Antonio_1961 ha scritto:cusa Mario, il tuo post è un quesito o un affermazione? se è un affermazione spiegalo in termini di legge...
Ho posto il quesito alla mia amm.ne confermo la data di cui sopra comprensiva dei 15 mesi in + da fare, per i riferimenti normativi
http://www.dipendentistatali.org/pensio" onclick="window.open(this.href);return false; ... stato-2013
A questo punto attendiamo una replica di Angri62, GINO59 PENSACI TU... CHI HA RAGIONE ANGRI O MARIO?
premetto che che non è una sfida, ci si confronta, ecco una nota sulle pensioni dei carabinieri.
NOTA INFORMATIVA
L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poichè tale regolamento non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici precedenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE
PENSIONE DI VECCHIAIA
GRADI LIMITI ORDINAMENTALI LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011 LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013
(*) (**)
GEN. C.A. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”
GEN. D. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”
GEN. B. 63 63
+ 1 anno di “finestra mobile” 63
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”
DA COL. A S.TEN 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”
ISP./SOVR./ APP. E CAR. 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”
(*) Applicazione meccanismo “speranza di vita” 3 mesi ogni 3 anni; dal 2019, 3 mesi ogni 2 anni.
(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata. In sostanza, occorre aver maturato uno dei seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”;
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”.
PENSIONE DI ANZIANITA'
REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015
1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;
2) età anagrafica 57 e 3 mesi e raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (30 servizio effettivo + 5 anni supervalutazione servizio militare, art. 3 legge 284/77);
3) raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età.
DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).
PROCEDURA
LA DOMANDA DI PENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE ALMENO NOVE MESI PRIMA LA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E NON OLTRE I DODICI MESI (circolare I.N.P.S. n. 131 datata 19 novembre 2012).
ALCUNI CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI VARIE
Il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni mantiene il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 01/01/2012 per tutti sistema contributivo.
Con decorrenza dal 01 gennaio 1996, per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo.
L'aliquota dell'80% è la percentuale di pensione maturata in base agli anni utili. Essa viene calcolata nella percentuale del 2,20% per i primi 20 anni utili e del 3,60% l'eccedenza dei 20 anni fino al 31/12/1997; dal 01/01/1998 nella misura del 2% per ogni anno utile. Con la pensione calcolata con il sistema contributivo non si matura più percentuale di pensione in quanto i conteggi sono effettuati sulla base dei contributi versati.
In caso di pensione per invalidità, l'art. 52 della legge 1092/1973, stabilisce che: “gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, hanno diritto alla pensione se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”
In caso di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 (infermità non dipendente da causa di servizio per la quale l'interessato si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), la pensione viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. La pensione spetta se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione.