causa di servizio

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Re: causa di servizio

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Per notizia per quando avanzate istanze.

1) - disciplina dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

2) - Al riguardo, va osservato che l’art. 2 del citato decreto pone a carico dell’interessato, in sede di presentazione dell’istanza, l’onere di indicare “specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.

Ciò e quanto è stato espresso dal CdS con proprio parere.


26/09/2012 201103330 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012


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Re: causa di servizio

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1) - "disturbo dell'adattamento con umore depresso, ansioso e disforico".

2) - Il procedimento si concludeva, in termini di parere contrario all'istanza, con il giudizio della commissione medica di seconda istanza di Firenze.

3) - il ricorrente attribuisce l'insorgenza della patologia sofferta alla situazione di stress elevato connesso alle condizioni di lavoro protrattasi con disagio per lunghi anni, che si sommava alle altre infermità già riconosciute per causa di servizio.

4) - L'amministrazione militare con la relazione introduttiva esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sulla base della relazione al presente ricorso del Collegio medico legale del Ministero della difesa, trasmessa alla Sezione su richiesta dalla stessa avanzata nell'adunanza del 12 ottobre 2011.

Il resto potete leggerlo nel Parere espresso dal CdS che ha accolto il ricorso.

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02/10/2012 201001611 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 11/01/2012


Numero 04152/2012 e data 02/10/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012

NUMERO AFFARE 01611/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall'appuntato scelto in s. p. S. S., avverso il verbale n. …/AB del 31 luglio 2000, che rigetta l'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "disturbo dell'adattamento con umore depresso, ansioso e disforico".

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0003834, trasmessa in data 7 aprile 2010, con la quale il Ministero della difesa (direzione generale sanità militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

Premesso:
Il ricorrente, in servizio nell'Arma dei carabinieri dal 28 giugno 1980, ha chiesto in data 29 ottobre 1998 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità indicata in oggetto.

Sull'istanza, in ordine alla quale si erano pronunciati positivamente il capo sezione sanità ed il comandante della regione carabinieri dell'Emilia Romagna, si esprimeva per la non dipendenza la C.M.O. di Bologna, con il verbale n. … del 20 gennaio 2000.

Il procedimento si concludeva, in termini di parere contrario all'istanza, con il giudizio della commissione medica di seconda istanza di Firenze, assunto con verbale n. …/AB del 31 luglio 2000 - erroneamente indicato con il n. ……../CM, come da lettera del comando della regione carabinieri -, e successivamente contestato con il presente ricorso, che ne chiede l'annullamento.

A motivo della richiesta di annullamento, il ricorrente attribuisce l'insorgenza della patologia sofferta alla situazione di stress elevato connesso alle condizioni di lavoro protrattasi con disagio per lunghi anni, che si sommava alle altre infermità già riconosciute per causa di servizio.

CONSIDERATO:
L'amministrazione militare con la relazione introduttiva esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sulla base della relazione al presente ricorso del Collegio medico legale del Ministero della difesa, trasmessa alla Sezione su richiesta dalla stessa avanzata nell'adunanza del 12 ottobre 2011.

Detta relazione, sulla cui base la Sezione esprime parere favorevole all'accoglimento del gravame, avendo verificato l'accuratezza formale e il rispetto dei vincoli procedurali da parte del collegio medico e la non sindacabilità del parere sotto il profilo scientifico.

P.Q.M.
Esprime parere di fondatezza del ricorso.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
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Re: causa di servizio

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- ) Ictus cerebrale ischemico.

- ) La motivazione addotta dal C.V.C.S. (come al solito) è stata per l’esclusione della dipendenza da causa di servizio, argomentando che l’infermità in esame si risolve in una “forma di danno cerebrale, su base vascolare e ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di arteria del circolo cerebrale ….”

Il CdS nel proprio Parere scrive:

1) - Al riguardo, la Sezione, pur consapevole dell’assoluta preminenza che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n.461 attribuisce alle valutazioni del C.V.C.S. , ....omissis......, ritiene di dover osservare che secondo la scienza medica la “ predisposizione costituzionale” del soggetto non è, come invece appare dal parere in esame, l’unica causa di insorgenza dell’ictus cerebri.

2) - E’ ben noto invero che il danno cerebrale può insorgere anche , come del resto implicitamente ammette lo stesso C.V.C.S. , su una “ base arterosclerotica, embolica o funzionale” nessuna delle quali è però stata esplorata nel parere in esame, assumendo evidenza a tale scopo le peculiarietà del servizio svolto dal ricorrente all’interno della struttura penitenziaria nella quale ha operato.

3) - In tale ambito non può non essere rilevato che l’assistente di polizia penitenziaria in genere svolge attività di lavoro stressante per cause connesse, com’ è noto, sia alle condizioni ambientali che all’oggettiva gravosità delle prestazioni che l’amministrazione, per far fronte ai compiti istituzionali, richiede ai propri dipendenti.

Il CdS nell'accogliere il ricorso conclude con:

4) - E se è ben vero che nel parere in esame si esclude apertamente che il servizio possa essere stato causa o concausa dell’infermità denunciata, tuttavia non può non osservarsi che tale esclusione appare apoditticamente affermata laddove indotta dalla non convincente premessa che la “ predisposizione costituzionale” del ricorrente sia stata, sul piano medico-scientifico e in concreto, l’unica causa possibile dell’infermità da esso denunciata.

Il resto potete leggerlo direttamente qui sotto.

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08/10/2012 201002861 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 11/07/2012


Numero 04191/2012 e data 08/10/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

NUMERO AFFARE 02861/2010

OGGETTO:
Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, avverso il denegato riconoscimento della dipendenza da causa servizio dell’ infermità “ictus cerebri residua pare-emiparesi a dx con modica ipertrigliceridemia”;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 84840-2010 in data 28/05/2010, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio della Sezione n.2861/2012;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’Amministrazione

Premesso:
Con il parere citato in epigrafe, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione di trasmettere il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in seguito C.V.C.S.) n.42594/2004, a cui tale stesso organo si è riferito, confermandone il contenuto, in sede di riesame dell’istanza del ricorrente , escludendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità da quest’ultimo denunciate.

L’Amministrazione ha trasmesso detto parere con nota pervenuta il 22 maggio 2012.

Considerato:
Il ricorrente ha patito un ictus cerebrale ischemico durante il servizio di assistente i.c. del Corpo di polizia penitenziaria.

Il ricorso proposto, ad avviso della Sezione, appare fondato, alla luce della motivazione addotta dal C.V.C.S. a sostegno dell’esclusione della dipendenza da causa di servizio di detta infermità.

Nel richiamato parere, infatti, l’organo tecnico ha escluso la dipendenza causale con l’argomento che l’infermità in esame si risolve in una “forma di danno cerebrale, su base vascolare e ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di arteria del circolo cerebrale ….”

Al riguardo, la Sezione, pur consapevole dell’assoluta preminenza che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n.461 attribuisce alle valutazioni del C.V.C.S. , avendone confermato la natura di pareri espressione di discrezionalità tecnica non sindacabili nel merito, ritiene di dover osservare che secondo la scienza medica la “ predisposizione costituzionale” del soggetto non è, come invece appare dal parere in esame, l’unica causa di insorgenza dell’ictus cerebri.

