CAUSE DI SERVIZIO negative.

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panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Questa è una parte del Parere del CdS (del 12.11.2013) a seguito di un ricorso straordinario al P.D.R. che è stato accolto:
1) - D’altra parte, ritiene la Sezione, che il citato certificato del 20 giugno 1997, presente in atti, con il quale il sanitario dell’istituto ha “consigliato l’astensione dal lavoro per giorni uno”, non possa di per sé configurare l’evidenza dell’inizio della più complessa patologia ipertensiva oggetto del successivo riconoscimento della causa di servizio.


italiauno61

Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da italiauno61 »

panorama ha scritto:Questa è una parte del Parere del CdS (del 12.11.2013) a seguito di un ricorso straordinario al P.D.R. che è stato accolto:
1) - D’altra parte, ritiene la Sezione, che il citato certificato del 20 giugno 1997, presente in atti, con il quale il sanitario dell’istituto ha “consigliato l’astensione dal lavoro per giorni uno”, non possa di per sé configurare l’evidenza dell’inizio della più complessa patologia ipertensiva oggetto del successivo riconoscimento della causa di servizio.

In effetti, se c'è un possibile appiglio avverso ad una determinazione negativa da parte della Amministrazione, è sulla data di conoscibilità della patologia da parte dell'interessato...
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Tra l'altro:

- ( il ricorrente) ha censurato la sentenza di primo grado per avere respinto il motivo di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, a causa dell’omessa comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento dell’istanza, e per incongruità ed infondatezza della motivazione della decisione circa l’insussistenza della causa di servizio, dal momento che i disturbi accertati troverebbero la loro origine eziopatologica nelle condizioni di particolare rigore climatico in cui aveva dovuto prestare servizio di sentinella, altrimenti inspiegabili in un soggetto della sua età (quarant’anni).

- Ha depositato consulenza di parte a riprova della sussistenza del nesso di dipendenza.
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IL CONSIGLIO DI STATO scrive sull'infermità:

1) - secondo consolidati principi, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia deve essere effettuato con un grado di consistente certezza e non sulla base di mere probabilità dell'esistenza di un nesso eziologico con la prestazione espletata (Cons. Stato Sez. V Sent., 7-11-2007, n. 5753; Cons. Stato Sez. IV, 26-09-2001, n. 5069), secondo l’esperienza.

2) - Non può, pertanto, annettersi il valore preteso dall’appellante all’elaborato peritale prodotto che – in disparte la sua provenienza - comunque annovera una serie di cause tra quella possibili, con un grado che va considerato di generica probabilità.

3) - Non si ritiene, pertanto, accreditabile la sussistenza di un nesso eziologico fra le infermità insorte ed il servizio prestato, nel senso dell’illogicità del giudizio espresso dagli organi tecnici.

IL CONSIGLIO DI STATO scrive inerente all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto:

4) - la censurata omissione deve essere valutata alla luce del principio per cui l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, al pari delle altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma coerentemente con l’effettivo e oggettivo pregiudizio che la parte abbia subito in rapporto con la pubblica amministrazione in relazione all’oggetto controverso.

5) - Conseguentemente, l’omissione non è automaticamente causa dell’illegittimità del provvedimento finale, ma deve essere valutata alla luce del disposto dell’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali che non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. St. Sez. IV, 31.1.2012, n. 480; 28.1.2011, n. 679).

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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29/01/2014 201400449 Sentenza 4


N. 00449/2014REG.PROV.COLL.
N. 01317/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2010, proposto da:
M. P., rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, piazza Acilia, 4;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato , presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 07998/2009, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati …… e l'Avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità consistenti OMISSIS .

Premesso di essere stato esposto durante il servizio a condizioni di estremo disagio sia per gli agenti atmosferici che per le difficoltà nella custodia, ha censurato la sentenza di primo grado per avere respinto il motivo di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, a causa dell’omessa comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento dell’istanza, e per incongruità ed infondatezza della motivazione della decisione circa l’insussistenza della causa di servizio, dal momento che i disturbi accertati troverebbero la loro origine eziopatologica nelle condizioni di particolare rigore climatico in cui aveva dovuto prestare servizio di sentinella, altrimenti inspiegabili in un soggetto della sua età (quarant’anni).

Ha depositato consulenza di parte a riprova della sussistenza del nesso di dipendenza.

Si è costituito il Ministero della giustizia per resistere all’appello.

All’udienza del 5 novembre 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.

