esito della discussione “il giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
La previsione che la lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione debba avvenire al termine della udienza, fermo restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276 comma 5 c.p.c. in relazione agli artt.26 e 20 R.D.1038/1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c. novellato, possa, per ragioni immediatamente intuibili, avere luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità e laddove non sia necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su eccezioni e deduzioni formulate dalle parti. Tali circostanze non ricorrono, all’evidenza, nel caso in esame (come emerge dalla motivazione che segue), cosicché si rende necessaria la fissazione di un termine di trenta giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dall’INPS nella memoria di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente, militare in attività di servizio , lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha affermato di aver già visto riconosciuti, in costanza di servizio , i benefici combattentistici previsti dalla legge del dicembre 1962 n° 1762, in quanto il Ministero aveva ordinato, con singole determinazioni, la trascrizione nel foglio matricolare del servizio prestato nelle missioni ONU.
Ciò che invece costituisce oggetto della domanda è il riconoscimento dei medesimi benefici in vista dell’emanazione del decreto di pensione da parte dell’INPS, ossia ai meri fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’INPS.
3. Nel merito il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione di un duplice ordine di considerazioni.
Rileva, in primo luogo, la circostanza che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Devono cioè sussistere il bisogno di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali, per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica che si assume lesa, ed una concreta utilità che dall’esercizio della giurisdizione possa derivare alla parte.
La sussistenza di tale condizione dell’azione, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice (cfr. Corte di cassazione, Sez. I civile , 13 aprile 1994, n. 3429), si concretizza perciò nella affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto e della correlata necessità di una tutela, ricollegabile ad una contestazione oggettiva, attuale, ed idonea a ledere il diritto vantato.
In assenza di tale necessità e di una concreta utilità che dall’esercizio della giurisdizione possa derivare alla parte, deve essere rilevata la carenza dell’interesse ad agire (Corte di cassazione: Sez. lavoro, 14 giugno 1986, n. 3978; e Sez. II civile , 28 ottobre 1993, n. 10708), con conseguente declaratoria di inammissibilità della pretesa azionata.
Nel caso di specie non è stato adottato alcun provvedimento che possa definirsi immediatamente lesivo della posizione del ricorrente, né risulta che lo stesso abbia presentato apposita istanza all’Amministrazione (né pensionistica, né diretta al riconoscimento dei benefici in questione, sempre ai fini pensionistici, come precisato dal difensore nel corso del dibattimento). Non può, pertanto, attribuirsi efficacia lesiva immediata a differenti indirizzi interpretativi esistenti nell’ambito del Ministero (sempre secondo quanto precisato dal difensore del ricorrente), almeno fino a quando gli stessi non si traducano in un provvedimento diretto a regolare la posizione della parte che si rivolge al giudice.
La mancata presentazione di una previa istanza amministrativa introduce un ulteriore profilo di inammissibilità, in applicazione dell’art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038/1933, il quale tale sanzione ha espressamente previsto qualora si propongano domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
La norma, di natura speciale, è diretta a regolare i requisiti che consentono o che, nella loro assenza, impediscono, che la pronuncia del giudice contabile possa essere resa nel merito, come ribadito dall’orientamento pressoché costante della giurisprudenza di questa Corte, poiché l'obliterazione della fase amministrativa comporta l'inammissibilità di qualsiasi doglianza (ex multis SS.RR. n. 2/2002).
E’, d’altro canto, risalente il principio che, per introdurre un valido procedimento giudiziale nanti la Corte dei conti, è necessario che il proponente non solo sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell'autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall'Amministrazione, ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (Sezione Puglia, n° 151 del 14-03-2007; e, negli stessi sensi, cfr. Sez. II Pens. Guerra, n. 120814 del 12.07.1985; Sezione Veneto, n. 675 del 9-07-2007).
Tale valore equipollente al formale atto di diniego è stato poi riconosciuto al procedimento da porre in essere ai fini della formazione del silenzio rifiuto. Ciò in quanto ai fini della certezza del diritto e del rispetto di un minimo di formalismo, il legislatore ha predisposto l'istituto del silenzio rifiuto proprio al fine di obbligare la pubblica amministrazione a rispondere su istanze dei cittadini titolari di interessi legittimi, e solo contro il provvedimento (implicito) negativo è ammissibile proporre ricorso dinnanzi alla Corte dei conti (Sezione Terza Centrale, sentenza n° 217 del 12 luglio 2000; Sezione Piemonte, n° 718 del 12 dicembre 1996).
In definitiva, la Corte dei conti è chiamata a decidere soltanto a seguito della pronunzia della competente Amministrazione in materia di pensione, ovvero a seguito dell'inutile esperimento, da parte dell'interessato, della specifica procedura per il formarsi del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, con la conseguenza che il ricorso presentato in mancanza di pronuncia amministrativa o di previo formarsi del silenzio è inammissibile (cfr. Sez. Giur. Reg. Toscana, n. 236 del 10.5.1996).
Tali circostanze non ricorrono, all’evidenza, nel caso in esame, né lo stesso si attaglia alla pronuncia resa da ultimo dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. n. 4325 del 2014), invocata dalla difesa del ricorrente.
Difatti, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, era comunque presente un provvedimento negativo “definitivo”, emesso dall’Amministrazione sul controverso punto della dipendenza dal servizio dell’infermità denunciata, il cui accertamento, anche se condotto in costanza di attività lavorativa, si riverbera, con indubbi effetti lesivi, sulla richiesta di trattamento pensionistico privilegiato.
Proprio in ragione di tale circostanza, la pronuncia richiamata ha stabilito che non si possa negare, “al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”.
Per contro, come emerge dalla narrativa del fatto, nel caso di specie non vi è stata alcuna istanza del ricorrente diretta ad ottenere il computo dei benefici ai fini pensionistici, né tanto meno una pronuncia dell’Amministrazione competente in materia, che possa considerarsi concretamente diretta a regolare la posizione dell’istante.
Al riguardo, deve essere considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la competenza in merito all’adozione del provvedimento di liquidazione della pensione del personale militare, oltre che del relativo pagamento, è transitata all’allora Inpdap, divenuto “ordinatore primario di spesa” (cfr. circolare del Ministero della Difesa, PERSOMIL n° M_D GMIL II 5 l 0343053 del 29/07/2009 e seguito, prot. M_DIGPREV/I/1^ 1000/335/95 del 15 ottobre 2009, nonché circolari INPDAP n° 19, 20, 21, 22 del 18 settembre 2009) e deve ora essere rinvenuta in capo all’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP.
Nessuna valenza può dunque assumere il richiamo ad atti di carattere generale e, in particolare alla nota ministeriale del 07/04/2009, né tanto meno alcuna efficacia direttamente lesiva può essere agli stessi ascritta, sia perché risalenti ad epoca precedente allo stesso servizio prestato dal ricorrente, sia in quanto adottati da amministrazione ormai priva della competenza in materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Venendo alla determinazione da assumere sulle spese, riveste fondamentale importanza il fatto che il Ministero si sia costituito in giudizio non a mezzo dell’avvocatura, bensì con un proprio funzionario, come consentito dall’art. 6, comma 4 del d.l. 15/11/1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, con l’art. 1, comma 1, L. 14/01/1994, n. 19.
In casi siffatti, spetta all’amministrazione il rimborso unicamente delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007), che lo stesso Ministero non si è premurato di indicare e quantificare.
Per tali fondamentali ragioni, non è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese in favore del convenuto Ministero.
Avuto riguardo, invece, alla liquidazione delle spese nei confronti dell’INPS, in assenza di apposita notula, va considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2 e art. 5, comma 7).
In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della non particolare difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al decreto (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in euro 1.737,00 (riduzione del 40% del compenso previsto per le cause di valore indeterminato), oltre spese generali e oneri di legge.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto da A. P..
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di assistenza legale in favore dell’INPS, che si liquidano in euro 1.737,00 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Difesa.
Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 marzo 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 17/04/2015
IL DIRIGENTE
f.fo Paolo Carrus
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
il tutto si appoggia e ruota al parere n. 1845/2007 in data 24 ottobre 2012 reso sull’argomento – in risposta al quesito formulato dal Ministero della Difesa in data 2 maggio 2007.
-----------------------------------------------------------------------------------
Il CdS con il presente Parere precisa:
1) - Ha precisato, altresì, la Sezione – sempre col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2012 – “che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato – ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 – dall’art. 2268, co. 1, n. 56) e dall’art. 2270, co. 1, n. 3) d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
- ) - Quindi, l’art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l’art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall’applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell’O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.
Cmq. leggete il resto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502417 - Public 2015-08-14 -
Numero 02417/2015 e data 14/08/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015
NUMERO AFFARE 04294/2007
OGGETTO:
Ministero difesa dir.le gen.le per il personale militare, Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M. L. T., 1° M.llo dell’E.I., avverso il provvedimento della D.G. per il personale militare del Ministero della Difesa in data 22.6.2005, con il quale è stata respinta l’istanza per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 11.12.1962, n. 1746.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL-05-IV-14SC62327/Q36-2 in data 12.11.2007, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL 05IV14S-C.63160/Q36 del 16.11.2007, pervenuta il giorno 26 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio espresso nell’adunanza del 19 febbraio 2008, trasmesso al Ministero della Difesa – Gabinetto – con nota del S.G. n. 2303 del 5.05.2008;
Vista la nota prot. n. M_D GMIL 0190008 in data 10.04.2015, pervenuta il 5 maggio successivo, con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare, “In ordine all’affare n. 4294/2007”, trasmette a questo Consiglio “… copia del parere n. 1845/2007 in data 24 ottobre 2012 reso sull’argomento – in risposta al quesito formulato dal Ministero della Difesa in data 2 maggio 2007 – necessario alla chiusura del procedimento e in attesa della cui emanazione codesto Alto Consesso aveva sospeso la pronuncia del parere definitivo …”;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
I termini essenziali della controversia, sottesa all’impugnativa in esame, sono già stati riassunti nel parere interlocutorio, espresso nella precedente adunanza del 19 febbraio 2008, con il quale la Sezione sospendeva l’espressione del parere definitivo del ricorso proposto dal 1° M.llo dell’E.I. M. L. T., in attesa che, sulla questione oggetto del contendere, intervenisse il parere della Sezione medesima, sul quesito proposto al Consiglio di Stato, in data 2 maggio 2007, dal Ministero della Difesa, all’esito degli incombenti istruttori richiesti all’Amministrazione con parere interlocutorio n. 1845/2007.
Al richiamato parere (n. 4294/07), in data 19 febbraio 2008, ad essa trasmesso con nota del S.G. di questo Consiglio n. 4294/07 del 19 febbraio 2008, il Ministero riferente dava riscontro, con la nota M:D GMIL 0190008 del 10.04.2015, il cui contenuto è stato riportato poc’anzi nel preambolo del presente parere.
Il ricorso del 1° M.llo M.. è stato, quindi, riportato all’esame della Sezione all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Rileva la Sezione che il Ministero riferente, con la nota in data 10.04.2015 – pervenuta il 5 maggio successivo –, si è limitato a trasmettere a questo Consiglio copia del parere n. 1845/2007, reso da questa stessa Sezione in data 24 ottobre 2012, in risposta al quesito formulato dal Ministero della Difesa – il 2 maggio 2007 – sull’argomento oggetto del ricorso straordinario in esame, senza far conoscere la presa di posizione definitiva della stessa Amministrazione in ordine all’esito da riservare al gravame (cfr., al riguardo, SEZ. III, 3 luglio 2001 n. 923/01 e 13 maggio 2003 n. 3827/02), alla luce dell’intervenuto parere (n.1845/2007 in data 24.X.2012), sia pure per confermare le conclusioni rassegnate con la relazione istruttoria richiamata in epigrafe.
Ritiene, comunque, la Sezione, per economia del procedimento ed esigenze di celerità della decisione, di potersi esprimere allo stato degli atti sul ricorso straordinario in esame, che, a giudizio della Sezione medesima, appare infondato.
Come già chiarito col precedente parere interlocutorio, reso nell’adunanza del 19 febbraio 2008, con il ricorso straordinario datato 30 settembre 2005 e pervenuto all’Amministrazione il 5 ottobre successivo, attraverso l’annullamento del provvedimento (datato 22.06.2005), con il quale ne era stata respinta la relativa istanza prodotta il 21.04.2005, il 1° M.llo E.I. M. L. T. tende all’accertamento ed alla declaratoria del diritto ai benefici richiamati dalla legge 11.12.1962, n. 1746, ritenuti spettargli in relazione ai periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone di intervento (c.d. benefici combattentistici ONU) indicati in ricorso.
Esprimendosi su tale pretesa sostanziale, questo stesso Consiglio, con sentenza della IV Sezione n. 5475 del 19.X.2007, accogliendo l’appello dell’Amministrazione della Difesa avverso la sentenza del TAR Veneto n. 1260/02 del 17.01.2002, aveva già escluso che il diritto vantato dal ricorrente potesse trovare la propria fonte nella L. 11.12.1962, n. 1746 e disposizioni normative dalla stessa richiamate –, invocata anche in questa sede dall’attuale ricorrente straordinario.
Richiamando quanto già espresso in sede giurisdizionale da questo Consiglio, con la sentenza testé indicata, col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2010 la Sezione ha ribadito che, anche nell’ambito dello stesso comparto delle FF.AA., possono determinarsi differenze, anche sostanziali, nell’attribuzione del beneficio combattentistico previsto dall’art. 115 R.D. 31.12.1928, n. 3458, cui fa rinvio la L. 11.12.1962, n. 1746 e che nessuna irragionevole disparità di trattamento si determina in presenza di normative, che regolano in modo radicalmente diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale soprattutto quando (come avviene tra personale dirigente e non dirigente), il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate.
Ha precisato, altresì, la Sezione – sempre col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2012 – “che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato – ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 – dall’art. 2268, co. 1, n. 56) e dall’art. 2270, co. 1, n. 3) d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Quindi, l’art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l’art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall’applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell’O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.
Sulla base di tali considerazioni, la Sezione ha, quindi, concluso che “… senza una specifica norma, che eventualmente regoli le modalità di applicazione del beneficio combattentistico in questione al personale delle FF.AA. non in possesso della qualifica di dirigente, risulta impossibile applicare l’art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 nel senso prospettato dal Ministero della Difesa –, cioè della attribuibilità al personale non dirigente dei benefici ex lege n. 1746 del 1962 applicando quale criterio di calcolo l’aliquota percentuale del 2,50% sul trattamento economico –.
Applicando la richiamata giurisprudenza di questo Consiglio, sia in sede giurisdizionale che consultiva – e dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede –, al caso concreto, emerge all’evidenza l’infondatezza della pretesa sostanziale, formulata col ricorso straordinario in esame e l’insussistenza delle censure di “violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge 11.12.1962, n. 1746 e delle norme cui lo stesso articolo rinvia”, nonché di eccesso di potere sotto vari profili, ascritte dall’interessato all’impugnato provvedimento con cui l’Amministrazione ne ha respinta la richiesta di attribuzione dei benefici richiesti.
Il ricorso non trova, perciò, possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
-----------------------------------------------------------------------------------
Il CdS con il presente Parere precisa:
1) - Ha precisato, altresì, la Sezione – sempre col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2012 – “che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato – ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 – dall’art. 2268, co. 1, n. 56) e dall’art. 2270, co. 1, n. 3) d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
- ) - Quindi, l’art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l’art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall’applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell’O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.
Cmq. leggete il resto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502417 - Public 2015-08-14 -
Numero 02417/2015 e data 14/08/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015
NUMERO AFFARE 04294/2007
OGGETTO:
Ministero difesa dir.le gen.le per il personale militare, Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M. L. T., 1° M.llo dell’E.I., avverso il provvedimento della D.G. per il personale militare del Ministero della Difesa in data 22.6.2005, con il quale è stata respinta l’istanza per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 11.12.1962, n. 1746.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL-05-IV-14SC62327/Q36-2 in data 12.11.2007, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL 05IV14S-C.63160/Q36 del 16.11.2007, pervenuta il giorno 26 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio espresso nell’adunanza del 19 febbraio 2008, trasmesso al Ministero della Difesa – Gabinetto – con nota del S.G. n. 2303 del 5.05.2008;
Vista la nota prot. n. M_D GMIL 0190008 in data 10.04.2015, pervenuta il 5 maggio successivo, con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare, “In ordine all’affare n. 4294/2007”, trasmette a questo Consiglio “… copia del parere n. 1845/2007 in data 24 ottobre 2012 reso sull’argomento – in risposta al quesito formulato dal Ministero della Difesa in data 2 maggio 2007 – necessario alla chiusura del procedimento e in attesa della cui emanazione codesto Alto Consesso aveva sospeso la pronuncia del parere definitivo …”;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
I termini essenziali della controversia, sottesa all’impugnativa in esame, sono già stati riassunti nel parere interlocutorio, espresso nella precedente adunanza del 19 febbraio 2008, con il quale la Sezione sospendeva l’espressione del parere definitivo del ricorso proposto dal 1° M.llo dell’E.I. M. L. T., in attesa che, sulla questione oggetto del contendere, intervenisse il parere della Sezione medesima, sul quesito proposto al Consiglio di Stato, in data 2 maggio 2007, dal Ministero della Difesa, all’esito degli incombenti istruttori richiesti all’Amministrazione con parere interlocutorio n. 1845/2007.
Al richiamato parere (n. 4294/07), in data 19 febbraio 2008, ad essa trasmesso con nota del S.G. di questo Consiglio n. 4294/07 del 19 febbraio 2008, il Ministero riferente dava riscontro, con la nota M:D GMIL 0190008 del 10.04.2015, il cui contenuto è stato riportato poc’anzi nel preambolo del presente parere.
Il ricorso del 1° M.llo M.. è stato, quindi, riportato all’esame della Sezione all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Rileva la Sezione che il Ministero riferente, con la nota in data 10.04.2015 – pervenuta il 5 maggio successivo –, si è limitato a trasmettere a questo Consiglio copia del parere n. 1845/2007, reso da questa stessa Sezione in data 24 ottobre 2012, in risposta al quesito formulato dal Ministero della Difesa – il 2 maggio 2007 – sull’argomento oggetto del ricorso straordinario in esame, senza far conoscere la presa di posizione definitiva della stessa Amministrazione in ordine all’esito da riservare al gravame (cfr., al riguardo, SEZ. III, 3 luglio 2001 n. 923/01 e 13 maggio 2003 n. 3827/02), alla luce dell’intervenuto parere (n.1845/2007 in data 24.X.2012), sia pure per confermare le conclusioni rassegnate con la relazione istruttoria richiamata in epigrafe.
Ritiene, comunque, la Sezione, per economia del procedimento ed esigenze di celerità della decisione, di potersi esprimere allo stato degli atti sul ricorso straordinario in esame, che, a giudizio della Sezione medesima, appare infondato.
Come già chiarito col precedente parere interlocutorio, reso nell’adunanza del 19 febbraio 2008, con il ricorso straordinario datato 30 settembre 2005 e pervenuto all’Amministrazione il 5 ottobre successivo, attraverso l’annullamento del provvedimento (datato 22.06.2005), con il quale ne era stata respinta la relativa istanza prodotta il 21.04.2005, il 1° M.llo E.I. M. L. T. tende all’accertamento ed alla declaratoria del diritto ai benefici richiamati dalla legge 11.12.1962, n. 1746, ritenuti spettargli in relazione ai periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone di intervento (c.d. benefici combattentistici ONU) indicati in ricorso.
Esprimendosi su tale pretesa sostanziale, questo stesso Consiglio, con sentenza della IV Sezione n. 5475 del 19.X.2007, accogliendo l’appello dell’Amministrazione della Difesa avverso la sentenza del TAR Veneto n. 1260/02 del 17.01.2002, aveva già escluso che il diritto vantato dal ricorrente potesse trovare la propria fonte nella L. 11.12.1962, n. 1746 e disposizioni normative dalla stessa richiamate –, invocata anche in questa sede dall’attuale ricorrente straordinario.
Richiamando quanto già espresso in sede giurisdizionale da questo Consiglio, con la sentenza testé indicata, col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2010 la Sezione ha ribadito che, anche nell’ambito dello stesso comparto delle FF.AA., possono determinarsi differenze, anche sostanziali, nell’attribuzione del beneficio combattentistico previsto dall’art. 115 R.D. 31.12.1928, n. 3458, cui fa rinvio la L. 11.12.1962, n. 1746 e che nessuna irragionevole disparità di trattamento si determina in presenza di normative, che regolano in modo radicalmente diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale soprattutto quando (come avviene tra personale dirigente e non dirigente), il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate.
Ha precisato, altresì, la Sezione – sempre col parere n. 1845/2007 in data 24.X.2012 – “che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato – ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 – dall’art. 2268, co. 1, n. 56) e dall’art. 2270, co. 1, n. 3) d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Quindi, l’art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l’art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall’applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell’O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.
Sulla base di tali considerazioni, la Sezione ha, quindi, concluso che “… senza una specifica norma, che eventualmente regoli le modalità di applicazione del beneficio combattentistico in questione al personale delle FF.AA. non in possesso della qualifica di dirigente, risulta impossibile applicare l’art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 nel senso prospettato dal Ministero della Difesa –, cioè della attribuibilità al personale non dirigente dei benefici ex lege n. 1746 del 1962 applicando quale criterio di calcolo l’aliquota percentuale del 2,50% sul trattamento economico –.
Applicando la richiamata giurisprudenza di questo Consiglio, sia in sede giurisdizionale che consultiva – e dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede –, al caso concreto, emerge all’evidenza l’infondatezza della pretesa sostanziale, formulata col ricorso straordinario in esame e l’insussistenza delle censure di “violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge 11.12.1962, n. 1746 e delle norme cui lo stesso articolo rinvia”, nonché di eccesso di potere sotto vari profili, ascritte dall’interessato all’impugnato provvedimento con cui l’Amministrazione ne ha respinta la richiesta di attribuzione dei benefici richiesti.
Il ricorso non trova, perciò, possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/97, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 1746/1962, L. n. 390/1950, nonché all'art. 18, D.P.R. 1092/73, e all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 1032/73.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leggete i motivi per cui è stato dichiarato inammissibile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500952, - Public 2015-09-01 -
N. 00952/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2015, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio. N.B.: se qualcuno si riconosce in questo ricorso può verificare il proprio nominativo direttamente in sentenza che può leggere sul sito del TAR), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Sergio Aprile, con domicilio eletto presso Sergio Aprile in Venezia, Santa Croce, 929;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/97, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 1746/1962, L. n. 390/1950, nonché all'art. 18, D.P.R. 1092/73, e all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 1032/73.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti militari appartenenti alle Forze Armate, esponevano:
-di aver prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 10.5.2013 e qualificate come “zone d’intervento”;
-di aver preso parte a tali missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, con la conseguenza che –ai sensi dell’articolo unico della legge n. 1746/1962 –agli stessi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore di combattenti, tra i quali rientra la supervalutazione dei periodi svolti ai fini pensionistici e della indennità di buonuscita di cui alla legge n. 390/1950 (campagna di guerra);
-di aver, pertanto diritto al riconoscimento di un anno figurativo per ogni periodo di almeno tre mesi svolto nelle missioni suddette, circostanza che consentirebbe ai medesimi di riscattare l’anno figurativo ai fini della buonuscita;
-che l’INPS, con nota n. 7 del 02.07.2007, aveva riconosciuto i periodi di servizio in “zone d’intervento” come anni computabili ai fini dell’indennità di buonuscita, senza applicazione del limite massimo di 5 anni previsto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 165/1997;
-che lo stesso INPS, mutando il proprio iniziale orientamento, con nota n. 16 del 28.5.2008, limitava al periodo massimo di 5 anni l’estensione dei benefici “combattentistici”;
-che tra i ricorrenti medesimi alcuni avrebbero già maturato il limite dei 5 anni figurativi, altri avrebbero superato tale limite con il riconoscimento dei periodi di supervalutazione maturati in virtù dei benefici ONU ovvero della partecipazione alle missioni di cui alla legge n. 1746/1962;
-che, però, il Ministero della Difesa disconosceva il diritto alla supervalutazione, asserendo che tali benefici sarebbero applicabili solo ai soggetti che hanno partecipato alle campagne di guerra nel periodo dall’11.6.1940 all’8.5.1945;
-che sulla scorta di tale orientamento, il Ministero della Difesa rigettava le istanze volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui si tratta.
Tanto premesso, i ricorrenti denunciavano i seguenti vizi: “1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo unico L. n. 1746/62, dell’art. 18 D.P.R. n. 1092/73 e dell’art. 15, D.P.R. 1032/1973; eccesso di potere contraddittorietà e manifesta illogicità; 2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 165/97, comma 2.”.
I ricorrenti, che chiedevano anche la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e ponevano questione di legittimità costituzionale, concludevano chiedendo di accertarsi il diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici previdenziali, nonché il diritto al riscatto, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita senza la limitazione temporale di cui al 2° comma, art. 5 D.Lgs. 165/97, del servizio svolto per contro ONU in “zone d’intervento”.
Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità del petitum, in quanto nel ricorso collettivo non sarebbe indicato l’ente a cui riferire gli atti e i comportamenti censurati, non sarebbe fornita la posizione individuale relativa a ciascun singolo ricorrente, non sarebbero indicate le missioni ONU all’estero, con i relativi periodi di servizio; nel merito, contestate le argomentazioni avversarie, la difesa erariale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Resisteva in giudizio anche l’INPS, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 4 febbraio 2015, parte ricorrente chiedeva la riunione al merito dell’istanza cautelare.
In viste dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno replicato alle difese degli enti resistenti e ribadito le proprie argomentazioni in relazione alla rilevata questione di legittimità costituzionale.
Alla Pubblica Udienza del 20 maggio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
E’ necessario, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale.
L’eccezione è fondata nei termini e per le ragioni di seguito specificati.
I ricorrenti, attraverso il presente ricorso collettivo, omettendo di indicare il rispettivo grado e stato matricolare, si limitano ad affermare che “Come risulta dalla documentazione in questa sede prodotta….nel corso delle loro carriera hanno prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore Difesa del 10 maggio 2013 e qualificate come zone d’intervento” e poi ad aggiungere che “Sempre dagli allegati qui uniti, si evince che i ricorrenti hanno preso parte alle suddette missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, di talchè – ai sensi dell’articolo unico della L. n. 1746/1962 – ai medesimi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti…”; i documenti allegati consistono in un tabulato, di origine sconosciuta, non essendoci intestazione di alcun tipo, né sottoscrizione alcuna, riportante i nomi dei ricorrenti, la sede e il reparto di servizio, il luogo ed il periodo dell’asserita missione; inoltre sono allegati documenti di vario genere (estratti di foglio matricolare, attestazioni, molte delle quali in lingua inglese, rilasciate da differenti organizzazioni ed autorità militari, relative a missioni o ad onorificenze), riportanti informazioni, spesso del tutto generiche, in ordine a missioni all’estero, alcune delle quali in ambito ONU, non meglio definite o identificate.
Orbene, le affermazioni svolte in ricorso appaiono del tutto generiche e disancorate da dati fattuali, in quanto non solo non vengono indicate le caratteristiche delle attività svolte, la tipologia delle missioni effettuate, nell’ambito di quale organizzazione, ma nemmeno dette attività vengono riferite a ciascuna singola posizione, circostanza che preclude non solo all’Amministrazione resistente di compiere una adeguata difesa, ma nemmeno consente al Collegio di vagliare i presupposti delle istanze formulate.
La carenza risulta maggiormente significativa in ragione del carattere collettivo del ricorso, il quale avrebbe, invece, imposto di specificare siffatti elementi per ciascun ricorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875). In buona sostanza, in ricorso non vengono precisate, nemmeno in forma sintetica, le circostanze di fatto –numero, luogo, durata delle singole missioni, riferite alle rispettive posizioni, tipologia delle missioni, organizzazione di riferimento di ogni singola missione, attestate dall’autorità competente - poste a fondamento della domanda.
In linea generale, si osserva che il processo amministrativo -pur essendo previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del giudice - è retto dal principio dispositivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Tale principio, peraltro, non può, comunque, mai tradursi in un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando l’interessato non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.
In tema di acquisizione delle prove, giova ricordare che il c.d. principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, rinvenibile nella disciplina di cui al R.D. n. 1054/1924, al R.D. n. 642/1907 ed alla stessa legge TAR del 1971, risulta confermato, con definitiva consacrazione, dal C.P.A. - il quale, semmai, pur confermando il metodo acquisitivo, ha accentuato il principio dispositivo -, come è possibile ricavare dall’art. 63, comma 1 -secondo il quale “Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”- e dal seguente art. 64, comma 1, -a mente del quale “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”-, sicché i poteri di acquisizione officiosi possono riguardare le sole informazioni ed i documenti utili al fine del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. Peraltro l’ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente non possono prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle disposizioni appena ricordate.
Dunque, seppur è possibile affermare che la parte ricorrente non sia tenuta a fornire una prova completa, ma elementi di seria consistenza, ovvero un “principio di prova”, potendo e dovendo il giudice sopperire ad eventuali manchevolezze attraverso i suoi poteri officiosi, ciò non può tradursi in una totale inversione dell’onere probatorio, dovendo l’interessato fornire quanto meno indizi o elementi di riscontro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; cit., sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 76; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5519).
Peraltro, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova, codificato nell’art. 2697 c.c., senza l’attenuazione del “metodo acquisitivo”, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi), nel quale, come detto, vige un sistema fondato non sull’onere della prova, ma sull’onere del “principio di prova”; laddove, invece, si faccia questione di diritti soggettivi, non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 8562).
Nel caso in esame, come detto, i ricorrenti, che agiscono con ricorso collettivo, formulano una domanda nella quale non sono distinte le singole e rispettive posizioni, non sono indicati i relativi presupposti, che risulta disancorata da elementi di fatto, i quali, peraltro, sono esposti in modo generico e senza fornire adeguata prova.
Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla luce ed in considerazione della particolarità della questione oggetto di giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leggete i motivi per cui è stato dichiarato inammissibile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500952, - Public 2015-09-01 -
N. 00952/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2015, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio. N.B.: se qualcuno si riconosce in questo ricorso può verificare il proprio nominativo direttamente in sentenza che può leggere sul sito del TAR), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Sergio Aprile, con domicilio eletto presso Sergio Aprile in Venezia, Santa Croce, 929;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/97, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 1746/1962, L. n. 390/1950, nonché all'art. 18, D.P.R. 1092/73, e all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 1032/73.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti militari appartenenti alle Forze Armate, esponevano:
-di aver prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 10.5.2013 e qualificate come “zone d’intervento”;
-di aver preso parte a tali missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, con la conseguenza che –ai sensi dell’articolo unico della legge n. 1746/1962 –agli stessi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore di combattenti, tra i quali rientra la supervalutazione dei periodi svolti ai fini pensionistici e della indennità di buonuscita di cui alla legge n. 390/1950 (campagna di guerra);
-di aver, pertanto diritto al riconoscimento di un anno figurativo per ogni periodo di almeno tre mesi svolto nelle missioni suddette, circostanza che consentirebbe ai medesimi di riscattare l’anno figurativo ai fini della buonuscita;
-che l’INPS, con nota n. 7 del 02.07.2007, aveva riconosciuto i periodi di servizio in “zone d’intervento” come anni computabili ai fini dell’indennità di buonuscita, senza applicazione del limite massimo di 5 anni previsto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 165/1997;
-che lo stesso INPS, mutando il proprio iniziale orientamento, con nota n. 16 del 28.5.2008, limitava al periodo massimo di 5 anni l’estensione dei benefici “combattentistici”;
-che tra i ricorrenti medesimi alcuni avrebbero già maturato il limite dei 5 anni figurativi, altri avrebbero superato tale limite con il riconoscimento dei periodi di supervalutazione maturati in virtù dei benefici ONU ovvero della partecipazione alle missioni di cui alla legge n. 1746/1962;
-che, però, il Ministero della Difesa disconosceva il diritto alla supervalutazione, asserendo che tali benefici sarebbero applicabili solo ai soggetti che hanno partecipato alle campagne di guerra nel periodo dall’11.6.1940 all’8.5.1945;
-che sulla scorta di tale orientamento, il Ministero della Difesa rigettava le istanze volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui si tratta.
Tanto premesso, i ricorrenti denunciavano i seguenti vizi: “1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo unico L. n. 1746/62, dell’art. 18 D.P.R. n. 1092/73 e dell’art. 15, D.P.R. 1032/1973; eccesso di potere contraddittorietà e manifesta illogicità; 2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 165/97, comma 2.”.
I ricorrenti, che chiedevano anche la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e ponevano questione di legittimità costituzionale, concludevano chiedendo di accertarsi il diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici previdenziali, nonché il diritto al riscatto, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita senza la limitazione temporale di cui al 2° comma, art. 5 D.Lgs. 165/97, del servizio svolto per contro ONU in “zone d’intervento”.
Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità del petitum, in quanto nel ricorso collettivo non sarebbe indicato l’ente a cui riferire gli atti e i comportamenti censurati, non sarebbe fornita la posizione individuale relativa a ciascun singolo ricorrente, non sarebbero indicate le missioni ONU all’estero, con i relativi periodi di servizio; nel merito, contestate le argomentazioni avversarie, la difesa erariale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Resisteva in giudizio anche l’INPS, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 4 febbraio 2015, parte ricorrente chiedeva la riunione al merito dell’istanza cautelare.
In viste dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno replicato alle difese degli enti resistenti e ribadito le proprie argomentazioni in relazione alla rilevata questione di legittimità costituzionale.
Alla Pubblica Udienza del 20 maggio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
E’ necessario, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale.
L’eccezione è fondata nei termini e per le ragioni di seguito specificati.
I ricorrenti, attraverso il presente ricorso collettivo, omettendo di indicare il rispettivo grado e stato matricolare, si limitano ad affermare che “Come risulta dalla documentazione in questa sede prodotta….nel corso delle loro carriera hanno prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore Difesa del 10 maggio 2013 e qualificate come zone d’intervento” e poi ad aggiungere che “Sempre dagli allegati qui uniti, si evince che i ricorrenti hanno preso parte alle suddette missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, di talchè – ai sensi dell’articolo unico della L. n. 1746/1962 – ai medesimi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti…”; i documenti allegati consistono in un tabulato, di origine sconosciuta, non essendoci intestazione di alcun tipo, né sottoscrizione alcuna, riportante i nomi dei ricorrenti, la sede e il reparto di servizio, il luogo ed il periodo dell’asserita missione; inoltre sono allegati documenti di vario genere (estratti di foglio matricolare, attestazioni, molte delle quali in lingua inglese, rilasciate da differenti organizzazioni ed autorità militari, relative a missioni o ad onorificenze), riportanti informazioni, spesso del tutto generiche, in ordine a missioni all’estero, alcune delle quali in ambito ONU, non meglio definite o identificate.
Orbene, le affermazioni svolte in ricorso appaiono del tutto generiche e disancorate da dati fattuali, in quanto non solo non vengono indicate le caratteristiche delle attività svolte, la tipologia delle missioni effettuate, nell’ambito di quale organizzazione, ma nemmeno dette attività vengono riferite a ciascuna singola posizione, circostanza che preclude non solo all’Amministrazione resistente di compiere una adeguata difesa, ma nemmeno consente al Collegio di vagliare i presupposti delle istanze formulate.
La carenza risulta maggiormente significativa in ragione del carattere collettivo del ricorso, il quale avrebbe, invece, imposto di specificare siffatti elementi per ciascun ricorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875). In buona sostanza, in ricorso non vengono precisate, nemmeno in forma sintetica, le circostanze di fatto –numero, luogo, durata delle singole missioni, riferite alle rispettive posizioni, tipologia delle missioni, organizzazione di riferimento di ogni singola missione, attestate dall’autorità competente - poste a fondamento della domanda.
In linea generale, si osserva che il processo amministrativo -pur essendo previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del giudice - è retto dal principio dispositivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Tale principio, peraltro, non può, comunque, mai tradursi in un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando l’interessato non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.
In tema di acquisizione delle prove, giova ricordare che il c.d. principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, rinvenibile nella disciplina di cui al R.D. n. 1054/1924, al R.D. n. 642/1907 ed alla stessa legge TAR del 1971, risulta confermato, con definitiva consacrazione, dal C.P.A. - il quale, semmai, pur confermando il metodo acquisitivo, ha accentuato il principio dispositivo -, come è possibile ricavare dall’art. 63, comma 1 -secondo il quale “Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”- e dal seguente art. 64, comma 1, -a mente del quale “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”-, sicché i poteri di acquisizione officiosi possono riguardare le sole informazioni ed i documenti utili al fine del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. Peraltro l’ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente non possono prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle disposizioni appena ricordate.
Dunque, seppur è possibile affermare che la parte ricorrente non sia tenuta a fornire una prova completa, ma elementi di seria consistenza, ovvero un “principio di prova”, potendo e dovendo il giudice sopperire ad eventuali manchevolezze attraverso i suoi poteri officiosi, ciò non può tradursi in una totale inversione dell’onere probatorio, dovendo l’interessato fornire quanto meno indizi o elementi di riscontro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; cit., sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 76; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5519).
Peraltro, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova, codificato nell’art. 2697 c.c., senza l’attenuazione del “metodo acquisitivo”, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi), nel quale, come detto, vige un sistema fondato non sull’onere della prova, ma sull’onere del “principio di prova”; laddove, invece, si faccia questione di diritti soggettivi, non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 8562).
Nel caso in esame, come detto, i ricorrenti, che agiscono con ricorso collettivo, formulano una domanda nella quale non sono distinte le singole e rispettive posizioni, non sono indicati i relativi presupposti, che risulta disancorata da elementi di fatto, i quali, peraltro, sono esposti in modo generico e senza fornire adeguata prova.
Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla luce ed in considerazione della particolarità della questione oggetto di giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2015
- nonno Alberto
- Staff Moderatori
- Messaggi: 6400
- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da nonno Alberto »
per opportuna conoscenza ai diretti interessati.
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 456/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri Bruno Salvatore nato a Presicce (LE) il 27.03.1959 ed ivi residente alla via Valle d'Aosta 12 (c.f. BRNSVT59C27H047D),Chiriatti Salvatore nato a Martano (LE) il 23.10.1961 e residente a Calimera (LE) via Meucci 18 (c.f. CHRSVT61R23E979X), Mastria Donato nato a Maglie (LE) il 30.07.1959 e residente a Tricase (LE) in via Bari 41 (c.f. MSTDNT59L30E815D), Musio Ippazio nato a Tricase (LE) il 27.11.1958 ed ivi residente alla via Rizzo 25 (c.f. MSUPPZ58S27L419H), Vantaggiato Giuseppe, nato a Copertino (LE) il 06.10.1961 ed ivi residente alla via Ferrante d'Aragona (c.f. VNTGPP61R06C978T), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi (C.F.: LGGLRA74L46A662K), ed elettivamente domiciliati presso Io studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari).
contro
l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 24, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites rilasciata con atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 16.2.2012 n. 19525, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale INPS presso la sede INPS – gestione dipendenti pubblici, in Bari alla via Putignani n. 108
per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, art.3 della L. n. 390/50 e art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2015, l’avv. Laura Lieggi per i ricorrenti e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.2014 e depositato in data 26.11.2014, i ricorrenti - già Sottufficiali dell'Esercito Italiano in pensione, Bruno Salvatore con decorrenza 30.04.2014, Chiriatti Salvatore dal 05.05.2014, Mastria Donato dal 01.04.2011, Musio Ippazio dal 01.06.2010 e Vantaggiato Giuseppe dal 10.12.2013 - allegando che nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Bruno Salvatore: Kosovo - Join Enterprice dal 01.02.2008 al 08.08.2008 e Kosovo -Joint Enterprice dal 02.02.2010 al 09.08.2010; Chiriatti Salvatore: Iraq - Antica Babilonia dal 13.05.2004 al 05.09.2004, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Afghanistan - Isaf dal 10.11.2008 al 04.03.2009, Libano - Leonte dal 20.01.2010 al 04.08.2010; Mastria Donato: Libano - Leonte dal 28.03.1983 al 20.08.1983, Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 30.11.2001 al 16.04.2002; Musio Ippazio: Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 03.04.2002 al 16.08.2002, Kosovo - Joint Guardian dal 14.08.2003 al 21.02.2004, Kosovo - Join Guardian dal 30.07.2004 al 04.03.2005, Kosovo - Joint Enterprice dal 10.02.2008 al 05.08.2008; Vantaggiato Giuseppe: Kosovo - Join Guardian dal 22.08.2001 al 26.09.2001; Kosovo - Join Guardian dal 09.04.2002 al 12.08.2002, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Kosovo - Joint Enterprice dal 23.07.2012 al 31.01.2013) e che in data 08.07.2014 avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all'Inps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita, deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in cd "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione, che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari e che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra ed, infine, che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici , non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014), hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell'art.3 della L. n. 390/50 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Lieggi.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l’INPS, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 d.P.R. 1092/1973; ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. L’Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell’Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi internazionali.
In data 8.7.2015 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha trasmesso l’elenco aggiornato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1746/1962, dei territori da considerarsi “zona d’intervento”, indicati nella determinazione in data 13.7.2013, i fogli matricolari dei ricorrenti e precisato che sui documenti matricolari risultavano le annotazioni in zone di intervento per missioni ONU come da dettagliata elencazione.
Con atto scritto depositato in data 24.9.2015 il difensore dei ricorrenti ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’INPS sostenendo che l’INPDAP con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 02/07/2007 e 17/03/2008, aveva già ritenuto ammissibile che l'attribuzione dei benefici combattentistici potesse essere estesa al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento e che con la successiva nota operativa, n. 16 in data 28/05/2008, la stessa INPDAP aveva affermato il diritto al computo ed al riscatto dei periodi, per quanto subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio/foglio matricolare attestante la durata degli stessi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute; richiamando, quindi, quanto affermato nella sentenza n. 845/2013 della Sezione I^ di Appello della Corte dei Conti e ritenuta non condivisibile la contraria sentenza del Consiglio di Stato n. 5172/2014, anche in considerazione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge 1672/1962 da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13 ottobre 2015, il difensore dei ricorrenti ed il legale dell’INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, è stato definito, come da sentenza letta nella stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già sottufficiali dell’Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’articolo unico della predetta legge dispone: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le “zone d’intervento” con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell’ONU.
Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l’elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella “forza multinazionale” e non anche a quello inviato in quelle aree per l’espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all’Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto.
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell’Esercito a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU sono i seguenti:
1. Sig. BRUNO Salvatore
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 01/02/2008 al 08/08/2008;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 02/02/2010 al 08/08/2010.
2. Sig. CLUARITTI Salvatore
- Operazione ANTICA BABILONIA (IRAQ) dal 13/05/2004 al 08/0912004;
- Operazione 101NT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 08/02/2006 al 09/08/2006;
- Operazione ISAF (AFGFIANISTAN) dal 08/11/08 al 04/03/2009;
- Operazione LEONTE (LIBANO) dal 20/01/2010 al 04/08/2010;
- Operazione LEONTE XIV (LIBANO) dal 18/05/2013 al 29/11/2013.
3. Sig. MASTRIA Donato
- FORZA DI PACE IN LIBANO daI 28/03/1983 al 20/08/1983;
- Operazione JOINT GUARDIAN dal 30/11/2001 al 16/04/2002.
4. Sig. MUSIO Ippazio
- Operazione JOINT GUARDIAN - AMBER FOX (MACEDONIA) dal 03/04/2002 al 16/08/2002;
- Operazione JOINT GUARDIAN - DECISIVE ENDEAVOUR (KOSOVO) dal 14/08/2003 al 21/02/2014;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) daI 30/07/2004 al 04/03/2005;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) daI 01/02/2008 al 05/08/2008.
5. Sig. VANTAGGIO Giuseppe
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dai 22/08/2001 al 26/09/2001;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dal 09/04/2002 al 12/08/2002;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 23/07/2012 al 31/01/2013. Ciò posto e impregiudicata l’eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa.
La tesi negativa dell’INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra” in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca già vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918.
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2).
In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U..
A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 32142 proposto dai sig.ri Bruno Salvatore, Chiriatti Salvatore, Mastria Donato, Musio Ippazio e Vantaggiato Giuseppe e per l’effetto riconosce:
il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U.;
il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti che si liquidano nell’ammontare complessivo di €. 2.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata in Segreteria il 13.10.2015
Assistente Amministrativo
F.to dott.ssa Anna Rossano
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 456/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri Bruno Salvatore nato a Presicce (LE) il 27.03.1959 ed ivi residente alla via Valle d'Aosta 12 (c.f. BRNSVT59C27H047D),Chiriatti Salvatore nato a Martano (LE) il 23.10.1961 e residente a Calimera (LE) via Meucci 18 (c.f. CHRSVT61R23E979X), Mastria Donato nato a Maglie (LE) il 30.07.1959 e residente a Tricase (LE) in via Bari 41 (c.f. MSTDNT59L30E815D), Musio Ippazio nato a Tricase (LE) il 27.11.1958 ed ivi residente alla via Rizzo 25 (c.f. MSUPPZ58S27L419H), Vantaggiato Giuseppe, nato a Copertino (LE) il 06.10.1961 ed ivi residente alla via Ferrante d'Aragona (c.f. VNTGPP61R06C978T), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi (C.F.: LGGLRA74L46A662K), ed elettivamente domiciliati presso Io studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari).
contro
l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 24, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites rilasciata con atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 16.2.2012 n. 19525, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale INPS presso la sede INPS – gestione dipendenti pubblici, in Bari alla via Putignani n. 108
per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, art.3 della L. n. 390/50 e art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2015, l’avv. Laura Lieggi per i ricorrenti e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.2014 e depositato in data 26.11.2014, i ricorrenti - già Sottufficiali dell'Esercito Italiano in pensione, Bruno Salvatore con decorrenza 30.04.2014, Chiriatti Salvatore dal 05.05.2014, Mastria Donato dal 01.04.2011, Musio Ippazio dal 01.06.2010 e Vantaggiato Giuseppe dal 10.12.2013 - allegando che nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Bruno Salvatore: Kosovo - Join Enterprice dal 01.02.2008 al 08.08.2008 e Kosovo -Joint Enterprice dal 02.02.2010 al 09.08.2010; Chiriatti Salvatore: Iraq - Antica Babilonia dal 13.05.2004 al 05.09.2004, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Afghanistan - Isaf dal 10.11.2008 al 04.03.2009, Libano - Leonte dal 20.01.2010 al 04.08.2010; Mastria Donato: Libano - Leonte dal 28.03.1983 al 20.08.1983, Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 30.11.2001 al 16.04.2002; Musio Ippazio: Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 03.04.2002 al 16.08.2002, Kosovo - Joint Guardian dal 14.08.2003 al 21.02.2004, Kosovo - Join Guardian dal 30.07.2004 al 04.03.2005, Kosovo - Joint Enterprice dal 10.02.2008 al 05.08.2008; Vantaggiato Giuseppe: Kosovo - Join Guardian dal 22.08.2001 al 26.09.2001; Kosovo - Join Guardian dal 09.04.2002 al 12.08.2002, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Kosovo - Joint Enterprice dal 23.07.2012 al 31.01.2013) e che in data 08.07.2014 avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all'Inps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita, deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in cd "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione, che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari e che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra ed, infine, che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici , non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014), hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell'art.3 della L. n. 390/50 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Lieggi.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l’INPS, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 d.P.R. 1092/1973; ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. L’Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell’Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi internazionali.
In data 8.7.2015 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha trasmesso l’elenco aggiornato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1746/1962, dei territori da considerarsi “zona d’intervento”, indicati nella determinazione in data 13.7.2013, i fogli matricolari dei ricorrenti e precisato che sui documenti matricolari risultavano le annotazioni in zone di intervento per missioni ONU come da dettagliata elencazione.
Con atto scritto depositato in data 24.9.2015 il difensore dei ricorrenti ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’INPS sostenendo che l’INPDAP con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 02/07/2007 e 17/03/2008, aveva già ritenuto ammissibile che l'attribuzione dei benefici combattentistici potesse essere estesa al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento e che con la successiva nota operativa, n. 16 in data 28/05/2008, la stessa INPDAP aveva affermato il diritto al computo ed al riscatto dei periodi, per quanto subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio/foglio matricolare attestante la durata degli stessi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute; richiamando, quindi, quanto affermato nella sentenza n. 845/2013 della Sezione I^ di Appello della Corte dei Conti e ritenuta non condivisibile la contraria sentenza del Consiglio di Stato n. 5172/2014, anche in considerazione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge 1672/1962 da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13 ottobre 2015, il difensore dei ricorrenti ed il legale dell’INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, è stato definito, come da sentenza letta nella stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già sottufficiali dell’Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’articolo unico della predetta legge dispone: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le “zone d’intervento” con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell’ONU.
Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l’elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella “forza multinazionale” e non anche a quello inviato in quelle aree per l’espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all’Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto.
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell’Esercito a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU sono i seguenti:
1. Sig. BRUNO Salvatore
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 01/02/2008 al 08/08/2008;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 02/02/2010 al 08/08/2010.
2. Sig. CLUARITTI Salvatore
- Operazione ANTICA BABILONIA (IRAQ) dal 13/05/2004 al 08/0912004;
- Operazione 101NT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 08/02/2006 al 09/08/2006;
- Operazione ISAF (AFGFIANISTAN) dal 08/11/08 al 04/03/2009;
- Operazione LEONTE (LIBANO) dal 20/01/2010 al 04/08/2010;
- Operazione LEONTE XIV (LIBANO) dal 18/05/2013 al 29/11/2013.
3. Sig. MASTRIA Donato
- FORZA DI PACE IN LIBANO daI 28/03/1983 al 20/08/1983;
- Operazione JOINT GUARDIAN dal 30/11/2001 al 16/04/2002.
4. Sig. MUSIO Ippazio
- Operazione JOINT GUARDIAN - AMBER FOX (MACEDONIA) dal 03/04/2002 al 16/08/2002;
- Operazione JOINT GUARDIAN - DECISIVE ENDEAVOUR (KOSOVO) dal 14/08/2003 al 21/02/2014;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) daI 30/07/2004 al 04/03/2005;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) daI 01/02/2008 al 05/08/2008.
5. Sig. VANTAGGIO Giuseppe
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dai 22/08/2001 al 26/09/2001;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dal 09/04/2002 al 12/08/2002;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 23/07/2012 al 31/01/2013. Ciò posto e impregiudicata l’eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa.
La tesi negativa dell’INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra” in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca già vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918.
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2).
In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U..
A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 32142 proposto dai sig.ri Bruno Salvatore, Chiriatti Salvatore, Mastria Donato, Musio Ippazio e Vantaggiato Giuseppe e per l’effetto riconosce:
il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U.;
il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti che si liquidano nell’ammontare complessivo di €. 2.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata in Segreteria il 13.10.2015
Assistente Amministrativo
F.to dott.ssa Anna Rossano
-
- Attività iniziale
- Messaggi: 19
- Iscritto il: ven ott 04, 2013 1:31 pm
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
Ecco per voi 2 altre sentenze della Corte dei Conti tutte favorevoli che analizzano anche le motivazioni di quella sfavorevole del Consiglio di Stato. Peraltro la Corte Costituzionale si esprimerà sull'argomento a giugno 2016.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 43985/Pensioni Militari del registro di segreteria, proposto dal signor S. A. nato a omissis il omissis e residente a omissis;
nella pubblica udienza del 26 maggio 2015, con l’assistenza della sig.ra Laura Cannas, presente il ricorrente; assente il Ministero della difesa e lo Stato maggiore esercito – Centro unico stipendiale esercito;
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13 agosto 2014, chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in Medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
In data 9.11.1978, l’interessato inoltrava per via gerarchica istanza tesa ad ottenere i beneficicombattentistici di cui alla legge n. 1746 del 1962; tale richiesta veniva rigettata con foglio n. 1830/1096/U/C.A. della Direzione di Commissariato della Regione militare Tosco-Emiliana; il ricorrente reiterava le richiesta per il riconoscimento dei predetti benefici sia prima che dopo il collocamento in quiescenza; in data 8.9.1992, il Comando Regione militare tosco-emiliana, con foglio n. 18/1830/1389/U/CA/DA, asseriva che per il servizio in zona di intervento per conto dell’ONU, non è prevista alcuna supervalutazione e che i benefici della legge n. 1746/1962 si riferiscono esclusivamente a valutazioni in aumento agli effetti della determinazione stipendiale”
Al ricorrente non veniva dunque attribuita alcuna valutazione in aumento agli effetti della determinazione stipendiale.
Il Ministero della difesa – Direzione generale delle pensioni, con foglio n. 1700/B/8 dell’11.7.1994, in risposta alla richiesta di quesito del Comando Regione militare tosco-emiliana, indicava coloro che prestano servizio per conto dell’ONU in zone disagiate o particolarmente disagiate quali destinatari dei benefici previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 23, in analogia con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.
In data 22.5.1996, l’interessato inoltrava richiesta di riliquidazione della pensione al Comando della Regione militare tosco-emiliana, che, con nota del 26.11.1996, negava la possibilità di accoglimento perché “le località-Stati esteri dove è stato svolto il servizio non sono incluse nei decreti emanati dal Ministero degli Affari esteri”.
2. Il Ministero della difesa – Stato maggiore dell’esercito – Centro unico stipendiale dell’esercito presentava memoria depositata in data 13.10.2014 con la quale, motivatamente, chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La questione riguarda il preteso mancato illegittimo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della Difesa, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
2. Prima di passare all’esame, nel merito, della questione, occorre considerare il quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 137/1948 "Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale" ha previsto l'attribuzione ai militari appartenenti ai reparti delle Forze Armate mobilitati in zone di operazioni belliche e a categorie di militarizzati al seguito operanti di aumenti periodici di stipendio correlati al periodo trascorso in dette condizioni.
La legge n. 390/1950 ha disciplinato, invece, il computo delle campagne di guerra relative al periodo 1940-45.
Il riconoscimento dei due benefici è regolato, quindi, da disposizioni legislative autonome che prevedono distinte condizioni di accesso e di esclusione.
In questo panorama legislativo si è inserita la l. n. 1746/1962, che ha cosi disposto (articolo unico): "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
3. Secondo l’Amministrazione della difesa, resistente in giudizio (che richiama una pronuncia della Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. n.388/2014), nel caso delle campagne di guerra, l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge del 1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni previste dalla legge stessa, ed in particolare fissa il periodo temporale (11/06/1940-08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate. Al fine di poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, infatti, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi di certo nell'art. 23. d.P.R. 1092/1973.
In assenza di specifica disposizione, quindi, il beneficio non può essere attribuito, apparendo del tutto marginale l'apporto giurisprudenziale, trattandosi di pronunce isolate e risalenti.
In concreto, i benefici discendenti dall'applicazione della l. n. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale e si sostanziano, limitatamente al personale in servizio, nell'abbreviazione dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento ai fini dell'attribuzione di uno scatto stipendiale soggetto, peraltro, a riassorbimento in conseguenza della successiva, preordinata, naturale progressione economica biennale per classi legata all'anzianità di servizio.
Stante la predetta dinamica applicativa, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti.
Risulterebbe, infine, ulteriore argomento a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell'ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la l. n. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 20 comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla l. n. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
4. L’assunto dell’Amministrazione resistente non può essere condiviso.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
In punto di fatto è incontestato che, egli , alla data del 26.12.1993, si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU.
Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici , in ragione dell’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
Ritiene questo Giudice destituita di fondamento la tesi del Ministero della difesa poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
Del resto il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Peraltro, non ostano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011).
Per le esposte considerazioni il ricorso del signor S. deve essere accolto.
5. In ordine alla eccepita prescrizione estintiva, si ricorda che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi. Detta normativa prevede, tra l’altro, che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora” (art. 2 commi 4 e 5).
Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
6. Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.
In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (si veda anche C. conti, SSRR, n.6/2008/QM del 24.11.2008).
7. Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna Giulia, in composizione monocratica,
- accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del signor S. A. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Bologna il 26 maggio 2015.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 23/06/2015
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
Corretta a seguito di ordinanza nr.112/15/M depositata il giorno 17 dicembre 2015 così come segue:
“è corretta sostituendo:
a pag. 6 rigo 13, la data “26/12/1993” con la data “05/07/1975”;
a pag. 8 rigo 10 la data “22/05/1995” con la data “22/05/1996”;
a pag. 9 rigo 19 la data “ 22/05/1995” con la data “22/05/1996”.
Fermo il resto”.
Annotazione eseguita il 17 dicembre 2015.
Il Direttore di Segreteria
(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 325/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.478 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, e l’INPS (CF: 80078750587).
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2015, l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa. Assente il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 24 giugno 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 dell’11 dicembre 1962 e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e con maggiorazione degli interessi di mora.
A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver prestato servizio per conto dell’O.N.U. nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni), individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
La legge del dicembre 1962 n° 1746, avrebbe equiparato, agli effetti pensionistici, le missioni in Zone d'intervento per conto dell'ONU, al servizio di guerra, non ponendo alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile, riportata per ampi stralci nel ricorso (in particolare, tra le più recenti, Sezione Friuli Venezia Giulia, n. 242 del 16 novembre 2011; Sezione Prima Centrale, n. 845 del 16 ottobre 2013; Sezione Piemonte, n. 234 del 20 ottobre 2009), a sostegno della dedotta violazione e falsa applicazione del disposto normativo previamente richiamato e degli articoli n.3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e n. 18 del DPR n. 1092/1973.
Il ricorrente ha, inoltre, precisato di aver prodotto istanza in sede amministrativa in data 23 aprile 2014 e di avere proceduto, in ragione della mancata risposta, a diffidare e mettere in mora le Amministrazioni interessate con atto in data 3 settembre 2014, notificato al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014 e all’INPS il 6 ottobre 2014.
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna delle Amministrazioni al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.
Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 1° settembre 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via preliminare, che sia riconosciuta l’esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia (in particolare per l’asserita richiesta della parte stipendiale); nel merito, che sia respinto il gravame in quanto infondato.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo, attesa l’appartenenza del SANNA ad una delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dello Stato la controversia dovrebbe essere ricondotta nell’alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, inerendo l’attribuzione dei predetti benefici al rapporto di lavoro e, solo in via mediata, al rapporto pensionistico.
Nel merito, ripercorsa la vicenda amministrativa della controversa questione, ha specificato che ibenefici invocati dal ricorrente spetterebbero ai militari che hanno svolto servizio per conto dell’ONU e quindi inquadrati in una forza multinazionale, sotto il diretto comando ONU (caschi blu), e non in zona di guerra dove prestano servizio anche forze ONU.
Inoltre, lo Stato Maggiore della Difesa dovrebbe provvedere ad indicare espressamente nella variazione matricolare “ha prestato servizio per conto ONU in zona di intervento”.
In ogni modo, l'attuale normativa stipendiale, introdotta dal D.lgs. n. 193/2003 recante "sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate” all'articolo 6 "effetti sulla retribuzione individuale di anzianità" ha disposto, al comma 2, che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione".
Conseguentemente, i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, concessi in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, sotto forma di beneficio riassorbibile, potrebbero essere riconosciuti al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità, come specificato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5172 del 21 ottobre 2014).
Peraltro, la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e che nella specie sarebbe stato comunque raggiunto dal ricorrente (dato il numero degli anni prestati in servizio).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 13 novembre 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio.
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007, n. 5475), mentre il ricorrente non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, e nell’eccepire, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, la maturata prescrizione quinquennale, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto e, comunque, che sia dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta all’Istituto previdenziale, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 novembre 2015 l’Avvocato PIRAS ha fatto integrale riferimento alla memoria in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalle convenute Amministrazioni nelle memorie di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis,Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha espressamente richiesto (sia in sede amministrativa prima, che davanti a questo Giudice poi), il riconoscimento dei predettibenefici ai soli fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento.
3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente osservare che la legge n. 1746/1962 nasce per l’esigenza di attribuire al personale militare impegnato in missioni ONU benefici a cui gli stessi non avrebbero avuto diritto, non potendosi configurare in tale ipotesi uno stato di guerra.
L’articolo unico della predetta legge dispone, infatti che: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Risultano versate in atti tali disposizioni, dalle quali risulta che la missione in Guatemala, per il periodo in cui il SANNA vi aveva prestato servizio, era ricompresa nelle zone di intervento ONU (cfr., in particolare, lettera del Ministero della Difesa del 14 maggio 2007, con il quale è stato aggiornato il relativo elenco, costituente l’allegato n. 18 delle produzioni difensive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri).
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari e attestazione versati al fascicolo di causa, il periodo in cui ricorrente ha preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU risulta essere esattamente quello per cui, nell’atto introduttivo del giudizio, ha chiesto il riconoscimento del beneficio: missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni).
La tesi negativa delle convenute Amministrazioni, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014 (richiamata in entrambe le difese), muove dalla considerazione che i benefici combattentistici cui si riferisce la disposizione richiamata non possano, per un primo aspetto, identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”, in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945.
Conseguentemente (come è desumibile dai provvedimenti di diniego versati in atti) i beneficidovrebbero essere individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i beneficicombattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanzino nei soli incrementi stipendiali, e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU, porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza, o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale, a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed ai criteri di computo dei benefici ivi previsti (progressione stipendiale per classi e scatti), atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della prima guerra mondiale (1915-1918).
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata da parte ricorrente, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d' intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
La stessa giurisprudenza ha precisato che non è dato desumere, dal quadro ordinamentale, l’esistenza di ragioni che impediscano l’estensione di tali benefici anche in ambito pensionistico (dunque non limitati ai soli incrementi stipendiali), posto che la legge n. 1746 del 1962 dispone la semplice attribuzione degli stessi, mentre le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio, prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011 e, da ultimo, Sez. giur. Puglia, sent. n. 456/2015).
E’, pertanto, con riferimento alle norme da ultimo citate che deve essere effettuato il computo delle campagne di guerra (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e art. 18 del t.u. 1092 del 1973).
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971 (art. 5, comma 2), nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti (la norma individua i destinatari, testualmente negli: “ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”), ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
In definitiva, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950.
Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.
I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.
Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..
Va da ultimo precisato che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS non può trovare accoglimento, in quanto il SANNA risulta cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, ed entro il quinquennio ha formulato richiesta in via amministrativa del beneficio, cui è seguita la diffida (cfr. domanda del 23 aprile 2014 e diffida del 3 settembre 2014, notificata al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014, e all’INPS il 6 ottobre 2014) e promosso la conseguente azione.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici attribuiti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA, in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.
Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.
Nulla per le spese.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 novembre 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 10/12/2015
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 43985/Pensioni Militari del registro di segreteria, proposto dal signor S. A. nato a omissis il omissis e residente a omissis;
nella pubblica udienza del 26 maggio 2015, con l’assistenza della sig.ra Laura Cannas, presente il ricorrente; assente il Ministero della difesa e lo Stato maggiore esercito – Centro unico stipendiale esercito;
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13 agosto 2014, chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in Medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
In data 9.11.1978, l’interessato inoltrava per via gerarchica istanza tesa ad ottenere i beneficicombattentistici di cui alla legge n. 1746 del 1962; tale richiesta veniva rigettata con foglio n. 1830/1096/U/C.A. della Direzione di Commissariato della Regione militare Tosco-Emiliana; il ricorrente reiterava le richiesta per il riconoscimento dei predetti benefici sia prima che dopo il collocamento in quiescenza; in data 8.9.1992, il Comando Regione militare tosco-emiliana, con foglio n. 18/1830/1389/U/CA/DA, asseriva che per il servizio in zona di intervento per conto dell’ONU, non è prevista alcuna supervalutazione e che i benefici della legge n. 1746/1962 si riferiscono esclusivamente a valutazioni in aumento agli effetti della determinazione stipendiale”
Al ricorrente non veniva dunque attribuita alcuna valutazione in aumento agli effetti della determinazione stipendiale.
Il Ministero della difesa – Direzione generale delle pensioni, con foglio n. 1700/B/8 dell’11.7.1994, in risposta alla richiesta di quesito del Comando Regione militare tosco-emiliana, indicava coloro che prestano servizio per conto dell’ONU in zone disagiate o particolarmente disagiate quali destinatari dei benefici previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 23, in analogia con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.
In data 22.5.1996, l’interessato inoltrava richiesta di riliquidazione della pensione al Comando della Regione militare tosco-emiliana, che, con nota del 26.11.1996, negava la possibilità di accoglimento perché “le località-Stati esteri dove è stato svolto il servizio non sono incluse nei decreti emanati dal Ministero degli Affari esteri”.
2. Il Ministero della difesa – Stato maggiore dell’esercito – Centro unico stipendiale dell’esercito presentava memoria depositata in data 13.10.2014 con la quale, motivatamente, chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La questione riguarda il preteso mancato illegittimo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della Difesa, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
2. Prima di passare all’esame, nel merito, della questione, occorre considerare il quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 137/1948 "Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale" ha previsto l'attribuzione ai militari appartenenti ai reparti delle Forze Armate mobilitati in zone di operazioni belliche e a categorie di militarizzati al seguito operanti di aumenti periodici di stipendio correlati al periodo trascorso in dette condizioni.
La legge n. 390/1950 ha disciplinato, invece, il computo delle campagne di guerra relative al periodo 1940-45.
Il riconoscimento dei due benefici è regolato, quindi, da disposizioni legislative autonome che prevedono distinte condizioni di accesso e di esclusione.
In questo panorama legislativo si è inserita la l. n. 1746/1962, che ha cosi disposto (articolo unico): "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
3. Secondo l’Amministrazione della difesa, resistente in giudizio (che richiama una pronuncia della Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. n.388/2014), nel caso delle campagne di guerra, l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge del 1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni previste dalla legge stessa, ed in particolare fissa il periodo temporale (11/06/1940-08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate. Al fine di poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, infatti, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi di certo nell'art. 23. d.P.R. 1092/1973.
In assenza di specifica disposizione, quindi, il beneficio non può essere attribuito, apparendo del tutto marginale l'apporto giurisprudenziale, trattandosi di pronunce isolate e risalenti.
In concreto, i benefici discendenti dall'applicazione della l. n. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale e si sostanziano, limitatamente al personale in servizio, nell'abbreviazione dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento ai fini dell'attribuzione di uno scatto stipendiale soggetto, peraltro, a riassorbimento in conseguenza della successiva, preordinata, naturale progressione economica biennale per classi legata all'anzianità di servizio.
Stante la predetta dinamica applicativa, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti.
Risulterebbe, infine, ulteriore argomento a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell'ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la l. n. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 20 comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla l. n. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
4. L’assunto dell’Amministrazione resistente non può essere condiviso.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
In punto di fatto è incontestato che, egli , alla data del 26.12.1993, si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU.
Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici , in ragione dell’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
Ritiene questo Giudice destituita di fondamento la tesi del Ministero della difesa poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
Del resto il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Peraltro, non ostano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011).
Per le esposte considerazioni il ricorso del signor S. deve essere accolto.
5. In ordine alla eccepita prescrizione estintiva, si ricorda che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi. Detta normativa prevede, tra l’altro, che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora” (art. 2 commi 4 e 5).
Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
6. Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.
In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (si veda anche C. conti, SSRR, n.6/2008/QM del 24.11.2008).
7. Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna Giulia, in composizione monocratica,
- accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del signor S. A. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Bologna il 26 maggio 2015.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 23/06/2015
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
Corretta a seguito di ordinanza nr.112/15/M depositata il giorno 17 dicembre 2015 così come segue:
“è corretta sostituendo:
a pag. 6 rigo 13, la data “26/12/1993” con la data “05/07/1975”;
a pag. 8 rigo 10 la data “22/05/1995” con la data “22/05/1996”;
a pag. 9 rigo 19 la data “ 22/05/1995” con la data “22/05/1996”.
Fermo il resto”.
Annotazione eseguita il 17 dicembre 2015.
Il Direttore di Segreteria
(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 325/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.478 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, e l’INPS (CF: 80078750587).
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2015, l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa. Assente il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 24 giugno 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 dell’11 dicembre 1962 e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e con maggiorazione degli interessi di mora.
A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver prestato servizio per conto dell’O.N.U. nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni), individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
La legge del dicembre 1962 n° 1746, avrebbe equiparato, agli effetti pensionistici, le missioni in Zone d'intervento per conto dell'ONU, al servizio di guerra, non ponendo alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile, riportata per ampi stralci nel ricorso (in particolare, tra le più recenti, Sezione Friuli Venezia Giulia, n. 242 del 16 novembre 2011; Sezione Prima Centrale, n. 845 del 16 ottobre 2013; Sezione Piemonte, n. 234 del 20 ottobre 2009), a sostegno della dedotta violazione e falsa applicazione del disposto normativo previamente richiamato e degli articoli n.3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e n. 18 del DPR n. 1092/1973.
Il ricorrente ha, inoltre, precisato di aver prodotto istanza in sede amministrativa in data 23 aprile 2014 e di avere proceduto, in ragione della mancata risposta, a diffidare e mettere in mora le Amministrazioni interessate con atto in data 3 settembre 2014, notificato al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014 e all’INPS il 6 ottobre 2014.
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna delle Amministrazioni al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.
Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 1° settembre 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via preliminare, che sia riconosciuta l’esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia (in particolare per l’asserita richiesta della parte stipendiale); nel merito, che sia respinto il gravame in quanto infondato.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo, attesa l’appartenenza del SANNA ad una delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dello Stato la controversia dovrebbe essere ricondotta nell’alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, inerendo l’attribuzione dei predetti benefici al rapporto di lavoro e, solo in via mediata, al rapporto pensionistico.