E’ ben noto invero che il danno cerebrale può insorgere anche , come del resto implicitamente ammette lo stesso C.V.C.S. , su una “ base arterosclerotica, embolica o funzionale” nessuna delle quali è però stata esplorata nel parere in esame, assumendo evidenza a tale scopo le peculiarietà del servizio svolto dal ricorrente all’interno della struttura penitenziaria nella quale ha operato.

In tale ambito non può non essere rilevato che l’assistente di polizia penitenziaria in genere svolge attività di lavoro stressante per cause connesse, com’ è noto, sia alle condizioni ambientali che all’oggettiva gravosità delle prestazioni che l’amministrazione, per far fronte ai compiti istituzionali, richiede ai propri dipendenti.

La motivazione si appalesa dunque insufficiente se non incongrua, non potendosi dubitare, sul piano delle considerazioni già svolte, che anche lo stress da impegno di lavoro possa essere stato all’origine dell’infermità patita dal ricorrente, ove in concreto vengano verificate le descritte condizioni.

In tale contesto, appare quindi censurabile il parere del C.V.C.S. laddove viene omessa ogni indagine sull’ insorgenza dell’infermità denunciata dal ricorrente, al fine di escludere, prescindendo quindi dall’asserita “ predisposizione costituzionale”, che anche i fatti di servizio a quest’ultimo strettamente relativi, con riguardo cioè alla gravosità specifica delle mansioni svolte, possano essere stati la causa del denunciato “ ictus cerebri”.

E se è ben vero che nel parere in esame si esclude apertamente che il servizio possa essere stato causa o concausa dell’infermità denunciata, tuttavia non può non osservarsi che tale esclusione appare apoditticamente affermata laddove indotta dalla non convincente premessa che la “ predisposizione costituzionale” del ricorrente sia stata, sul piano medico-scientifico e in concreto, l’unica causa possibile dell’infermità da esso denunciata.

P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Sandro Aureli Gerardo Mastrandrea




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Re: causa di servizio

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Cellulare, Cassazione: uso continuo causa tumore al cervello


Dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, è giunta una sentenza che farà discutere non poco: la Cassazione ha dato ragione ad un ex dirigente d’azienda, sostenendo la sua malattia (tumore benigno al trigemino) è una malattia professionale poiché è stata causata dall’uso continuo del cellulare per motivi di lavoro. La Corte ha respinto le tesi dell’Inail che ora, trattandosi di malattia professionale, sarà costretta a versare al lavoratore una pensione per una invalidità all’80%.

“Si tratta di una sentenza molto importante e innovativa che apre la strada ai risarcimenti – sottolinea il Codacons – Si tratta di un verdetto che stabilisce un rapporto diretto tra uso del telefonino e insorgenze dei tumori: se ci sono consumatori che usano per molte ore al giorno il telefonino e ritengono che ci possa essere un collegamento con la malattia contratta, ora – spiega il Codacons – hanno la possibilità di intraprendere un’azione legale”.
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Re: causa di servizio

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Giusto per notizia.

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 ottobre 2012, n. 16812 - Ischemia e responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto: chiamata in giudizio dell'Inail

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA


sul ricorso 756/2009 proposto da:

(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), quali successori del signor (Omissis), già elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(Omissis), (Omissis) S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1342/2 008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/09/2008 r.g.n. 401/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto


Con ricorso del 16/3/1999 (Omissis) chiedeva accertarsi la responsabilità del datore di lavoro (Omissis) s.r.l. e del sig. (Omissis) (preposto alla salute dei lavoratori) nella determinazione dell'evento dannoso da lui patito il (Omissis) (episodio di ischemia all'arto inferiore destro acuta e conseguente amputazione della gamba). Esponeva che aveva lavorato quale autista per conto della società convenuta dal 10/10/1992 al 19/2/1999; che il 15/1/1998 era stato sottoposto a intervento chirurgico con applicazione di bypass femoro-tibiale a causa di un'arteriopatia obliterante all'arto inferiore destro; che, nonostante l'intervento subito, la società datrice lo aveva nuovamente addetto all'esecuzione di estenuanti viaggi in varie regioni d'Italia. Deduceva la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi nascenti dall'articolo 2087 c.c. e dalla Legge n. 629 del 1994.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. La società chiedeva, in via subordinata, che fosse dichiarato tenuto al risarcimento l'INAIL, di cui veniva disposta la chiamata in causa. L'Istituto, costituendosi, deduceva l'infondatezza della domanda per difetto di causa violenta.

All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta nei confronti di (Omissis) per carenza di prova circa la responsabilità a suo carico e quella proposta nei confronti dell'INAIL per mancanza della causa violenta ai fini della qualificazione dell'evento come infortunio; ritenuta sussistente la responsabilità della società ex articolo 2087 c.c., la condannava al pagamento della somma di euro 128.442,60, oltre rivalutazione, a titolo di danno biologico e morale, escludendo qualsiasi risarcimento a titolo di danno patrimoniale per difetto di prova.

A seguito di appello proposto dal (Omissis), la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 2/9/2008, qualificata la chiamata in causa nei confronti dell'Inail come chiamata in garanzia, dichiarava inammissibili, poichè contenenti domande nuove, i motivi d'impugnazione riguardanti il riconoscimento dell'infortunio come indennizzabile Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 2 e al riconoscimento del diritto alle prestazioni di legge.

Accoglieva l'appello con riferimento alla statuizione inerente al mancato riconoscimento del danno esistenziale e, per l'effetto, condannava la società al pagamento a tale titolo della somma di euro 10.000,00, oltre accessori. Rigettava l'appello incidentale della società datrice.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione gli eredi del (Omissis), formulando quattro motivi d'impugnazione. L'INAIL resiste con controricorso.
Diritto


Va preliminarmente disattesa l'eccezione) avanzata dall'INAIL nel controricorso, riguardo alla legittimazione ad agire in giudizio della controparte, poichè risulta allegato in atti lo stato di famiglia da cui si evince la sussistenza in capo ai ricorrenti della qualità di eredi di (Omissis).

Passando all'esame dei motivi d'impugnazione, con il primo si deduce "error in procedendo omessa pronuncia sul giudicato interno - violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

Si rileva che la chiamata del terzo nei giudizio era stata effettuata dal datore di lavoro affinchè l'INAIL fosse riconosciuto unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, con sua conseguente liberazione da ogni pretesa e che, pertanto, doveva ritenersi operante il principio dell'estensione automatica della domanda al chiamato in causa. Si osserva, inoltre, che il giudice di prime cure, dopo aver accertato che il (Omissis) aveva avanzato in sede amministrativa domanda nei confronti dell'INAIL e sul presupposto dell'avvenuta estensione automatica della domanda nei confronti dell'ente, aveva rigettato la domanda esclusivamente per ritenuto difetto del requisito della causa violenta, necessario per la qualificazione del fatto come infortunio. Si rileva che, di conseguenza, sarebbe stato necessario che l'INAIL spiegasse appello incidentale condizionato al fine di evitare che si formasse il giudicato sulla statuizione con riguardo ai punti pregiudiziali e preliminari richiamati. Si evidenzia, altresì, che, difettando il rilievo del giudicato interno, la sentenza impugnata era affetta di nullità per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura può essere esaminata insieme con il secondo e il quarto motivo di seguito articolati, stante l'intima connessione.

Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano "errore in procedendo, per omessa motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un fatto decisivo della controversia", osservando che la mancata pronuncia della Corte sul giudicato interno formatosi aveva comportato omessa pronuncia sulla domanda diretta all'accertamento dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro da parte dell'INAIL.

Con il quarto motivo denunciano "error in procedendo - omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4", rilevando che la Corte territoriale, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità della domanda di cui sopra, aveva omesso di decidere sulla medesima.

Le censure riportate muovono tutte dal comune presupposto della ritenuta estensione automatica al terzo della domanda avanzata dall'attore a seguito della chiamata in causa effettuata dal convenuto.

Tale presupposto è erroneo.

Va rilevato, infatti, che il giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni a seguito dell'infortunio patito, e cioè concerne l'esistenza di un diritto diverso dal diritto alle prestazioni previdenziali erogate dall'Istituto assicuratore. Da ciò consegue che la chiamata in giudizio dell'Inail da parte del datore di lavoro, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 10, fondandosi su un petitum e una causa petendi diversi rispetto a quelli propri della domanda (risarcitoria) avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non può essere qualificata come diretta al riconoscimento dell'ente quale unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, nè può condurre alla liberazione del convenuto dalle pretese avanzate nei suoi confronti, ma va correttamente qualificata, conformemente all'enunciato della Corte di merito, come domanda di garanzia. Ne deriva che non può trovare applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato da parte del convenuto.

Va richiamata in proposito Cass. Sez. Legge n. 12317 del 07/06/2011: "Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa pretendi come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estensione all'Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest'ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell'effetto interruttivo della prescrizione)". Negli stessi termini, ancorchè con riferimento a fattispecie concrete diverse, si vedano Cass. sez. 3, 1.6.2006 n. 13131; Cass. sez. 3, 8.6.2007 n. 13374.

Una volta esclusa l'estensione al terzo chiamato della domanda avanzata da parte attrice, resta svuotato di significato ogni rilievo circa i presunti vizi attinenti al giudicato implicito e all'omessa pronuncia, dovendo riferirsi ogni statuizione nei confronti dell'Inail esclusivamente alla domanda in garanzia nei suoi confronti proposta. Allo stesso modo non assume rilievo la questione riguardante l'asserita necessità di proposizione di appello incidentale condizionato al fine di escludere la formazione del presunto giudicato.

Passando all'esame del terzo motivo, con esso i ricorrenti deducono "errore in judicando, per contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Rilevano che la Corte, cadendo in palese contraddizione, per un verso ha ammesso che il Tribunale si è pronunciato sulla domanda proposta dal (Omissis) nei confronti dell'INAIL, per altro verso ha ritenuto che la medesima domanda fosse inammissibile perchè nuova.

Anche tale censura è priva di fondamento. Nella motivazione, infatti, non è ravvisabile alcuna contraddizione, poichè il giudizio d'inammissibilità riguarda la domanda dell'attore nei confronti dell'INAIL e non si pone in contrasto con l'intervenuto rigetto della distinta domanda di garanzia originariamente proposta dalla società datrice nei confronti dell'ente, come correttamente qualificata dai giudici di merito.

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi e euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore della sola parte costituita.
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Re: causa di servizio

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Carbolubrificanti

"Gastroduodenite Cronica Erosiva" e "Esofagite da reflusso".

Il ricorrente ha prestato servizio per molti anni a diretto contatto con sostanze tossiche (in particolare, carburanti) ed in ambienti poco salubri.

Nel parere reso dal Comitato, infatti, non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente, dal 1984 al 1994 e dal 1995 al 2003, ha prestato servizio prima come Addetto del Nucleo Deposito Carbolubrificanti e poi come Capo dello stesso, svolgendo compiti di ricezione, stoccaggio, immagazzinamento e distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché di campionamento dei prodotti e di ispezione periodica delle strutture di deposito e degli impianti di erogazione.

Il TAR precisa:

1) - Ebbene, ad avviso del Collegio, il parere suddetto evidenzia un difetto istruttorio e motivazionale proprio nella parte in cui non precisa se le specifiche circostanze di servizio, documentate dal ricorrente, quali, appunto, quelle relative alle mansioni svolte presso il Nucleo Deposito Carbolubrificanti per un periodo sicuramente prolungato, possano aver avuto un ruolo influente sul manifestarsi della patologia, non potendosi escludere la presenza di disagi di carattere ambientale nell’attività lavorativa del dipendente avuto riguardo sia alla tipologia delle mansioni svolte, sia alla durata delle stesse.

Il resto leggetelo in sentenza.

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09/11/2012 201201860 Sentenza 2


N. 01860/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2011, proposto da:
V. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo D'Arpa e Giovanni Morelli, con domicilio eletto presso l’avv. Danilo D'Arpa in Lecce, via A. Manzoni, 32/D;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento
a) del Decreto del Ministero della Difesa n. 3307/N del 31/08/2010, notificato in data 12/10/2010, con cui viene respinta la domanda del ricorrente datata 6/12/2004, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e del conseguente diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo, con il conseguente dispositivo: 1) le infermità "Gastroduodenite Cronica Erosiva" e "Esofagite da reflusso sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio 2) la richiesta di concessione dell'equo indennizzo è respinta";
b) di ogni altro atto o provvedimento, coevo, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il preordinato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 31456/2009 reso nell'adunanza n. 341/2010 del 21/7/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti l'avv. G. Morelli, anche in sostituzione dell'avv. D. D'Arpa, e l'Avvocato dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente (attualmente in congedo) ha prestato servizio presso il 61° Stormo dell’Aeronautica Militare con il grado di 1° Maresciallo.

Con istanza presentata il 6.12.2004 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Gastroduodenite cronica erosiva” ed “Esofagite da reflusso”.

Poichè con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (cfr. parere reso nell’adunanza n. 341 del 21.7.2010), ha negato la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità, il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, lamentando diversi motivi di illegittimità (in particolare, violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto distinti profili, violazione del giusto procedimento).

Più in dettaglio, il M.llo V…. lamenta il difetto di motivazione sia con riguardo al decreto con cui l’Amministrazione ha definitivamente respinto la propria istanza, che recepirebbe in maniera acritica il parere reso dal Comitato di Verifica, sia allo stesso parere del Comitato nella parte in cui mostra di non aver considerato adeguatamente, neppure sul piano concausale, la circostanza che esso ricorrente ha prestato servizio per molti anni a diretto contatto con sostanze tossiche (in particolare, carburanti) ed in ambienti poco salubri, come peraltro documentato nel Rapporto circostanziato del suo Superiore datato 27.12.2004.

Con atti depositati il 7.1.2011 ed il 25.2.2011, seguiti da produzione documentale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.

Parte ricorrente ha depositato, a sostegno delle proprie argomentazioni, perizia tecnica di parte a firma del dott. L. G.; in prossimità dell’udienza fissata per la discussione nel merito, ha depositato, altresì, memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 26.7.2012 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Sostiene il ricorrente che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle circostanze in cui si sarebbe svolto il servizio prestato, idonee, a suo dire, ad influire sull’insorgenza o sull’evoluzione delle patologie sofferte quantomeno sul piano concausale.

La censura è meritevole di accoglimento.

