ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Rispondi
5490 messaggi
-
Pagina 43 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- 366
- Prossimo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
filos964 ha scritto:GRADIREI SOLO SAPERE : DOVE. QUANDO, E COME FARE DOMANDA PER FARSI RICALCOLARE LA PENSIONE...GRAZIE
Il grande Gino59 scriverebbe.............è chi sono io Babbo Natale????..................almeno presentati.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Cenni del sistema pensionistico attuale.
---------------------------------------------------
La legge di riforma del sistema pensionistico (Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma Dini) ha previsto differenti criteri di calcolo del trattamento di quiescenza che possono essere così sinteticamente riepilogati:
a. Sistema già retributivo (applicato per coloro che al 31.12.1995 abbiano raggiunto 18 anni di anzianità contributiva).
Il calcolo della pensione viene determinato in tre quote:
Quota A
-------------------
E' la prima quota di pensione che si calcola con un elementare procedimento. Bisogna prima di tutto determinare:
- la base pensionabile;
- il servizio utile;
- l'aliquota di rendimento maturata dal militare al 31.12.1992;
e successivamente eseguire una semplice moltiplicazione per definire l'importo della quota A di
pensione.
Base pensionabile
----------------------------
Può definirsi il complessivo retributivo su cui applicare le aliquote di rendimento maturate dal militare per determinare l'importo della pensione. Essa è costituita dalle seguenti voci annuali lorde:
a. Stipendio (comprensivo delle quote mensili per classi e/o scatti per ilpersonale dirigente e ad esso equiparato);
b. retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);
c. beneficio invalidità di servizio (+1,25% - 8^ e 7^ categoria / +2,50% - dalla 1^ alla 6^
categoria tab. A);
il totale delle voci indicate deve essere maggiorato del 18% ed all'importo ottenuto si aggiungono:
(1) indennità integrativa speciale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa /o indennità di posizione, indennità pensionabile mensile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco, assegno funzionale (da assorbire alla maturazione dei 13 anni da ufficiale) e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) per gli ufficiali;
(2) indennità pensionabile mensile, assegno funzionale pensionabile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) per il restante personale.
Servizio utile e supervalutazione
------------------------------------------
Il servizio utile è la somma del servizio effettivo, ricongiunto e di supervalutazione. L'articolo 5, comma 1, del D.lgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, i periodi di servizio, utili ru fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame come supervalutazione:
- il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- servizio di istituto;
- servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema già retributivo , gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Calcolo Aliquota di rendimento.
------------------------------------------
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico pensioni secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60 sino al 31.12.1997 per poi ridursi al 2% sino al 31.12.2011.
A titolo esemplificativo un militare arruolato in data 1.1.1973 possiede al 31.12.1992 venti anni di servizio effettivo e 4 di supervalutazione (salvo che abbia prestato servizio di confine per cui si applica una supervalutazione superiore ad un 1/5) ed un aliquota di rendimento per la quota A di 44% per i primi 20 anni e 3,60% per i successivi 4 per un totale di 58,40%. Nel caso in cui il militare fosse un Ufficiale è del 44% per i primi 20 anni e 1,80% per i successivi 4 per un totale del 51,20%.
Attribuzione prima quota di pensione.
-------------------------------------------------
A questo punto avendo determinato la base pensionabile, calcolato l'aliquota di rendimento, si può attribuire la prima quota di pensione deninita "A";
- base pensionabile ipotetica 50,000 euro;
- aliquota di rendimento 58,40%;
- importo pensione quota A = 50,000* 58,40% = 29,200 lordi annui.
Quota B
----------------
La quota B è determinata sulla base della retribuzione media spettante dal 1.1.1993 fino al congedo per coloro i quali non avevano 18 di servizio utile al 1995 ed in tal caso la determinazione dell'aliquota di rendimento si blocca al 31.12.1995. Invece per coloro i quali possedevano 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la media retributiva annuale della quota B, ad oggi salvo successive disposizioni contrarie da parte della Direzione Generale dell'Inps e del competente Ministero della Difesa, si determina sommando le retribuzioni degli ultimi 10 anni a ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla retribuzione annuale determinata, aumentata con l'indice di rivalutazione, si applica l'aliquota di rendimento calcolata con gli stessi criteri già indicati per la quota A. L'importo di pensione dovrà essere successivamente aumentato della percentuale del 15% (sei scatti) per i congedamenti per limite di età, decesso o riforma.