Nel merito, ripercorsa la vicenda amministrativa della controversa questione, ha specificato che ibenefici invocati dal ricorrente spetterebbero ai militari che hanno svolto servizio per conto dell’ONU e quindi inquadrati in una forza multinazionale, sotto il diretto comando ONU (caschi blu), e non in zona di guerra dove prestano servizio anche forze ONU.
Inoltre, lo Stato Maggiore della Difesa dovrebbe provvedere ad indicare espressamente nella variazione matricolare “ha prestato servizio per conto ONU in zona di intervento”.
In ogni modo, l'attuale normativa stipendiale, introdotta dal D.lgs. n. 193/2003 recante "sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate” all'articolo 6 "effetti sulla retribuzione individuale di anzianità" ha disposto, al comma 2, che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione".
Conseguentemente, i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, concessi in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, sotto forma di beneficio riassorbibile, potrebbero essere riconosciuti al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità, come specificato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5172 del 21 ottobre 2014).
Peraltro, la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e che nella specie sarebbe stato comunque raggiunto dal ricorrente (dato il numero degli anni prestati in servizio).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 13 novembre 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio.
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007, n. 5475), mentre il ricorrente non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, e nell’eccepire, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, la maturata prescrizione quinquennale, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto e, comunque, che sia dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta all’Istituto previdenziale, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 novembre 2015 l’Avvocato PIRAS ha fatto integrale riferimento alla memoria in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalle convenute Amministrazioni nelle memorie di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis,Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha espressamente richiesto (sia in sede amministrativa prima, che davanti a questo Giudice poi), il riconoscimento dei predettibenefici ai soli fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento.
3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente osservare che la legge n. 1746/1962 nasce per l’esigenza di attribuire al personale militare impegnato in missioni ONU benefici a cui gli stessi non avrebbero avuto diritto, non potendosi configurare in tale ipotesi uno stato di guerra.
L’articolo unico della predetta legge dispone, infatti che: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Risultano versate in atti tali disposizioni, dalle quali risulta che la missione in Guatemala, per il periodo in cui il SANNA vi aveva prestato servizio, era ricompresa nelle zone di intervento ONU (cfr., in particolare, lettera del Ministero della Difesa del 14 maggio 2007, con il quale è stato aggiornato il relativo elenco, costituente l’allegato n. 18 delle produzioni difensive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri).
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari e attestazione versati al fascicolo di causa, il periodo in cui ricorrente ha preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU risulta essere esattamente quello per cui, nell’atto introduttivo del giudizio, ha chiesto il riconoscimento del beneficio: missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni).
La tesi negativa delle convenute Amministrazioni, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014 (richiamata in entrambe le difese), muove dalla considerazione che i benefici combattentistici cui si riferisce la disposizione richiamata non possano, per un primo aspetto, identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”, in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945.
Conseguentemente (come è desumibile dai provvedimenti di diniego versati in atti) i beneficidovrebbero essere individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i beneficicombattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanzino nei soli incrementi stipendiali, e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU, porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza, o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale, a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed ai criteri di computo dei benefici ivi previsti (progressione stipendiale per classi e scatti), atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della prima guerra mondiale (1915-1918).
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata da parte ricorrente, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d' intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
La stessa giurisprudenza ha precisato che non è dato desumere, dal quadro ordinamentale, l’esistenza di ragioni che impediscano l’estensione di tali benefici anche in ambito pensionistico (dunque non limitati ai soli incrementi stipendiali), posto che la legge n. 1746 del 1962 dispone la semplice attribuzione degli stessi, mentre le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio, prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011 e, da ultimo, Sez. giur. Puglia, sent. n. 456/2015).
E’, pertanto, con riferimento alle norme da ultimo citate che deve essere effettuato il computo delle campagne di guerra (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e art. 18 del t.u. 1092 del 1973).
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971 (art. 5, comma 2), nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti (la norma individua i destinatari, testualmente negli: “ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”), ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
In definitiva, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950.
Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.
I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.
Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..
Va da ultimo precisato che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS non può trovare accoglimento, in quanto il SANNA risulta cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, ed entro il quinquennio ha formulato richiesta in via amministrativa del beneficio, cui è seguita la diffida (cfr. domanda del 23 aprile 2014 e diffida del 3 settembre 2014, notificata al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014, e all’INPS il 6 ottobre 2014) e promosso la conseguente azione.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici attribuiti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA, in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.
Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.
Nulla per le spese.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 novembre 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 10/12/2015
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Buon 2016 a tutti
Al maresciallo Sanna e altri . chiedo:
Ai fini economici quali sono i vantaggi, di farsi riconoscere i benefici compattentistici, un anno di maggiorazione extra i cinque sulla liquidazione ?, o vi e' un incremento sulla pensione anche se poco ?
In ogni caso andando in pensione ad ottobre 2016, ed avendo prestato servizio in Bosnia nel 2003 per 10 mesi, tutto trascritto nel quadro D del foglio matricolare con la prescritta dicitura " Ha prestato servizio per conto del ONU ecc ecc". Se non promuovo ricorso alla Corte dei Conti dopo la pensione, mi daranno sto ceppo de min......a mi sembra di capire ???.
Grazie a tutti per le informazioni che gentilmente mi vorrete dare Saluti mario1960
Al Maresciallo Sanna che conosco gli do' qualche indizio sulla mia identita', sperando non abbia perso del tutto il suo fiuto investigativo. Centrale Operativa, marito della cugina del cognato,
Al maresciallo Sanna e altri . chiedo:
Ai fini economici quali sono i vantaggi, di farsi riconoscere i benefici compattentistici, un anno di maggiorazione extra i cinque sulla liquidazione ?, o vi e' un incremento sulla pensione anche se poco ?
In ogni caso andando in pensione ad ottobre 2016, ed avendo prestato servizio in Bosnia nel 2003 per 10 mesi, tutto trascritto nel quadro D del foglio matricolare con la prescritta dicitura " Ha prestato servizio per conto del ONU ecc ecc". Se non promuovo ricorso alla Corte dei Conti dopo la pensione, mi daranno sto ceppo de min......a mi sembra di capire ???.
Grazie a tutti per le informazioni che gentilmente mi vorrete dare Saluti mario1960
Al Maresciallo Sanna che conosco gli do' qualche indizio sulla mia identita', sperando non abbia perso del tutto il suo fiuto investigativo. Centrale Operativa, marito della cugina del cognato,
-
- Attività iniziale
- Messaggi: 19
- Iscritto il: ven ott 04, 2013 1:31 pm
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
Anche se non ho ricevuto riscontri ai precedenti post, vi mostro di seguito una ulteriore sentenza favorevole della Corte dei Conti della Sicilia.
Saluti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 1101/2015
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 20/11/2014 ed iscritto al n. 62120 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
C. D. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Di Lorenzo, presso il cui studio, sito in Corleone nella via Carmine n. 3, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
MINISTERO DELLA DIFESA
I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) rappresentato dall’Avv. Giuseppe Bernocchi
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentiti nella pubblica udienza del 17 novembre 2015, l’avv. Salvatore Grado, su delega dell’Avv. Di Lorenzo, per il ricorrente, l’Avv. Maria Grazia Sparacino per l’INPS, su delega orale dell’Avv. Bernocchi, e il Col. Mario Di Iurio, in rappresentanza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in pensione dal 21 marzo 2007, data in cui è stato collocato in congedo assoluto per infermità, riferiva di essere titolare di trattamento pensionistico n. 10332309 corrisposto dall'INPDAP (ora INPS) di Palermo.
Lo stesso lamentava che il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il decreto n. 256 del 19 aprile 2013, con cui era stata determinata la propria pensione definitiva, aveva omesso di considerare tra i servizi lavorativi prestati il periodo di servizio reso in Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 05 agosto 1999 al 12 febbraio 2000 nell'ambito dell'operazione “Joint Guard" per conto dell'ONU, poi riconosciuta come zona di intervento ONU dalla circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL2 VDGMV0215719 del 31 luglio 2013.
Il ricorrente contestava quindi il mancato computo dei predetti servizi da parte del Centro Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri e ne chiedeva il riconoscimento in via giurisdizionale per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo unico della L. n. 1746 del 1962 con conseguente ricalcolo della pensione in godimento e condanna dell’INPS alla corresponsione degli arretrati e degli accessori come per legge. Chiedeva altresì la condanna alle spese delle Amministrazioni resistenti.
Con memoria depositata il 28.8.2015 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questione afferente il rapporto di lavoro e come tale assoggettata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito, confermava la correttezza del proprio operato e sosteneva che le argomentazioni del ricorrente non trovavano riscontro nelle fonti normative, atteso il contenuto del DPR n. 150/87 e del D. Lgs n. 193/2003, che il diritto all’attribuzione dei benefici richiesti competeva esclusivamente al personale che avesse prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella forza multinazionale sotto il diretto comando ONU (cd. caschi blu) e che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere il calcolo dei cinque anni.
Con memoria depositata il 16.11.2015, l’INPS (ex INPDAP) rappresentava l’asserita inammissibilità del ricorso, a mente dell’art. 71 del R.D. n. 1038/1933, per l’omessa presentazione della domanda in via amministrativa. Nel merito, sosteneva l’infondatezza del ricorso ed evidenziava di avere ricoperto nella vicenda il mero ruolo di ordinatore secondario di spesa.
All’udienza pubblica del 17 novembre 2015, la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento delle proprie pretese; il difensore dell’INPS e il rappresentante del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri chiedevano il rigetto del ricorso.
Previa camera di consiglio il Giudice ha poi dato lettura, al termine dell’udienza, del dispositivo della presente sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 429, comma primo, c.p.c.
Considerato in
DIRITTO
L’articolo unico della legge n. 1746 dell’11.12.1962, dispone che: “Al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
Nel foglio matricolare prodotto dal ricorrente è chiaramente annotato, alla data del 29.08.2000, “Tale in zona di intervento in Sarajevo (Bosnia Erzegovina) missione <<Joint Guard>> per conto dell’ONU dal 5.8.1999 al 12.2.2000”. Inoltre, con la circolare n. M_D GMIL2 VDGMV0215719 del 31 luglio 2013, il Ministero della Difesa ha aggiornato le zone di intervento per conto dell’ONU, ai fini del riconoscimento al personale militare ivi intervenuto dei benefici previsti dalla legge 11 dicembre 1962, n. 1746. Tra le suddette zone è stata inserita la Bosnia Erzegovina (ex Yugoslavia) con la previsione della missione “Joint Guard” dal 20.12.1996 al 19.6.1988 e dal 9.6.1999 al 31.12.2002. In tale seconda fase risulta ricompreso il servizio svolto dal ricorrente.
Nonostante l’avvenuto svolgimento di servizio in zona di intervento ONU, ai sensi della citata normativa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri non riconduce al predetto servizio l’attribuzione di alcun beneficio pensionistico, ritenendo possibili soltanto incrementi di natura stipendiale sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il tenore letterale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 non consente infatti di limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione del riconoscimento ivi previsto in quanto la norma è attributiva dei benefici combattentistici tout court. Come è stato anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sez. I centrale di appello sentenza n. 845/2013) le norme verso le quali il predetto articolo unico opera un implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono anche benefici di natura pensionistica.
Altrettanto prive di pregio appaiono le eccezioni sollevate dall’INPS.
In primo luogo, va evidenziato che la proponibilità dell’azione concernente un provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza è subordinata all’intervenuta conclusione dell’iter istruttorio volto alla valutazione della spettanza del trattamento pensionistico e alla quantificazione dello stesso.
Per ragioni di economia processuale, il controllo giudiziario delle doglianze del ricorrente richiede che il procedimento amministrativo sia stato esitato con l’adozione del provvedimento definitivo inerente la pensione.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel proprio decreto di pensione, delle campagne svolte nell’ambito di una missione promossa dall’ONU. Non vi è dubbio quindi, in presenza di un provvedimento di pensione, che non occorresse formulare alcuna preventiva domanda in via amministrativa.
Altrettanto improprio appare il riferimento all’art. 147 del DPR n. 1092/1973 in quanto i benefici richiesti non sono assimilabili ai servizi computabili a domanda, di cui alla norma richiamata dall’ente previdenziale, non trattandosi di servizi svolti anteriormente alla nomina.
Oltretutto l’INPS ha trascurato di riferire che la posizione assunta dall’Ente previdenziale sul punto è sempre stata favorevole ai pensionati, come si evince dalle nota operativa n. 7 del 02.07.2007 dell’INPDAP (ai fini dell’indennità di buonuscita) e dalle successive note operative n. 8 del 17.03.2008 e n. 16 del 28.05.2008.
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui all’art. unico della legge n. 1746 del 1962.
Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, secondo i criteri di cumulo parziale indicati nella sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, cui si fa integrale rinvio.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962 che ha dato luogo, nel tempo, a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 17 novembre 2015 .
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro
Saluti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 1101/2015
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 20/11/2014 ed iscritto al n. 62120 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
C. D. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Di Lorenzo, presso il cui studio, sito in Corleone nella via Carmine n. 3, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
MINISTERO DELLA DIFESA
I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) rappresentato dall’Avv. Giuseppe Bernocchi
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentiti nella pubblica udienza del 17 novembre 2015, l’avv. Salvatore Grado, su delega dell’Avv. Di Lorenzo, per il ricorrente, l’Avv. Maria Grazia Sparacino per l’INPS, su delega orale dell’Avv. Bernocchi, e il Col. Mario Di Iurio, in rappresentanza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in pensione dal 21 marzo 2007, data in cui è stato collocato in congedo assoluto per infermità, riferiva di essere titolare di trattamento pensionistico n. 10332309 corrisposto dall'INPDAP (ora INPS) di Palermo.
Lo stesso lamentava che il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il decreto n. 256 del 19 aprile 2013, con cui era stata determinata la propria pensione definitiva, aveva omesso di considerare tra i servizi lavorativi prestati il periodo di servizio reso in Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 05 agosto 1999 al 12 febbraio 2000 nell'ambito dell'operazione “Joint Guard" per conto dell'ONU, poi riconosciuta come zona di intervento ONU dalla circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL2 VDGMV0215719 del 31 luglio 2013.
Il ricorrente contestava quindi il mancato computo dei predetti servizi da parte del Centro Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri e ne chiedeva il riconoscimento in via giurisdizionale per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo unico della L. n. 1746 del 1962 con conseguente ricalcolo della pensione in godimento e condanna dell’INPS alla corresponsione degli arretrati e degli accessori come per legge. Chiedeva altresì la condanna alle spese delle Amministrazioni resistenti.
Con memoria depositata il 28.8.2015 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questione afferente il rapporto di lavoro e come tale assoggettata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito, confermava la correttezza del proprio operato e sosteneva che le argomentazioni del ricorrente non trovavano riscontro nelle fonti normative, atteso il contenuto del DPR n. 150/87 e del D. Lgs n. 193/2003, che il diritto all’attribuzione dei benefici richiesti competeva esclusivamente al personale che avesse prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella forza multinazionale sotto il diretto comando ONU (cd. caschi blu) e che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere il calcolo dei cinque anni.
Con memoria depositata il 16.11.2015, l’INPS (ex INPDAP) rappresentava l’asserita inammissibilità del ricorso, a mente dell’art. 71 del R.D. n. 1038/1933, per l’omessa presentazione della domanda in via amministrativa. Nel merito, sosteneva l’infondatezza del ricorso ed evidenziava di avere ricoperto nella vicenda il mero ruolo di ordinatore secondario di spesa.
All’udienza pubblica del 17 novembre 2015, la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento delle proprie pretese; il difensore dell’INPS e il rappresentante del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri chiedevano il rigetto del ricorso.
Previa camera di consiglio il Giudice ha poi dato lettura, al termine dell’udienza, del dispositivo della presente sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 429, comma primo, c.p.c.
Considerato in
DIRITTO
L’articolo unico della legge n. 1746 dell’11.12.1962, dispone che: “Al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
Nel foglio matricolare prodotto dal ricorrente è chiaramente annotato, alla data del 29.08.2000, “Tale in zona di intervento in Sarajevo (Bosnia Erzegovina) missione <<Joint Guard>> per conto dell’ONU dal 5.8.1999 al 12.2.2000”. Inoltre, con la circolare n. M_D GMIL2 VDGMV0215719 del 31 luglio 2013, il Ministero della Difesa ha aggiornato le zone di intervento per conto dell’ONU, ai fini del riconoscimento al personale militare ivi intervenuto dei benefici previsti dalla legge 11 dicembre 1962, n. 1746. Tra le suddette zone è stata inserita la Bosnia Erzegovina (ex Yugoslavia) con la previsione della missione “Joint Guard” dal 20.12.1996 al 19.6.1988 e dal 9.6.1999 al 31.12.2002. In tale seconda fase risulta ricompreso il servizio svolto dal ricorrente.
Nonostante l’avvenuto svolgimento di servizio in zona di intervento ONU, ai sensi della citata normativa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri non riconduce al predetto servizio l’attribuzione di alcun beneficio pensionistico, ritenendo possibili soltanto incrementi di natura stipendiale sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il tenore letterale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 non consente infatti di limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione del riconoscimento ivi previsto in quanto la norma è attributiva dei benefici combattentistici tout court. Come è stato anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sez. I centrale di appello sentenza n. 845/2013) le norme verso le quali il predetto articolo unico opera un implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono anche benefici di natura pensionistica.
Altrettanto prive di pregio appaiono le eccezioni sollevate dall’INPS.
In primo luogo, va evidenziato che la proponibilità dell’azione concernente un provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza è subordinata all’intervenuta conclusione dell’iter istruttorio volto alla valutazione della spettanza del trattamento pensionistico e alla quantificazione dello stesso.
Per ragioni di economia processuale, il controllo giudiziario delle doglianze del ricorrente richiede che il procedimento amministrativo sia stato esitato con l’adozione del provvedimento definitivo inerente la pensione.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel proprio decreto di pensione, delle campagne svolte nell’ambito di una missione promossa dall’ONU. Non vi è dubbio quindi, in presenza di un provvedimento di pensione, che non occorresse formulare alcuna preventiva domanda in via amministrativa.
Altrettanto improprio appare il riferimento all’art. 147 del DPR n. 1092/1973 in quanto i benefici richiesti non sono assimilabili ai servizi computabili a domanda, di cui alla norma richiamata dall’ente previdenziale, non trattandosi di servizi svolti anteriormente alla nomina.
Oltretutto l’INPS ha trascurato di riferire che la posizione assunta dall’Ente previdenziale sul punto è sempre stata favorevole ai pensionati, come si evince dalle nota operativa n. 7 del 02.07.2007 dell’INPDAP (ai fini dell’indennità di buonuscita) e dalle successive note operative n. 8 del 17.03.2008 e n. 16 del 28.05.2008.
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui all’art. unico della legge n. 1746 del 1962.
Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, secondo i criteri di cumulo parziale indicati nella sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, cui si fa integrale rinvio.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962 che ha dato luogo, nel tempo, a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 17 novembre 2015 .
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da mark77 »
Dobbiamo attendere che si pronunci la Corte Costituzionale...e, in caso di esito negativo, non resterà che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
-
- Attività iniziale
- Messaggi: 19
- Iscritto il: ven ott 04, 2013 1:31 pm
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
Penso che basti la Corte dei Conti...le prime 2 sentenze del 2016 in banca dati sull'argomento sono favorevoli nel merito (specifico nel merito poichè uno dei 2 ricorsi risulta inammissibile per mancato interesse del ricorrente) e si uniscono alle altre 4 da me postate recentemente. Esse considerano anche le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato del 2014 ed il conseguente ricorso alla Consulta.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Buona lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2016 con l'assistenza del Segretario Anna DE ANGELIS, sentito l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;
visto il ricorso iscritto al n. 13696 del registro di Segreteria;
esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13696 del registro di Segreteria, prodotto dal Sig. BOSCARDIN Giancarlo, nato a Gorizia l’01.09.1947 e residente a Tolmezzo (UD), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo BORELLO del Foro di Roma e ROMA Raffaella del Foro di Udine, con domicilio eletto per la causa presso lo studio di quest’ultima in Udine, Via Poscolle n. 73, nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, per riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 e all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997.
F A T T O
E’ ricorso avanti a questa Corte il Sig. BOSCARDIN Giancarlo, come sopra rappresentato e difeso, il quale, nei confronti del Ministero della Difesa, ha chiesto che gli siano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 ed all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997, ovvero il riconoscimento di 5 campagne di guerra con correlata rivalutazione deltrattamento pensionistico in godimento e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria; spese di lite rifuse.
Ufficiale dell’Esercito attualmente in quiescenza, ha riportato di aver prestato vari servizi fuori area nel corso della sua carriera, prendendo parte a 5 missioni ONU ricomprese nell’elenco delle zone d’intervento allegato alle apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa; ha precisato i termini identificativi e la durata di tali missioni in Bosnia Erzegovina Kosovo ed in Albania.
Ha quindi riferito di aver presentato istanza al Ministero della Difesa volta ad ottenere, per tali missioni, il riconoscimento dei benefici combattentistici , nonché, a fini pensionistici, la supervalutazione dei periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone d’intervento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo unico della L. 1746/1962 e dell’art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, e di aver ricevuto dal Ministero una risposta negativa recante motivazioni che egli ritiene senza fondamento.
Il ricorrente ha così sostenuto che l’articolo unico della L. 1746/1962 prevedetestualmente che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento sono estesi i benefici previsti a favore dei combattenti” e che le “zone d’intervento” sono indicate in apposite disposizioni dello Stato Maggiore, le quali, per quanto lo riguarda, aggiornate all’anno 2013, ricomprendono le zone ed i periodi in cui si collocano i suoi servizi operativi nella ex Jugoslavia ed in Albania.
Ha precisato le modalità di attribuzione, ex art. 3 della L. 390/1950 ed art. 18 D.P.R. n. 1092/1973, dei benefici in questione, che ha affermato portare, nel suo caso, ad unriconoscimento pari a 5 campagne di guerra.
Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, giorno precedente l’udienza fissata per la discussione della causa, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla richiesta del ricorrente di rideterminazione dell’indennità di buonuscita, materia che ha affermato riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Per la domanda di supervalutazione pensionistica dei servizi prestati in zone d’intervento per conto dell’ONU, l’Amministrazione della Difesa ne ha negato il fondamento giuridico, rilevando che non sussiste nell’ordinamento una norma che equipari espressamente le missioni di pace per conto dell’ONU alle campagne di guerra del 1915-1918 o del 1940-1945. Le determinazioni periodiche dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa – ha soggiunto – comportano esclusivamente il riconoscimento formale delle zone d’intervento ONU e non anche la pretesa equiparazione.
L’Amministrazione ha richiamato, a conferma, l’art. 5, comma 2, della L. 824/1971, che esclude il personale di cui alla legge n. 1746/1962 dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, contenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Ha ancora richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l’art. 3 della legge n. 108/2009 ed affermato non priva di fondamento anche la tesi secondo cui, per indicazioni interpretative derivanti da norme sopravvenute (in particolare art. 5 D.Lgs. 165/1997), l’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, dovrebbe ritenersi, all’attuale, implicitamente abrogato o comunque disapplicato.
L’Amministrazione ha ancora sostenuto, con riferimento agli aspetti stipendiali della questione, l’incompatibilità dell’attribuzione dei benefici de quibus al personale militare non dirigenziale, cui non si applica più il sistema della progressione economica per classi e scatti.
Tale incompatibilità – ha osservato – è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5172/2014, nella quale è stato anche affermato che la supervalutazione prevista dalla L. 390/1950, è da ritenersi stabilita solo per i militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945. A tale decisione – ha soggiunto - si è conformata la più recente giurisprudenza amministrativa, mentre il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ravvisando nella normativa così interpretata profili di illegittimità costituzionale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale (e quindi l’Amministrazione, poiché la questione non è ancora stata decisa, ha affermato che quanto meno sussistono i presupposti per una sospensione del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta).
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo declaratoria di difetto di giurisdizionedella Corte dei Conti in ordine alla domanda di rideterminazione dell’indennità di buonuscita; per la domanda pensionistica, ha chiesto il rigetto del ricorso; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme arretrate eventualmentespettanti al ricorrente.
All’udienza del 20 ottobre 2015 è stato preliminarmente preso atto che la costituzione dell’Amministrazione della Difesa ha sanato l’irregolarità della notificazione del ricorso, effettuata al Ministero solo presso l’Avvocatura dello Stato di Trieste; la trattazione della causa, attesa la scusabile tardività di tale costituzione, è stata rinvita all’udienza del 19 gennaio 2016.
In data 7 gennaio 2016 il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è costituito tramite nuovo difensore, l’Avv. Carlo Borello, ed ha confermato le deduzioni e le domande dell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì, per l’ipotesi di un’interpretazione dell’articolo unico della legge 1746/1962 nel senso di cui alla sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, che sia rimessa alla Consulta la questione di legittimità dello stesso per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 19 gennaio 2016, nessuno presente per il Ministero della Difesa, è stato sentita l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, che ha confermato deduzioni e conclusioni in atti.
D I R I T T O
Pregiudizialmente va precisato che poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda verificato alla stregua del petitumsostanziale (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 27187/2006 e n. 24172/2004), sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in merito ad una domanda diretta, come in fattispecie, a rivendicare il computo con supervalutazione, a fini pensionistici, di un servizio prestato nell’Amministrazione militare. E’ alla Corte dei Conti che è infatti riservata dall’ordinamento la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato, ovvero sugli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti alla sua cognizione da leggi speciali (art. 62 R.D. n. 1934/1214) ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed all’equo indennizzo (art. 29 del D.Lgs. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica. Ciò premesso, nel merito della vertenza, si osserva quanto segue.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: “Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Nel foglio matricolare depositato in causa (all. doc. 3) sono annotati i termini identificativi e la durata delle missioni svolte dal ricorrente BOSCARDIN Giancarlo in Bosnia Erzegovina Kosovo (dal 14.01.1996 al 28.06.1996, dal 02.04.1997 al 16.10.1997, dal 21.09.1998 al 31.03.1999 e dal 29.06.2000 al 03.11.2000) ed in Albania (dal 27.03.2001 al 02.08.2001).
Tali missioni sono ricomprese, per zone e per periodi, nell’elenco allegato alla determinazione con la quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiornato al 31 dicembre 2011 l’elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge (all. doc. 1 ric.).
L’Amministrazione della Difesa nega tuttavia, per tali servizi, i benefici pensionistici che sarebbero da ricondurre al riconoscimento, previsto dalla legge n. 1746/1962, dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”, che, a fini pensionistici, sono quelli di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall’art. 1858 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), nel quale si dispone che “il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia” (le modalità di calcolo di tale beneficio trovano disciplina nell’art. 3 della legge n. 390/1950, disposizione che, pur risalente, è l’unica a fornire regole di computo delle campagne di guerra).
Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che i benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, previsti dalla legge n. 336/1970 e dalla stessa legge n. 824/1971, non si applicano, per espressa disposizione dell’art. 5 della L. 824/1971, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746” ed altresì che il servizio nelle missioni per conto dell’ONU, che sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.
La tesi non è condivisibile.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 5 della L. 824/1971, va infatti osservato che tale disposizione, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle “zone di intervento” O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962; a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.
Tale significato applicativo non può essere altro che quello che ammette, per il personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973; diversamente, non si vede quali benefici potrebbero essere riconosciuti, a fini pensionistici, al personale di cui alla legge n. 1746/1962.
Si è pronunciata in tal senso una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013).
La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative O.N.U. è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.
Va infatti rilevato che l’assimilazione a fini pensionistici, con l’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge.
Peraltro – come è stato già riportato nelle sentenze n. 234/2009 della Sezione Piemonte e n. 242/2011 di questa Sezione - lo Stato Maggiore dell’Esercito (I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), con nota prot. 1160 del 9 aprile 2008, aveva richiamato l’attenzione sulle note operative l.N.P.D.A.P. n. 7 del 02.07.2007 e n. 8 del 17.03.2008 (e cfr. anche nota n. 16 del 28.05.2008), nelle quali si era affermato, tra l’altro, che i servizi prestati in zone d’intervento ONU, qualora svolti nell’anno solare per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, danno diritto al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “ benefici …in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali, all’evoluzione della struttura retributiva dei quali una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5172 del 21.10.2014, ricollega il sostanziale venir meno dell’operatività della legge citata.
Tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l’applicazione dei “ benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, citate sentenze della Corte dei Conti Sez. I^ App. n. 845/2013, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011 e Sez. Puglia n. 456/2015).
Ciò rende non convincente la tesi contenuta nella sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, il cui prevalente argomento interpretativo è peraltro indebolito anche dall’essere pertinente per il solo personale militare non dirigenziale, al quale non si applica più il sistema della progressione economica stipendiale per classi e scatti (peraltro il ricorrente BOSCARDIN ricopriva in servizio il grado di Colonnello ed era quindi inquadrato nella “dirigenza militare”).
Pertanto il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto del Col. BOSCARDIN Giancarlo alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (ove tali benefici non siano stati, per taluni interventi operativi, già riconosciuti; cfr. note doc. 2 all. al ricorso), che risultano comportare, in ragione dei sopraindicati periodi di servizio svolti dal ricorrente in zone d’intervento O.N.U., il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di 5 campagne di guerra.
Si rammenta che l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (norma che non può ritenersi – come anche assume l’Amministrazione della Difesa - implicitamente espunta dall’ordinamento sulla base di indicazioni interpretative, alquanto opinabili, provenienti da norme sopravvenute), stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.
Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione retroattiva della pensione, spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (determinata, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c., alla stregua degli indici rilevati dall'ISTAT anno per anno) a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme sino al saldo. Il cumulo di interessi e rivalutazione è peraltro da riconoscersi solo parzialmente, ovvero la rivalutazione solo quale eventuale integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione ISTAT dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. n. 10/QM del 18.10.2002).
Per tali spettanze va peraltro accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale oppostadell’Amministrazione della Difesa, limitando il diritto del ricorrente alla percezione degliarretrati ai cinque anni precedenti la richiesta prodotta al Ministero il 23 maggio 2014 (doc. 4 all. ric.).
Risulta infatti che il Col. BOSCARDIN presentò istanza intesa ad ottenere i benefici in questione già nell’anno 1999 (risulta indirettamente, dalla lettera del Comando Brigata Alpina Julia dd. 21 settembre 1999; doc. 2 all. ric.). Tale istanza non sortì esito positivo, ma, iniziato a decorrere dalla medesima un nuovo termine quinquennale di prescrizione, non risulta che il ricorrente abbia prodotto successivi atti interruttivi della prescrizione prima della succitata richiesta del 23 maggio 2014, venendo così a mancare quella continuità nella rivendicazione del diritto che ne avrebbe precluso l’estinzione per il periodo antecedente il 23 maggio 2009.
Va dichiarato infine, per l’ulteriore domanda del ricorrente volta, in ragione del riconoscimento dei benefici in questione, anche alla “rideterminazione dell’indennità di buonuscita”, va osservato che – come già rammentato - non sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in tale materia, trattandosi di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo.
Per il regolamento delle spese di giudizio, sussistano gravi ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo, nella giurisprudenza contabile ed amministrativa, a divergenze interpretative tuttora non risolte.
P.Q.M.
il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del Col. BOSCARDIN Giancarlo alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici (per la parte in cui, come da documentazione in atti, non siano stati già riconosciuti) di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973;
2) condanna l’Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente le spettanze arretrate derivanti dalla riliquidazione della pensione, con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima nei limiti dell'eventuale maggior danno), dichiarando prescritte quelle precedenti il 23 maggio 2009;
3) dichiara che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì del Giudice Amministrativo, sulla domanda riguardante l’indennità di buonuscita;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trieste nell’udienza del 19 gennaio 2016.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (Paolo SIMEON)
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2016 con l'assistenza del Segretario Anna DE ANGELIS, sentito l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;
visto il ricorso iscritto al n. 13697 del registro di Segreteria;
esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13697 del registro di Segreteria, prodotto dal Gen. LENZINI Villi,nato a Tolmezzo (UD) il 03.11.1949 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo BORELLO del Foro di Roma e ROMA Raffaella del Foro di Udine, con domicilio eletto per la causa presso lo studio di quest’ultima in Udine, Via Poscolle n. 73, nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, per riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 e all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997.
F A T T O
E’ ricorso avanti a questa Corte il Gen. LENZINI Villi, come sopra rappresentato e difeso, il quale, nei confronti del Ministero della Difesa, ha chiesto che gli siano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 ed all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997, ovvero il riconoscimento di 3 campagne di guerra con correlata rivalutazione del trattamentopensionistico in godimento e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria; spese di lite rifuse.
Ufficiale dell’Esercito attualmente in quiescenza, ha riportato di aver prestato servizi fuori area nel corso della sua carriera, prendendo parte a 3 missioni ONU ricomprese nell’elenco delle zone d’intervento allegato alle apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa; ha precisato i termini identificativi e la durata di tali missioni in Mozambico, Bosnia Erzegovina e Kosovo.
Ha quindi riferito di aver presentato, nell’ottobre dell’anno 2014, un’istanza al Ministero della Difesa volta ad ottenere, per tali missioni, il riconoscimento dei beneficicombattentistici , nonché, a fini pensionistici, la supervalutazione dei periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone d’intervento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo unico della L. 1746/1962 e dell’art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, e di non aver ricevuto alcuna risposta.
Il ricorrente, avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione, ha quindi proposto ricorso avanti a questa Corte, sostenendo che l’articolo unico della L. 1746/1962, prevedetestualmente che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento sono estesi i benefici previsti a favore dei combattenti” e che le “zone d’intervento” sono indicate in apposite disposizioni dello Stato Maggiore, le quali, per quanto lo riguarda, aggiornate all’anno 2013, ricomprendono le zone ed i periodi in cui si collocano i suoi servizi operativi in Mozambico e nella ex Jugoslavia.
Ha precisato le modalità di attribuzione, ex art. 3 della L. 390/1950 ed art. 18 D.P.R. n. 1092/1973, dei benefici in questione, che ha affermato portare, nel suo caso, ad unriconoscimento pari a 3 campagne di guerra.
Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, giorno precedente l’udienza fissata per la discussione della causa, integrata da altra di medesima data, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla richiesta del ricorrente di rideterminazione dell’indennità di buonuscita, materia che ha affermato riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Per la domanda di supervalutazione pensionistica dei servizi prestati in zone d’intervento per conto dell’ONU, l’Amministrazione della Difesa ne ha negato il fondamento giuridico, rilevando che non sussiste nell’ordinamento una norma che equipari espressamente le missioni di pace per conto dell’ONU alle campagne di guerra del 1915-1918 o del 1940-1945. Le determinazioni periodiche dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa – ha soggiunto – comportano esclusivamente il riconoscimento formale delle zone d’intervento ONU e non anche la pretesa equiparazione.
L’Amministrazione ha richiamato, a conferma, l’art. 5, comma 2, della L. 824/1971, che esclude il personale di cui alla legge n. 1746/1962 dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, contenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Ha ancora richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l’art. 3 della legge n. 108/2009 ed affermato non priva di fondamento anche la tesi secondo cui, per indicazioni interpretative derivanti da norme sopravvenute (in particolare art. 5 D.Lgs. 165/1997), l’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, dovrebbe ritenersi, all’attuale, implicitamente abrogato o comunque disapplicato.