Nella motivazione del parere reso dal Comitato, infatti, non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente, dal 1984 al 1994 e dal 1995 al 2003, ha prestato servizio prima come Addetto del Nucleo Deposito Carbolubrificanti e poi come Capo dello stesso, svolgendo compiti di ricezione, stoccaggio, immagazzinamento e distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché di campionamento dei prodotti e di ispezione periodica delle strutture di deposito e degli impianti di erogazione (cfr. rapporto informativo del Capo Servizio Rifornimenti del 27.12.2004).

Ciò avrebbe dovuto indurre l’Organo tecnico ad una più puntuale ed esaustiva motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato l’esclusione della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione, soprattutto in relazione alla possibile incidenza dei summenzionati fatti di servizio sull’insorgenza delle stesse, anche solo sul piano concausale.

In particolare, nel parere del 21.7.2010 il Comitato ha ritenuto non dipendente da causa di servizio la “Gastroduodenite cronica erosiva” di cui è affetto il M.llo V….., sul rilievo che essa si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per la particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica, cosicchè il servizio svolto dal ricorrente, non essendo stato caratterizzato, a dire del Comitato, da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno, non sarebbe stato idoneo ad influire sull’insorgenza della stessa neppure sul piano concausale.

Ebbene, ad avviso del Collegio, il parere suddetto evidenzia un difetto istruttorio e motivazionale proprio nella parte in cui non precisa se le specifiche circostanze di servizio, documentate dal ricorrente, quali, appunto, quelle relative alle mansioni svolte presso il Nucleo Deposito Carbolubrificanti per un periodo sicuramente prolungato, possano aver avuto un ruolo influente sul manifestarsi della patologia, non potendosi escludere la presenza di disagi di carattere ambientale nell’attività lavorativa del dipendente avuto riguardo sia alla tipologia delle mansioni svolte, sia alla durata delle stesse.

Quanto all’infermità “Esofagite da reflusso”, il Comitato ha, da un lato, asserito che trattasi di un processo infiammatorio a carico dell’esofago, dovuto a diversi fattori, anche all’aumento della pressione addominale attribuibile a cause diverse, dall’altro, che essa si sviluppa per anomalie a carattere costituzionale, non essendo possibile ricondurla, in alcun modo, agli invocati eventi di servizio, neppure sotto il profilo concausale.

Sebbene sul punto il Comitato sia stato categorico nell’escludere una possibile correlazione tra l’infermità in questione e l’attività lavorativa svolta, tuttavia, non emerge, dalla motivazione, se la specifica circostanza di servizio sopra menzionata sia stata tenuta in considerazione dall’Organo tecnico; ed invero, il Comitato avrebbe dovuto meglio spiegare in che modo il prolungato contatto con sostanze tossiche, quali i carbolubrificanti, non abbia avuto alcuna incidenza sul determinismo dell’affezione in questione, soprattutto dopo aver riconosciuto “che trattasi di un processo infiammatorio a carico dell’esofago”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell’adunanza n. 341 del 21.7.2010 e, conseguentemente, il decreto del Ministero della Difesa n. 3307/N del 31.8.2010 che lo recepisce, si rivelano affetti dai vizi istruttori e motivazionali denunciati in ricorso, atteso che in essi non si specifica, in maniera puntuale, se e come i fatti di servizio documentati dal ricorrente abbiano assunto o meno un ruolo determinante, anche solo sotto il profilo concausale, nell’insorgenza delle infermità dal medesimo sofferte.

Per i motivi che precedono, ogni altra censura assorbita, i provvedimenti impugnati vanno annullati ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione.

3. Sussistono valide ragioni (la natura della controversia in esame) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Simona De Mattia, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
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Re: causa di servizio

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Per orientamente

Sinusite mascellare dx cronica in pregressa otite media secretiva bilaterale".

1) - il collega PolPen fa ricorso ed il TAR ha disposto una verificazione “preordinata ad accertare se le condizioni di lavoro del ricorrente abbiano costituito concausa efficiente e determinante dell’infermità denunciata”.

2) - Il Verificatore incaricato, con relazione depositata, ha precisato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “è verosimile che, in presenza di una condizione individuale predisponente, si sia verificata una manifestazione rinitica complicatasi poi con una sinusite e con una otite media secretiva” e che “può quindi ritenersi che il Servizio possa ben essere considerato concausa efficiente e determinante nello sviluppo delle patologie che formano oggetto del ricorso”.
Il professionista incaricato ha ulteriormente precisato che, ancorché l’infermità possa oggi considerarsi superata è, tuttavia, “ascrivibile a causa di servizio”.

3) - Il TAR precisa: Il sostanziale riconoscimento dell’incidenza del servizio prestato sul manifestarsi della malattia conferisce fondamento al dedotto difetto di istruttoria e determina l’accoglimento del ricorso fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.


Per il resto leggete qui sotto.

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12/11/2012 201200319 Sentenza 1


N. 00319/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2010, proposto da:
P. B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Nicotra e Lorena Marchini, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;

contro
Ministero della Giustizia e Ministero delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

per l'annullamento
del decreto n. 07561/2010/cs del 2 agosto 2010, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia respingeva l’istanza del ricorrente circa la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “sinusite mascellare dx cronica in pregressa otite media secretiva bilaterale”;
del parere negativo, in data 19 marzo 2010, del Comitato di verifica per le cause di servizio (presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di parte resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La resistente Amministrazione con il provvedimento in epigrafe specificato, ha respinto l’istanza del ricorrente tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di una “sinusite mascellare dx cronica in pregressa otite media secretiva bilaterale” in ragione dell’intervenuto parere negativo del Comitato di verifica che, circa l’infermità in questione, ha espresso il seguente giudizio: “NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Il ricorrente ha impugnato il citato diniego deducendo il difetto di istruttoria e la contraddittorietà della determinazione assunta con quanto precedentemente riscontrato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano che, in data 12 febbraio 2009, si era pronunciata in senso favorevole.

Nella camera di consiglio del 9 novembre 2011, con ordinanza n. 407/2011, il Collegio ha disposto una verificazione “preordinata ad accertare se le condizioni di lavoro del ricorrente abbiano costituito concausa efficiente e determinante dell’infermità denunciata”.

Il Verificatore incaricato, con relazione depositata il 17 settembre 2012, ha precisato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “è verosimile che, in presenza di una condizione individuale predisponente, si sia verificata una manifestazione rinitica complicatasi poi con una sinusite e con una otite media secretiva” e che “può quindi ritenersi che il Servizio possa ben essere considerato concausa efficiente e determinante nello sviluppo delle patologie che formano oggetto del ricorso”.

Il professionista incaricato ha ulteriormente precisato che, ancorché l’infermità possa oggi considerarsi superata è, tuttavia, “ascrivibile a causa di servizio”.

Il sostanziale riconoscimento dell’incidenza del servizio prestato sul manifestarsi della malattia conferisce fondamento al dedotto difetto di istruttoria e determina l’accoglimento del ricorso fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Sussistono, in ragione della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/11/2012
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Re: causa di servizio

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Colleghi della Campania, approfittatene voi che avete questa possibilità.