Si segnala che nel calcolo della retribuzione media si aggiunge anche l'accessorio dal 1.1.1996 nel caso in cui lo stesso sia superiore al 18% dello stipendio.
Attribuzione della seconda quota di pensione.
-------------------------------------------------------
Per il calcolo della seconda quota di pensione si applica lo stesso procedimento previsto per il calcolo della Quota A bloccando l'aliquota di rendimento al 31.12.2011.
Quota C
--------------------
Il Sistema contributivo (applicato per coloro che abbiano raggiunto meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, per quelli assunti a partire dal 1° gennaio 1996, e pro rata per tutti i precedenti esclusi dal 1.1.2012).
Il calcolo (quota C) si basa sull'accantonamento anno dopo anno del formale 33% della retribuzione imponibile annua lorda comprensiva della 13 mensilità e dell'aumento figurativo del 15% della voce stipendio. L'importo, rivalutato sulla base della variazione media del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.), costituisce il cd. montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, differenziato a seconda dell'età anagrafica raggiunta all'atto del congedo, consente di ottenere l'importo annuo lordo della pensione dividendo il risultato per tredici e moltiplicarlo per 12.
---------------------------------------------------
La legge di riforma del sistema pensionistico (Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma Dini) ha previsto differenti criteri di calcolo del trattamento di quiescenza che possono essere così sinteticamente riepilogati:
a. Sistema già retributivo (applicato per coloro che al 31.12.1995 abbiano raggiunto 18 anni di anzianità contributiva).
Il calcolo della pensione viene determinato in tre quote:
Quota A
-------------------
E' la prima quota di pensione che si calcola con un elementare procedimento. Bisogna prima di tutto determinare:
- la base pensionabile;
- il servizio utile;
- l'aliquota di rendimento maturata dal militare al 31.12.1992;
e successivamente eseguire una semplice moltiplicazione per definire l'importo della quota A di
pensione.
Base pensionabile
----------------------------
Può definirsi il complessivo retributivo su cui applicare le aliquote di rendimento maturate dal militare per determinare l'importo della pensione. Essa è costituita dalle seguenti voci annuali lorde:
a. Stipendio (comprensivo delle quote mensili per classi e/o scatti per ilpersonale dirigente e ad esso equiparato);
b. retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);
c. beneficio invalidità di servizio (+1,25% - 8^ e 7^ categoria / +2,50% - dalla 1^ alla 6^
categoria tab. A);
il totale delle voci indicate deve essere maggiorato del 18% ed all'importo ottenuto si aggiungono:
(1) indennità integrativa speciale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa /o indennità di posizione, indennità pensionabile mensile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco, assegno funzionale (da assorbire alla maturazione dei 13 anni da ufficiale) e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) per gli ufficiali;
(2) indennità pensionabile mensile, assegno funzionale pensionabile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) per il restante personale.
Servizio utile e supervalutazione
------------------------------------------
Il servizio utile è la somma del servizio effettivo, ricongiunto e di supervalutazione. L'articolo 5, comma 1, del D.lgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, i periodi di servizio, utili ru fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame come supervalutazione:
- il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- servizio di istituto;
- servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema già retributivo , gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Calcolo Aliquota di rendimento.
------------------------------------------
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico pensioni secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60 sino al 31.12.1997 per poi ridursi al 2% sino al 31.12.2011.
A titolo esemplificativo un militare arruolato in data 1.1.1973 possiede al 31.12.1992 venti anni di servizio effettivo e 4 di supervalutazione (salvo che abbia prestato servizio di confine per cui si applica una supervalutazione superiore ad un 1/5) ed un aliquota di rendimento per la quota A di 44% per i primi 20 anni e 3,60% per i successivi 4 per un totale di 58,40%. Nel caso in cui il militare fosse un Ufficiale è del 44% per i primi 20 anni e 1,80% per i successivi 4 per un totale del 51,20%.
Attribuzione prima quota di pensione.