Va, per priorità logica, esaminato anzitutto il secondo motivo di appello.

Esso è infondato.

Invero, la valutazione del Comitato di verifica, dalla quale non si è discostata l’amministrazione, è esente dai vizi lamentati, consistendo in un parere medico-legale puntuale ed adeguatamente motivato, avuto riguardo alle risultanze mediche ed agli atti relativi al servizio prestato dal ricorrente.

Sono state, infatti, sufficientemente esaminate le condizioni ed i precedenti del servizio prestato dal ricorrente, escludendo la sussistenza del nesso eziologico, anche sotto il profilo della concausalità, rispetto all’insorgenza delle infermità, che sono state imputate, quanto allo stato psicopatologico, a situazioni contingenti capaci di scatenare una forma di nevrosi in soggetto con predisposizione, e quanto all’artrosi cervicale con discopatie, a fenomeni fisiologici degenerativi del tessuto connettivo, favoriti da microlesioni della cui verificazione durante il servizio non è emersa alcuna prova. Entrambe le patologie, quindi, sono state ritenute del tutto indipendenti dal tipo di servizio prestato.

Occorre, in merito, osservare che i giudizi degli organi medico legali ai fini dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità, salvo che per valutazioni che attengano alla irragionevolezza, incongruità o carenza di esaustività (Cons. St. Sez. IV, 14.4.2010, n. 2099), nella specie non riscontrabili.

Inoltre, secondo consolidati principi, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia deve essere effettuato con un grado di consistente certezza e non sulla base di mere probabilità dell'esistenza di un nesso eziologico con la prestazione espletata (Cons. Stato Sez. V Sent., 7-11-2007, n. 5753; Cons. Stato Sez. IV, 26-09-2001, n. 5069), secondo l’esperienza. Non può, pertanto, annettersi il valore preteso dall’appellante all’elaborato peritale prodotto che – in disparte la sua provenienza - comunque annovera una serie di cause tra quella possibili, con un grado che va considerato di generica probabilità.

Non si ritiene, pertanto, accreditabile la sussistenza di un nesso eziologico fra le infermità insorte ed il servizio prestato, nel senso dell’illogicità del giudizio espresso dagli organi tecnici.

Dal rigetto del secondo motivo di appello discende anche l’infondatezza della prima censura, relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

Invero, la censurata omissione deve essere valutata alla luce del principio per cui l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, al pari delle altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma coerentemente con l’effettivo e oggettivo pregiudizio che la parte abbia subito in rapporto con la pubblica amministrazione in relazione all’oggetto controverso. Conseguentemente, l’omissione non è automaticamente causa dell’illegittimità del provvedimento finale, ma deve essere valutata alla luce del disposto dell’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali che non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. St. Sez. IV, 31.1.2012, n. 480; 28.1.2011, n. 679).

Stante l’impossibilità per l’amministrazione di adottare un atto diverso da quello emesso, alla luce delle risultanze documentali, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non può dar luogo all’annullamento del provvedimento.

In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese.
.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .

Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2014
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Tar Latina (questo mese)

il sig. -OMISSIS-, Brig. dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS , premette in punto di fatto: di aver presentato in data 10.1.2005, formale istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità e precisamente: “-OMISSIS-”, allegatamente contratte a causa del servizio; che sottoposto a visita medico legale, la V^ Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale, del Ministero della Difesa, con processo verbale n. .... datato 31/01/2006, riconosceva i predetti esiti di “-OMISSIS-”, dipendenti da causa di servizio ascrivendole alla Tab. A categ. 7, annessa al d.p.r. n. 834/81.

Soggiunge il ricorrente che, nella seduta n. .../2009 del 06/11/2009 il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha peraltro ritenuto che le predette infermità non sarebbero riconducibili a fatti di servizio, sul rilievo che: ….si tratterebbe di affezioni “congenite”, di “natura endogena”, favorite da una “peculiare predisposizione del soggetto”, e dalla mancanza di “opportuno abbigliamento”.

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato il decreto ministeriale n. .../N/10 a mezzo del quale il Direttore della Divisione IX del Ministero della Difesa, richiamando il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, non gli ha riconosciuto la dipendenza della causa si servizio per alcuna delle infermità indicate.

Lamenta il deducente che l’Amministrazione della Difesa anziché uniformarsi al parere favorevole della C.M.O. n. ... - che nel classificare le infermità come dipendenti da causa di servizio, escludeva che le stesse rivestissero natura endogena e congenita - avrebbe acriticamente recepito il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, senza tener, tra l’altro, conto della ….quantità e qualità del servizio anche notturno prestato dal militare.