Psicologi, da domani sei giorni di consulenze gratuite

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - L'Ordine degli Psicologi della Campania rinnova per il terzo anno consecutivo l'appuntamento con la 'Settimana del benessere psicologico', dal 19 al 24 novembre. 400 studi psicologici resteranno aperti nelle cinque province campane e offriranno consulenze gratuite ai cittadini. Previste anche 200 conferenze aperte ai cittadini. L'iniziativa sara' presentata domani in conferenza stampa (ore 11, piazzetta Serao) dal presidente dell'Ordine campano, Raffaele Felaco. (ANSA).

Notizia da Tiscali

18 novembre 2012
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Re: causa di servizio

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Parere del Consiglio di Stato su quesito posto da Ministero Difesa relativamente a:

accertamenti sanitari in materia di dipendenza causa servizio e conseguenti benefici.

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20/11/2012 200411931 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/10/2012


Numero 04917/2012 e data 20/11/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012

NUMERO AFFARE 11931/2004

OGGETTO:
Ministero difesa.

Quesito concernente accertamenti sanitari in materia di dipendenza causa servizio e conseguenti benefici;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 18060 in data 30/11/2004 con la quale il Ministero difesa Direzione generale della sanita' ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso :
L’Amministrazione della Difesa pone quattro quesiti concernenti la materia degli accertamenti di infermità di personale militare da parte delle Commissioni mediche ospedaliere, ed in particolare:

a) posto che l’art. 6, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 prevede che alla Commissione medico ospedaliera, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, deve partecipare un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza e che, all’attualità, solo le Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e la Polizia di Stato possiedono un organico comprensivo di ufficiali o funzionari medici, come possa ovviarsi a tale carenza nel caso in cui l’infermità riguardi appartenenti a corpi non dotati di personale medico in organico (es: Corpo Forestale dello Stato);

b) se sia possibile estendere la possibilità di ricorso alla Commissione Medica di seconda istanza al di là di quanto previsto dall’art. 19, comma 4, ossia alla procedura di accertamento di idoneità di servizio;

c) se nei casi di insorgenza di nuova infermità per interdipendenza da un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non strettamente correlabile alla causa produttiva della prima, sussista la necessità di richiesta di parere al Comitato di verifica per le cause di servizio;

d) come debba operarsi l’accertamento della categoria di ascrivibilità dell’infermità in caso di cumulo di più di due invalidità.

In adempimento dei pareri interlocutori emessi dalla Sezione, con nota 6.8.2012, l’Amministrazione della Difesa ha fatto pervenire l’avviso del Ministero dell’economia e delle Finanze- Dipartimento dell’amministrazione generale del personale.

Considerato:
1. In merito al primo quesito, occorre richiamare il contenuto dell’ art. 6, comma 3 D.P.R. n. 461/2001 , che contiene ora un rinvio al titolo V del libro primo del codice dell’ordinamento militare, secondo cui (v. art. 193, comma 4 d.lgs. 15.3.2010, n. 166)“ 3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita’ o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalita’ indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.”.

La ratio della disposizione è da rinvenire nella particolare garanzia che l’ordinamento appresta in favore del militare la cui infermità debba essere accertata, assicurando la presenza in seno alla Commissione Medica Ospedaliera di un ufficiale medico appartenente alla propria arma o corpo militare o forza di polizia.

Ove il corpo di appartenenza non disponga , nel proprio organico, di personale medico, non appare in linea con la disposizione sulla composizione della Commissione, da ritenersi tassativa, la possibilità di fare ricorso ad un altro membro della stessa Commissione medica ospedaliera.

Piuttosto, si ritiene che lo stesso decreto, all’art. 9, appronti uno strumento alternativo idoneo a sopperire all’impossibilità di legittima composizione della Commissione, consentendo la trasmissione della domanda e della documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sanitaria locale, territorialmente competente, per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente).

2. In merito al secondo quesito, si ritiene che l’art. 19, comma 4 del DPR n. 461/2001, che salvaguarda l’applicazione del procedimento del ricorso alla Commissione di seconda istanza “limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio”, introducendo un’eccezione all’abrogazione della legge 11 marzo 1926, n. 416 , sia da considerarsi di stretta interpretazione e non ammetta un’estensione della medesima procedura per casi diversi da quello espressamente menzionato, quali l’accertamento di diverse forme di inabilità direttamente o indirettamente collegate al servizio.

3. Quanto alla necessità di sottoporre al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio le infermità interdipendenti da precedenti infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio, si ritiene che , in conformità alla disciplina del DPR n. 461/2001 sulla distinzione tra le funzioni delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato di verifica - le prime, tenute a pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità, il secondo, tenuto ad esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio (Cons. St. Sez. IV, 4.5.2011, n. 2683) – il giudizio del Comitato non possa considerarsi assorbito dal giudizio di interdipendenza tra infermità espresso dalla Commissione medica, dovendosi in ogni caso l’organo competente esprimere sulla dipendenza – seppure in via derivata dalla prima malattia – della nuova infermità dalla medesima causa di servizio.

4. Quanto, infine, alle modalità di calcolo della categoria di infermità in presenza di più di due infermità interdipendenti, si ritiene che non possa prescindersi dal criterio legale, dettato dall’art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, secondo cui “la valutazione è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle invalidità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1”.

Poiché la tabella F-1 consente un cumulo di due sole infermità, in caso di più di tre infermità occorrerà procedere a successivi cumuli, a partire dalle infermità meno gravi. Le criticità riscontrate potrebbero essere superate solo attraverso la modifica della tabella.

P.Q.M.
Nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
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Re: causa di servizio

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Per orientamento inerente la materia.

1) - silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ai documenti, avanzata per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al fine di conoscere gli atti presupposti al giudizio diagnostico espresso dalla C.M.O motivata dalla necessità di “acquisire ogni informazione che possa chiarire le valutazioni adottate per la definizione della causa di servizio”.

Per il resto rimando alla lettura qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

21/11/2012 201209646 Sentenza 1B

N. 09646/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05324/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5324 del 2012, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carta e Giorgio Carta, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ai documenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 25 giugno 2012, depositato nei termini, il Sig. A. P., Maresciallo Capo dell’Esercito Italiano, ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dal ricorrente il 26 aprile 2012, e per l’accertamento del suo diritto di accedere agli atti richiesti.

Il ricorrente fa presente di aver chiesto, in data 17 settembre 2010, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregressa ansia libera in soggetto con attuale assenza di elementi di scompenso psicopatologico”; al fine di conoscere gli atti presupposti al giudizio diagnostico espresso dalla C.M.O., il ricorrente ha inoltrato al Dipartimento militare di Medicina Legale di Roma un’istanza di accesso agli atti in data 26 aprile 2012, motivata dalla necessità di “acquisire ogni informazione che possa chiarire le valutazioni adottate per la definizione della causa di servizio”.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va, infatti, riconosciuto in capo al ricorrente un interesse concreto ed attuale a prendere visione di atti e documenti amministrativi esistenti e nella piena disponibilità dell’Amministrazione, relativi al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che lo riguarda personalmente, né si rinvengono nella fattispecie motivi ostativi alla ostensione della documentazione richiesta.

Il presente ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta da parte del ricorrente. A tal fine si ritiene congruo fissare il termine di 30 giorni di cui all’art. 116 del codice del processo amministrativo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente.
Fissa il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
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Re: causa di servizio

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Ricorso Accolto.

Non è stata ritenuta dipendente da causa di servizi la patologia di "infarto miocardico inferiore".