-------------------------------------------------
A questo punto avendo determinato la base pensionabile, calcolato l'aliquota di rendimento, si può attribuire la prima quota di pensione deninita "A";
- base pensionabile ipotetica 50,000 euro;
- aliquota di rendimento 58,40%;
- importo pensione quota A = 50,000* 58,40% = 29,200 lordi annui.
Quota B
----------------
La quota B è determinata sulla base della retribuzione media spettante dal 1.1.1993 fino al congedo per coloro i quali non avevano 18 di servizio utile al 1995 ed in tal caso la determinazione dell'aliquota di rendimento si blocca al 31.12.1995. Invece per coloro i quali possedevano 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la media retributiva annuale della quota B, ad oggi salvo successive disposizioni contrarie da parte della Direzione Generale dell'Inps e del competente Ministero della Difesa, si determina sommando le retribuzioni degli ultimi 10 anni a ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla retribuzione annuale determinata, aumentata con l'indice di rivalutazione, si applica l'aliquota di rendimento calcolata con gli stessi criteri già indicati per la quota A. L'importo di pensione dovrà essere successivamente aumentato della percentuale del 15% (sei scatti) per i congedamenti per limite di età, decesso o riforma.
Si segnala che nel calcolo della retribuzione media si aggiunge anche l'accessorio dal 1.1.1996 nel caso in cui lo stesso sia superiore al 18% dello stipendio.
Attribuzione della seconda quota di pensione.
-------------------------------------------------------
Per il calcolo della seconda quota di pensione si applica lo stesso procedimento previsto per il calcolo della Quota A bloccando l'aliquota di rendimento al 31.12.2011.
Quota C
--------------------
Il Sistema contributivo (applicato per coloro che abbiano raggiunto meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, per quelli assunti a partire dal 1° gennaio 1996, e pro rata per tutti i precedenti esclusi dal 1.1.2012).
Il calcolo (quota C) si basa sull'accantonamento anno dopo anno del formale 33% della retribuzione imponibile annua lorda comprensiva della 13 mensilità e dell'aumento figurativo del 15% della voce stipendio. L'importo, rivalutato sulla base della variazione media del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.), costituisce il cd. montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, differenziato a seconda dell'età anagrafica raggiunta all'atto del congedo, consente di ottenere l'importo annuo lordo della pensione dividendo il risultato per tredici e moltiplicarlo per 12.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Un po' di chiarezza !
Qualche giorno fa , per sgombrare definitivamente il campo da equivoci e giochetti al rimpiattino ,tra gli uffici deputati ai conteggi pensionistici dei vari corpi : uffici amministrativi contabili, prefettura ,Inps ecc.
Ho personalmente contattato gli uffici della prefettura, che raccolgono e inseriscono i dati pensionistici , relativi ai dipendenti delle varie amministrazioni che producono domanda di quiescenza.
L'impiegato addetto a tale mansione mi riferiva che i dati relativi ai vari conteggi, vengono raccolti, inseriti e trasmessi all'Inps in un programma "bloccato" creato dallo stesso istituto.
Pertanto , all'interno di questo programma ben definito e ripeto "bloccato" , non è possibile (tecnicamente) operare alcuna variazione - differenziazione riferita a date di arruolamento , calcolo degli anni per rientrare nel DPR.1092/73 art.54 ecc ecc.
Ovviamente il tutto in attesa che si pronunci la magistratura contabile.
Qualche giorno fa , per sgombrare definitivamente il campo da equivoci e giochetti al rimpiattino ,tra gli uffici deputati ai conteggi pensionistici dei vari corpi : uffici amministrativi contabili, prefettura ,Inps ecc.
Ho personalmente contattato gli uffici della prefettura, che raccolgono e inseriscono i dati pensionistici , relativi ai dipendenti delle varie amministrazioni che producono domanda di quiescenza.
L'impiegato addetto a tale mansione mi riferiva che i dati relativi ai vari conteggi, vengono raccolti, inseriti e trasmessi all'Inps in un programma "bloccato" creato dallo stesso istituto.
Pertanto , all'interno di questo programma ben definito e ripeto "bloccato" , non è possibile (tecnicamente) operare alcuna variazione - differenziazione riferita a date di arruolamento , calcolo degli anni per rientrare nel DPR.1092/73 art.54 ecc ecc.