IL TAR DI LATINA respinge il ricorso.

N.B.: (ora dico io, se il Comitato di Verifica ci respinge le cause di servizio anche sul fatto di mancanza di “opportuno abbigliamento” cosa dobbiamo dire noi?

Che l’Arma dei Carabinieri non ci da le Divise e l’abbigliamento come deve essere?

Allora dobbiamo chiedere una perizia per VERIFICARE se tutto il nostro abbigliamento è secondo le norme Europee o meglio se ci salvaguarda la NOSTRA SALUTE dalla pioggia, dal freddo e dal vento gelido, ossia anche la giacca a vento (giubbotto) e regolamentare a tutte le condizioni meteorologiche durante l’inverno in qualsiasi situazione?

Non vi pare che dobbiamo chiamare alla responsabilità l’Amministrazione che avvalla sempre il giudizio del Comitato?
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

il DPR 461 del 29.10.2001 ha prescritto un particolare procedimento, che prevede l’intervento di due organi, in primo luogo la Commissione Medica e in secondo luogo il Comitato di verifica.

Al riguardo, l’art. 14 del citato DPR dispone testualmente che “l’Amministrazione si pronuncia su conforme parere del Comitato….entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso” e se “non ritenga di conformarsi a tale parere ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta”.
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N.B.: voi, avete mai visto che l’Amministrazione NON si è conformata al parere del Comitato di Verifica? Al contrario si è sempre conformata con ciò che ha detto il Comitato.
La nostra salute? Non interessa a nessuno.
italiauno61

Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da italiauno61 »

panorama ha scritto:il DPR 461 del 29.10.2001 ha prescritto un particolare procedimento, che prevede l’intervento di due organi, in primo luogo la Commissione Medica e in secondo luogo il Comitato di verifica.

Al riguardo, l’art. 14 del citato DPR dispone testualmente che “l’Amministrazione si pronuncia su conforme parere del Comitato….entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso” e se “non ritenga di conformarsi a tale parere ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta”.
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N.B.: voi, avete mai visto che l’Amministrazione NON si è conformata al parere del Comitato di Verifica? Al contrario si è sempre conformata con ciò che ha detto il Comitato.
La nostra salute? Non interessa a nessuno
.
Il parere del Comitato, spesso a noi avverso, non è sindacabile tranne per evidenti motivi di irrazionalità, irragionevolezza e contradditorietà. Quindi l'A.ne che intenda ricorrere al riesame della pratica, deve per forza trovarsi davanti una di queste opzioni, altrimenti come può motivare la sua richiesta? Se poi anche il riesame è negativo, questo non dipende dall'A.ne. ma dai parametri di valutazione del Comitato che NON riconosce più la dipendenza da causa di servizio di molte infermità per ragioni probabilmente legate all'erario...
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Come sai, io ogni giorno giro in largo e in lungo (da Nord a Sud e da Est ad Ovest) e trovo al max. 1 o 2 sentenze accolte da tutti i Tar d'Italia oltre ai ricorsi straordinari al P.D.R. su 40 - 50 pubblicate ogni giorno, il resto sono tutti rigettati poichè il Comitato è l'organo supremo in tal senso autorizzato dallo Stato a decidere SI o NO.

A tal riguardo posso dire solamente che stanno facendo una mattanza per quando riguarda il riconoscimento delle cds. Ormai è una questione di politica per non cacciare più soldi ed altro.

Potrei fare un elenco di tutte le sentenze negative ma occuperebbe tanto spazio in questo forum.

Pensa che ci sono stati molti colleghi (FF.AA. e FF.PP.) che hanno anche allegato una CTP (Consulenza Tecnica di Parte) e la magistratura amministrativa non ha neanche tenuto conto.
italiauno61

Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da italiauno61 »

@panorama

caro amico, permettimi di chiamarti così anche se non è molto che seguo il forum.
Personalmente, apprezzo tantissimo il lavoro che fai per la comunità allegando le sentenze amministrative che trovi sulla rete. Spesso negative nei confronti del personale ricorrente; poche, purtroppo a favore.
Come saprai, prima dell'entrata in vigore del DPR 461/2001, le competenze della CMO e dell'allora CPPO erano sovrapposte e originavano spesso motivo di contenzioso che il legislatore (che è sempre orientato nelle sue decisioni anche se frequentemente in maniera sbagliata) pensò di sanare dividendo tra i due enti gli oneri...Il Comitato, nella sua nuova versione free, ha inteso applicare al personale militare ed equiparato i criteri fino a poco tempo prima applicati al personale civile. Ecco perchè non sono più riconosciute le dipendenze di infermità che sino a ieri invece lo erano...
Questa sorta di variante ascari sul procedimento ha facilitato al Giudice amministrativo le sue decisioni. E' chiaro che di fronte ad un parere negativo motivato, anche se in forma generica, è molto probabile che rigetti il ricorso. Anche in presenza di una CTU favorevole.
Fidati di quello che ti dico.
Con simpatia
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

