quesito superamento 730 gg.

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albanol

Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da albanol »

ciao antoniomig, mandami in privato il tuo numero telefonico che ti chiamo

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rocco61
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Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da rocco61 »

quindi se compio 35 anni di servizio e decado per superamento dei 730/731 gg nel quinquennio, l'INPS mi eroga la pensione?
albanol

Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da albanol »

certo

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panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da panorama »

Posto ora per allora le 2 sottonotate sentenze del Tar Lazio in modo da comprendere la problematica scaturita a suo tempo, riguardante la stessa persona.
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1) - In data 9.5.2005 il ricorrente ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

2) - In data 6.3.2006 al ricorrente è stato notificato il Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, mediante il quale è stata determinata, con decorrenza dall’1.5.2005 la sua cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio con contestuale collocamento in congedo.

3) - E’ stata, altresì, notificata al ricorrente la Determinazione in data 8.3.2006 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° Reparto mediante la quale è stata rigettata l’istanza da lui presentata in data 9.5.2005 al fine di poter transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Quanto sopra è riferito solo alla 1^ Sentenza.

Quindi vi prego di leggere attentamente quanto qui sotto esposto.
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1^ SENTENZA del 2011:
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07/02/2011 201101113 Sentenza 1B


N. 01113/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04154/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4154 del 2006, proposto da A. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Di Vico e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione:
- della Determinazione prot. n. ….. in data 9.3.2006 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile - 1° Reparto;
- della Determinazione prot. n. ….. in data 9.2.2006 del Distretto Militare di Caserta – Segreteria;
- del Decreto n. ….. in data 30.12.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, notificato al ricorrente in data 6.3.2006;
- del provvedimento di collocamento in aspettativa n. ….. in data 14.11.2005 del Distretto Militare di Caserta - Segreteria, relativo al periodo dal 1°.5.2003 al 29.4.2004, notificato al ricorrente in data 6.3.2006, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge 266/99 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Difesa 10.4.2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Il ricorrente è stato arruolato nell’Esercito Italiano nel settembre del 1998 e a decorrere dal 1° agosto del 2002 è stato immesso nel Ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio Permanente con il grado di 1° Caporal Maggiore.
In relazione ad una obesità di 2° grado nonché ad una limitazione funzionale della spalla sinistra, soggetta a frequenti lussazioni, il ricorrente ha fruito di diversi periodi di convalescenza a decorrere dal mese di maggio del 2003 che sono culminati con la sua dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato sancita dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Caserta con Verbale Mod. ML/B nr. … del 6.5.2005 con il quale è stato, altresì, stabilito che l’interessato sarebbe stato reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa ai sensi della legge n. 266/99.
In data 9.5.2005 il ricorrente ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Detta istanza è stata trasmessa con nota prot. 01/FA/3975/5718 in data 23.5.2005 del Distretto Militare di Caserta al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - I Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione.

In data 6.3.2006 al ricorrente è stato notificato il Decreto nr. …../ASP in data 30.12.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, mediante il quale è stata determinata, con decorrenza dall’1.5.2005 la sua cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio con contestuale collocamento in congedo.
E’ stata, altresì, notificata al ricorrente la Determinazione prot. nr. … in data 8.3.2006 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° Reparto mediante la quale è stata rigettata l’istanza da lui presentata in data 9.5.2005 al fine di poter transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 15 maggio 2006 n. 2875 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con decreto presidenziale 24 gennaio 2007 n. 29 è stata disposta istruttoria.