Ovviamente il tutto in attesa che si pronunci la magistratura contabile.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
======================Si,tutto vero===================================guidoreni ha scritto:Un po' di chiarezza !
Qualche giorno fa , per sgombrare definitivamente il campo da equivoci e giochetti al rimpiattino ,tra gli uffici deputati ai conteggi pensionistici dei vari corpi : uffici amministrativi contabili, prefettura ,Inps ecc.
Ho personalmente contattato gli uffici della prefettura, che raccolgono e inseriscono i dati pensionistici , relativi ai dipendenti delle varie amministrazioni che producono domanda di quiescenza.
L'impiegato addetto a tale mansione mi riferiva che i dati relativi ai vari conteggi, vengono raccolti, inseriti e trasmessi all'Inps in un programma "bloccato" creato dallo stesso istituto.
Pertanto , all'interno di questo programma ben definito e ripeto "bloccato" , non è possibile (tecnicamente) operare alcuna variazione - differenziazione riferita a date di arruolamento , calcolo degli anni per rientrare nel DPR.1092/73 art.54 ecc ecc.
Ovviamente il tutto in attesa che si pronunci la magistratura contabile.
Ma....!!! basterebbe un semplice aggiornamento (a cura dellinps) del software.-
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Hai perfettamente ragione Gino59 , a volte però per non dire quasi sempre ,la chiarezza non è funzionale agli obiettivi, ma è piegata agli interessi di classe ,che in questo caso sono lampanti : "non tirar fuori neanche un euro" per militari,poliziotti ,carabinieri ecc ecc.. Credo invece, che un ruolo essenziale puoi giocarlo tu e tutti gli esperti del forum . Semplicemente raccogliendo questa gran mole di notizie, dati e quant'altro sta giungendo su questo sito , creando possibilmente una pagina che serva unicamente per questo tipo di problematica .Allegando nel caso vari modelli di ricorso amministrativo , lettere-diffida , fac-simili di ricorsi alla magistratura contabile, e usare tutto questo materiale come una sorta di piattaforma che serva: sia come base per un confronto plurale di idee , posizioni e proposte tra tutto il personale ,sia come trampolino "di lancio" per un riconoscimento pieno e legittimo di un diritto volutamente negato per troppo tempo. Un saluto a tutti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
lo scopo sarebbe questo , specialmente non tirar fuori neanche un Euro.. chiameremo Bill Gates per aggiornare un programma, se hanno il programma bloccato come fanno i calcoli sulle pensioni, infatti NON LE FANNO , fanno copia e Incolla del pa04.. che non si capisce come mai è incompleto..sullo spazio a sinistra in alto nel riquadro BENEFICI ci doveva essere LEGGE 54...buona giornataguidoreni ha scritto:Hai perfettamente ragione Gino59 , a volte però per non dire quasi sempre ,la chiarezza non è funzionale agli obiettivi, ma è piegata agli interessi di classe ,che in questo caso sono lampanti : "non tirar fuori neanche un euro" per militari,poliziotti ,carabinieri ecc ecc.. Credo invece, che un ruolo essenziale puoi giocarlo tu e tutti gli esperti del forum . Semplicemente raccogliendo questa gran mole di notizie, dati e quant'altro sta giungendo su questo sito , creando possibilmente una pagina che serva unicamente per questo tipo di problematica .Allegando nel caso vari modelli di ricorso amministrativo , lettere-diffida , fac-simili di ricorsi alla magistratura contabile, e usare tutto questo materiale come una sorta di piattaforma che serva: sia come base per un confronto plurale di idee , posizioni e proposte tra tutto il personale ,sia come trampolino "di lancio" per un riconoscimento pieno e legittimo di un diritto volutamente negato per troppo tempo. Un saluto a tutti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
è inutile girarci attorno, lo sbaglio non è dell'inps...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Aquila »
...bravo, hai centrato il nocciolo della questione, la prefettura...x la Polizia di Stato, e gli altri uffici equivalenti...x carabinieri, GdiF ecc..inseriscono i dati pensionistici di rispettiva competenza, in base...as 1 programma predefinoto dell'INPS...CREATO DALL'INPS STESSO e che...NON PERMETTE LE DOVUTE VARIAZIONI concernenti le varie casistiche del COMPARTO SICUREZZA.guidoreni ha scritto:Un po' di chiarezza !
