VITTIME DEL DOVERE
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da christian71 »
Bravo Antonio, mi trovi assolutamente d'accordo in tutto quello che hai detto...
Saluti
Christian
Saluti
Christian
- antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da antoniomlg »
HAi ragione quanto dici che costa cara.....Zenmonk ha scritto:Si, in questo caso non ci sono alternative alla difesa tecnica...ma costa cara...
però è come entrare a giocare al casinò con i soldi del banco...
se riesci a vincere una percentuale della vincita la trattiene il banco del casinò,
altrimenti esci dal casinò ti sei divertito e non hai prosciugato il tuo conto.
ciao
Re: VITTIME DEL DOVERE
Sembrerebbe come dice Antonio, se non fosse che il biglietto di entrata al casino' e' costituito da una invalidità grave e permanente...avrei preferito restare fuori guardando giocare qualcun altro....
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da christian71 »
Appunto Zenmonk, è per questo che una volta avuto il biglietto pur non avendolo cercato, bisogna entrare per vincere...Zenmonk ha scritto:Sembrerebbe come dice Antonio, se non fosse che il biglietto di entrata al casino' e' costituito da una invalidità grave e permanente...avrei preferito restare fuori guardando giocare qualcun altro....
Re: VITTIME DEL DOVERE
Leggete questo particolare "articolo":
http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe" onclick="window.open(this.href);return false;
http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VITTIME DEL DOVERE
L'articolo, intendo.
http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe" onclick="window.open(this.href);return false;]http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe
http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe" onclick="window.open(this.href);return false;]http://espresso.repubblica.it/inchieste ... 1?ref=fbpe
Re: VITTIME DEL DOVERE
per opportuna notizia nel caso che ci sono situazioni del genere ma, in caso di Appello al CdS non sappiamo come la pensa.
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1) - la p.a. ha detratto dalla somma dovuta per il titolo indicato una precedente provvidenza elargita perché madre di un militare della marina deceduto in servizio.
2) - In sede di liquidazione del dovuto la p.a. ha considerato a deconto dell’importo da corrispondere la somma di euro 25.822,84 che l’interessata aveva ottenuto in precedenza dallo Stato a titolo di speciale elargizione ai sensi dell’art. 6 della legge 308 del 1981.
IL TAR precisa:
3) - L’elargizione prevista dall’art. 5, commi 3 (che richiama il comma 1) e 5 della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dalla ricorrente è specificamente imposto dall’art. 13 della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
Ricorso perso.
Il resto leggetelo qui sotto.
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24/07/2014 201401178 Sentenza 2
N. 01178/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2014, proposto dalla signora OMISSIS rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, preso il quale ha eletto domicilio a Genova in via OMISSIS;
contro
ministero della difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l’esecuzione
della sentenza 23.1.2012, n. 67 del tribunale di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora OMISSIS lamenta l’inesatta esecuzione data dal ministero della difesa alla sentenza menzionata in epigrafe, nella parte in cui la p.a. ha detratto dalla somma dovuta per il titolo indicato una precedente provvidenza elargita perché madre di un militare della marina deceduto in servizio.
Il tribunale di Genova venne adito dall’interessata per sentir condannare l’amministrazione al pagamento di quanto previsto dalla legge 266 del 2005 per le vittime del dovere; il giudice ritenne sussistenti i presupposti addotti nella domanda e pronunciò la sentenza sopra ricordata, con la quale tra l’altro condannò la p.a. al riconoscimento in favore dell’interessata dell’elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 della legge 206/2004.
In sede di liquidazione del dovuto la p.a. ha considerato a deconto dell’importo da corrispondere la somma di euro 25.822,84 che l’interessata aveva ottenuto in precedenza dallo Stato a titolo di speciale elargizione ai sensi dell’art. 6 della legge 308 del 1981.
