LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Secondo un mio punto di vista, la vedo in questo modo (posso anche sbagliarmi).
L’applicazione del contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio 2012, per coloro i quali hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quella richiesta per il raggiungimento della massima aliquota contributiva (80%), consente una aggiunta ai fini pensionistici anche dei periodi lavorativi successivi a quelli necessari al raggiungimento dell’80%.
Prima che entrasse in vigore il pro-rata, gli anni eventualmente eccedenti (quelli necessari per ottenere l’aliquota massima) non potevano più incrementare detta aliquota e neanche l’importo finale della pensione.
Ora, il governo Renzi, cosa ha fatto? Si è reso conto che il personale andando in pensione dopo il 01/01/2012, maturava un incremento sulla pensione (UNICA COSA POSITIVA DELLA RIFORMA FORNERO) l’ha cancellato con applicazione di tale emendamento retroattivamente anche nei confronti di coloro i quali sono andati in pensione negli anni in cui era in vigore la legge Monti (le cui pensioni eventualmente superiori al vecchio sistema di calcolo verranno decurtate a partire però dal 01/01/2015 senza richiesta di arretrati (?????) Quindi, con la modifica della riforma Fornero (non essendoci più il pro-rata) se coloro che, rientrando nel sistema di calcolo retributivo (con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), non hanno raggiunto l’aliquota massima dell’80% al 31/12/2011, potranno ulteriormente incrementare quella maturata anche posteriormente a tale data, in teoria potrebbero (?????) cessare dal servizio una volta raggiunto sia il requisito anagrafico richiesto (attualmente 53 anni e 3 mesi) che l’80% dell’aliquota di pensione.
Che casino.
L’applicazione del contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio 2012, per coloro i quali hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quella richiesta per il raggiungimento della massima aliquota contributiva (80%), consente una aggiunta ai fini pensionistici anche dei periodi lavorativi successivi a quelli necessari al raggiungimento dell’80%.
Prima che entrasse in vigore il pro-rata, gli anni eventualmente eccedenti (quelli necessari per ottenere l’aliquota massima) non potevano più incrementare detta aliquota e neanche l’importo finale della pensione.
Ora, il governo Renzi, cosa ha fatto? Si è reso conto che il personale andando in pensione dopo il 01/01/2012, maturava un incremento sulla pensione (UNICA COSA POSITIVA DELLA RIFORMA FORNERO) l’ha cancellato con applicazione di tale emendamento retroattivamente anche nei confronti di coloro i quali sono andati in pensione negli anni in cui era in vigore la legge Monti (le cui pensioni eventualmente superiori al vecchio sistema di calcolo verranno decurtate a partire però dal 01/01/2015 senza richiesta di arretrati (?????) Quindi, con la modifica della riforma Fornero (non essendoci più il pro-rata) se coloro che, rientrando nel sistema di calcolo retributivo (con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), non hanno raggiunto l’aliquota massima dell’80% al 31/12/2011, potranno ulteriormente incrementare quella maturata anche posteriormente a tale data, in teoria potrebbero (?????) cessare dal servizio una volta raggiunto sia il requisito anagrafico richiesto (attualmente 53 anni e 3 mesi) che l’80% dell’aliquota di pensione.
Che casino.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
AntonioPE dire casino e poco aspettare con ansia speriamo . La soluzione ai tempi era ''semplice'' hai raggiunto il fatidico 80% vuoi andar via penalizzazione fino ai 53anni altrimenti resti. Nel mio caso era circa 88% non avevo l'éta anagrafica e ho dovuto fare altri 2anni e 8 mesi e andar via con i 40+3 ma se no ha incrementato nulla a cosa e servito mha .AntonioPE ha scritto:Secondo un mio punto di vista, la vedo in questo modo (posso anche sbagliarmi).
L’applicazione del contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio 2012, per coloro i quali hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quella richiesta per il raggiungimento della massima aliquota contributiva (80%), consente una aggiunta ai fini pensionistici anche dei periodi lavorativi successivi a quelli necessari al raggiungimento dell’80%.
Prima che entrasse in vigore il pro-rata, gli anni eventualmente eccedenti (quelli necessari per ottenere l’aliquota massima) non potevano più incrementare detta aliquota e neanche l’importo finale della pensione.
Ora, il governo Renzi, cosa ha fatto? Si è reso conto che il personale andando in pensione dopo il 01/01/2012, maturava un incremento sulla pensione (UNICA COSA POSITIVA DELLA RIFORMA FORNERO) l’ha cancellato con applicazione di tale emendamento retroattivamente anche nei confronti di coloro i quali sono andati in pensione negli anni in cui era in vigore la legge Monti (le cui pensioni eventualmente superiori al vecchio sistema di calcolo verranno decurtate a partire però dal 01/01/2015 senza richiesta di arretrati (?????) Quindi, con la modifica della riforma Fornero (non essendoci più il pro-rata) se coloro che, rientrando nel sistema di calcolo retributivo (con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), non hanno raggiunto l’aliquota massima dell’80% al 31/12/2011, potranno ulteriormente incrementare quella maturata anche posteriormente a tale data, in teoria potrebbero (?????) cessare dal servizio una volta raggiunto sia il requisito anagrafico richiesto (attualmente 53 anni e 3 mesi) che l’80% dell’aliquota di pensione.
Che casino.
Saluti
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Se ci saranno delle decurtazioni sulla pensione, anno 2012 - 2014, bisognera´ attendere la circolare dell´ Inps gennaio 2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Art.1 della Legge di Stabilità 2015:
comma 707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
comma 708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
comma 707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
comma 708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===con la mia immensa ignoranza, percepisco che le pensioni devono essere rideterminate con il vecchio sistema, è chi non avesse raggiunto l'anzianità contributiva secondo l'ordinamento, devono comunque rideterminare la pensione non con il pro rata ma con il sistema retributivo tutto il periodo tra il 1.1.2012 alla data del pensionamento. ora bisogna solo capire se il retributivo è maggiore del pro rata la pensione verrà adeguata o si lascia tutto invariato, ma questo è anticostituzionale secondo il cds. la legge non si può applicare solo a chi deve dare, quindi deve essere omogenea.AntonioPE ha scritto:Art.1 della Legge di Stabilità 2015:
comma 707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
comma 708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Al solito mi sembra una presa in giro.
Alla fine se i "poteri forti" ne usufruiranno in positivo il popolino (retributivo) gioirà, e sono sicurissimo andrà così.
Tanto importa solo risolvere un "problema", sembra non interessi nessuno la causa del personale misto/contributivo.
E non venitemi a dire che sono leggi diverse....
sempre auguri a tutti
Alla fine se i "poteri forti" ne usufruiranno in positivo il popolino (retributivo) gioirà, e sono sicurissimo andrà così.
Tanto importa solo risolvere un "problema", sembra non interessi nessuno la causa del personale misto/contributivo.
E non venitemi a dire che sono leggi diverse....
sempre auguri a tutti
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Tra leggi, legge stabilità, D.L.,normative, paragrafi, sottoparagrafi, non si capisce più na mazza.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Sul sito ´´ sindacato di polizia´´ e´ riportato la circolare con le disposizioni relativo alle norme pensionistiche per il 2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
La legge di Stabilità 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rispettivamente nei Supplementi ordinari n. 99 e n. 100 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 sono state pubblicate:
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 191 recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017″.
Il testo della legge di stabilità è comporto da un unico articolo e ben 735 commi.
Queste le disposizioni principali della manovra finanziaria 2015 (da Altalex):
•80 euro in busta paga: la misura diventa definitiva;
•bollo auto storiche: sparisce l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni;
•bonus bebè: 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro);
•buoni pasto: aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposto a tassazione (dal 1° luglio 2015);
•canone Rai 2015: importo congelato, si pagherà la stessa cifra del 2014 (113,50 euro);
•ebook: la tassazione scende dal 22% al 4%;
•ecobonus: prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50% che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%, esteso anche alle caldaie a biomasse);
•evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;
•Imu-Tasi: bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille;
•investimenti nei settori scuola, lavoro, giustizia;
•irap: taglio della componente lavoro dell’imposta;
•minimi: il vecchio regime fiscale (5%) viene sostituito da un nuovo regime a forfait che sarà variabile da attività ad attività e prevederà un’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente;
•mobili: prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia;
•pellet: l’Iva sale dal 10 al 22%;
•TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese (buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018)
Di seguito, i testi delle due leggi.
* L. 23.12.2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015
* L. 23.12.2014, n. 191 – Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017
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Rispettivamente nei Supplementi ordinari n. 99 e n. 100 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 sono state pubblicate:
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 191 recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017″.
Il testo della legge di stabilità è comporto da un unico articolo e ben 735 commi.
Queste le disposizioni principali della manovra finanziaria 2015 (da Altalex):
•80 euro in busta paga: la misura diventa definitiva;
•bollo auto storiche: sparisce l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni;
•bonus bebè: 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro);
•buoni pasto: aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposto a tassazione (dal 1° luglio 2015);
•canone Rai 2015: importo congelato, si pagherà la stessa cifra del 2014 (113,50 euro);
•ebook: la tassazione scende dal 22% al 4%;
•ecobonus: prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50% che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%, esteso anche alle caldaie a biomasse);
•evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;
•Imu-Tasi: bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille;
•investimenti nei settori scuola, lavoro, giustizia;
•irap: taglio della componente lavoro dell’imposta;
•minimi: il vecchio regime fiscale (5%) viene sostituito da un nuovo regime a forfait che sarà variabile da attività ad attività e prevederà un’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente;
•mobili: prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia;
•pellet: l’Iva sale dal 10 al 22%;
•TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese (buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018)
Di seguito, i testi delle due leggi.
* L. 23.12.2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015
* L. 23.12.2014, n. 191 – Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
ai fini del calcolo della rendita pensionistica (a
rt. 3, co.
61-63 AC 2679-bis-A).
In buona sostanza il provvedimento riguarda tutti c
oloro
che sino al 2011 si sarebbero visti determinare la
pensione con il sistema di
calcolo retributivo.
Per chi ha prestato solo servizio nella Polizia di
Stato si tratta di chi si è
arruolato prima del dicembre 1980. Tale personale,
che dal 2012 aveva continuato a maturare
la pensione con il sistema contributivo, si vedrà d
ecurtata tutta la parte eccedente il
superamento la misura della pensione determinata su
l massimo della base pensionabile
ovvero dell’80% delle ultime retribuzioni.
In soldoni vi sarà una perdita sulla pensione per
ciascun anno lavorato dal 2012 in poi di circa 25-4
0 euro netti medi al mese
. Inoltre, va
ricordato che tale personale accedendo alla pension
e con il requisito della vecchiaia, ovvero
al raggiungimento dei 60 anni di età, non potrà più
ricorrere al cd. “moltiplicatore” che
comporta ai fini del calcolo della pensione un inc
remento del montante contributivo di
cinque volte. Questo significava al raggiungimento
della pensione di vecchiaia un ulteriore
incremento medio da 150 a 250 euro medi circa.
Possiamo stimare che per molti il danno sulla
pensione sarà complessivamente di circa 500/800 eur
o mensili per le qualifiche di base. 0 euro netti medi al mese
. Inoltre, va
ricordato che tale personale accedendo alla pension
e con il requisito della vecchiaia, ovvero
al raggiungimento dei 60 anni di età, non potrà più
ricorrere al cd. “moltiplicatore” che
comporta ai fini del calcolo della pensione un inc
remento del montante contributivo di
cinque volte. Questo significava al raggiungimento
della pensione di vecchiaia un ulteriore
incremento medio da 150 a 250 euro medi circa.
Possiamo stimare che per molti il danno sulla
pensione sarà complessivamente di circa 500/800 eur
o mensili per le qualifiche di base.
rt. 3, co.
61-63 AC 2679-bis-A).
In buona sostanza il provvedimento riguarda tutti c
oloro
che sino al 2011 si sarebbero visti determinare la
pensione con il sistema di
calcolo retributivo.
Per chi ha prestato solo servizio nella Polizia di
Stato si tratta di chi si è
arruolato prima del dicembre 1980. Tale personale,
che dal 2012 aveva continuato a maturare
la pensione con il sistema contributivo, si vedrà d
ecurtata tutta la parte eccedente il
superamento la misura della pensione determinata su
l massimo della base pensionabile
ovvero dell’80% delle ultime retribuzioni.
In soldoni vi sarà una perdita sulla pensione per
ciascun anno lavorato dal 2012 in poi di circa 25-4
0 euro netti medi al mese
. Inoltre, va
ricordato che tale personale accedendo alla pension
e con il requisito della vecchiaia, ovvero
al raggiungimento dei 60 anni di età, non potrà più
ricorrere al cd. “moltiplicatore” che
comporta ai fini del calcolo della pensione un inc
remento del montante contributivo di
cinque volte. Questo significava al raggiungimento
della pensione di vecchiaia un ulteriore
incremento medio da 150 a 250 euro medi circa.
Possiamo stimare che per molti il danno sulla
pensione sarà complessivamente di circa 500/800 eur
o mensili per le qualifiche di base. 0 euro netti medi al mese
. Inoltre, va
ricordato che tale personale accedendo alla pension
e con il requisito della vecchiaia, ovvero
al raggiungimento dei 60 anni di età, non potrà più
ricorrere al cd. “moltiplicatore” che
comporta ai fini del calcolo della pensione un inc
remento del montante contributivo di
cinque volte. Questo significava al raggiungimento
della pensione di vecchiaia un ulteriore
incremento medio da 150 a 250 euro medi circa.
Possiamo stimare che per molti il danno sulla
pensione sarà complessivamente di circa 500/800 eur
o mensili per le qualifiche di base.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Hai fatto uno stralcio dell'articolo pubblicato sul sito del Sinacato Autonomo della Polizia.
Chi volesse leggerlo per intero lo trova sul sito SAP, una volta entrati cliccando su:
Circolare ministeriale: come anticipato dal SAP, con la legge di stabilita' e' arrivata la 'mazzata' sulle PENSIONI!
E poi aprite sia la Circolare emessa, che l' Allegato al Sap Flash n. 51 del 22 dicembre 2014 .
Chi volesse leggerlo per intero lo trova sul sito SAP, una volta entrati cliccando su:
Circolare ministeriale: come anticipato dal SAP, con la legge di stabilita' e' arrivata la 'mazzata' sulle PENSIONI!
E poi aprite sia la Circolare emessa, che l' Allegato al Sap Flash n. 51 del 22 dicembre 2014 .
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===come volevasi dimostrare
LA MODIFICA - La modifica riguarda un punto sostanziale, giacchè fa salve tutte le "pensioni d'oro" già in godimento in quanto, secondo il Mef, la norma risulterebe altrimenti incostituzionale. In conseguenza del nuovo intervento, chi finora ha beneficiato di una disciplina palesemente ingiusta, continuerebbe a farlo. Il testo stabilisce che l'importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo, ma non specifica a decorrere da quando (nella prima versione dell'emendamento si stabiliva fosse dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero). E perciò si applicherebbe solo alle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di Stabilità".
Per il testo, si computa "ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria al conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della pensione".
LA MODIFICA - La modifica riguarda un punto sostanziale, giacchè fa salve tutte le "pensioni d'oro" già in godimento in quanto, secondo il Mef, la norma risulterebe altrimenti incostituzionale. In conseguenza del nuovo intervento, chi finora ha beneficiato di una disciplina palesemente ingiusta, continuerebbe a farlo. Il testo stabilisce che l'importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo, ma non specifica a decorrere da quando (nella prima versione dell'emendamento si stabiliva fosse dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero). E perciò si applicherebbe solo alle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di Stabilità".
Per il testo, si computa "ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria al conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della pensione".
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
c'è forse da preoccuparsi??
http://www.nsp-polizia.it/pensioni-rido ... salariale/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nsp-polizia.it/pensioni-rido ... salariale/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===e roba vecchia, passata di moda. propaganda.panorama ha scritto:c'è forse da preoccuparsi??
http://www.nsp-polizia.it/pensioni-rido ... salariale/" onclick="window.open(this.href);return false;
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