Con successive note e memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, o. 5, della legge n. 266/1999, dell’art. 1 del DM 19.4.2002, degli artt. 21 e 21 bis, l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per errore sul presupposto; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, l.n. 599/1954, dell’art. 2, del DM 18.4.2002, ed eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della situazione di fatto, per errore sul presupposto e travisamento dei fatti; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’esercizio del potere di autotutela, nonché carenza dei presupposti ed illegittimità per violazione dell’art. 21-quinquies, l.n. 241/1990;
2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità, violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente ha avanzato avverso gli atti contestati le censure di seguito indicate: - dopo essere stato giudicato in data 6.5.2005 non idoneo al servizio militare incondizionato, il 9.5.2005 il ricorrente ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 18.4.2002; - tale domanda è stata trasmessa il 23.5.2005 alla Direzione Generale per il Personale Civile, I Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione; - formatosi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto interministeriale, l’Amministrazione in data 6.3.2006 ha notificato al ricorrente il decreto n. …../ASP della Direzione Generale per il Personale Militare 6^ Divisione del 30.12.2005, con il quale il Caporal Maggiore OMISSIS era stato dichiarato cessato dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato in congedo dal 1° maggio 2005 nella categoria della riserva - , ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell‘art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599; - in data 8.3.2006 la Direzione Generale per il Personale Civile ha, poi, adottato la determinazione prot. n. …. mediante la quale, in contrasto con il silenzio assenso maturato sull’istanza presentata dal ricorrente per il transito nelle qualifiche funzionali del Ministero della Difesa, ha negato il predetto transito per le ragioni indicate nel citato decreto del 31.12.2005; - per quanto attiene al collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, sarebbe stato violato l’art. 21 bis della legge n. 241/90, in quanto è stata decretata la retroattività del decreto di collocamento in congedo al momento del superamento del detto periodo, anziché al giorno della comunicazione del decreto al ricorrente o, comunque, al giorno di adozione del decreto in questione; - il decreto n. ……/ASP del 30.12.2005 del Ministero della Difesa sarebbe, comunque, illegittimo in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 599/54, l’Amministrazione, ai fini del computo dei del periodo di aspettativa, ha erroneamente conteggiato i giorni dal 2 al 6 aprile 2004 e dal 29.6.2004 al 4.7.2004 durante i quali il ricorrente ha fruito rispettivamente di gg. 5 e gg 6 di riposo medico domiciliare, e senza considerare che il Caporal Maggiore OMISSIS per l’anno 2004 avrebbe dovuto essere, alla scadenza infrannuale dei periodi di convalescenza prescrittigli dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, collocato in licenza per i periodi previsti dall’ordinamento di appartenenza; inoltre, alla scadenza del periodo di 90 gg. di convalescenza assegnatigli in data 6.9.2004 e scadenti il 6.12.2004 l’interessato non è stato destinatario (per un totale di 9 gg.) di alcun provvedimento medico-legale di non idoneità fisica fino alla data del 15.12.2004, data in cui gli sono stati concessi ulteriori gg. 30 di licenza di convalescenza; dal 15 al 16 gennaio del 2005 il ricorrente ha fruito di gg. 2 di riposo medico domiciliare che avrebbero dovuto essere computati fra i 45 gg. di licenza spettanti per l’anno 2005; inoltre, i periodi intermedi fra due diversi periodi di aspettativa, se inferiori a tre mesi, rilevano solo in relazione alla cumulabilità dei diversi periodi di aspettativa ai fini della corresponsione del trattamento economico, ma non possono essere cumulati con l’aspettativa stessa; - quindi, il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio scadeva il 26.6.2005 e non il 1°.5.2005; infine, va considerata la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione la quale, dapprima, con provvedimento del 30.6.2005 ha comunicato la cessazione dal servizio permanente del ricorrente per infermità, dando atto della presentazione dell’istanza in data 9.6.2005 di transito nelle aree funzionali civili e del fatto che la stessa avrebbe sospeso l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione di stato o di avanzamento e, poi, con il decreto in data 30.12.2005 ha disposto la cessazione dal servizio permanente del militare per superamento dei termini massimi di aspettativa fruibili in un quinquennio e, sulla base di tale erroneo presupposto, in data 8.3.2006 ha adottato la determinazione con la quale ha negato al ricorrente il transito nelle aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione, disconoscendo l’applicabilità nei suoi confronti proprio di quella normativa (DM 18 aprile 2002) che aveva indicato quale disciplina applicabile all’OMISSIS successivamente all’asserito superamento del periodo massimo di aspettativa; - infine, l’Amministrazione ha illegittimamente omesso di sottoporre a visita medica il ricorrente in data immediatamente antecedente al supposto superamento dei termini di aspettativa massimi fruibili in un quinquennio.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, da valutare alla luce delle dettagliate censure di parte ricorrente e delle articolate deduzioni dell’Amministrazione resistente – ritiene che le censure indicate al precedente punto 1) siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002 (recante disposizioni in tema di “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266”) stabilisce che: - “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata” (art. 1); - “Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” (art. 2).

Nella fattispecie, è documentalmente provato e sostanzialmente non contestato che il ricorrente è stato giudicato in data 6.5.2005 non idoneo al servizio militare incondizionato; il 9.5.2005 l’interessato ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 18.4.2002.

Tale domanda risulta essere stata trasmessa il 23.5.2005 alla Direzione Generale per il Personale Civile, I Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione e risulta essere stata rigettata con provvedimento in data 8.3.2006 e, quindi, dopo la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto interministeriale.

A diverse conclusioni non si può giungere neanche se si considera che l’Amministrazione in data 6.3.2006 ha notificato al ricorrente il decreto n. …./ASP della Direzione Generale per il Personale Militare 6^ Divisione del 30.12.2005, con il quale il Caporal Maggiore OMISSIS era stato dichiarato cessato dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato in congedo dal 1° maggio 2005 nella categoria della riserva - , ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell‘art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Infatti, a prescindere dal fatto che solo in data 8.3.2006 la Direzione Generale per il Personale Civile ha adottato la determinazione prot. n. …. di rigetto della citata istanza presentata dal ricorrente il 9.5.2005, va considerato che al 30.12.2005 si era comunque, formato il provvedimento tacito favorevole all’interessato.

Né si può affermare che al momento della presentazione dell’istanza di transito non sussisteva più il rapporto di pubblico impiego in quanto il giudizio di inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato (qualora ritenuto presupposto l’autorizzazione al transito nelle qualifiche funzionali del Ministero della Difesa) ed il superamento del termine massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio comportano la cessazione dal servizio permanente del militare che non abbia riacquistato l’idoneità fisica (cfr. art. 29 della legge n. 599/54), ma sino alla data di adozione del decreto di congedo, il rapporto di pubblico impiego sussiste (cfr. TAR. Lombardia, Sezione di Brescia, sentenza n. 1753/2004 del 3.12.2004). Nella fattispecie, infatti, il rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione si è risolto alla data del 6.3.2006 (data in cui l’interessato ha ricevuto notifica del decreto di congedo) o, al più, alla data 30.12.2005 (di adozione del decreto da parte dell’Amministrazione).

D’altronde la circostanza risulta confermata (e comunque non contestata dalla parte resistente) posto che la medesima Amministrazione ha sottoposto a visita medica il ricorrente cinque giorni dopo l’affermato superamento del termine di aspettativa fruibile nel quinquennio, implicitamente, riconoscendo che in data 6.3.2005 si riteneva sussistente il rapporto d’impiego tra l’OMISSIS ed il Ministero della Difesa che lo ha convocato per giudicarne l’eventuale idoneità a riprendere il servizio e, accertatane l’inidoneità permanente al servizio militare in modo assoluto.

Peraltro, in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del citato DM 18.4.2002, in tale circostanza l’interessato è stato giudicato “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D.” (cfr. Verbale ML/B n. … del 6.5.2005 del Ministero della Difesa - Centro Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medico Ospedaliera), a conferma della presenza dei presupposti utili per operare il richiesto transito. In sostanza, alla data di presentazione della domanda di transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa, l’interessato possedeva i requisiti richiesti dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99, richiamati dagli artt. 1 e 2 del DM 18 aprile 2002 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l’interessato – una volta formatosi il silenzio assenso sulla propria domanda per decorso del termine di 150 giorni a disposizione dell’Amministrazione per pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del citato decreto ministeriale - abbia maturato la pretesa al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.

Non avendo l’Amministrazione agito in via di autotutela per revocare e/o annullare il descritto provvedimento tacito, ai sensi dell’art. 21-nonies o 21-quinquies, della legge n. 241 del 1990, la determinazione prot. n. …. datata 8.3.2006 con la quale è stata rigettata l’istanza di transito del ricorrente in data 9.5.2005 deve ritenersi illegittima.