Avverso tale decurtazione di quanto ritiene dovutole la ricorrente chiede che il tribunale amministrativo disponga per l’integrale versamento della somma che assume di sua spettanza, rilevando che la compensazione operata dalla p.a. non era stata eccepita in causa, sì che la concorrenza delle obbligazioni non le può più essere opposta.
L’amministrazione statale si è costituita in causa con una memoria e documenti, chiedendo respingersi l’istanza.
Il ricorso è infondato.
L’elargizione prevista dall’art. 5, commi 3 (che richiama il comma 1) e 5 della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dalla ricorrente è specificamente imposto dall’art. 13 della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
La “ritenuta” operata dall’amministrazione è dunque puntualmente prevista dalla legge e in quanto tale dev’essere effettuata anche se non presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato che afferma la spettanza del beneficio.
In conclusione il ricorso va respinto, mentre le spese vanno opportunamente compensate attesa la natura del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Respinge il ricorso a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
----------------------------------------------------------------------
1) - la p.a. ha detratto dalla somma dovuta per il titolo indicato una precedente provvidenza elargita perché madre di un militare della marina deceduto in servizio.
2) - In sede di liquidazione del dovuto la p.a. ha considerato a deconto dell’importo da corrispondere la somma di euro 25.822,84 che l’interessata aveva ottenuto in precedenza dallo Stato a titolo di speciale elargizione ai sensi dell’art. 6 della legge 308 del 1981.
IL TAR precisa:
3) - L’elargizione prevista dall’art. 5, commi 3 (che richiama il comma 1) e 5 della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dalla ricorrente è specificamente imposto dall’art. 13 della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
Ricorso perso.
Il resto leggetelo qui sotto.
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24/07/2014 201401178 Sentenza 2
N. 01178/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2014, proposto dalla signora OMISSIS rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, preso il quale ha eletto domicilio a Genova in via OMISSIS;
contro
ministero della difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l’esecuzione
della sentenza 23.1.2012, n. 67 del tribunale di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora OMISSIS lamenta l’inesatta esecuzione data dal ministero della difesa alla sentenza menzionata in epigrafe, nella parte in cui la p.a. ha detratto dalla somma dovuta per il titolo indicato una precedente provvidenza elargita perché madre di un militare della marina deceduto in servizio.
Il tribunale di Genova venne adito dall’interessata per sentir condannare l’amministrazione al pagamento di quanto previsto dalla legge 266 del 2005 per le vittime del dovere; il giudice ritenne sussistenti i presupposti addotti nella domanda e pronunciò la sentenza sopra ricordata, con la quale tra l’altro condannò la p.a. al riconoscimento in favore dell’interessata dell’elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 della legge 206/2004.
In sede di liquidazione del dovuto la p.a. ha considerato a deconto dell’importo da corrispondere la somma di euro 25.822,84 che l’interessata aveva ottenuto in precedenza dallo Stato a titolo di speciale elargizione ai sensi dell’art. 6 della legge 308 del 1981.
Avverso tale decurtazione di quanto ritiene dovutole la ricorrente chiede che il tribunale amministrativo disponga per l’integrale versamento della somma che assume di sua spettanza, rilevando che la compensazione operata dalla p.a. non era stata eccepita in causa, sì che la concorrenza delle obbligazioni non le può più essere opposta.
L’amministrazione statale si è costituita in causa con una memoria e documenti, chiedendo respingersi l’istanza.
Il ricorso è infondato.
L’elargizione prevista dall’art. 5, commi 3 (che richiama il comma 1) e 5 della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dalla ricorrente è specificamente imposto dall’art. 13 della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
La “ritenuta” operata dall’amministrazione è dunque puntualmente prevista dalla legge e in quanto tale dev’essere effettuata anche se non presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato che afferma la spettanza del beneficio.
In conclusione il ricorso va respinto, mentre le spese vanno opportunamente compensate attesa la natura del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Respinge il ricorso a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
Re: VITTIME DEL DOVERE
Sentenza con lo stesso giudizio di cui sopra.
Cmq. per completezza leggete il tutto qui sotto.
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23/07/2014 201401166 Sentenza 2
N. 01166/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione lavoro n. 1883 del 9 dicembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il sig. -OMISSIS- agisce per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione lavoro n. 1883 del 9 dicembre 2011, che dichiara tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento quale vittima del dovere del Marinaio -OMISSIS-, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge e lo ha condannato a riconoscere al sig. -OMISSIS-, dalla data della domanda amministrativa, l’elargizione ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, come previsto dall’art. 34 della legge n. 222/2007, nonché, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, così come previsto dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007.
La sentenza, resa nei confronti sia del Ministero della Difesa, sia di quello dell’Interno, è stata notificata ai Ministeri soccombenti in data 14 dicembre 2011 ed è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Genova del 19 gennaio 2012, in atti).
Il ricorrente fa presente che, ciò malgrado, l’amministrazione ha, a suo avviso, solo parzialmente adempiuto il giudicato e chiede a questo Tribunale di disporre l’integrale adempimento mediante:
- inserimento a cura di entrambi i Ministeri del Marinaio -OMISSIS- nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006), ad ogni fine ed effetto di legge, con particolare riferimento all’assegno da euro 500,00 oltre perequazioni di legge dall’1 gennaio 2006, ex art. 2 della legge n. 407/1998;
- erogazione da parte del ministero della Difesa della somma di euro 25.822,84, oltre interessi e rivalutazione dal 20 marzo 2012, a titolo di saldo della speciale elargizione ex art. 5 della legge n. 206/2004.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prima questione sollevata, concernente l’inserimento del Marinaio -OMISSIS- nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006), il collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto inserimento non rientra nel giudicato del quale viene invocata l’esecuzione, giacché comporta in sostanza la concessione di un ulteriore assegno vitalizio (ex art. 2 della legge n. 407/1998) in ordine al quale non è stata avanzata al Tribunale di Genova alcuna domanda (v. sentenza). Né siffatta iscrizione può ritenersi ricompresa nella generica declaratoria dell’obbligo del Ministero della Difesa di riconoscimento quale vittima del dovere del figlio del ricorrente “ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge”, giacché non appare pacifica la spettanza di entrambi gli assegni vitalizi previsti, rispettivamente, dall’art. 2 della legge n. 407/1998 e dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004.
Quanto all’invocata analogia con il caso di altra vittima del medesimo incidente (-OMISSIS-) nel quale ha perso la vita il figlio del ricorrente, va sottolineato che per quest’ultimo – contrariamente a quanto avvenuto per il figlio del ricorrente - l’iscrizione nella graduatoria in parola e la concessione anche dell’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 erano state oggetto di specifiche domande, esplicitamente accolte dal Tribunale di Genova nella sentenza del 23 gennaio 2012.
Con riferimento, poi, al “recupero”, in sede di liquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, dell’importo di € 25.822,84 (già erogato al ricorrente nel 1985, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 308/1981, a titolo di speciale elargizione), occorre osservare che l’elargizione prevista dall’art. 5, comma 3 (che richiama il comma 1), della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dal ricorrente, è specificamente imposto dall’art. 13, della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
La “ritenuta” operata dall’amministrazione è dunque puntualmente prevista dalla legge e in quanto tale dev’essere effettuata anche se non presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato che afferma la spettanza del beneficio.
In relazione a tutto quanto precede il ricorso in esame risulta infondato e va quindi rigettato.
La mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate esime il collegio dal pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014
Cmq. per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------
23/07/2014 201401166 Sentenza 2
N. 01166/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione lavoro n. 1883 del 9 dicembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il sig. -OMISSIS- agisce per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione lavoro n. 1883 del 9 dicembre 2011, che dichiara tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento quale vittima del dovere del Marinaio -OMISSIS-, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge e lo ha condannato a riconoscere al sig. -OMISSIS-, dalla data della domanda amministrativa, l’elargizione ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, come previsto dall’art. 34 della legge n. 222/2007, nonché, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, così come previsto dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007.
