Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"
Inviato: mar gen 21, 2020 4:00 pm
ricorso al Tar Catanzaro accolto nel 2019
maresciallo della Capitaneria di porto con moglie casalinga
1) - diritto ai periodi di riposo giornaliero per il primo anno di vita del figlio (art. 40, lett. d, d.lgs. 151/2001) nonché di essere esonerato dai servizi continuativi articolati sulle 24 ore (art. 17, comma 1, lett. h, del D.P.R. 52/2009 e art. 41, comma 1, lett. h, del D.P.R. 51/2009).
2) - In seconda battuta, di seguito ad altra istanza corredata di specifica documentazione sanitaria relativa alla moglie (sottoposta a terapia farmacologica per OMISSIS), madre di OMISSIS bambini,
Il TAR scrive anche:
3) - Di recente, in aggiunta al variegato quadro ermeneutico tratteggiato, deve segnalarsi come il riconoscimento dei benefici ex art. 39 T.U. cit. sia stato ammesso nel caso di moglie casalinga con parto gemellare (Cons. giust. amm. Sicilia, 19 febbraio 2019, n. 153).
4) - Ed invero l’orientamento che ammette il padre a beneficiare dei permessi per la cura del figlio anche allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività – quella di casalinga – che la distolgano dalla cura del neonato appare, secondo l’avviso del Collegio, più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.
5) - Inoltre i riposi giornalieri non possono essere considerati con esclusivo riferimento alle sole esigenze fisiologiche del bambino (allattamento), ma hanno la funzione di soddisfare anche i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte Cost. 1 aprile 2003, n. 104).
6) - Va disposto, pertanto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego, ..........
maresciallo della Capitaneria di porto con moglie casalinga
1) - diritto ai periodi di riposo giornaliero per il primo anno di vita del figlio (art. 40, lett. d, d.lgs. 151/2001) nonché di essere esonerato dai servizi continuativi articolati sulle 24 ore (art. 17, comma 1, lett. h, del D.P.R. 52/2009 e art. 41, comma 1, lett. h, del D.P.R. 51/2009).
2) - In seconda battuta, di seguito ad altra istanza corredata di specifica documentazione sanitaria relativa alla moglie (sottoposta a terapia farmacologica per OMISSIS), madre di OMISSIS bambini,
Il TAR scrive anche:
3) - Di recente, in aggiunta al variegato quadro ermeneutico tratteggiato, deve segnalarsi come il riconoscimento dei benefici ex art. 39 T.U. cit. sia stato ammesso nel caso di moglie casalinga con parto gemellare (Cons. giust. amm. Sicilia, 19 febbraio 2019, n. 153).
4) - Ed invero l’orientamento che ammette il padre a beneficiare dei permessi per la cura del figlio anche allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività – quella di casalinga – che la distolgano dalla cura del neonato appare, secondo l’avviso del Collegio, più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.
5) - Inoltre i riposi giornalieri non possono essere considerati con esclusivo riferimento alle sole esigenze fisiologiche del bambino (allattamento), ma hanno la funzione di soddisfare anche i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte Cost. 1 aprile 2003, n. 104).
6) - Va disposto, pertanto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego, ..........