Ciò comporta l’illegittimità derivata degli altri provvedimenti impugnati, assunti in contrasto con il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza del ricorrente in data 9.5.2005.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda ed alla complessità delle questioni trattate - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011

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2^ SENTENZA del 2013:
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30/10/2013 201309267 Sentenza 1B


N. 09267/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04050/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4050 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Stato Maggiore Dell'Esercito Italiano;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1113/11 di questa Sezione (motivi aggiunti notificati il 30 marzo 2013);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 8130/2012 questa Sezione accoglieva il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1113/2011 di questa Sezione, relativa all’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione della Difesa concernenti il diniego di transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Con la suddetta sentenza n. 8130/2012 si dichiarava l’obbligo del suddetto Ministero a dare piena esecuzione al giudicato di che trattasi e si fissavano i termini per detto adempimento. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 30 marzo 2013, il ricorrente, Sig. A. S., nell’impugnare la nota ministeriale MDGMIL 1 II 610052540 del 19 febbraio 2013, lamenta l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1113 del 2011, relativamente alla mancata corresponsione degli stipendi arretrati dalla data di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, presentata il 9 maggio 2005 a quella di effettiva riammissione in servizio, avvenuto con la sottoscrizione del contratto di lavoro il 2 novembre 2012.

L’Amministrazione intimata, già costituitasi in giudizio, ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso per motivi aggiunti non si appalesa fondato.

Va, infatti, premesso che nei confronti del ricorrente, per il periodo intercorso tra il giudizio di permanente non idoneità emesso dalla C.M.O. di Caserta e la sua assunzione nei ruoli del personale civile della Difesa, ha trovato applicazione il disposto di cui all’art. 2, settimo comma, del decreto ministeriale 18 aprile 2002, che prevede che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”. Alla luce di tale disposizione va precisato che il ricorrente, assente per infermità senza soluzione di continuità dal 1 maggio 2003 sino al giorno del giudizio di permanente non idoneità (6 maggio 2005) non percepiva in tale ultima data alcuna retribuzione a causa dell’applicazione delle progressive decurtazioni previste dall’art. 26 della legge 5 maggio 1976 n. 187 ed operanti nei suoi confronti fino al momento del suo passaggio nei ruoli civili del Ministero della Difesa che si è concretizzato con la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro. Pertanto nei caso in esame non si ravvisa nessuna elusione del giudicato da parte dell’Amministrazione della Difesa che ha operato secondo la normativa soprarichiamata, così come non si ravvisano le condizioni per un favorevole esame della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, attesa la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione della Difesa.

Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente va respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti meglio specificato in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2013
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Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da panorama »

Questa sentenza qui sotto del CdS richiama le suindicate sentenze del Tar Lazio e che riguardano cmq. la stessa persona ricorrente.
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riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09267/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza n. 1113/11 del Tar Lazio sezione i°bis - corresponsione somme – risarcimento danni

Il CdS scrive:

1) - L’appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.

2) - la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda risarcitoria, fondata sul ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto in ordine alla disposizione del transito ai ruoli civili dell’interessato , con decreto in data 26 settembre 2012 e decorrenza dal 2.11.2012, a fronte dell’originaria domanda del 9.5.2005 e della sentenza di accoglimento del suo ricorso del 7.2.2011.

Il resto leggetelo direttamente.
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07/07/2014 201403420 Sentenza 4


N. 03420/2014REG.PROV.COLL.
N. 08832/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8832 del 2013, proposto da:
S. A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato ex lege;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09267/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza n. 1113/11 del Tar Lazio sezione i°bis - corresponsione somme – risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e l'avvocato dello Stato Palasciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 8130/2012, il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso del Sig. S. A. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo tribunale n. 1113/2011, con cui era stato annullato il diniego del Ministero della Difesa sulla sua domanda di transito nelle aree funzionali.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha lamentato l’elusione del giudicato di cui alla medesima sentenza n. 1113/2011, relativamente alla mancata corresponsione degli stipendi arretrati , avanzando, in subordine, domanda risarcitoria a causa del pregiudizio subito per il ritardo dell’amministrazione.

Con sentenza n. 9267/2013, il Tar ha respinto il ricorso, considerando la mancata corresponsione del trattamento stipendiale conseguenza della legittima applicazione da parte dell’amministrazione dell’art. 2, settimo comma del D.M. 18 aprile 2002 che prevede, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda di transito, la corresponsione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, nella specie non percepito dal ricorrente a causa di progressive decurtazioni previste dall’art. 26 della legge 5 maggio 1976 n. 187, ritenendo altresì insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Propone appello l’interessato, riaffermando il proprio diritto a percepire gli stipendi arretrati dalla data di formazione del silenzio assenso allo scadere del 150° giorno dalla domanda di transito per effetto dell’accoglimento del suo ricorso, non potendo trovare, nella specie, applicazione la disposizione che regola l’ordinario procedimento di esame della domanda di passaggio ai ruoli civili, travolto dal giudicato e, comunque, reiterando in via subordinata la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del ritardo dell’adozione del provvedimento.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa per resistere al ricorso.

Nella camera di consiglio dell’11 marzo 2014 l’appello è passato in decisione.

L’appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.

In ordine alla domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali deve richiamarsi, in via generale, il principio per cui , a differenza dell’annullamento di un provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente restitutio in integrum, comportante la piena reintegrazione del dipendente a vedersi attribuire la retribuzione per il periodi di lavoro non prestato a causa dell'illegittima interruzione del rapporto di servizio in corso (Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2011, n. 6103), alla decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento che abbia illegittimamente negato l'assunzione in servizio non corrisponde la retroattività degli effetti economici, a ciò ostando il consolidato principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato Sez. III, 03-10-2011, n. 5426).

Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha considerato applicabile, quanto agli effetti economici intercorrenti tra la presentazione della domanda e l’effettivo transito del ricorrente nei ruoli civili, la norma contenuta nel D.M. 18 aprile 2002, che rimanda al trattamento goduto all’atto del giudizio di non idoneità, nella specie non percepito per motivi che non sono stati oggetto di contestazione.

Diversamente, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda risarcitoria, fondata sul ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto in ordine alla disposizione del transito ai ruoli civili dell’interessato , con decreto in data 26 settembre 2012 e decorrenza dal 2.11.2012, a fronte dell’originaria domanda del 9.5.2005 e della sentenza di accoglimento del suo ricorso del 7.2.2011.

In merito, deve osservarsi, aderendo ad un condivisibile indirizzo (Consiglio di Stato Sez. III, 30.7.2013, n. 4020), che, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria denota in sé l’elemento della colpa derivante dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, buona amministrazione nonché dalla negligenza non scusabile in ragione dell’interesse giuridicamente protetto del soggetto che instauri un rapporto con l’amministrazione.
Ciò è particolarmente evidente quando l’obbligatorietà dell’azione amministrativa discenda da una sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e ciononostante l’amministrazione attenda, per l’ esecuzione, la presentazione - ed il relativo accoglimento - del ricorso per l’esecuzione del giudicato, come nella specie avvenuto.

Ritiene quindi il Collegio che sussista, sotto questo profilo, per il ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla colpevole ritardata ottemperanza alla sentenza a lui favorevole.

Quanto al danno risarcibile, considerato che esso non può identificarsi nella piena retribuzione, dato che ciò si tramuterebbe in una piena restitutio in integrum, ma deve essere individuato nell’entità del pregiudizio sofferto per effetto del comportamento omissivo dell’amministrazione, si ritiene che, in carenza di diversa prova da parte del ricorrente, esso vada quantificato in via equitativa, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2056 e 1226 cod. civ., in una somma pari al 50 per cento delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo intercorrente tra la comunicazione ovvero la notificazione della sentenza del Tar Lazio n. 1113/2011 e l’effettiva presa in servizio, con esclusione della parte variabile e di quanto percepito dal ricorrente per altre attività lavorative, ove accertato dall’amministrazione.

Le somme così determinate andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste, per il doppio grado, a carico dell’amministrazione appellata nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere in favore dell’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO
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1) - è stato comunicato al ricorrente che con decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 era stata disposta la cessazione dal servizio permanente e contestuale collocamento in congedo - categoria riserva - per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;

2) - decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio e il consequenziale congedo dal ricorrente;

3) - il Maresciallo è stato portato a conoscenza del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013, con il quale è stata disposta” nei confronti del nominato in oggetto la cessazione dal servizio permanente e il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 929, comma 1 lettera b, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

IL TAR di Lecce, chiarisce:

4) - L’ipotesi di cui alla lettera b della norma sopra richiamata presuppone, pertanto, che il militare il quale abbia già usufruito del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo detto.

5) - Il chiaro tenore letterale della norma, in questa parte dell’enunciato prescrittivo, presuppone ancora che il militare sia, però, sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto o di transito nei ruoli civili della stessa amministrazione.

6) - La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

7) - Ciò vuol dire che la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo nell’aliquota della riserva non sono frutto di automatismo.

8) - Ha dunque errato, l’amministrazione resistente, nel disporre la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo collocamento in congedo nel contingente di riserva in difetto di preventivo accertamento sanitario circa il permanere, in una data misura, dell’idoneità al servizio del ricorrente.

Leggete il resto x completezza qui sotto.

N.B.: ( molto sicuramente il M.D. farà ricorso in appello al CdS chiedendo anche la sospensiva della sentenza. Cmq. vedremo ).
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16/10/2014 201402552 Sentenza 2


N. 02552/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2013, proposto da:
M. L., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Pellegrino, Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Musio in Lecce, via Reggimento Fanteria, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- della comunicazione prot. n. 0004397 del 26 luglio 2013, con la quale è stato comunicato al ricorrente che con decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 era stata disposta la cessazione dal servizio permanente e contestuale collocamento in congedo - categoria riserva - per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;

- del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio e il consequenziale congedo dal ricorrente;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare:

- del provvedimento n. 3 del 26 giugno 2013 del Direttore del Comando Logistico Sud - Centro rifornimenti commissariato - con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa per infermità per la durata di gg. 5 dal 21 giugno 2013 al 25 giugno 2013;

- di ogni provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità assunto dall'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. M. Musio per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Libertini;

Con comunicazione del 26 luglio 2013 del Ministero della Difesa, il Maresciallo L. M. è stato portato a conoscenza del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013, con il quale è stata disposta” nei confronti del nominato in oggetto la cessazione dal servizio permanente e il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 929, comma 1 lettera b, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione militare dopo il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio del L.., per la durata di 5 giorni dal 21 giugno 2013 al 25 giugno 2013, ai sensi dell’art. 15 della legge 31 luglio 1954 n.599.

Di entrambi i provvedimenti il Maresciallo L.. contesta la legittimità deducendo la violazione degli articoli 905, 929 e 930 del codice di ordinamento militare, nonché l’eccesso di potere.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o l’infondatezza del ricorso.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 giugno 2014.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il Collegio osserva che, secondo quanto previsto dall’articolo 929, comma 1, lettera b del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo di militare sono provvedimenti in rapporto di stretta presupposizione tra di loro, i quali sono disposti quando il medesimo “ non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”.

L’ipotesi di cui alla lettera b della norma sopra richiamata presuppone, pertanto, che il militare il quale abbia già usufruito del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo detto.

Il chiaro tenore letterale della norma, in questa parte dell’enunciato prescrittivo, presuppone ancora che il militare sia, però, sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto o di transito nei ruoli civili della stessa amministrazione.

La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

Ciò vuol dire che la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo nell’aliquota della riserva non sono frutto di automatismo.

Detti provvedimenti non rappresentano, in altri termini, la conseguenza ineludibile del superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea del militare ma richiedono l’effettuazione, da parte dei competenti organismi sanitari dell’amministrazione militare, degli opportuni accertamenti sanitari.

In questo senso milita, del resto, la nota della amministrazione del ricorrente in atti con la quale, a distanza di alcuni mesi dall’adozione dei provvedimenti contestati, si rappresenta che “ l’inps ha comunicato per le vie brevi che non risulta pervenuto il verbale di non idoneità alla data del superamento di citati 730 giorni” e che ” in assenza del verbale non possibile concedere un trattamento pensionistico da infermità anche se l’interessato è cessato dal servizio per il superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio”.

Ha dunque errato, l’amministrazione resistente, nel disporre la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo collocamento in congedo nel contingente di riserva in difetto di preventivo accertamento sanitario circa il permanere, in una data misura, dell’idoneità al servizio del ricorrente.

I provvedimenti devono pertanto essere annullati.

In questo senso il ricorso è accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l‘effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
Antonio_1961

Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da Antonio_1961 »

Udin1962 ha scritto:Gino, c'è bisogno di un chiarimento:
Siccome ho già intuito l'andazzo con lei... Le ho detto che di buonuscita avrò una modesta cifra e pertanto non si aspetti regali! Ahahahahah e così l'ho fregata mettendo subito le mani avanti per non cadere indietro. (Mi sono fatto furbo).
Giustamente come dice Pietro brindare è poco, il pranzo è sempre valido e poi sai come si mangia da queste parti. Appoggio in pieno il suo pensiero.
Albanol, che ho sentito telefonicamente, Lo sa che è il suo turno e che ora tocca a lui, l'importante è non abbattersi (lo dico ora, ma a suo tempo quando ero in bilico, lo scoramento era totale!)
Panorama: al momento ti posso dare i miei dati attuali, vado in pensione col grado di brigadiere, purtroppo il passo successivo (capo) lo avrei acquisito nel 2015, ma non si può avere tutto, mi accontento. Sono stato arruolato il 01/10/1984 e precedentemente avevo 5 anni e mezzo di lavoro esterno per un totale di 34 anni effettivi e i 5 riscattati, quindi 39 in tutto. Il mio servizio l'ho svolto quasi esclusivamente per la Procura della Repubblica, servizi di P.G. e presso un gruppo baschi verdi per dieci anni. Al momento che percepirò €€€€€ ti farò sapere tutto il resto, spero e ne sono sicuro che Gino e Angri abbiano fatto i conteggi giusti, sicuramente meglio del mio reparto, che è famoso per sbagliare i conti!
Ringrazio Rocco, ZioSam e Stomale per i messaggi.
Continuo a contribuire nel forum, per quanto posso e per l'esperienza che ho, poca, ma spero di aiutare chi ha bisogno, magari anche solo moralmente come avete fatto voi.
Un saluto a tutti
Che fine ha fatto Udin62 ? è ancora in vacanza con la suocera?
Udin1962

Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da Udin1962 »

Ciao Antonio, ci sono ci sono, seguo il forum e intervengo quando so rispondere.
La suocera l'ho fatta scappare hahahah.
panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

Messaggio da panorama »

Circolare del M.D. - DGPM - del 12 luglio 2012 ad oggetto:
- Eventi suscettibili di avere riflessi sul servizio. Comunicazione ai sensi dell'art. 748 del D.P.R. n. 90/2010 (ex art. 52 R.D.M.)

N.B.: vedi anche elenco indirizzi di diramazione.

vedi/leggi e scarica

N.B.: qui si parla di avanzamento e aspettativa
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panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

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panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

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Re: quesito superamento 730 gg.

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panorama
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Re: quesito superamento 730 gg.

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Il Tar Lazio accoglie il ricorso

la leggere tutta.

1) - infortunatosi in data 26 luglio 2011 “durante il servizio a bordo della Nave -OMISSIS-” e, in seguito, soggetto ad altri infortuni, con sottoposizione a “ben tre interventi chirurgici”,

2) - il Ministero della Difesa ha decretato la “sua cessazione dal servizio permanente” a far data dal 6 ottobre 2014 “per non aver riacquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio” e, dunque, collocato in congedo “nella categoria della riserva ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, 912, 923 e 929 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”.

3) - CIRCOLARE MINISTERIALE M_DGMIL2VDGMIISSS2014/0010977 DEL 17 GENNAIO 2014

4) - l’Amministrazione si è limitata a dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 6635 del 2016, riammettendo in servizio il ricorrente “con riserva in attesa della definizione nel merito del presente ricorso”;

5) - parere n. 17149 del 31 maggio 2018 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha riconosciuto la riconducibilità della lesione riportata dall’interessato a causa di servizio”.

6) - Ciò detto, il Collegio ritiene che, nell’ipotesi in trattazione, sussistano valide ragioni per affermare che l’Amministrazione non ha operato nel rispetto delle previsioni in precedenza richiamate.
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