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Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: lun giu 18, 2018 11:41 pm
da panorama
istanza di reintegrazione nel grado per "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari".
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Ecco alcuni brani

1) - Comando Legione Carabinieri OMISSIS e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri esprimevano "parere favorevole" all'accoglimento della domanda evidenziando, in particolare, che:
— il militare, successivamente alla rimozione dal grado, aveva mantenuto "ottima condotta morale e civile";

-- i fatti risalivano a circa 30 anni orsono e non avevano avuto risvolti giudiziari;

2) - Conseguentemente, la Direzione Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del militare e, pertanto, inviava la relativa documentazione alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello affinché rilasciasse il necessario parere ai sensi dell'articolo 670, secondo comma, lettera a), n. 2 del D.P.R. 90/2010 "Testo unico regolamentare".

3) - La Corte Militare di Appello, in data ……. 2015, con parere n. .../2015, si esprimeva negativamente in merito all'istanza de quo, tenuto conto della complessiva condotta del ricorrente sia precedente che successiva al provvedimento di "perdita del grado" e in particolare:

OMISSIS

4) - Conseguentemente la Direzione Generale, con determinazione del .... 2015, stabiliva il rigetto dell'istanza in esame.

Il CdS precisa:

5) - Giova evidenziare che l'articolo 871, secondo comma, del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" prevede che il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari possa essere reintegrato nel grado già posseduto, a domanda, e previo parere favorevole della Corte Militare d'Appello, quando abbia conservato "ottima condotta morale e civile" per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Dal tenore letterale della disposizione (“può essere...”) emerge, quindi, che la reintegrazione nel grado non costituisce un diritto conseguente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore ma dipende anche da una decisione di carattere discrezionale posta in essere dall’Amministrazione: ciò risulta, peraltro, confermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, in base al quale “la reintegrazione non consegue automaticamente alla domanda, sussistendo in capo all'Amministrazione un ampio potere di valutazione di merito, sugli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'interesse della funzione pubblica istituzionale” (Cons. di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2011, n. 2233).

6) - La Sezione osserva inoltre che l'articolo 670, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 "Testo unico regolamentare", prevede che il Ministro della difesa, esaminati i documenti presentati, se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva, altrimenti, rimette la domanda al Procuratore Generale Militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte Militare d'Appello.

7) - In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 674 del citato D.P.R. n. 90/2010, il Ministro della difesa, nell'emettere le sue decisioni, può discostarsi dal parere della Corte Militare d'Appello solo se sarà favorevole all'accoglimento della domanda.

8) - In ultimo, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'articolo 671 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 "Testo unico regolamentare" che prevede che la Corte Militare d'Appello "esprime il suo parere (...) tenuti presenti i fatti, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio".

9) - Dalle norme richiamate si evince come il Ministro della difesa sia vincolato dal parere della Corte Militare di Appello nell'ipotesi in cui questo sia negativo, come nel caso in esame e pertanto le doglianza del ricorrente non possono trovare accoglimento.

N.B.: rileggi però il punto n.5 ( per almeno cinque anni dalla data della rimozione).

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: ven giu 22, 2018 11:27 am
da Pulltrain
grazie a tutti per avermi accettato, ho letto con molta attenzione, questo argomento mi coinvolge direttamente. QUINTOSTAR e FULMINEACIELSERENO potete postare i riferimenti in merito al fatto che non si perde la pensione in caso di destituzione successiva alla riforma? Ho un procedimento penale in corso da circa 6 anni (la pena max prevista è inferiore ai 5 anni a non sono previste decadenze da p.u.), non sono stato sospeso, sono stato successivamente riformato. Ora in caso di sentenza (spero di no) negativa, quali sono gli scenari? Premetto che l'unica cosa alla quale tengo è ovviamente la pensione, della eventuale perdita del grado mi fregherebbe veramente poco. grazie a tutti.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: ven giu 22, 2018 12:18 pm
da ver21
Se non sei stato sospeso non perdi la pensione stai tranquillo.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: sab lug 07, 2018 10:31 am
da Pulltrain
ver21 ha scritto:Se non sei stato sospeso non perdi la pensione stai tranquillo.
grazie tante ver21, quindi non ci sarà neanche la perdita del grado?

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: lun lug 09, 2018 4:15 pm
da fulmineacielsereno
Pulltrain ha scritto:grazie a tutti per avermi accettato, ho letto con molta attenzione, questo argomento mi coinvolge direttamente. QUINTOSTAR e FULMINEACIELSERENO potete postare i riferimenti in merito al fatto che non si perde la pensione in caso di destituzione successiva alla riforma? Ho un procedimento penale in corso da circa 6 anni (la pena max prevista è inferiore ai 5 anni a non sono previste decadenze da p.u.), non sono stato sospeso, sono stato successivamente riformato. Ora in caso di sentenza (spero di no) negativa, quali sono gli scenari? Premetto che l'unica cosa alla quale tengo è ovviamente la pensione, della eventuale perdita del grado mi fregherebbe veramente poco. grazie a tutti.
Ciao e sii felice perchè quanto detto da ver21 corrisponde al codice dell'ordinamento militare. Infatti non essendo stato sospeso l'eventuale e non te lo auguro decorrenza della perdita del grado coinciderebbe con la conclusione del procedimento disciplinare ovvero il giorno che decretano la sanzione di stto quindi dopo la riforma e pertanto nulla ti possono fare. Buona Giornata e goditi la meritata pensione

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: mar lug 10, 2018 11:56 am
da Pulltrain
bene sarò felice come dice FULMINEACIELSERENO, ma soprattutto tranquillo.... grazie a tutti.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: mar lug 10, 2018 1:45 pm
da avt8
Pulltrain ha scritto:bene sarò felice come dice FULMINEACIELSERENO, ma soprattutto tranquillo.... grazie a tutti.

Se vieni condannato anche se non sei stato sospeso, e ti faranno il procedimento disciplinare, nel caso la commissione decide per la destituzione, la decorrenza sarà quella della data della notifica del rinvio a giudizio,in quanto si acquista la qualità di imputato solo al rinvio a giudizio-
Per cui occhio alla borsa della spesa-

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: mar lug 10, 2018 2:03 pm
da Zenmonk
avt8 ha scritto:
Pulltrain ha scritto:bene sarò felice come dice FULMINEACIELSERENO, ma soprattutto tranquillo.... grazie a tutti.

Se vieni condannato anche se non sei stato sospeso, e ti faranno il procedimento disciplinare, nel caso la commissione decide per la destituzione, la decorrenza sarà quella della data della notifica del rinvio a giudizio,in quanto si acquista la qualità di imputato solo al rinvio a giudizio-
Per cui occhio alla borsa della spesa-
esatto

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: mer lug 11, 2018 6:07 am
da FRANCOPAIANO59
Sono d'accordo con quanto esposto da avt8, mar lug 10, 2018 12:45 pm, tuttavia, non posso esimermi dall'aggiungere che ciò vale anche se ci si trova in pensione; indipendentemente dagli anni in cui è iniziato il procedimento penale e si è concluso il relativo procedimento di stato con sentenza di perdita del grado o di destituzione.
(ATTENZIONE) ma ciò vale solo se si è in servizio ovvero in pensione senza aver raggiunto i limiti di età di categoria o altrettanto non aver soddisfatto i requisiti di età e contributivi per aver diritto a pensione (ad esempio essere stati riformati).
Se nel frattempo della conclusione di tutto l'iter dei relativi procedimenti, in caso di destituzione o perdita del grado, si è stati percettori di pensione calcolata in base al grado e agli anni di servizio (PURTROPPO) si dovrà restituire quanto [indebitamente] percepito, conguagliato, eventualmente, con l'importo dell'assegno sociale INPS qualora spettante per aver soddisfatto i requisiti anagrafici/contributivi per aver diritto a tale emolumento; vale a dire - benché poco consolante - che nella peggiore delle ipotesi il militare percepirà la ""pensione sociale"" INPIS al soddisfacimento/raggiungimento dei requisiti previsti per accedere a tale trattamento assistenziale.
QUANTO SOPRA non è frutto del mio sacco ma deriva dal fatto che su questo Forum, qualche anno fa, lessi, con molta attenzione, le sentenze relative ad un [(sventurato)] Maresciallo Maggiore dell'Arma siciliano, il quale era stato collocato in pensione per riforma prima della fine del "procedimento di stato" instaurato in seguito a condanna definitiva per un reato contro la Pubblica Amministrazione. Procedimento disciplinare di stato conclusosi con l'erogazione della sanzione della rimozione del grado.
Particolare il fatto che il medesimo Maresciallo in argomento, avendo esperito le vie legali della giustizia Amministrativa in primo grado ottene una sentenza favorevole, tuttavia in seguito all'appello del Ministero/Arma la sentenza di secondo grado fu a lui SFAVOREVOLE in quanto ribaltò completamente la sentenza di primo grado dando ragione alle osservazioni richieste dalla sua -precedente- Amministrazione.
Se smanettate su questo Forum troverete le, opposte e dolenti, sentenze "de quo" postate a suo tempo.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: dom lug 22, 2018 11:18 am
da Pulltrain
grazie a tutti per i puntuali commenti, vorrei aggiungere alcune considerazioni. La prima è perchè l'amministrazione non mi ha sospeso subito all'atto del rinvio a giudizio? suppongo per mancanza di interesse al procedimento, e comunque il procedimento lo può iniziare benissimo anche a condanna avvenuta (se non sarò assolto), così come detto da avt8. Altra considerazione riguarda la separazione tra perdita del grado e liquidazione della pensione. Diverse sentenze della corte dei conti danno ragione a nostri colleghi che si son visti sospendere la pensione, qualche esempio... 45/2016 basilicata, 272/2016 piemonte, 463/2016 256/2016 e 706/2016 roma.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: lun lug 23, 2018 10:38 am
da Zenmonk
Pulltrain ha scritto:grazie a tutti per i puntuali commenti, vorrei aggiungere alcune considerazioni. La prima è perchè l'amministrazione non mi ha sospeso subito all'atto del rinvio a giudizio? suppongo per mancanza di interesse al procedimento, e comunque il procedimento lo può iniziare benissimo anche a condanna avvenuta (se non sarò assolto), così come detto da avt8. Altra considerazione riguarda la separazione tra perdita del grado e liquidazione della pensione. Diverse sentenze della corte dei conti danno ragione a nostri colleghi che si son visti sospendere la pensione, qualche esempio... 45/2016 basilicata, 272/2016 piemonte, 463/2016 256/2016 e 706/2016 roma.
Non mi pare che sussistano dubbi sull'illegittimità dei menzionati provvedimenti dell'amministrazione, non solo iniqui ma vessatori e temerari.
Mi pare che sia giunto il momento di porsi il problema di come evitare per il futuro che l'amministrazione temerariamente adotti provvedimenti che da subito si intendono destinati a essere revocati nel successivo contenzioso, ma che nel frattempo recano grave nocumento agli interessati (il che vale a poter affermare che trattasi di provvedimenti persecutori ossia vessatori).
Questo problema a mio parere andrebbe posto in sede legislativa e andrebbe inquadrato tra le misure deflattive, con efficaci elementi di dissuasione.
il dirigente che genera con atti a propria firma contenzioso "seriale" ossia destinato a sorte certamente sfavorevole (come visto, tali provvedimenti sono facili da individuare) risponde personalmente sia quanto al danno erariale conseguente alla sorte del giudizio che per il danno all'immagine, in quanto non vi è dubbio che è personalmente sua la responsabilità se il cittadino che ha subito provvedimenti illegittimi e vessatori tende poi a considerare lo stato come un nemico iniquo e spietato anzichè per quello che è, ossia la casa di tutti.
Cosa si aspetta a proporre uno specifico ddl?
Potrebbe ben chiamarsi decreto "civiltà"!
Stanto a credere che TUTTI gli amici avvocati abbiano paura di perdere clienti per cause fatte al ciclostile, ossia con poco lavoro e tanto guadagno.
Comunque, mentre il monaco calmo e attento non cessa di incensare i Tre Gioielli, immagina che il ministro, notoriamente sensibile alle tematiche del personale, faccia un po' di ordine in casa...sarebbe ora.

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: lun lug 23, 2018 4:40 pm
da umtambor
Concordo pienamente: nell'Arma specialmente, i nostri dirigenti firmano atti che hanno gravissime ripercussioni sulle carriere dei loro sottoposti senza subire nulla in caso di contenzioso negativo. Nel mio Comando Legione, un Generale dispose un trasferimento d'autorità di un Ispettore nei confronti del quale era stata avanzata una RICHIESTA di rinvio a giudizio: inutili dire che il successivo ricorso al TAR fu stravinto dall'interessato....Nessuno ha pagato per questo macroscopico errore, neppure per tanti altri che sono stati commessi (parlo in materia di assegnazioni di alloggi, di trasferimenti, sanzioni disciplinari, ecc).
Allora o dotiamo gli Stati Maggiori di Uffici Legali (specializzati in diritto amministrativo) oppure sanzioniamo gli atti illegittimi adottati da questi ultimi (parlo di responsabilità per danno erariale).

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: sab ott 27, 2018 9:46 pm
da panorama
CdS

1) - Visto che, con sentenza n. 268 del 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) - Visto che il T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, Sesta Sezione, con sentenza 26 luglio 2017, n. 3975, di conseguenza, ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;

3) - Visto che, con nota del 12 settembre 2018, l’appellante ha chiesto che sia accertata la cessata materia del contendere e, per l’effetto, dichiarata l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.c.;


vedi allegato

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: ven nov 30, 2018 12:09 pm
da andrea666
quintostar ha scritto: lun apr 23, 2018 1:22 pm Esatto,se il procedimento disciplinare è stato aperto successivamente alla riforma ,non si perde la pensione è ovvio ....per quanto riguarda i decreti al più presto li pubblicò ,ma basta guardare nel forum perdita del grado e pensioni ci sono sentenze della corte dei conti pubblicate ok
quintostar, naturopata avt8 e a tutti... è sicuro quanto sopra?. intendo se:
1- proc pen termina senza pena accessoria o sanzione che prevede la perdita del posto di lavoro risoluzione impiego etc..
2- se proc disciplinare non è mai stato aperto e nelle more il dipendente viene riformato.
3- se il dipendente si trova non sospeso cautelativamente all'atto della riforma ma in servizio dopo rientro anche dopo i 5 anni e comunque dopo un periodo di sospensione.
4- se lo stesso proc. disciplinare pertanto viene aperto quando il dipendente non è più in servizio per inidoneità.

Ammesso quanto sopra si può affermare che quand'anche retroattiva la eventuale destituzione non influirebbe sulla pensione per riforma inidoneità?

Re: Destituzione dall'Arma

Inviato: sab dic 01, 2018 11:44 am
da naturopata
andrea666 ha scritto: ven nov 30, 2018 12:09 pm
quintostar ha scritto: lun apr 23, 2018 1:22 pm Esatto,se il procedimento disciplinare è stato aperto successivamente alla riforma ,non si perde la pensione è ovvio ....per quanto riguarda i decreti al più presto li pubblicò ,ma basta guardare nel forum perdita del grado e pensioni ci sono sentenze della corte dei conti pubblicate ok
quintostar, naturopata avt8 e a tutti... è sicuro quanto sopra?. intendo se:
1- proc pen termina senza pena accessoria o sanzione che prevede la perdita del posto di lavoro risoluzione impiego etc..
2- se proc disciplinare non è mai stato aperto e nelle more il dipendente viene riformato.
3- se il dipendente si trova non sospeso cautelativamente all'atto della riforma ma in servizio dopo rientro anche dopo i 5 anni e comunque dopo un periodo di sospensione.
4- se lo stesso proc. disciplinare pertanto viene aperto quando il dipendente non è più in servizio per inidoneità.

Ammesso quanto sopra si può affermare che quand'anche retroattiva la eventuale destituzione non influirebbe sulla pensione per riforma inidoneità?
Ma il tuo caso qual è?