Il TAR VENETO ha precisato:

1) - Il Collegio rileva che il provvedimento di rigetto impugnato è stato adottato in assenza della comunicazione prescritta dall’art. 10-bis legge n. 241 del 1990.

2) - Invero, dopo avere ricevuto il parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 8585 del 2011 del 14 ottobre 2011, la P.A. procedente era tenuta, alla luce di quanto disposto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, concernente il c.d. “preavviso di rigetto”, a dare comunicazione all’interessato dei motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda, con l’avvertenza della facoltà di presentare osservazioni per iscritto eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 giorni.

Il resto leggetelo in sentenza.

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03/12/2012 201201466 Sentenza Breve 1


N. 01466/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2012, proposto da:
C. S., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Attilio De Martin, Valentino Menon, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’intestato TAR ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), c.p.a.;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio C/0 il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento
del provvedimento decreto n. 1888/12/n del 26.4.2012, con il quale non è stata ritenuta dipendente da causa servizio la seguente patologia; "infarto miocardico inferiore"; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza C.S. ha impugnato il decreto n. 1888/12/n del 26 aprile 2012 del Direttore della Divisione Regg. Del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione III, con il quale non è stata ritenuta dipendente da causa di servizi la patologia di «infarto miocardico inferiore», notificato una prima volta il 28 giugno 2012 e rinotificatogli, con il medesimo contenuto, in data 4 settembre 2012.

2. In primo luogo il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per insufficiente istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In secondo luogo, il ricorrente deduce la violazione e non corretta applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, nonché il difetto di motivazione riscontrabile nel parere endoprocedimentale del Comitato per la verifica delle cause di servizio adottato ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001.

4. Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2012, considerata la regolarità del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti per la decisione a norma dell’art. 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le motivazioni e nei limiti di quanto di seguito precisato.

5.1. Il Collegio rileva che il provvedimento di rigetto impugnato è stato adottato in assenza della comunicazione prescritta dall’art. 10-bis legge n. 241 del 1990.

5.1.1. Invero, dopo avere ricevuto il parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 8585 del 2011 del 14 ottobre 2011, la P.A. procedente era tenuta, alla luce di quanto disposto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, concernente il c.d. “preavviso di rigetto”, a dare comunicazione all’interessato dei motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda, con l’avvertenza della facoltà di presentare osservazioni per iscritto eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 giorni.

5.2. L’istituto in parola svolge, infatti, nell’ambito dei procedimenti instauratosi a seguito di istanza di parte, come quello in esame, un irrinunciabile ruolo deflattivo del contenzioso amministrativo, imponendo un’anticipazione del contraddittorio che può indurre la P.A. competente ad un riesame della situazione, laddove, dalle osservazioni e dai documenti presentati dall’interessato, emergano elementi nuovi e/o argomentazioni utili in tal senso.

5.3. Tali considerazioni risultano vieppiù confermate dai motivi dedotti a sostegno dell’odierna impugnativa con i quali si censura, da un lato, la mancata considerazione delle concrete modalità di servizio espletato dal ricorrente (come, in particolare, quelle afferenti i servizi espletati dal 1970 al 2002) le quali, sempre secondo la tesi del ricorrente, avrebbero costituito sicuri fattori concausali delle patologie insorte; dall’altro e correlativamente, il difetto di un idoneo apparato motivazionale del provvedimento, in relazione al tipo di valutazione effettuata, ai fini dell’adozione della decisione finale, di tutti gli elementi di fatto rilevanti nel procedimento medesimo.

6. Conseguentemente, il ricorso si manifesta fondato e, per l’effetto, è annullato l’impugnato decreto di diniego di riconoscimento della causa di servizio.

6.1. La P.A. procedente potrà riprendere il procedimento a partire dall’invio al ricorrente della comunicazione di cui all’art. 10-bis.

7. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della controversia e degli effetti parzialmente demolitori della pronuncia, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2012
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Finalmente.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dato ragione al ricorrente ed ha precisato:

1) - Il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza delle patologie delle quali il ricorrente è affetto dal servizio prestato, sulla base di considerazioni relative non solo alla natura di tale servizio (rite-nuto di non particolare gravosità e ripetitività) ma anche – e innanzi-tutto (le circostanze sono presentate come quelle che impongono la valutazione medico-legale pronuciata) – per la loro riconducibilità in realtà alle condizioni soggettive e genetiche del ricorrente: “l’infermità … non può riconoscersi dipendente da fatti di servi-zio, trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto (fumo, alcool), OMISSIS.....:

2) - Ora, ben ferma la possibilità che la valutazione in oggetto sia quella tecnicamente corretta, va osservato tuttavia che né essa, né il conseguente provvedimento di diniego che la recepisce sono assistiti da alcuna specifica considerazione in ordine a fatti (consi-derati rilevanti e posti a fondamento del parere rilasciato) emersi in fase istruttoria (quale certamente deve considerarsi la valutazione operata – ai fini della diagnosi – dalla Commissione medica compulsata), ma poi ignorati – anzi valutati in considerazione inversa (ora come esistenti invece che inesistenti) – nel prosieguo della istruttoria (in sede di parere cioè del Comitato di verifica).

3) - Dalla documentazione esaminata e dal verbale di visita della Commissione medica si evince invero che –tra le abitudini di vita del ricorrente oggi appellante – non vi sono né uso di alcool, né fumo e che la patologia da cui egli è affetto “non è da ricollegare ad affezioni di carattere familiare, anche perché da un’attenta anamnesi familiare non è dato rilevare patologie gastriche ipersecretive”.

4) - Il parere del Comitato di verifica (fatto proprio dalla Ammini-strazione) afferma invece che l’infermità sofferta non può considerarsi dipendente da causa di servizio “trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto (fumo, alcool), dovuta frequentemente ... .”.

5) - Siamo di fronte dunque non a due diverse valutazioni tecni-co-discrezionali fondate sui medesimi fatti accertati (delle quali una da considerare prevalente – per competenza legislativamente definita – sull’altra), ma a valutazioni diverse, che assumono a loro giustificazione fatti “opposti” (per la Commissione medica il M...... non fuma né assume alcool ed ha una anamnesi che esclude una possibile genesi familiare della patologia.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

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07/12/2012 20120110 Sentenza 1


N. 1104/12 Reg.Sent.

N. 225 Reg.Ric.

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 225/2012 proposto da
M. P.
rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giardinieri ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Autonomia Siciliana n. 94, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Borgese;

c o n t r o
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione terza) - n. 1897 del 20 luglio 2011;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
Udito, altresì, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 l’avv. dello Stato La Rocca per il Ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
L’appello è proposto contro la decisione n. 1897/2011, resa in forma semplificata, con la quale il TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania ha respinto il ricorso dell’appellante rivolto all’annullamento degli atti con i quali è stato denegato al medesi-mo il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia della quale egli è affetto, accertata dalla commissione medica ospedaliera operante presso il centro di medicina legale “medaglia d’oro G. Scagliosi”.

Ha ritenuto il TAR che – considerata la ripartizione di competenze fissata dal DPR. 461/2001 – l’avere l’Amministrazione adottato il provvedimento impugnato in conformità del giudizio del Comitato di verifica, che disattendendo la valutazione della Commissione Medica ha negato l’asserita dipendendenza, sottrae il provvedimento alle censure dedotte.