L’Amministrazione ha ancora sostenuto, con riferimento agli aspetti stipendiali della questione, l’incompatibilità dell’attribuzione dei benefici de quibus al personale militare non dirigenziale, cui non si applica più il sistema della progressione economica per classi e scatti.
Tale incompatibilità – ha osservato – è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5172/2014, nella quale è stato anche affermato che la supervalutazione prevista dalla L. 390/1950, è da ritenersi stabilita solo per i militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945. A tale decisione – ha soggiunto - si è conformata la più recente giurisprudenza amministrativa, mentre il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ravvisando nella normativa così interpretata profili di illegittimità costituzionale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale (e quindi l’Amministrazione, poiché la questione non è ancora stata decisa, ha affermato che quanto meno sussistono i presupposti per una sospensione del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta).
Il Ministero della Difesa ha in ogni caso rilevato che il ricorrente (arruolatosi nell’anno 1969 e collocato in congedo nell’anno 2009) ha maturato la massima anzianità contributiva pari ad anni 40, corrispondente all’aliquota pensionistica dell’80%. Pertanto – ha osservato – l’eventuale riconoscimento del beneficio richiesto non inciderebbe sull’ammontare del trattamento pensionistico del Gen. LENZINI.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo declaratoria di difetto di giurisdizionedella Corte dei Conti in ordine alla domanda di rideterminazione dell’indennità di buonuscita; per la domanda pensionistica ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire; in via subordinata che il ricorso sia respinto nel merito.
All’udienza del 20 ottobre 2015 è stato preliminarmente preso atto che la costituzione dell’Amministrazione della Difesa ha sanato l’irregolarità della notificazione del ricorso, effettuata al Ministero solo presso l’Avvocatura dello Stato di Trieste; la trattazione della causa, attesa la scusabile tardività di tale costituzione, è stata rinvita all’udienza del 19 gennaio 2016.
In data 7 gennaio 2016 il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è costituito tramite nuovo difensore, l’Avv. Carlo Borello, ed ha confermato le deduzioni e le domande dell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì, per l’ipotesi di un’interpretazione dell’articolo unico della legge 1746/1962 nel senso di cui alla sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, che sia rimessa alla Consulta la questione di legittimità dello stesso per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 19 gennaio 2016, nessuno presente per il Ministero della Difesa, è stato sentita l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, che ha confermato deduzioni e conclusioni in atti.
D I R I T T O
Pregiudizialmente va precisato che poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda verificato alla stregua del petitumsostanziale (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 27187/2006 e n. 24172/2004), sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in merito ad una domanda diretta, come in fattispecie, a rivendicare il computo con supervalutazione, a fini pensionistici, di un servizio prestato nell’Amministrazione militare. E’ alla Corte dei Conti che è infatti riservata dall’ordinamento la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato, ovvero sugli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti alla sua cognizione da leggi speciali (art. 62 R.D. n. 1934/1214) ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed all’equo indennizzo (art. 29 del D.Lgs. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ciò premesso, nel merito della vertenza, si osserva quanto segue.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Nel foglio matricolare depositato in causa (all. doc. 2) sono annotati i termini identificativi e la durata delle missioni svolte dal ricorrente Gen. LENZINI in Mozambico (dal 17.10.1993 al 24.01.1994), Bosnia Erzegovina (dal 15.11.2001 al 21.03.2002) e Kosovo (dal 17.11.2005 al 23.05.2006).
Tali missioni sono ricomprese, per zone e per periodi, nell’elenco allegato alla determinazione con la quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiornato al 31 dicembre 2011 l’elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge (all. doc. 1 ric.).
L’Amministrazione della Difesa nega tuttavia, per tali servizi, i benefici pensionistici che sarebbero da ricondurre al riconoscimento, previsto dalla legge n. 1746/1962, dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”, che, a fini pensionistici, sono quelli di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall’art. 1858 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), nel quale si dispone che “il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia” (le modalità di calcolo di tale beneficio trovano disciplina nell’art. 3 della legge n. 390/1950, disposizione che, pur risalente, è l’unica a fornire regole di computo delle campagne di guerra).
Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che i benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, previsti dalla legge n. 336/1970 e dalla stessa legge n. 824/1971, non si applicano, per espressa disposizione dell’art. 5 della L. 824/1971, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746” ed altresì che il servizio nelle missioni per conto dell’ONU, che sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.
La tesi non è condivisibile.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 5 della L. 824/1971, va infatti osservato che tale disposizione, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle “zone di intervento” O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962; a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.
Tale significato applicativo non può essere altro che quello che ammette, per il personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973; diversamente, non si vede quali benefici potrebbero essere riconosciuti, a fini pensionistici, al personale di cui alla legge n. 1746/1962.
Si è pronunciata in tal senso una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013).
La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative ONU è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.
Va infatti rilevato che l’assimilazione a fini pensionistici, con l’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge.
Peraltro – come è stato già riportato nelle sentenze n. 234/2009 della Sezione Piemonte e n. 242/2011 di questa Sezione - lo Stato Maggiore dell’Esercito (I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), con nota prot. 1160 del 9 aprile 2008, aveva richiamato l’attenzione sulle note operative l.N.P.D.A.P. n. 7 del 02.07.2007 e n. 8 del 17.03.2008 (e cfr. anche nota n. 16 del 28.05.2008), nelle quali si era affermato, tra l’altro, che i servizi prestati in zone d’intervento ONU, qualora svolti nell’anno solare per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, danno diritto al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “ benefici …in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali, all’evoluzione della struttura retributiva dei quali una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5172 del 21.10.2014, ricollega il sostanziale venir meno dell’operatività della legge citata.
Tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l’applicazione dei “ benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, citate sentenze della Corte dei Conti Sez. I^ App. n. 845/2013, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011 e Sez. Puglia n. 456/2015).
Ciò rende non convincente la tesi contenuta nella sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, il cui prevalente argomento interpretativo è peraltro indebolito anche dall’essere pertinente per il solo personale militare non dirigenziale, al quale non si applica più il sistema della progressione economica stipendiale per classi e scatti (peraltro il ricorrente LENZINI ricopriva in servizio il grado di Colonnello ed era quindi inquadrato nella “dirigenza militare”).
Pertanto la domanda del ricorrente Gen. LENZINI risulta fondata nel merito quanto a diritto all’applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 per i sopraindicati periodi di servizio svolti in zone d’intervento ONU, che comportano, complessivamente, il riconoscimento pensionistico di 3 campagne di guerra. Si rammenta che l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (norma che non può ritenersi – come anche assume l’Amministrazione della Difesa - implicitamente espunta dall’ordinamento sulla base di indicazioni interpretative, alquanto opinabili, provenienti da norme sopravvenute), stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.
Ciò doverosamente premesso, va tuttavia rilevato che tale riconoscimento non comporta – come ha condivisibilmente osservato il Ministero della Difesa – alcuna incidenza sul trattamento pensionistico liquidato al ricorrente. Il Gen. LENZINI, in servizio dall’anno 1969 e collocato in congedo nell’anno 2009, hainfatti maturato la massima anzianità contributiva riconoscibile nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, pari ad anni 40, cui corrisponde l’aliquota pensionistica dell’80%.
Deve pertanto prendersi atto che il ricorso, per quanto riguarda la domanda pensionistica, è stato proposto in sostanziale carenza di interesse. Pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Quanto all’ulteriore domanda del ricorrente volta, in ragione del riconoscimento deibenefici in questione, anche alla “rideterminazione dell’indennità di buonuscita”, va osservato che – come già rammentato - non sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in tale materia, trattandosi di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo.
Per il regolamento delle spese di giudizio, sussistano gravi ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo, nella giurisprudenza contabile ed amministrativa, a divergenze interpretative tuttora non risolte.
P.Q.M.
il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso, quanto alla domanda pensionistica, inammissibile per carenza di interesse ad agire;
2) dichiara che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì del Giudice Amministrativo, sulla domanda riguardante l’indennità di buonuscita;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste nell’udienza del 19 gennaio 2016.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (Paolo SIMEON)
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Buona lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2016 con l'assistenza del Segretario Anna DE ANGELIS, sentito l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;
visto il ricorso iscritto al n. 13696 del registro di Segreteria;
esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13696 del registro di Segreteria, prodotto dal Sig. BOSCARDIN Giancarlo, nato a Gorizia l’01.09.1947 e residente a Tolmezzo (UD), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo BORELLO del Foro di Roma e ROMA Raffaella del Foro di Udine, con domicilio eletto per la causa presso lo studio di quest’ultima in Udine, Via Poscolle n. 73, nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, per riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 e all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997.
F A T T O
E’ ricorso avanti a questa Corte il Sig. BOSCARDIN Giancarlo, come sopra rappresentato e difeso, il quale, nei confronti del Ministero della Difesa, ha chiesto che gli siano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 ed all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997, ovvero il riconoscimento di 5 campagne di guerra con correlata rivalutazione deltrattamento pensionistico in godimento e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria; spese di lite rifuse.
Ufficiale dell’Esercito attualmente in quiescenza, ha riportato di aver prestato vari servizi fuori area nel corso della sua carriera, prendendo parte a 5 missioni ONU ricomprese nell’elenco delle zone d’intervento allegato alle apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa; ha precisato i termini identificativi e la durata di tali missioni in Bosnia Erzegovina Kosovo ed in Albania.
Ha quindi riferito di aver presentato istanza al Ministero della Difesa volta ad ottenere, per tali missioni, il riconoscimento dei benefici combattentistici , nonché, a fini pensionistici, la supervalutazione dei periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone d’intervento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo unico della L. 1746/1962 e dell’art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, e di aver ricevuto dal Ministero una risposta negativa recante motivazioni che egli ritiene senza fondamento.
Il ricorrente ha così sostenuto che l’articolo unico della L. 1746/1962 prevedetestualmente che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento sono estesi i benefici previsti a favore dei combattenti” e che le “zone d’intervento” sono indicate in apposite disposizioni dello Stato Maggiore, le quali, per quanto lo riguarda, aggiornate all’anno 2013, ricomprendono le zone ed i periodi in cui si collocano i suoi servizi operativi nella ex Jugoslavia ed in Albania.
Ha precisato le modalità di attribuzione, ex art. 3 della L. 390/1950 ed art. 18 D.P.R. n. 1092/1973, dei benefici in questione, che ha affermato portare, nel suo caso, ad unriconoscimento pari a 5 campagne di guerra.
Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, giorno precedente l’udienza fissata per la discussione della causa, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla richiesta del ricorrente di rideterminazione dell’indennità di buonuscita, materia che ha affermato riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Per la domanda di supervalutazione pensionistica dei servizi prestati in zone d’intervento per conto dell’ONU, l’Amministrazione della Difesa ne ha negato il fondamento giuridico, rilevando che non sussiste nell’ordinamento una norma che equipari espressamente le missioni di pace per conto dell’ONU alle campagne di guerra del 1915-1918 o del 1940-1945. Le determinazioni periodiche dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa – ha soggiunto – comportano esclusivamente il riconoscimento formale delle zone d’intervento ONU e non anche la pretesa equiparazione.
L’Amministrazione ha richiamato, a conferma, l’art. 5, comma 2, della L. 824/1971, che esclude il personale di cui alla legge n. 1746/1962 dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, contenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Ha ancora richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l’art. 3 della legge n. 108/2009 ed affermato non priva di fondamento anche la tesi secondo cui, per indicazioni interpretative derivanti da norme sopravvenute (in particolare art. 5 D.Lgs. 165/1997), l’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, dovrebbe ritenersi, all’attuale, implicitamente abrogato o comunque disapplicato.
L’Amministrazione ha ancora sostenuto, con riferimento agli aspetti stipendiali della questione, l’incompatibilità dell’attribuzione dei benefici de quibus al personale militare non dirigenziale, cui non si applica più il sistema della progressione economica per classi e scatti.
Tale incompatibilità – ha osservato – è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5172/2014, nella quale è stato anche affermato che la supervalutazione prevista dalla L. 390/1950, è da ritenersi stabilita solo per i militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945. A tale decisione – ha soggiunto - si è conformata la più recente giurisprudenza amministrativa, mentre il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ravvisando nella normativa così interpretata profili di illegittimità costituzionale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale (e quindi l’Amministrazione, poiché la questione non è ancora stata decisa, ha affermato che quanto meno sussistono i presupposti per una sospensione del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta).
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo declaratoria di difetto di giurisdizionedella Corte dei Conti in ordine alla domanda di rideterminazione dell’indennità di buonuscita; per la domanda pensionistica, ha chiesto il rigetto del ricorso; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme arretrate eventualmentespettanti al ricorrente.
All’udienza del 20 ottobre 2015 è stato preliminarmente preso atto che la costituzione dell’Amministrazione della Difesa ha sanato l’irregolarità della notificazione del ricorso, effettuata al Ministero solo presso l’Avvocatura dello Stato di Trieste; la trattazione della causa, attesa la scusabile tardività di tale costituzione, è stata rinvita all’udienza del 19 gennaio 2016.
In data 7 gennaio 2016 il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è costituito tramite nuovo difensore, l’Avv. Carlo Borello, ed ha confermato le deduzioni e le domande dell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì, per l’ipotesi di un’interpretazione dell’articolo unico della legge 1746/1962 nel senso di cui alla sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, che sia rimessa alla Consulta la questione di legittimità dello stesso per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 19 gennaio 2016, nessuno presente per il Ministero della Difesa, è stato sentita l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, che ha confermato deduzioni e conclusioni in atti.
D I R I T T O
Pregiudizialmente va precisato che poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda verificato alla stregua del petitumsostanziale (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 27187/2006 e n. 24172/2004), sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in merito ad una domanda diretta, come in fattispecie, a rivendicare il computo con supervalutazione, a fini pensionistici, di un servizio prestato nell’Amministrazione militare. E’ alla Corte dei Conti che è infatti riservata dall’ordinamento la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato, ovvero sugli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti alla sua cognizione da leggi speciali (art. 62 R.D. n. 1934/1214) ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed all’equo indennizzo (art. 29 del D.Lgs. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica. Ciò premesso, nel merito della vertenza, si osserva quanto segue.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: “Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Nel foglio matricolare depositato in causa (all. doc. 3) sono annotati i termini identificativi e la durata delle missioni svolte dal ricorrente BOSCARDIN Giancarlo in Bosnia Erzegovina Kosovo (dal 14.01.1996 al 28.06.1996, dal 02.04.1997 al 16.10.1997, dal 21.09.1998 al 31.03.1999 e dal 29.06.2000 al 03.11.2000) ed in Albania (dal 27.03.2001 al 02.08.2001).
Tali missioni sono ricomprese, per zone e per periodi, nell’elenco allegato alla determinazione con la quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiornato al 31 dicembre 2011 l’elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge (all. doc. 1 ric.).
L’Amministrazione della Difesa nega tuttavia, per tali servizi, i benefici pensionistici che sarebbero da ricondurre al riconoscimento, previsto dalla legge n. 1746/1962, dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”, che, a fini pensionistici, sono quelli di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall’art. 1858 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), nel quale si dispone che “il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia” (le modalità di calcolo di tale beneficio trovano disciplina nell’art. 3 della legge n. 390/1950, disposizione che, pur risalente, è l’unica a fornire regole di computo delle campagne di guerra).
Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che i benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, previsti dalla legge n. 336/1970 e dalla stessa legge n. 824/1971, non si applicano, per espressa disposizione dell’art. 5 della L. 824/1971, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746” ed altresì che il servizio nelle missioni per conto dell’ONU, che sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.
La tesi non è condivisibile.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 5 della L. 824/1971, va infatti osservato che tale disposizione, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle “zone di intervento” O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962; a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.
Tale significato applicativo non può essere altro che quello che ammette, per il personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973; diversamente, non si vede quali benefici potrebbero essere riconosciuti, a fini pensionistici, al personale di cui alla legge n. 1746/1962.
Si è pronunciata in tal senso una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013).
La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative O.N.U. è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.
Va infatti rilevato che l’assimilazione a fini pensionistici, con l’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge.
Peraltro – come è stato già riportato nelle sentenze n. 234/2009 della Sezione Piemonte e n. 242/2011 di questa Sezione - lo Stato Maggiore dell’Esercito (I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), con nota prot. 1160 del 9 aprile 2008, aveva richiamato l’attenzione sulle note operative l.N.P.D.A.P. n. 7 del 02.07.2007 e n. 8 del 17.03.2008 (e cfr. anche nota n. 16 del 28.05.2008), nelle quali si era affermato, tra l’altro, che i servizi prestati in zone d’intervento ONU, qualora svolti nell’anno solare per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, danno diritto al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “ benefici …in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali, all’evoluzione della struttura retributiva dei quali una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5172 del 21.10.2014, ricollega il sostanziale venir meno dell’operatività della legge citata.
Tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l’applicazione dei “ benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, citate sentenze della Corte dei Conti Sez. I^ App. n. 845/2013, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011 e Sez. Puglia n. 456/2015).
Ciò rende non convincente la tesi contenuta nella sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, il cui prevalente argomento interpretativo è peraltro indebolito anche dall’essere pertinente per il solo personale militare non dirigenziale, al quale non si applica più il sistema della progressione economica stipendiale per classi e scatti (peraltro il ricorrente BOSCARDIN ricopriva in servizio il grado di Colonnello ed era quindi inquadrato nella “dirigenza militare”).
