Carminiello ha scritto:dexroby ha scritto:Marco0064 ha scritto:per chi ha aperto la discussione.. la pensione ex inpxap viene tassata alla fonte nessuna convenzione per il momento in qualsiasi paese estero quindi anche addizionali.. pero' c'e' da dire che essendo passati sotto la gestione inps potrebbe in futuro cambiare qualcosa..
si hai ragione... anche se all'inps da quello che mi hanno risposto non ne sapevano nulla o non erano preparati sull'argomento
Facciamo chiarezza una volta x tutte, cercando di essere schematico e chiaro.
Per avere la pensione detassata, il pensionato INPS EX INPDAP (cioè tutti gli appartenenti FFOO e FFAA) deve NON SOLO prendere in considerazione quei paesi con cui l'Italia ha stipulato i trattati per evitare le "doppie imposizioni", ma cercare quei paesi in cui tale benefico non è riconosciuto solo ai pensionati INPS ( gli ex lavoratori del settore privato, in pratica). Per gli ex militari e assimilati, infatti, tali trattati sono più restrittivi ed in genere prevedono che la detassazione sia dovuta non solo in base alla residenza, ma alla cittadinanza. Così, ad esempio, se un ex operaio o impiegato trasferisse la propria residenza nelle Filippine, questi avrebbe la pensione al lordo, mentre un ex militare la otterrebbe SOLO dopo aver acquisito la cittadinaza filippina ( quindi, non prima di 5 anni di residenza).
Al momento, gli unici paesi per cui l'Italia non tassa la pensione EX INPDAP, qualora l'ex militare vi abbia preso residenza, sono:
Spagna/Canarie
Tunisia
Ecuador
Senegal
Per tutti gli altri paesi è necessaria acquisire la cittadinanza.
Inutile dire che la residenza deve essere effettiva, cioè almeno 180 gg (181 se anno bisestile) di permanenza nel paese designato, anche non continuativi nell'arco dell'anno.
In ogni modo, le addizionali provinciali e comunali verranno sempre tassate prendendo a riferimento l'ultimo comune di residenza in Italia, perchè vi è stata una "dimenticanza" in fase di stesura della legge.
Tutto chiaro aggiungo a conferma:
10. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Chi è tenuto al pagamento
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all’anno 2009, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero semprechè quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.
Chi non è tenuto al pagamento
Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
• possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria
facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
• avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d’imposta per redditi
prodotti all’estero, indicati nel rigo RN31, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non
supera euro 10,33.
Domicilio fiscale
Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio
fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto
il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani
che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune
di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009. Inoltre è dovuta l’addizionale
comunale all’lRPEF a saldo per il 2009, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2009, e in acconto per il 2010,
con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2010, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale.
Per ulteriori chiarimenti consultate PARTE II, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale”.