L’IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO

Contro il provvedimento di NON riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, oppure della NON tempestività, può essere opposto ricorso di fronte all’autorità giudiziaria.

Se il richiedente appartiene alla categoria dei soggetti “contrattualizzati, cioè è soggetto ad un Contratto Collettivo di Lavoro, la competenza attualmente è del giudice ordinario con rito del Lavoro;
in precedenza era del TAR.

Il termine di decadenza è di 10 anni dalla notifica del provvedimento (mi dicono però che esiste giurisprudenza sfavorevole che in qualche caso ha indicato un termine di 6 mesi dalla notifica).

In sostanza è comunque opportuno interpellare un avvocato esperto in diritto del lavoro per averne la certezza, anche perchè comunque si tratterebbe di un ricorso giudiziario e l’avvocato è indispensabile.
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Tar di Palermo
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16/04/2014 201401033 Sentenza 1

N. 01033/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

SI è espresso su:
- la ricorrente – dipendente del Ministero dell’Interno a far data dal 09.01.1991 con la qualifica di addetta ai servizi ausiliari –

DICHIARANDO quanto segue:

Ai sensi dell’art. 63, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001, “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4…”.

In base a tale disposizione la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti d’impiego pubblico privatizzato è una giurisdizione esclusiva e piena, cui sono sottratte le sole controversie indicate nel quarto comma della stessa norma, il quale attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; oltre che quelle relative ai rapporti di impiego pubblico non privatizzato, di cui all’art. 3 del medesimo decreto (Personale in regime di diritto pubblico).

Rispetto a tale tipologia di personale – in regime di diritto pubblico – è evidente che la ricorrente non rientra in tale ambito, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, la predetta era dipendente dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, con la qualifica di addetta ai servizi ausiliari e di anticamera, e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie espressamente indicate nell’art. 3 del d. lgs. n. 165/2001.

Quanto, poi, al provvedimento impugnato, lo stesso, consistente in un atto di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, rientra, all’evidenza, nella (piena ed esclusiva) giurisdizione del giudice ordinario.

Per tutto quanto esposto e rilevato, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in base al chiaro tenore letterale dell’art. 63, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001.

---------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001


Sarà questa sopra la norma sull'impugnazione del diniego?
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Questa notizia l'ho salvata nel mio carteggio il 27 febbraio 2008 e oggi la posto qui nel caso possa servire a qualche collega per il presente/futuro.
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Al dipendente depresso anche per motivi di lavoro spetta il risarcimento pieno


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003, ha affermato che al dipendente che versi in uno stato di depressione, che sia dipeso, anche solo in parte, da motivi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a risarcire l’intero danno biologico da lui patito.

Per la Suprema Corte non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propria depressione, essendo sufficiente anche il mero stato di abbattimento dell’umore dovuto all’insoddisfazione relativamente all’attività o alle mansioni da questo svolte.

Nel caso specifico, la Cassazione ha condannato una società di spedizione a risarcire 180.000 euro ad un proprio dipendente caduto in una grave crisi depressiva, in seguito ad una dequalificazione, con successivo licenziamento.
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Quindi, il riconoscimento (molto difficile) della eventuale "causa di servizio" e il pagamento dell'equo indennizzo, certamente NON soddisfano mai il danno subito.

Quindi chi ha orecchi da udire oda.
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Noi richiedenti dobbiamo dimostrare e fornire la prova.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …. del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. …., con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del provvedimento DM ….. del 24.6.2010 emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
OMISSIS
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO
Omissis
In linea generale, osserva il Collegio che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di una patologia come causa di servizio, poiché gli elementi medici in base a cui accertare tale riconoscimento sono nella disponibilità del ricorrente, in presenza di un accertamento negativo da parte dell'amministrazione, lo stesso deve supportare la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, spettando pertanto al ricorrente fornire, quanto meno, un principio di prova (C.S. Sez., VI, 4.9.2007 n. 4621).

Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente non ha tuttavia assolto al proprio onere probatorio, nei termini sopra evidenziati.

In primo luogo, il ricorrente invoca il contenuto del messaggio telefax del 11.9.2007 prot. n. 2673/5635 del Dirigente Superiore Medico. In tale comunicazione, premesso che “sono pervenuti a questo ufficio segnalazioni circostanziate in ordine al presunto mancato rispetto da parte dei datori di lavoro agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Vigili del Fuoco, quali la valutazione del rischio, informazioni in materia di prevenzione, sorveglianza sanitaria ed uso di sistemi di prevenzione e protezione personale, finalizzati a contenere i rischi derivanti dall’esposizione del personale dei Vigili del Fuoco nello specifico settore dello smaltimento ed incenerimento di rifiuti solidi urbani e pericolosi, a volte di pratiche illegali”, ci si limita tuttavia ad affermare che “tra i tumori si registra in particolar un significativo rischio sul fronte delle neoplasie maligne del fegato e dei dotti biliari, la cui incidenza crescente e statisticamente significativa aumento con l’esposizione ai rifiuti”.

A fronte di quanto precede, il ricorrente non documenta tuttavia alcuna sua esposizione ai rifiuti ed agli incendi nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, ciò che è invece espressamente negato dall’Amministrazione resistente, senza che il ricorrente stesso abbia neppure contestato tali affermazioni.

OMISSIS
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Noi dobbiamo dimostrare la prova 1...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …. del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Lombardia, 25;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, del 11.11.2010, notificato in data 4.11.2011, con il quale è stato negato il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”, e ove occorrer possa, di tutti gli atti ad esso presupposti e/o comunque connessi.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto la domanda OMISSIS.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che OMISSIS.
In linea generale, osserva il Collegio che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di una patologia come causa di servizio, poiché gli elementi medici in base a cui accertare tale riconoscimento sono nella disponibilità del ricorrente, in presenza di un accertamento negativo da parte dell'amministrazione, lo stesso deve supportare la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, spettando pertanto al ricorrente fornire, quanto meno, un principio di prova (C.S. Sez., VI, 4.9.2007 n. 4621).

Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente non ha tuttavia assolto al proprio onere probatorio, nei termini sopra evidenziati, limitandosi ad allegare una serie di circostanze, genericamente correlate alle condizioni climatiche sfavorevoli dei luoghi in cui il medesimo ha prestato servizio (-OMISSIS-), senza tuttavia provare l’esistenza di alcun nesso causale tra le predette e l’insorgere della patologia di che trattasi.

Parimenti, anche le asserite difficoltà relazionali incontrate con i colleghi della sede di -OMISSIS-, rappresentano mere circostanze di fatto, del tutto inidonee, dal punto di vista medico-clinico, a provare la loro incidenza in termini causali sull’insorgenza -OMISSIS-.

Del resto, la stessa perizia medico-legale prodotta dal ricorrente evidenzia espressamente che “l’-OMISSIS- -OMISSIS-”, può essere “multifattoriale”, come infatti affermato anche nel predetto parere del Comitato, senza invece dimostrare in concreto che la stessa sia stata causata dall’asserito -OMISSIS- connesso al servizio svolto.

Infine, osserva il Collegio che il ricorrente inverte l’onere probatorio gravante sul medesimo, laddove si duole della mancata effettuazione, da parte del Comitato, di indagini sulla propria persona, volte ad accertare eventuali origini genetiche della patologia sofferta, spettando invece al medesimo, come detto, la dimostrazione del nesso causale rispetto al servizio prestato, non potendosi gravare l’Amministrazione della ricerca, oltretutto in termini negativi, delle cause scatenanti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

relativamente al diniego del riconoscimento delle cause di servizio, hanno cambiato terminologie scritturali, infatti nei Pareri del CdS in questi ultimi tempi si legge relativamente con riferimento al Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (che poi useranno anche per le altre Amministrazioni) quanto segue:

- ) - ricorso avverso diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità;

- ) - Il Ministero della Giustizia con relazione del 11.01. 2013, ha riferito sulla vicenda, illustrandone i tratti salienti ed evidenziando in particolare come il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio abbia espresso il parere che la malattia”non può riconoscersi dipendente da causa di servizio” e come l’Amministrazione non avesse avuto alcun elemento per discostarsi da tale giudizio medico – legale, il quale risultava adeguatamente motivato in relazione alla natura dell’infermità ……..

- ) - L’Amministrazione penitenziaria ha affermato, quindi, che non restava altra strada che uniformarsi al parere tecnico espresso dal CVCS, parere vincolante in assenza di ulteriori parametri ed elementi di giudizio.
Osserva al riguardo, la Sezione, che dagli atti del procedimento emerge come il giudizio reso sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sia contraddistinto da un’analisi medico scientifica coerente e razionale in ordine ai tratti salienti dell’infermità oggetto di indagine e chiarisca bene le ragioni per cui quest’ultima non possa ricollegarsi al servizio prestato neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Non sussistono pertanto i vizi di carenza di motivazione e d’istruttoria, prospettati nell’impugnativa, nè il ricorrente ha, in sede di ricorso, evidenziato fatti o circostanze, nuovi, suscettibili di positivo apprezzamento.
-------------------------------
N.B.: quindi in queste condizioni bocciano i ricorsi straordinari.
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

Messaggio da panorama »

Adesso si prendono il lusso di scrivere così:
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Il CdS con il presente giudizio relativo ad un ricorso straordinario al PDR scrive:

1) - Va, inoltre, rilevato che le eventuali diverse conclusioni risultanti da perizie o certificazioni di parte o d’ufficio non sono idonee a confutare l’attendibilità dei giudizi medici di cui sopra, atteso che la valutazione di organi sanitari diversi da quelli dell’amministrazione non hanno rilevanza per quest’ultima, quando risultino in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnici della stessa amministrazione. Da qui l’irrilevanza della domanda di consulenza tecnica.

Cmq. per completezza leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201601981 - Public 2016-09-26 -

Numero 01981/2016 e data 26/09/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00016/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il mancato riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio con concessione dell’equo indennizzo;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione n. -OMISSIS- in data 10 dicembre 2015 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;


Premesso:

con il ricorso in esame il medico principale della Polizia di Stato -OMISSIS- ha impugnato il decreto ministeriale sopra indicato, con il quale gli è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità “ -OMISSIS-”. Deduce l’illegittimità del decreto perchè viziato da carenza di motivazione per aver apoditticamente escluso che vi sarebbe un rapporto causale tra la malattia e il servizio prestato, che è stato particolarmente stressante e usurante.

Chiede, inoltre, che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare il rapporto causale della infermità.

L'amministrazione ha ritenuto infondate le censure avanzate, in quanto il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS- espresso nell’adunanza del 12/5/2014, dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica del ricorrente, corredata dalla documentazione d’ufficio e di parte, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra le patologie e l’attività lavorativa svolta. Tale parere è vincolante per l’Amministrazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, è chiamata a pronunciarsi su conforme parere del comitato, unico organo deputato ad accertare, in via esclusiva e definitiva, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta.

Considerato:

Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, come tutti i giudizi valutativi emessi dagli organi a ciò deputati dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici, come la contraddittorietà o l’illogicità, oppure per difetti d’istruttoria, derivanti dalla mancata considerazione o il travisamento di fatti specifici ma non è sindacabile nel merito. Nella specie il ricorrente formula censure di merito, contrapponendo al motivato giudizio dell’organo medico-legale l’affermazione della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Peraltro il parere espresso dal Comitato risulta adeguatamente motivato e privo di elementi di irragionevolezza o illogicità, avendo lo stesso ampiamente illustrato le ragioni sanitarie che l’hanno indotto a pronunciarsi per la reiezione della domanda.

Inoltre, risulta che è stata sottoposta all’esame del Comitato tutta la documentazione sanitaria e amministrativa contenente gli elementi informativi idonei a consentire la valutazione dei servizi svolti dall'interessato che, con riferimento al tipo di malattia, sono stati valutati e sono stati ritenuti, secondo criteri logici e coerenti, come non determinanti nel relativo rapporto causale.

Tale giudizio vincolante, richiamato nell’atto, costituisce parte integrante del provvedimento ed è, quindi, motivato con richiamo al parere del Comitato.

Va, inoltre, rilevato che le eventuali diverse conclusioni risultanti da perizie o certificazioni di parte o d’ufficio non sono idonee a confutare l’attendibilità dei giudizi medici di cui sopra, atteso che la valutazione di organi sanitari diversi da quelli dell’amministrazione non hanno rilevanza per quest’ultima, quando risultino in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnici della stessa amministrazione. Da qui l’irrilevanza della domanda di consulenza tecnica.

Il ricorso deve, pertanto essere respinto, perché infondato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Lanfranco Balucani




IL SEGRETARIO
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