Pertanto il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto del Col. BOSCARDIN Giancarlo alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (ove tali benefici non siano stati, per taluni interventi operativi, già riconosciuti; cfr. note doc. 2 all. al ricorso), che risultano comportare, in ragione dei sopraindicati periodi di servizio svolti dal ricorrente in zone d’intervento O.N.U., il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di 5 campagne di guerra.
Si rammenta che l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (norma che non può ritenersi – come anche assume l’Amministrazione della Difesa - implicitamente espunta dall’ordinamento sulla base di indicazioni interpretative, alquanto opinabili, provenienti da norme sopravvenute), stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.
Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione retroattiva della pensione, spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (determinata, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c., alla stregua degli indici rilevati dall'ISTAT anno per anno) a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme sino al saldo. Il cumulo di interessi e rivalutazione è peraltro da riconoscersi solo parzialmente, ovvero la rivalutazione solo quale eventuale integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione ISTAT dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. n. 10/QM del 18.10.2002).
Per tali spettanze va peraltro accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale oppostadell’Amministrazione della Difesa, limitando il diritto del ricorrente alla percezione degliarretrati ai cinque anni precedenti la richiesta prodotta al Ministero il 23 maggio 2014 (doc. 4 all. ric.).
Risulta infatti che il Col. BOSCARDIN presentò istanza intesa ad ottenere i benefici in questione già nell’anno 1999 (risulta indirettamente, dalla lettera del Comando Brigata Alpina Julia dd. 21 settembre 1999; doc. 2 all. ric.). Tale istanza non sortì esito positivo, ma, iniziato a decorrere dalla medesima un nuovo termine quinquennale di prescrizione, non risulta che il ricorrente abbia prodotto successivi atti interruttivi della prescrizione prima della succitata richiesta del 23 maggio 2014, venendo così a mancare quella continuità nella rivendicazione del diritto che ne avrebbe precluso l’estinzione per il periodo antecedente il 23 maggio 2009.
Va dichiarato infine, per l’ulteriore domanda del ricorrente volta, in ragione del riconoscimento dei benefici in questione, anche alla “rideterminazione dell’indennità di buonuscita”, va osservato che – come già rammentato - non sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in tale materia, trattandosi di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo.
Per il regolamento delle spese di giudizio, sussistano gravi ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo, nella giurisprudenza contabile ed amministrativa, a divergenze interpretative tuttora non risolte.
P.Q.M.
il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del Col. BOSCARDIN Giancarlo alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici (per la parte in cui, come da documentazione in atti, non siano stati già riconosciuti) di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973;
2) condanna l’Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente le spettanze arretrate derivanti dalla riliquidazione della pensione, con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima nei limiti dell'eventuale maggior danno), dichiarando prescritte quelle precedenti il 23 maggio 2009;
3) dichiara che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì del Giudice Amministrativo, sulla domanda riguardante l’indennità di buonuscita;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trieste nell’udienza del 19 gennaio 2016.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (Paolo SIMEON)
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2016 con l'assistenza del Segretario Anna DE ANGELIS, sentito l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;
visto il ricorso iscritto al n. 13697 del registro di Segreteria;
esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13697 del registro di Segreteria, prodotto dal Gen. LENZINI Villi,nato a Tolmezzo (UD) il 03.11.1949 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo BORELLO del Foro di Roma e ROMA Raffaella del Foro di Udine, con domicilio eletto per la causa presso lo studio di quest’ultima in Udine, Via Poscolle n. 73, nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, per riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 e all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997.
F A T T O
E’ ricorso avanti a questa Corte il Gen. LENZINI Villi, come sopra rappresentato e difeso, il quale, nei confronti del Ministero della Difesa, ha chiesto che gli siano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. 1746/1962, all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 3 della L. 390/1950 ed all’art. 5 del D.Lgs. 165/1997, ovvero il riconoscimento di 3 campagne di guerra con correlata rivalutazione del trattamentopensionistico in godimento e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria; spese di lite rifuse.
Ufficiale dell’Esercito attualmente in quiescenza, ha riportato di aver prestato servizi fuori area nel corso della sua carriera, prendendo parte a 3 missioni ONU ricomprese nell’elenco delle zone d’intervento allegato alle apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa; ha precisato i termini identificativi e la durata di tali missioni in Mozambico, Bosnia Erzegovina e Kosovo.
Ha quindi riferito di aver presentato, nell’ottobre dell’anno 2014, un’istanza al Ministero della Difesa volta ad ottenere, per tali missioni, il riconoscimento dei beneficicombattentistici , nonché, a fini pensionistici, la supervalutazione dei periodi di servizio prestati per conto dell’ONU in zone d’intervento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo unico della L. 1746/1962 e dell’art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, e di non aver ricevuto alcuna risposta.
Il ricorrente, avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione, ha quindi proposto ricorso avanti a questa Corte, sostenendo che l’articolo unico della L. 1746/1962, prevedetestualmente che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento sono estesi i benefici previsti a favore dei combattenti” e che le “zone d’intervento” sono indicate in apposite disposizioni dello Stato Maggiore, le quali, per quanto lo riguarda, aggiornate all’anno 2013, ricomprendono le zone ed i periodi in cui si collocano i suoi servizi operativi in Mozambico e nella ex Jugoslavia.
Ha precisato le modalità di attribuzione, ex art. 3 della L. 390/1950 ed art. 18 D.P.R. n. 1092/1973, dei benefici in questione, che ha affermato portare, nel suo caso, ad unriconoscimento pari a 3 campagne di guerra.
Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, giorno precedente l’udienza fissata per la discussione della causa, integrata da altra di medesima data, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla richiesta del ricorrente di rideterminazione dell’indennità di buonuscita, materia che ha affermato riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Per la domanda di supervalutazione pensionistica dei servizi prestati in zone d’intervento per conto dell’ONU, l’Amministrazione della Difesa ne ha negato il fondamento giuridico, rilevando che non sussiste nell’ordinamento una norma che equipari espressamente le missioni di pace per conto dell’ONU alle campagne di guerra del 1915-1918 o del 1940-1945. Le determinazioni periodiche dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa – ha soggiunto – comportano esclusivamente il riconoscimento formale delle zone d’intervento ONU e non anche la pretesa equiparazione.
L’Amministrazione ha richiamato, a conferma, l’art. 5, comma 2, della L. 824/1971, che esclude il personale di cui alla legge n. 1746/1962 dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, contenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Ha ancora richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l’art. 3 della legge n. 108/2009 ed affermato non priva di fondamento anche la tesi secondo cui, per indicazioni interpretative derivanti da norme sopravvenute (in particolare art. 5 D.Lgs. 165/1997), l’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, dovrebbe ritenersi, all’attuale, implicitamente abrogato o comunque disapplicato.
L’Amministrazione ha ancora sostenuto, con riferimento agli aspetti stipendiali della questione, l’incompatibilità dell’attribuzione dei benefici de quibus al personale militare non dirigenziale, cui non si applica più il sistema della progressione economica per classi e scatti.
Tale incompatibilità – ha osservato – è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5172/2014, nella quale è stato anche affermato che la supervalutazione prevista dalla L. 390/1950, è da ritenersi stabilita solo per i militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945. A tale decisione – ha soggiunto - si è conformata la più recente giurisprudenza amministrativa, mentre il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ravvisando nella normativa così interpretata profili di illegittimità costituzionale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale (e quindi l’Amministrazione, poiché la questione non è ancora stata decisa, ha affermato che quanto meno sussistono i presupposti per una sospensione del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta).
Il Ministero della Difesa ha in ogni caso rilevato che il ricorrente (arruolatosi nell’anno 1969 e collocato in congedo nell’anno 2009) ha maturato la massima anzianità contributiva pari ad anni 40, corrispondente all’aliquota pensionistica dell’80%. Pertanto – ha osservato – l’eventuale riconoscimento del beneficio richiesto non inciderebbe sull’ammontare del trattamento pensionistico del Gen. LENZINI.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo declaratoria di difetto di giurisdizionedella Corte dei Conti in ordine alla domanda di rideterminazione dell’indennità di buonuscita; per la domanda pensionistica ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire; in via subordinata che il ricorso sia respinto nel merito.
All’udienza del 20 ottobre 2015 è stato preliminarmente preso atto che la costituzione dell’Amministrazione della Difesa ha sanato l’irregolarità della notificazione del ricorso, effettuata al Ministero solo presso l’Avvocatura dello Stato di Trieste; la trattazione della causa, attesa la scusabile tardività di tale costituzione, è stata rinvita all’udienza del 19 gennaio 2016.
In data 7 gennaio 2016 il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è costituito tramite nuovo difensore, l’Avv. Carlo Borello, ed ha confermato le deduzioni e le domande dell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì, per l’ipotesi di un’interpretazione dell’articolo unico della legge 1746/1962 nel senso di cui alla sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, che sia rimessa alla Consulta la questione di legittimità dello stesso per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 19 gennaio 2016, nessuno presente per il Ministero della Difesa, è stato sentita l’Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, che ha confermato deduzioni e conclusioni in atti.
D I R I T T O
Pregiudizialmente va precisato che poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda verificato alla stregua del petitumsostanziale (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 27187/2006 e n. 24172/2004), sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in merito ad una domanda diretta, come in fattispecie, a rivendicare il computo con supervalutazione, a fini pensionistici, di un servizio prestato nell’Amministrazione militare. E’ alla Corte dei Conti che è infatti riservata dall’ordinamento la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato, ovvero sugli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti alla sua cognizione da leggi speciali (art. 62 R.D. n. 1934/1214) ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed all’equo indennizzo (art. 29 del D.Lgs. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ciò premesso, nel merito della vertenza, si osserva quanto segue.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Nel foglio matricolare depositato in causa (all. doc. 2) sono annotati i termini identificativi e la durata delle missioni svolte dal ricorrente Gen. LENZINI in Mozambico (dal 17.10.1993 al 24.01.1994), Bosnia Erzegovina (dal 15.11.2001 al 21.03.2002) e Kosovo (dal 17.11.2005 al 23.05.2006).
Tali missioni sono ricomprese, per zone e per periodi, nell’elenco allegato alla determinazione con la quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiornato al 31 dicembre 2011 l’elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge (all. doc. 1 ric.).
L’Amministrazione della Difesa nega tuttavia, per tali servizi, i benefici pensionistici che sarebbero da ricondurre al riconoscimento, previsto dalla legge n. 1746/1962, dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”, che, a fini pensionistici, sono quelli di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall’art. 1858 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), nel quale si dispone che “il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia” (le modalità di calcolo di tale beneficio trovano disciplina nell’art. 3 della legge n. 390/1950, disposizione che, pur risalente, è l’unica a fornire regole di computo delle campagne di guerra).
Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che i benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, previsti dalla legge n. 336/1970 e dalla stessa legge n. 824/1971, non si applicano, per espressa disposizione dell’art. 5 della L. 824/1971, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746” ed altresì che il servizio nelle missioni per conto dell’ONU, che sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.
La tesi non è condivisibile.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 5 della L. 824/1971, va infatti osservato che tale disposizione, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle “zone di intervento” O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962; a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.
Tale significato applicativo non può essere altro che quello che ammette, per il personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973; diversamente, non si vede quali benefici potrebbero essere riconosciuti, a fini pensionistici, al personale di cui alla legge n. 1746/1962.
Si è pronunciata in tal senso una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013).
La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative ONU è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.
Va infatti rilevato che l’assimilazione a fini pensionistici, con l’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge.
Peraltro – come è stato già riportato nelle sentenze n. 234/2009 della Sezione Piemonte e n. 242/2011 di questa Sezione - lo Stato Maggiore dell’Esercito (I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), con nota prot. 1160 del 9 aprile 2008, aveva richiamato l’attenzione sulle note operative l.N.P.D.A.P. n. 7 del 02.07.2007 e n. 8 del 17.03.2008 (e cfr. anche nota n. 16 del 28.05.2008), nelle quali si era affermato, tra l’altro, che i servizi prestati in zone d’intervento ONU, qualora svolti nell’anno solare per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, danno diritto al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.
Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “ benefici …in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali, all’evoluzione della struttura retributiva dei quali una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5172 del 21.10.2014, ricollega il sostanziale venir meno dell’operatività della legge citata.
Tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l’applicazione dei “ benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, citate sentenze della Corte dei Conti Sez. I^ App. n. 845/2013, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011 e Sez. Puglia n. 456/2015).
Ciò rende non convincente la tesi contenuta nella sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, il cui prevalente argomento interpretativo è peraltro indebolito anche dall’essere pertinente per il solo personale militare non dirigenziale, al quale non si applica più il sistema della progressione economica stipendiale per classi e scatti (peraltro il ricorrente LENZINI ricopriva in servizio il grado di Colonnello ed era quindi inquadrato nella “dirigenza militare”).
Pertanto la domanda del ricorrente Gen. LENZINI risulta fondata nel merito quanto a diritto all’applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 per i sopraindicati periodi di servizio svolti in zone d’intervento ONU, che comportano, complessivamente, il riconoscimento pensionistico di 3 campagne di guerra. Si rammenta che l’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (norma che non può ritenersi – come anche assume l’Amministrazione della Difesa - implicitamente espunta dall’ordinamento sulla base di indicazioni interpretative, alquanto opinabili, provenienti da norme sopravvenute), stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l’art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.
Ciò doverosamente premesso, va tuttavia rilevato che tale riconoscimento non comporta – come ha condivisibilmente osservato il Ministero della Difesa – alcuna incidenza sul trattamento pensionistico liquidato al ricorrente. Il Gen. LENZINI, in servizio dall’anno 1969 e collocato in congedo nell’anno 2009, hainfatti maturato la massima anzianità contributiva riconoscibile nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, pari ad anni 40, cui corrisponde l’aliquota pensionistica dell’80%.
Deve pertanto prendersi atto che il ricorso, per quanto riguarda la domanda pensionistica, è stato proposto in sostanziale carenza di interesse. Pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Quanto all’ulteriore domanda del ricorrente volta, in ragione del riconoscimento deibenefici in questione, anche alla “rideterminazione dell’indennità di buonuscita”, va osservato che – come già rammentato - non sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in tale materia, trattandosi di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo.
Per il regolamento delle spese di giudizio, sussistano gravi ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo, nella giurisprudenza contabile ed amministrativa, a divergenze interpretative tuttora non risolte.
P.Q.M.
il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso, quanto alla domanda pensionistica, inammissibile per carenza di interesse ad agire;
2) dichiara che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì del Giudice Amministrativo, sulla domanda riguardante l’indennità di buonuscita;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste nell’udienza del 19 gennaio 2016.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (Paolo SIMEON)
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Personalmente penso che i benefici in disamina spettino. Dal lato pratico da quello che ho capito per ogni missione spetta la maggiorazione di un anno di servizio che tradotto in pecunia, dovrebbe aggirarsi orientativamente in circa 50 euro netti al mese sulla pensione. Ora bisogna vedere il calcolo nei vari sistemi pensionistici: retributivo/misto/contributivo. Ovviamente beneficierà maggiormente il sistema restributivo. Inoltre Il Ministero della Difesa ha un anno di tempo per appellare le suddette sentenze. Aspettiamo la Corte Costituzionale.
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Comunque fermo restando il punto della maggiorazione di un anno di contributi ai fini previdenziali per ogni missione, gli attuali sistemi pensionistici dovrebbero beneficiare nella seguente maniera:
RETRIBUTIVO PURO
tutte le missioni fatte prima del 31/12/2011 servono per la misura della pensione;
missioni fatte dopo il 31/12/2011 servono solo per il diritto ma non per la misura della pensione;
MISTO
le missioni fatte prima del 31/12/95 servono per la misura e per il diritto;
le missioni fatte dopo del 31/12/95 servono solo per il diritto;
CONTRIBUTIVO PURO
tutte le missioni servono solo per il diritto a pensione non per la misura;
RETRIBUTIVO PURO
tutte le missioni fatte prima del 31/12/2011 servono per la misura della pensione;
missioni fatte dopo il 31/12/2011 servono solo per il diritto ma non per la misura della pensione;
MISTO
le missioni fatte prima del 31/12/95 servono per la misura e per il diritto;
le missioni fatte dopo del 31/12/95 servono solo per il diritto;
CONTRIBUTIVO PURO
tutte le missioni servono solo per il diritto a pensione non per la misura;
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Buongiorno a tutti del forum! help.....
]un amico/collega, non essendo iscritto al forum, mi ha chiesto di chiedere ai più esperti, mi sembra che Panorama abbia trattato la specifica materia "benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174", come può produrre ricorso alla Corte dei Conti per ottenere quanto non gli è stato riconosciuto all'atto del collocamento in congedo per riforma. Gli hanno detto che deve fare un semplice ricorso, ma non avendo la più pallida idea di come si faccia, chiedo (a suo nome) se qualcuno che l'ha già ottenuto, possa fornirgli qualche indicazione e/o postare un pdf attinente. Per notizia ha fatto il primo semestre della prima missione in Libano.
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire e/o indirizzare sull'argomento il collega.
Raf
]un amico/collega, non essendo iscritto al forum, mi ha chiesto di chiedere ai più esperti, mi sembra che Panorama abbia trattato la specifica materia "benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174", come può produrre ricorso alla Corte dei Conti per ottenere quanto non gli è stato riconosciuto all'atto del collocamento in congedo per riforma. Gli hanno detto che deve fare un semplice ricorso, ma non avendo la più pallida idea di come si faccia, chiedo (a suo nome) se qualcuno che l'ha già ottenuto, possa fornirgli qualche indicazione e/o postare un pdf attinente. Per notizia ha fatto il primo semestre della prima missione in Libano.
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire e/o indirizzare sull'argomento il collega.
Raf
Rispondi
184 messaggi
-
Pagina 6 di 13
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 13
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE