Re: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: gio giu 27, 2013 1:01 pm
da papalima
Si amico crimor...se "grin" è la trasduzione in italiano di quel "green" inglese...
allora intendo che approvi quello che ho scritto...sulla grandezza dell'Arma..
ciao
Re: R: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: gio giu 27, 2013 1:07 pm
da crimor
Ad onor del vero caro papalima..la mia era una metafora.intendevo esattamente I'll contrario. Rispetto comunque anche le idee discordanti dalla mia.
crimor
Re: R: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: gio giu 27, 2013 1:10 pm
da crimor
Condivido tutto di mares. Bravo
crimor
Re: R: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: gio giu 27, 2013 1:37 pm
da papalima
crimor ha scritto:Condivido tutto di mares. Bravo
crimor
Di mares condivido anche io...meno il dolore...perchè il mio è doppio...
di colleghi del mio vecchio reparto se ne sono suicidati due...uno era ancora in servizio e un
altro già in pensione...persone che stimavo moltissimo....
Re: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: sab mar 22, 2014 4:42 pm
da panorama
negata la concessione della speciale elargizione ai sensi della legge n. 280/91.
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1) - I ricorrenti, fratelli di un militare deceduto durante un’esercitazione militare, hanno presentato domanda al Ministero della Difesa al fine di ottenere la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991 ma l’Amministrazione ha tuttavia negato il riconoscimento, motivando il rifiuto sulla base della circostanza che gli stessi ricorrenti non risultavano a carico del proprio fratello al momento del decesso.
2) - I ricorrente deducono che nessuna norma delle leggi citate dispone che i familiari debbano risultare a carico del congiunto. I ricorrenti inoltre sono succeduti ai defunti genitori e pertanto sono gli eredi universali del militare deceduto.
3) - La parte ricorrente asserisce che, le disposizioni contenute nella legge n. 280/1991 e nella legge n. 380/1981 non farebbero distinzioni tra familiari a carico o meno, limitandosi a far riferimento al generico concetto di familiari.
Il ricorso è fondato.
IL TAR LAZIO nel contesto di tutto l dialogo richiama:
4) - una pronunzia del Consiglio di Stato (Sezione IV, 12 settembre 2006 n. 5303), in cui si afferma che: "è ulteriormente evidente anche la ragionevolezza della norma, in quanto l'elargizione suddetta non tende tanto a riparare una perdita economica derivante dal decesso del congiunto, quanto piuttosto rappresenta un "segno" dell'ordinamento come riconoscimento indennitario della situazione venutasi a determinare, nell'ambito di quell'attività a servizio della collettività a cui il soggetto era addetto".
5) - Le considerazioni precedentemente esposte inducono a dare atto della condivisibilità delle doglianze proposte con il presente gravame avverso l'atto impugnato, segnatamente per la parte in cui siffatta determinazione ha negato, nei confronti dei ricorrenti, il riconoscimento della "speciale elargizione" in questione, in diretta applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della legge 466/1980.
Il resto giusto x completezza dell'argomento leggetelo qui sotto.
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20/03/2014 201403106 Sentenza 1B
N. 03106/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02836/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 1997, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Bruno, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Calcutta, 25;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 13 del 13.6.1996 del Ministero della Difesa con il quale è stata negata la concessione della speciale elargizione ai sensi della legge n. 280/91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, fratelli di un militare deceduto durante un’esercitazione militare, hanno presentato domanda al Ministero della Difesa al fine di ottenere la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991.
Con decreto n. 13 del 13.6.1996, l’Amministrazione ha tuttavia negato il riconoscimento della predetta elargizione, motivando il rifiuto sulla base della circostanza che gli stessi ricorrenti non risultavano a carico del proprio fratello al momento del decesso.
Contro il suddetto provvedimento di diniego hanno quindi proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 308/1981 e della legge n. 208/1991 - Successione nel diritto.
Nessuna norma delle leggi citate dispone che i familiari debbano risultare a carico del congiunto. I ricorrenti inoltre sono succeduti ai defunti genitori e pertanto sono gli eredi universali del militare deceduto.
2. Illegittimità costituzionale della legge n. 720/1981.
Il Ministero della Difesa nega il diritto ai ricorrenti anche in ragione di quanto disposto dalla legge n. 720/1981 che prevede il riconoscimento della speciale elargizione per i familiari dei caduti in servizio o a seguito di attentati terroristici solo per i fratelli o sorelle conviventi. Tale disposizione sarebbe incostituzionale perché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 15.3.1997.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13.11.2013.
I ricorrenti, fratelli di un militare di leva deceduto durante un’esercitazione, impugnano il diniego opposto dal Ministero della Difesa alla loro richiesta di vedersi riconosciuta la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991, che ha modificato ed integrato le disposizioni della legge n. 380/1981 ed in particolare l’art. 6 della stessa legge.
Quest’ultima disposizione prevede il riconoscimento di una elargizione economica in favore dei familiari dei militari in servizio di leva deceduti in attività di servizio.
Nel ricorso sostengono che l’intimata Amministrazione ha illegittimamente negato il suddetto beneficio in ragione del fatto che gli stessi all’atto del decesso del militare non fossero a suo carico, eccependo anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 720/1981 (disposizione richiamata dall’Amministrazione per negare il riconoscimento della speciale elargizione).
Ciò premesso, il Collegio esamina preliminarmente la prospettata incostituzionalità dell’art. 2 della legge n. 720/1981. Tale disposizione, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, limita l’elargizione oggetto del giudizio ai soli fratelli o sorelle conviventi e a carico del militare deceduto.
Secondo parte ricorrente la norma sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i fratelli conviventi e a carico e quelli che non lo sono, pur essendo eredi legittimi del soggetto deceduto in servizio.
La questione di legittimità costituzionale proposta è manifestamente infondata.
L’art. 2 della legge n. 720/1981 sostituisce l’art. 6 della legge n. 466/1980 indica le categorie di familiari cui spetta la speciale elargizione. Tra di essi, al punto 4) del comma 1, prevede come possibili destinatari esclusivamente i fratelli e le sorelle se conviventi e a carico. Tale disposizione non appare affatto irragionevole sul piano dell’erogazione di speciali elargizioni economiche da parte dello Stato, elargizioni che per il loro carattere di eccezionalità debbono essere necessariamente circoscritte quanto ai possibili beneficiari. Pertanto, nessun evidente contrasto con l’art. 3 della Costituzione e più in generale con il principio di uguaglianza può invocarsi, laddove la norma riconosce il beneficio economico, per le categorie cui essa si riferisce, solo a chi dipende e convive con il militare deceduto. Tale beneficio infatti non ha natura risarcitoria o successoria, ma costituisce un istituto di carattere solidaristico con le ovvie conseguenze in ordine ai limiti per la sua attribuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, par. n. 55/1993).
Nel merito i ricorrenti denunciano l’illegittimità del diniego opposto dall’intimata Amministrazione la quale avrebbe motivato la sua determinazione alla luce della richiamata disposizione di cui all’art. 2 della legge 720/1981, nonché dell’art. 6 della legge n. 466/1980. Secondo parte ricorrente, invece, le disposizioni contenute nella legge n. 280/1991 e nella legge n. 380/1981 non farebbero distinzioni tra familiari a carico o meno, limitandosi a far riferimento al generico concetto di familiari.
Il ricorso è fondato.
Infatti, stabilisce l'art. 1 della legge 3 giugno 1981 n. 308 che "sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968 n. 313 e successive modificazioni”. Il comma 3 del successivo art. 6 prevede, poi, che "ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni". Il beneficio introdotto dalla disposizione da ultimo riportata, come modificata dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 280, ha decorrenza, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge 280/1991, dal 10 gennaio 1969. Ciò posto, va osservato come il fondamento motivazionale dell'impugnata determinazione, con la quale l'Amministrazione della Difesa ha negato il riconoscimento del beneficio in questione in favore dei ricorrenti, risieda nell'affermata applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466.
Tale corpo normativo (il quale, si osservi, disciplina esclusivamente le "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha stabilito (al citato art. 6) che "la speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico"; soggiungendo, ulteriormente, che "fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".
In base a questa disposizione, il coniuge superstite, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle possono beneficiare delle indennità o della pensione previste a favore dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, connesse a questi eventi, solo se siano conviventi ed a carico, circostanze, quest’ultime, che incontrovertibilmente non ricorrono nel caso di specie.
Osserva peraltro il Collegio che, lungi dal focalizzare l'attenzione sulla sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla richiamata disposizione di cui alla legge 466/1980, deve piuttosto verificarsi se le relative previsioni (espressamente dirette al riconoscimento di una "speciale elargizione a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") possano trovare applicazione relativamente alla fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale.
Deve escludersi, al riguardo, che il beneficio invocato dai ricorrenti possa ritenersi identico o anche solo assimilabile in ragione della ravvisata omogeneità di ratio dispositiva rispetto a quelli previsti dalla legge n. 466/1980 ed a quelli di cui alle altre leggi richiamate da quest'ultima.
Ciò comporta, altresì, che, in ragione dell'espressa delimitazione della portata dispositiva delle previsioni introdotte dalla legge 466/1980 (si ripete, rivolte alle sole categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), tale corpo normativo non è suscettibile di applicazione generale. E, comunque, la norma che dispone l'elargizione dello speciale beneficio a favore del militare deceduto (art. 6 della legge n. 308/1981, come aggiunto dalla legge n. 280/1991) é una norma di carattere speciale, specificamente emanata per la fattispecie, la quale, quindi, a cagione di tale sua specialità, non può essere collegata con altre norme dell'ordinamento che hanno come oggetto altri e distinti benefici.
Secondo tale speciale disposizione, l’elargizione del beneficio ai "familiari" non richiede l'ulteriore requisito dell'essere a carico del militare deceduto. Cosicché, essendo tradizionalmente il termine "familiari" inteso in relazione a coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela e affinità (e trattandosi, nella fattispecie, dei fratelli e delle sorelle del militare), la debenza dell'elargizione in favore di questi ultimi non può essere posta in discussione.
Tale interpretazione peraltro è stata già sostenuta in una pronunzia del Consiglio di Stato (Sezione IV, 12 settembre 2006 n. 5303), in cui si afferma che: "è ulteriormente evidente anche la ragionevolezza della norma, in quanto l'elargizione suddetta non tende tanto a riparare una perdita economica derivante dal decesso del congiunto, quanto piuttosto rappresenta un "segno" dell'ordinamento come riconoscimento indennitario della situazione venutasi a determinare, nell'ambito di quell'attività a servizio della collettività a cui il soggetto era addetto".
Le considerazioni precedentemente esposte inducono a dare atto della condivisibilità delle doglianze proposte con il presente gravame avverso l'atto impugnato, segnatamente per la parte in cui siffatta determinazione ha negato, nei confronti dei ricorrenti, il riconoscimento della "speciale elargizione" in questione, in diretta applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della legge 466/1980.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di euro 2000,00(duemila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 novembre 2013, 19 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
Re: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: ven apr 04, 2014 6:12 pm
da Insoddisfatto
Triste giornata per l'Arma, Un appuntato e un Carabiniere si sono suicidati nelle rispettive caserme. Comando Provinciale di Salerno e di La Spezia.
Riposate in pace fratelli e sentire condoglianze alla famiglia
Re: suicidi nell'Arma dei Carabinieri
Inviato: sab apr 05, 2014 11:56 am
da franco22
Non può essere un caso che i suicidi nei Carabinieri siano i più numerosi rispetto a quelli delle altre Forze Armate....:( Solo io in 29 anni di servizio ne ho visti 4 di persone a me conosciutissime.... Il problema fondamentale è la nostra struttura da paese da terzo mondo.