CMO 1

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rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

un grazie a tutti. buona giornata.-


christian71
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Re: CMO 1

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:Comunque per fare un discorso logico, regolamento a parte, se io ho una gamba appena fratturata e mi danno 60 giorni (e supponiamo che sono già tutti di aspettativa) si contano, allo scadere torno in CMO ancora con le stampelle e mi prenotano la visita dall'ortopedico a 20 giorni dopo....torno dopo 20 giorni ancora con le stampelle e dopo la visita mi danno altri 60 giorni.....secondo me, sempre regolamento a parte, sarebbe anche giusto che i giorni di attesa vengano contati come giorni di aspettativa, come i 60+60, perchè ero con le stampelle......mentre se mi avessero fatto idoneo dopo la visita, allora sarebbe stato logico non contarli perchè potevo essere guarito già quando mi avevano prenotato la visita....
E' soltanto una mia riflessione è!!! non sto dicendo che è così....
DIPENDE
secondo il mio punto di lettura ed interpretazione:
1°esempio se la frattura alla gamba te la sei procurata andando a sciare, è come hai inteso tù e tutte le assenze che farai indipendentemente dall'organo che certificherà, saranno conteggiate nel quinquennio così detto "scorrevole"
2°esempio se la frattura te la sei procurata in servizio, e per cause di servizio NON è'come hai inteso tù
3°esempio se a distanza di anni dalla frattura vai dal tuo medico, piuttosto che dal DSS, e ti dà 30 giorni di riposo in quanto hai problemi alle viti che ti avevano impiantato alla gamba rotta (vedi secondo esempio) allo scadere dei 30 giorni vai alla CMO e ti prenotano la visita ortopedica , che verrà effettuata a distanza di 10 giorni, e poi a seguito di visita ti danno altri 30 giorni di convalescenza, ed allo scadere ..... e poi di nuovo , e poi di nuovo ecc. ecc. i 10 +10+ 5+ giorni "a disposizione in attesa di visite specialistiche"non sono da conteggiare. tutto il resto SI.

ANNOTAZIONE PERSONALE
se quanto ho scritto sopra esempio 2° e 3° , dovesse capitare a mé personalmente, e dovessi superare i famosi 730 (già escludendo dal calcolo tutti i giorni a disposizione) nel quinquennio e mi congedano,
faccio ricorso e con l'Avvocato esperto già pronto, e sopratutto dotato di palle vinco la causa

cordiali saluti
Si certo antoniomlg, infatti ho anche sottolineato che era prettamente una mia riflessione logica, regolamento a parte, e non una mia interpretazione del regolamento ne tanto meno "la regola giusta"....per intendere che, secondo me (non secondo il regolamento), se il regolamento avesse previsto di contare anche i giorni a disposizione della CMO ai fini dei 730 giorni nel quinquennio, nell'ipotesi in cui una persona sta veramente male, in modo palese, tipo frattura e stampelle, poteva avere un senso logico contare anche i giorni a disposizione, in quanto effettivamente si era in una palese condizione di inidoneità anche durante l'attesa della visita....
Ma ripeto, è solamente una mia opinione al di fuori da ogni circolare o regolamento in merito....spero di non aver confuso le idee a nessuno.....

Saluti
Christian
rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

e' il Comando che ti retroattiva la licanza di convalescenza.
dicendo, la concessione e' stata proposta ( mettono la data in cui effettivamente hai fatto la visita dallo specialista della CMO).
A mio avviso e' corretto ed anche logico, quanto in precedenza ha postato AERONATICA, che e' sicuramente una persona afferrata in materia.-
rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

volevo dire licenza.-
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antoniomlg
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Re: CMO 1

Messaggio da antoniomlg »

e' il Comando che ti retroattiva la licanza di convalescenza.
dicendo, la concessione e' stata proposta ( mettono la data in cui effettivamente hai fatto la visita dallo specialista della CMO). quasi tutti i D.S.S (esercito) si sono organizzati ad effettuare essi le prenotazioni visite specialistiche presso le CMO di competenza, ed i giorni di attesa, mettono i dipendenti in convalescenza. A mio avviso e' corretto ed anche logico, quanto in precedenza ha postato AERONATICA, che e' sicuramente una persona afferrata in materia. AERONATICA, che saluto, a mio avviso quello che dice e scrive lo possiamo prendere come oro puro colato. in quanto ha una esperienza legale sulle proprie spalle da fare invidia a molti Avvocati.


ciao
Udin1962

Re: CMO 1

Messaggio da Udin1962 »

Antoniomlg: finalmente leggo un post sensato! Bravo e approvo in pieno quanto hai scritto.

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rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

scusami, ma gli altri scrivono ........................./?
se la circolare 258000 dice di no, mica e' colpa di qualcuno di noi.-
Udin1962

Re: CMO 1

Messaggio da Udin1962 »

Vedi Rocco, non voglio essere scortese non è nel mio carattere ed in questo forum ho sempre cercati di essere utile sempre, ovviamente nel campo dove ho più esperienza e questo è uno, in quanto fino ai primi di dicembre ne ero dentro fino al collo. Se non ti fidi di quello che ti viene detto e fai riferimento alla circolare, ti consiglio nuovamente di contattare con mp aeronautica, che oltre ad essere esperto, tratta proprio queste problematiche per lavoro. Oppure ti cerchi i miei post e li leggi. Fatto questo trai le tue conclusioni. Ciao

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rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

Saluti UDIN.
nessuna diffidenza.
concordo pienamente con quanto postato da AERONATICA.
rocco61
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

quindi si puo' scrivere alla propria amministrazione chiedendo cortesemente di escludere i cosiddetti periodi a dipsosizione della CMO, ovviamente prima di intraprendere strade legali?
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antoniomlg
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Re: CMO 1

Messaggio da antoniomlg »

vi posto una bellissima sentenza che ho preso sempre da questo forum e postata originariamente da Panorama la quale tratta del danno morale per ingiusta decadenza, leggetela poiché il ricorrente vince il ricorso sostanzialmente perché il comando gli ha conteggiato i giorni di ricovero ed i giorni a disposizione delle CMO Anche se la sentenza del Tar Veneto è del Febbraio 2009 potrebbe essere utile ancora oggi a quei colleghi che si rispecchiano nelle stesse condizioni, per l’azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti a causa del congedo illimitato disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Una sentenza Vittoriosa che solo in pochissimi (o qualcuno) conoscono.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

02/02/2009 200900229 Sentenza 1


Ricorso n. 267/2006 Sent. n. 229/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 267/2006 proposto da T. F., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia e successivamente anche dall’avv. Giulia Turetta, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Venezia, Piazzale Roma 464,

contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per
l’azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti dal ricorrente a causa del congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del Ministero della Difesa;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Turetta per il ricorrente e Cerillo per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Espone l’odierno ricorrente, al tempo Carabiniere in s.p. presso il Comando della Regione Carabinieri Veneto, di essere stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio con determinazione n. 226871/M-1-12 del 20.2.1997, periodo computato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in giorni 731 nel periodo compreso fra l’8.03.1994 ed il 7.03.1996.

Con determinazione n. 226871/M-3-13 di pari data veniva disposta la cessazione dal servizio permanente del Carabiniere T. F., a decorrere dal giorno 8.03.1996.

Successivamente, in data 7.3.1997, il Comando Regione Carabinieri Veneto emetteva il formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente (foglio di congedo illimitato).

Contro le due determinazioni assunte dal Comando Generale, nonché avverso il provvedimento di collocazione in congedo illimitato, veniva proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, che, con sentenza della Prima Sezione, n. 1523/1997, accogliendo il gravame, annullava gli atti impugnati, condannando il Ministero della Difesa, intimato insieme al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, ordinando l’esecuzione della sentenza.

Con tale pronuncia veniva riconosciuta l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto il computo delle assenze maturate dal ricorrente (ritenuto eccedente il limite massimo consentito di due anni nel quinquennio) era stato effettuato in violazione delle circolari dello stesso Comando Generale (prot. 133/89-9-12-1976 dd. 9.8.1994 e prot. 133/89-12-2-1976 dd. 27.10.1994), le quali stabilivano che i periodi trascorsi nei luoghi di cura, seppure ai soli fini dell’osservazione, nonché le giornate trascorse a disposizione delle commissioni mediche ospedaliere, non dovevano essere computati agli effetti della decorrenza della licenza di convalescenza.

Inoltre, veniva riconosciuta la violazione degli artt. 7 eseguenti della legge n. 241/90.

La sentenza di primo grado veniva quindi confermata in sede di appello con sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, n. 4218/2000, di reiezione del ricorso in appello presentato dal Ministero della Difesa.

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4218/00, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con prot. 226871/CONT- M- 42 dd. 27.10.2000, determinava la reintegrazione in servizio del ricorrente, a decorrere dall’8.3.1996, presso il Comando Regione Veneto.

In data 22.4.2005 il ricorrente adiva il T.A.R. del Lazio mediante azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti per effetto del congedo illimitato disposto illegittimamente, così come accertato in sede giurisdizionale.

A seguito della proposizione da parte del Ministero intimato del regolamento di competenza, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, con sentenza n. 197/2005, accoglieva il regolamento di competenza proposto ed individuava quale giudice competente a conoscere della controversia, originariamente instaurata dal ricorrente davanti al T.A.R. del Lazio, il T.A.R. del Veneto.

Pertanto in data 22.3.2006 il ricorrente provvedeva a depositare ricorso in riassunzione davanti al T.A.R. Veneto.

La pretesa avanzata dall’odierno istante di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, sofferti per effetto degli atti illegittimamente assunti dall’Ente di appartenenza, si fonda sulla denunciata responsabilità di tipo contrattuale gravante sull’amministrazione intimata, stante il preciso dovere cui era tenuto l’Ente di appartenenza del ricorrente di provvedere correttamente al computo dei periodi di assenza per infermità, in osservanza delle circolari espressamente disciplinanti la materia, senza dare luogo al congedo illimitato.

Il congedo illimitato disposto nei confronti del ricorrente a decorrere dalla data dell’8.3.1996 sino alla reintegrazione in servizio avvenuta il 27.10.2000, annullato per effetto delle pronunce giurisdizionali, risulta quindi diretta conseguenza dell’illecito contrattuale nel quale è incorso l’Ente di appartenenza.

Da ciò l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2946 c.c., in tema di responsabilità contrattuale, che computa al riguardo il termine decennale per la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno patito per effetto degli atti illegittimamente assunti, termine pienamente rispettato dal ricorrente, in quanto decorrente dal 1997, data della sentenza di primo grado, la cui esecutività non è mai stata sospesa.
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si dovesse dubitare della natura contrattuale della responsabilità dell’amministrazione, stante il carattere permanente dell’illecito di cui la stessa si è resa responsabile, permarrebbe la legittimazione del ricorrente a proporre istanza di risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti, posto che il termine prescrizionale, avente in tal caso durata quinquennale, decorrerebbe dal giorno in cui la compressione ha avuto termine e dunque dal giorno in cui il ricorrente è stato formalmente reintegrato in servizio (27.10.2000).

Ciò premesso, parte istante ribadisce la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) derivanti dagli atti illegittimamente assunti dall’amministrazione di appartenenza, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto, calcolandoli nella somma complessiva di € 350.000,00 salva la maggiore o minore somma che il giudice potrà ritenere.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con memoria di stile ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 9 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso indicato in epigrafe l’Appuntato C.C. T. F. avanza la richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti a causa dell’illegittimo congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La vicenda, così come ricostruita in fatto, ha avuto per oggetto la declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti assunti nei riguardi del ricorrente, illegittimità relativa all’erroneo computo delle assenze per malattia e del conseguente collocamento in congedo illimitato.

La vicenda processuale si è protratta per un periodo di tempo considerevole, in quanto il ricorrente, benché vittorioso già in primo grado con sentenza favorevole immediatamente esecutiva, non sospesa in sede di appello, ha conseguito il formale reintegro in servizio solo dopo quarantaquattro mesi.

Per effetto del lungo tempo trascorso fuori dall’Arma a causa dei provvedimenti illegittimamente assunti dall’Ente di appartenenza, con il ricorso in esame l’odierno istante rivendica il proprio diritto ad ottenere il ristoro del danni morali ed esistenziali subiti.

La materia della risarcibilità dei danni morali nonché di quelli esistenziali è stata oggetto, come noto, di una evoluzione giurisprudenziale, che ha portato ad una estensione del concetto di danno di natura non patrimoniale suscettibile di ristoro.

Punto di partenza è la disposizione contenuta nell’art. 2059 del codice civile, che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale “…solo nei casi determinati dalla legge”.

Inizialmente, stante il disposto normativo richiamato, l’unica ipotesi configurabile era quella rinvenibile nell’art. 185 del codice penale, ammettendosi la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi in cui il fatto costituisce reato.

L’evoluzione interpretativa della giurisprudenza – a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/1986 – ha condotto ad un’interpretazione più ampia del concetto di danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento, il quale trova in tal modo una più ampia ed articolata tutela.

L’art.2059 c.c. non va più interpretato restrittivamente ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali di danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione di ogni altra ipotesi normativamente prevista di danno non patrimoniale risarcibile, nonché delle lesioni che, incidendo sui valori (della persona) costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere dai risvolti penalistici, non più condizionanti.

Si è così giunti a configurare il danno non patrimoniale come una categoria ampia nella quale confluiscono tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretatesi nella perturbatio dell’animus della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (ossia il danno all’integrità fisica o psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il cd. danno esistenziale, inteso quale danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale, primo fra tutti il diritto alla tutela della personalità.

Ne deriva, con particolare riguardo alla pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente, la possibilità di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali non solo laddove sia identificabile un danno morale, così come sopra definito quale patema d’animo e sofferenza psichica del soggetto passivo, ma anche nelle ipotesi in cui si configuri un danno esistenziale, consistente nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato), che ogni violazione di un diritto della personalità produce.

A differenza del danno biologico, tale voce sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; a differenza dal danno patrimoniale prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; a differenza dal danno morale, inteso come turbamento dello stato d’animo, non consiste in una sofferenza o in un dolore, bensì in un peggioramento della qualità della vita.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le richieste avanzate dal ricorrente possano trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell’amministrazione intimata ed essendo rilevabili nel caso di specie i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale causato al ricorrente per effetto degli atti illegittimamente assunti, in riconosciuta violazione delle disposizioni vigenti in materia di computo dei periodi di aspettativa per motivi di salute, cui l’amministrazione doveva attenersi.

Sussistono infatti gli estremi per poter ritenere la violazione della posizione del ricorrente in conseguenza degli atti assunti dall’amministrazione, che, tenuto conto anche della vicenda giudiziaria, è stata lesa, essendo stato ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell’attività lavorativa e della personalità del ricorrente (valori entrambi tutelati dagli articoli 2 e 4 della Costituzione).

Invero, per effetto degli atti annullati dalle sentenze di primo e secondo grado emesse a seguito del gravame proposto dall’interessato, il ricorrente è stato costretto ad astenersi dal servizio in conseguenza del congedo illimitato illegittimamente impostogli dall’amministrazione.

A ciò si aggiunge la considerazione del lungo tempo trascorso fuori dal servizio, benché già la sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente, essendo pronuncia immediatamente esecutiva, consentisse l’immediata reintegra, non essendo stata oggetto peraltro di sospensione all’atto della proposizione del ricorso in appello da parte del Ministero della Difesa.

A quanto sin qui rilevato va altresì aggiunta la particolare considerazione del prestigio che sia a livello personale che sociale ha senza dubbio l’attività lavorativa prestata dal ricorrente (appartenente all’Arma dei Carabinieri).

Ciò ritenuto in ordine alla riconoscibilità del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni morali, ma soprattutto esistenziali subiti, resta da stabilire la quantificazione del danno da risarcire.

Orbene, come noto, in materia di quantificazione del danno non patrimoniale è ammesso il ricorso alla liquidazione in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., proprio in ragione della natura particolare del danno ristorato, non riconducibile ad una diminuzione patrimoniale, ma avente funzione compensativa del pregiudizio sofferto.

Tenuto conto di tali principi, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il Collegio accoglie il ricorso, provvedendo per l’effetto a quantificare in via equitativa la somma che l’amministrazione intimata dovrà corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno quantificato in € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro)

Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 2000,00 ( duemila/00 Euro) oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 9 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
Udin1962

Re: CMO 1

Messaggio da Udin1962 »

Antonio, hai pescato la sentenza perfetta e nell'ultimo periodo ne hanno pubblicate altre dello stesso tenore. Anch'io ho provveduto ad effettuare ricorso per la stessa situazione e per il conteggio dell'aspettativa.

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aeronatica
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Re: CMO 1

Messaggio da aeronatica »

Egr. Signori buona sera atutti.
A gentile richiesta di seguito troverete un riferimento utile.
Mi corre l'obbligo, di concordare con AntonioMLG soprattutto, ed in modo totale, quando sostanzialmente......esplicita il proverbio popolare secondo il quale ...."non c'è nessun sordo più sordo di chi non vuol sentire".
Come dicevo, di seguito, troverete un riferimento giurisprudenziale che pùò essere di aiuto nel caso in cui il lettore destinatario abbia la voglia, la possibilità e la capacità di comprendere ed adeguarsi.
Ho constatato che in diverse realtà i responsabili di certe strutture anche dopo aver "capitolato" in via giurisdizionale contro un dipendente.......RIPETEVANO PEDISSEQUAMENTE ED ESATTAMENTE I MEDESIMI COMPORTAMENTI CON IL DIPENDENTE SUCCESSIVO CHE TRISTEMENTE SI VENIVA A TROVARE NEL MEDESIMO CONTESTO.
Siccome la speranza è sempre l'ultima a morire è giusto che ciascuno provi con la propria esperienza, che io auguro essere la più favorevole possibile.
Non è una sentenza che aprirà le menti nel caso in cui queste siano ottuse.
Non è una sentenza che trasforma un ricorso giurisdizionale prospettato male e mal seguito in un ricorso vinto.
Come in tutti gli ambiti anche in quello professionale non è la qualifica che diviene dirimente delle valutazioni; vi può essere in ogni settore il buon ufficiale e quello estremamente mediocre, così come il maresciallo, brigadiere ed appuntato ed anche muratore o magistrato.
Ritengo che un mastro realizzi un muro dritto anche con una stagia fuori bolla ed un incapace produca muri storti anche con collimatori al laser.
In ogni caso, perdonatemi la dissertazione, credo che il problema del conteggio investa il personale delle segreterie e non quello delle CMO ma, chi e quanti sono i soggetti noti che ....conteggiando l'aspettativa potranno avere l'ardire di NON CONTEGGIARE I PERIODI A DISPOSIZIONE, andare contro le direttive che ....sono lacunose.....e contro i capi....che meno problemi gli dai, più carriera fanno e più CFI ti riconoscono???? per aiutare.....il dipendente di turno??? per una corretta e snalla azione amministrativa????
Ero un ragazzino...ed a tutti dicevo...ma, l'amministrazione siamo noi!!!! dipende da noi!!!! I bambini spesso sono innocenti ed anche ingenui ed a me mi si è seccata la lingua.
Ora scrivo e basta, non ho più fiato da buttare.
Concordo ancora con l'inciso richiamato nei post ove si diceva...se sbagliano...impugno e vinco......e come da sentenza tar veneto tanto per dirne una....mi faccio pagare i danni.
Ed ancora, tornando ai proverbi ....... "non si possono far volare gli asini" o parabole "non gettar perle ai porci".....se chi è preposto non ha nessuna voglia di evitare di sbagliare.....tanto l'unica cosa che ha a cuore non è la situazione del collega....ma (e quasi chiedo perdono) l'assegnazione in Ambasciata od il trasferimento in ambito NATO.....allora non posso certo ricalcare il racconto di Cervantes e divenire io il Don Chisciotte della situazione.
Spesso ho riflettuto, e lo ricordo a me stesso, che mentre qui si cerca un riferimento giurisprudenziale e/o una circolare.....c'è chi in tutte le amministrazioni promana le direttive e circolari......e come ufficio giuridico....e come consulente giuridico.....vive di sentenze e pronunce.....!!!
Ho un dubbio che devo ancora sviscerare...non è che l'interpretazione in senso riduttivo e non estensivo..... la disconoscenza di un giudicato (sfavorevole all'amministrazione)....... sia non casuale??
Mi tornano in mente gli studi (pochi) di statistica......ove 1000 dinieghi.....100 impugnazioni......10 sconfitte portano a solo 10 pagamenti!!!!!!!!
Ci sarebbe da scrivere tomi interi e non basterebbero.
In ogni caso auguro seriamente del bene a tutti.

N. 00930/2010 REG.SEN.
N. 11707/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11707 del 2008, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. XXXX di protocollo del XXXXXXXcon la quale il Comandante del XXXXXXXX ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23, dal 2XXXXX al XXXXXXX; della determinazione n. XXXXXXX di protocollo del XXXXXXXcon la quale il Comandante del XXXXXXXXX ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; del giudizio espresso il XXXXXXdalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale XXXXXXXe del relativo verbale MOD ML/S N XXXXX, nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Domenico Landi e udito l’avv.to Giorgio Carta per parte ricorrente;
Dato avviso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe, tra cui spicca la determinazione n. XXXXX del XXcon la quale il Comandante del XXXXXXX ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
CONSIDERATO che con le censure dedotte nel ricorso introduttivo ed ulteriormente sviluppate nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che, in esecuzione delle ordinanze istruttorie disposte da questa Sezione, l’Amministrazione ha depositato in atti documentazione relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ XXXXXXe dal XXXXXXXX;
CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo XXXXX al 3 XXXXXX così come nel successivo periodo dal XXXXX al XXXXX, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;
CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;
RITENUTO che il ricorso sotto questo aspetto si rileva fondato, il che comporta il conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro XXXXXXX.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Un saluto a tutti.





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

se sbagliano faccio ricorso
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antoniomlg
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Re: CMO 1

Messaggio da antoniomlg »

condivido al 100x100 quanto scritto da AREONATICA ed in più aggiungo che le amministrazioni fanno di tutto per metterlo in -xxxxxxx- al popolo.
e gli errori che fanno li fanno solo e soltanto dolosamente
pensate che allo stesso povero sventurato della sentenza postata sopra da AREONATICA,
hanno provato sempre dolosamente a metterglielo in quel posto nuovamente.
come si evince da uno stralcio di sentenza sotto riportata. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale xxx del 2011, proposto da:
Gabriele Valesi Penso, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giulia Diletta Bertazzo, con domicilio eletto presso Giulia Diletta Bertazzo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Ministero della Difesa;
per l'annullamento
pubblico impiego:tenente carabiniere - annullamento decreto nella parte in cui considera in transito nei ruoli civili dell'amministrazione, nella parte riguardante l' aspettativa e la riammissione in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno xx ottobre 20xx il dott. xxxxxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il xxxxxxx dei Carabinieri xxxxxxxxxxxo ha impugnato il decreto del xx novembre 20xx del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché la nota x dicembre 20x n. M-D GMIL II prot. n. xxxxxxxxx del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, nella parte in cui, da un lato, lo considerano “in transito” nei ruoli civili dell’Amministrazione, dall’altro, qualificano in termini di “aspettativa ” il periodo compreso fra il 6 ottobre 2008 e il 5 ottobre 2009, facendo decorrere la riammissione in servizio del militare a partire dal 6 ottobre 2009.

ovviamente cercando trovate le sentenze in chiaro ed in questo caso con tutti i dati

buona sera
ps ma rocco che fine ha fatto??
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Re: CMO 1

Messaggio da rocco61 »

antonio, sono presente.-
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