La sentenza, resa nei confronti sia del Ministero della Difesa, sia di quello dell’Interno, è stata notificata ai Ministeri soccombenti in data 14 dicembre 2011 ed è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Genova del 19 gennaio 2012, in atti).
Il ricorrente fa presente che, ciò malgrado, l’amministrazione ha, a suo avviso, solo parzialmente adempiuto il giudicato e chiede a questo Tribunale di disporre l’integrale adempimento mediante:
- inserimento a cura di entrambi i Ministeri del Marinaio -OMISSIS- nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006), ad ogni fine ed effetto di legge, con particolare riferimento all’assegno da euro 500,00 oltre perequazioni di legge dall’1 gennaio 2006, ex art. 2 della legge n. 407/1998;
- erogazione da parte del ministero della Difesa della somma di euro 25.822,84, oltre interessi e rivalutazione dal 20 marzo 2012, a titolo di saldo della speciale elargizione ex art. 5 della legge n. 206/2004.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prima questione sollevata, concernente l’inserimento del Marinaio -OMISSIS- nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006), il collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto inserimento non rientra nel giudicato del quale viene invocata l’esecuzione, giacché comporta in sostanza la concessione di un ulteriore assegno vitalizio (ex art. 2 della legge n. 407/1998) in ordine al quale non è stata avanzata al Tribunale di Genova alcuna domanda (v. sentenza). Né siffatta iscrizione può ritenersi ricompresa nella generica declaratoria dell’obbligo del Ministero della Difesa di riconoscimento quale vittima del dovere del figlio del ricorrente “ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge”, giacché non appare pacifica la spettanza di entrambi gli assegni vitalizi previsti, rispettivamente, dall’art. 2 della legge n. 407/1998 e dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004.
Quanto all’invocata analogia con il caso di altra vittima del medesimo incidente (-OMISSIS-) nel quale ha perso la vita il figlio del ricorrente, va sottolineato che per quest’ultimo – contrariamente a quanto avvenuto per il figlio del ricorrente - l’iscrizione nella graduatoria in parola e la concessione anche dell’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 erano state oggetto di specifiche domande, esplicitamente accolte dal Tribunale di Genova nella sentenza del 23 gennaio 2012.
Con riferimento, poi, al “recupero”, in sede di liquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, dell’importo di € 25.822,84 (già erogato al ricorrente nel 1985, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 308/1981, a titolo di speciale elargizione), occorre osservare che l’elargizione prevista dall’art. 5, comma 3 (che richiama il comma 1), della legge n. 206/2004 è – rivalutata nell’importo – quella di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 302/1990. Ne consegue che il recupero contestato dal ricorrente, è specificamente imposto dall’art. 13, della stessa legge n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici” e prevede, per quanto concerne il caso in esame (comma 5), il “diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge”.
La “ritenuta” operata dall’amministrazione è dunque puntualmente prevista dalla legge e in quanto tale dev’essere effettuata anche se non presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato che afferma la spettanza del beneficio.
In relazione a tutto quanto precede il ricorso in esame risulta infondato e va quindi rigettato.
La mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate esime il collegio dal pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Come e' andata la visia alla CMO?
La prossima volta le consiglio la partecipazione del medico-legale
Cordialmente
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Dott.ssa Astore, ma quanto costerebbe la partecipazione del medico-legale alla visita CMO?Dott.ssa Astore ha scritto:Come e' andata la visia alla CMO?
La prossima volta le consiglio la partecipazione del medico-legale
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Conosco bene la materia ed a breve faremo un convegno a Firenze.
Come medico legale se vuole le posso dare consigli e/o accompagnarlo alla CMO.
Si metta in contatto con me e poi ne parliamo.
Cordialmente
Lucia Astore
Come medico legale se vuole le posso dare consigli e/o accompagnarlo alla CMO.
Si metta in contatto con me e poi ne parliamo.
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Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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