Non vi sarebbe contraddittorietà appunto perché alla Commisione medica spetta solo l’accertamento della patologia e non anche quello della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio (fatto rimesso alla valutazione del Comitato di verifica). Non vi sarebbe difetto di motivazione non avendo l’Amministrazione alcun dovere di puntuale valutazione delle considerazioni espresse dai singoli organi consultivi, ma potendo limitarsi legittimamente a recepire (fondando sul medesimo perciò la sua determinazione) il parere dell’organo competente, ove questo sia congruamente motivato e non manifestamente irragionevole. Il che andrebbe – anche a giudizio del TAR – riconosciuto nella circostanza.

La decisione è impugnata dall’interessato che ne lamenta la ingiustizia per mancata considerazione dei vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione dei quali sarebbe affetto invece il diniego opposto dall’Amministrazione.

Adduce in particolare l’appellante che il giudizio del Comi-tato di verifica sarebbe stato espresso con trasparente inadeguata considerazione e travisamento di tutti gli elementi di fatto rilevan-ti, sicché sarebbe stato preciso dovere dell’Amministrazione disat-tenderlo o almeno disporre un approfondimento istruttorio.

D I R I T T O

L’appello è fondato.

Il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza delle pato-logie delle quali il ricorrente è affetto dal servizio prestato, sulla base di considerazioni relative non solo alla natura di tale servizio (ritenuto di non particolare gravosità e ripetitività) ma anche – e innanzitutto (le circostanze sono presentate come quelle che impongono la valutazione medico-legale pronuciata) – per la loro riconducibilità in realtà alle condizioni soggettive e genetiche del ricorrente: “l’infermità … non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto (fumo, alcool), dovuta frequentemente …., sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante, il servizio reso …”.

Ora, ben ferma la possibilità che la valutazione in oggetto sia quella tecnicamente corretta, va osservato tuttavia che né essa, né il conseguente provvedimento di diniego che la recepisce sono assistiti da alcuna specifica considerazione in ordine a fatti (considerati rilevanti e posti a fondamento del parere rilasciato) emersi in fase istruttoria (quale certamente deve considerarsi la valutazione operata – ai fini della diagnosi – dalla Commissione medica compulsata), ma poi ignorati – anzi valutati in considerazione inversa (ora come esistenti invece che inesistenti) – nel prosieguo della istruttoria (in sede di parere cioè del Comitato di verifica).

Dalla documentazione esaminata e dal verbale di visita della Commissione medica si evince invero che – tra le abitudini di vita del ricorrente oggi appellante – non vi sono né uso di alcool, né fumo e che la patologia da cui egli è affetto “non è da ricollegare ad affezioni di carattere familiare, anche perché da un’attenta anamnesi familiare non è dato rilevare patologie gastriche ipersecretive”.

Il parere del Comitato di verifica (fatto proprio dalla Ammini-strazione) afferma invece che l’infermità sofferta non può considerarsi dipendente da causa di servizio “trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto (fumo, alcool), dovuta frequentemente ... .”.

Siamo di fronte dunque non a due diverse valutazioni tecni-co-discrezionali fondate sui medesimi fatti accertati (delle quali una da considerare prevalente – per competenza legislativamente definita – sull’altra), ma a valutazioni diverse, che assumono a loro giustificazione fatti “opposti” (per la Commissione medica il M….. non fuma né assume alcool ed ha una anamnesi che esclude una possibile genesi familiare della patologia; per il Comitato di verifica, la patologia deve ascriversi al fumo, all’assunzione di alcool e alla natura di affezione prevalentemente familiare della medesima), che in un caso (Commisione medica) sono dati per accertati in una direzione e nell’altro (Comitato di verifica) nella direzione opposta.

L’avere recepito il parere del Comitato di verifica senza dare conto di tale macroscopica differente presupposizione dei fatti rilevanti – rispetto a quelli accertati in fase istruttoria dia-gnostica (Commissione medica) – implica perciò un palese difetto di adeguata motivazione del provvedimento.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti indicati.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, fatti salvi ulteriori legittimi provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Am-ministrativa.
Così deciso in Palermo il 17 ottobre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Alessandro Corbino, Estensore

Depositata in Segreteria
7 dicembre 2012
celeste3
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Re: causa di servizio

Messaggio da celeste3 »

Purtroppo però che per tutti noi altri i cui contenziosi amministrativi non saranno di competenza della giustizia amministrativa siciliana ci sarà sempre il consiglio di stato politicizzato e governativo che rigetta tutto e di più, forse perchè i suoi componenti provengono anche da apparati burocratici centrali e/o corpi di polizia.
A buon intenditor poche parole.
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

contestato anche l'articolo 11 comma 4 del d.p.r. n. 461 2001

1) - il ricorrente per il tramite del suo difensore ha anche impugnato l'articolo 11, comma 4, del d.p.r. 461 / 2001, qualora questo venisse interpretato nel senso di prevedere solo una facoltà e non anche un vero e proprio “obbligo” per l'amministrazione la richiesta di un supplemento di istruttoria (da parte del comitato alla commissione); e ciò, in particolare, evidenziando il lungo tempo trascorso tra la visita medica effettuata dalla CMO (maggio 2004) e l'emanazione del parere negativo da parte del comitato (settembre 2010).

2) - per i motivi di cui sopra è competenza inderogabile del Tar del Lazio, coinvolgendo l'impugnazione proposta anche un regolamento nazionale (d.p.r. 461 / 2001, articolo 11 4° comma).

3) - quindi il Tar Lazio è competente per i provvedimenti normativi emessi con d.p.r. ed efficaci su tutto il territorio nazionale.

Per comprendere meglio i motivi vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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14/12/2012 201201120 Sentenza 1


N. 01120/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dagli avv. Costantino Guerriero, Silvio Bozzi, Ugo Timoteo Casolino, con domicilio eletto presso Costantino Murgia in Cagliari, viale Bonaria N.80;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento
- del decreto n.6069 del 16.12.2010, emesso dal Ministero della Difesa;
- del parere del comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.9.2010 .
-in via subordinata, del d.p.r. n. 461/2001;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa , della Presidenza del Consiglio dei Ministri , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori l’avv. Silvia Curto, su delega dell’avv. Silvio Bozzi, per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Francesco Caput, presente solo in fase di istanze preliminari, per le Amministrazioni resistenti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con domanda del 16 febbraio 2001 il ricorrente formulava istanza di riconoscimento della causa di servizio per le seguenti infermità:
- OMISSIS .
In domanda il dipendente si limitava ad affermare che l'attività espletata presso i vari comandi dalla data di arruolamento, avrebbe costituito causa/concausa della patologia.

Non venivano peraltro poste in luce l'espletamento di peculiari mansioni invalidanti.

Con successiva istanza del 20 marzo 2001 il dipendente riformulava, ma sotto il profilo della riconoscimento dell' “aggravamento”, la domanda di riconoscimento della causa di servizio, per la medesima patologia (OMISSIS), già riconosciuta nel gennaio 1997 dalla CMO de La Maddalena, formulando anche istanza di corresponsione dell'equo indennizzo.

In tale domanda indicava, quali elementi rilevanti per riconoscere il nesso causale,:
-aver svolto servizio a bordo di unità navali;
-lo svolgimento di lavori in ambienti umidi;
-lo svolgimento di servizi di guardia interni, esterni, notturni e con ronde notturne.

La CMO de La Maddalena, analizzando l'istanza di "aggravamento" per OMISSIS, già in precedenza riconosciuta dipendente da causa di servizio il 22 gennaio 1997, si esprimeva l'11 maggio 2004, riconoscendo che la patologia si era “stabilizzata”, riscontrando un quadro evolutivo peggiorativo, riconoscendo una rivalutazione tabellare con assegnazione alla tabella A categoria 8 misura massima del d.p.r. 834/81.

Il Comitato, invece, con il parere del 15 settembre 2010 riteneva che le prestazioni svolte dal dipendente non si caratterizzavano per particolari e gravose condizioni di disagio, negando la sussistenza del messo causale/concausale.

Il parere è stato recepito dal Ministero della difesa con decreto di rigetto del 16 dicembre 2010.

Con ricorso notificato il 15-20 aprile 2011 depositato il 12/5 parte ricorrente ha impugnato
*in via principale:
il decreto che ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio le patologie sofferte dalla ricorrente : OMISSIS;
nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio;
*in via subordinata anche il d.p.r. n. 461/2001, articolo 11 comma 4,
formulando le seguenti censure:

1) violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990; carenza di motivazione; violazione dell'articolo 97 della costituzione; eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà manifesta; carenza di istruttoria;

2) violazione dell'articolo 97 della costituzione buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per contraddittorietà.

In particolare sub vizio 2 del ricorso, è stato espressamente impugnato l'articolo 11, comma 4, del d.p.r. 461 / 2001, qualora questo venisse interpretato nel senso di prevedere solo una facoltà e non anche un vero e proprio “obbligo” per l'amministrazione la richiesta di un supplemento di istruttoria (da parte del comitato alla commissione); e ciò, in particolare, evidenziando il lungo tempo trascorso tra la visita medica effettuata dalla CMO (maggio 2004) e l'emanazione del parere negativo da parte del comitato (settembre 2010).

Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento del provvedimento negativo dell'amministrazione e del presupposto parere del Comitato;
ed, in via subordinata, l'annullamento dell'articolo 11 comma 4 del d.p.r. n. 461 2001 nonché il conseguente annullamento del decreto e del parere.

L’Avvocatura delle Stato si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tar Sardegna, in considerazione dell'impugnazione, proposta in via subordinata, del d.p.r. n. 461 del 2001 (articolo 11 comma 4).

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
***
Successivamente l'amministrazione (Ministero della Difesa-direttore della divisione) ha emanato un nuovo provvedimento, l'8 luglio 2011, di rigetto, previo autoannullamento del precedente decreto negativo del 16 dicembre 2010.

Ciò al solo fine di evidenziare che il procedimento instaurato si riferiva ad una ipotesi di "aggravamento" di patologia, già in precedenza riconosciuta dipendente da causa di servizio con CMO del 22 gennaio 1997.

L'Amministrazione della difesa, competente ad emanare il provvedimento finale (concessione dell'equo indennizzo), ha fatto proprio il medesimo parere negativo espresso il 15 settembre 2010 Dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.

Con motivi aggiunti notificati il 22/3/2012 e depositato il 18/4 parte ricorrente ha impugnato il nuovo decreto emanato l'8 luglio 2011, conosciuto il 24 febbraio 2012, ribadendo l'impugnazione del rigetto, del presupposto (medesimo) parere del comitato del 15/9/2010 nonché, in via subordinata, il d.p.r. 461 / 2001, articolo 11 comma 4, sempre nella parte in cui non impone al comitato di effettuare il supplemento di istruttoria nel caso in cui i termini del procedimento non siano rispettati.

All'udienza del 3 ottobre 2012 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO
Il Collegio, all'udienza di trattazione della causa, ha chiesto espressamente se la difesa del ricorrente intendesse rinunciare alla domanda formulata in via subordinata, finalizzata ad ottenere l'annullamento dell'articolo 11 comma 4 del d.p.r. 461/2001 recante il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.”

La difesa ha insistito nelle richieste, principale e subordinata, contenute in ricorso.

Sul punto occorre rilevare che la domanda avverso l'atto regolamentare nazionale, ancorché formulata in via meramente subordinata, non può essere valutata da questo giudice.

Sussiste l'incompetenza territoriale del Tar periferico per l'impugnazione dei provvedimenti normativi emessi con d.p.r. ed efficaci su tutto il territorio nazionale.

Tale profilo non consente di affrontare nel merito la controversia, neppure limitatamente alla domanda principale.

Ancorché formulate in via gradata il petitum deve essere considerato, a priori, nella sua completezza, non potendo questo giudice ritenersi competente per la questione principale (nel merito), inerente la valutazione della legittimità o meno del provvedimento negativo e del presupposto parere, e non anche per la questione formulata contro il presupposto regolamento nazionale.

Le questioni poste si intrecciano e coinvolgono i poteri/doveri del Comitato per la valutazione delle cause di servizio, tenuto conto che l'articolo 11, comma 4, del regolamento 29 ottobre 2001, n.461 prevede che
"Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo’ richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita’ dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e’ effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita’ di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica e’ trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.”

E la questione posta in ordine alla valutazione/interpretazione di tale norma nazionale, in termini obbligatori o, invece, meramente facoltativi (censurandone in tal caso l'illegittimità) implicherebbe necessariamente l'ampliamento, da parte di questo giudice, e lo sconfinamento dell'analisi di un provvedimento regolamentare emanato a livello statale.

Né si può sostenere che il Tar periferico sia tenuto a valutare la domanda principale e, solo in caso di mancato accoglimento, il tribunale sia poi tenuto a pronunciarsi sulla domanda subordinata, e quindi sulla sua improponibilità al Tar locale, sussistendo la competenza inderogabile del Tar del Lazio per gli atti statali, aventi efficacia sull'intero territorio nazionale.

La controversia infatti non può essere "frazionata", costituendo un “unicum” tra individuazione di vizi sostanziali e procedimentali connessi all'esercizio del potere (in particolare del comitato che esercita la sfera di competenza attribuita dall'articolo 11 del d.p.r. 461/2001) nonché all'applicazione del presupposto atto regolamentare.

Ne deriva che l'eccezione di incompetenza territoriale va accolta.

In applicazione dell'articolo 13 terzo comma del codice del processo amministrativo (competenza territoriale inderogabile), il giudice competente è da individuarsi nel Tar Lazio, in considerazione dell'articolazione dell'impugnazione proposta, coinvolgente, anche, il presupposto atto normativo statale.

Le spese, considerata la materia, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, trattandosi di competenza inderogabile del Tar del Lazio, coinvolgendo l'impugnazione proposta anche un regolamento nazionale (d.p.r. 461 / 2001, articolo 11 4° comma).

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
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Re: causa di servizio

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Anche con questo ricorso/sentenza sono state chieste le stesse cose di cui a quella sopra indicata.


14/12/2012 201201121 Sentenza 1

N. 01121/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2011, proposto da:
V. C., rappresentato e difeso dagli avv. Costantino Guerriero, Ugo Timoteo Casolino, Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso Costantino Murgia in Cagliari, viale Bonaria N.80;
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