Qualche giorno fa , per sgombrare definitivamente il campo da equivoci e giochetti al rimpiattino ,tra gli uffici deputati ai conteggi pensionistici dei vari corpi : uffici amministrativi contabili, prefettura ,Inps ecc.
Ho personalmente contattato gli uffici della prefettura, che raccolgono e inseriscono i dati pensionistici , relativi ai dipendenti delle varie amministrazioni che producono domanda di quiescenza.
L'impiegato addetto a tale mansione mi riferiva che i dati relativi ai vari conteggi, vengono raccolti, inseriti e trasmessi all'Inps in un programma "bloccato" creato dallo stesso istituto.
Pertanto , all'interno di questo programma ben definito e ripeto "bloccato" , non è possibile (tecnicamente) operare alcuna variazione - differenziazione riferita a date di arruolamento , calcolo degli anni per rientrare nel DPR.1092/73 art.54 ecc ecc.
Ovviamente il tutto in attesa che si pronunci la magistratura contabile.
Quanto sopra...mi è stato confermata dall'addetta alle pensioni della Prefettura...che mi ha riferito che inserisce i dati...SU 1 PROGRAMMA DATOLE DALL'INPS.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
diffatti Il Mod. PA04 non è altro che il quadro completo di tutto ciò che sono le tue spettanze pensionistiche "da elaborare" copia e incolla... compreso le accessorie..."io non le vedo" per i sistemi misti provate a vedere se nel vostro pa04 sulla voce benefici viene riportata legge 54.. l'inps non sa cosè...marco064 ha scritto:lo scopo sarebbe questo , specialmente non tirar fuori neanche un Euro.. chiameremo Bill Gates per aggiornare un programma, se hanno il programma bloccato come fanno i calcoli sulle pensioni, infatti NON LE FANNO , fanno copia e Incolla del pa04.. che non si capisce come mai è incompleto..sullo spazio a sinistra in alto nel riquadro BENEFICI ci doveva essere LEGGE 54...buona giornataguidoreni ha scritto:Hai perfettamente ragione Gino59 , a volte però per non dire quasi sempre ,la chiarezza non è funzionale agli obiettivi, ma è piegata agli interessi di classe ,che in questo caso sono lampanti : "non tirar fuori neanche un euro" per militari,poliziotti ,carabinieri ecc ecc.. Credo invece, che un ruolo essenziale puoi giocarlo tu e tutti gli esperti del forum . Semplicemente raccogliendo questa gran mole di notizie, dati e quant'altro sta giungendo su questo sito , creando possibilmente una pagina che serva unicamente per questo tipo di problematica .Allegando nel caso vari modelli di ricorso amministrativo , lettere-diffida , fac-simili di ricorsi alla magistratura contabile, e usare tutto questo materiale come una sorta di piattaforma che serva: sia come base per un confronto plurale di idee , posizioni e proposte tra tutto il personale ,sia come trampolino "di lancio" per un riconoscimento pieno e legittimo di un diritto volutamente negato per troppo tempo. Un saluto a tutti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
se qualcuno nel mod. pa04 ha la voce art. 54 allora è l'inps che ha sbagliato...l'inps fa i conteggi sulla base di quello che c'è scritto sul pa04.. non c'è altro da dire...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Signori buongiorno a tutti il funzionario dell'inps questa mattina dopo aver visionato tutto l'incarto mi ha riferito che i conteggi fatti da loro sono giusti poiché si basano su quanto ricevuto dalla amministrazione ovvero Comando Generale Arma Carabinieri. Inoltre chiudeva dicendomi faccia pure i ricorsi ke vuole. Signori che dire. Saluti a tutti.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
loris64 ha scritto:Signori buongiorno a tutti il funzionario dell'inps questa mattina dopo aver visionato tutto l'incarto mi ha riferito che i conteggi fatti da loro sono giusti poiché si basano su quanto ricevuto dalla amministrazione ovvero Comando Generale Arma Carabinieri. Inoltre chiudeva dicendomi faccia pure i ricorsi ke vuole. Signori che dire. Saluti a tutti.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
finalmente è un decennio che lo ripeto, NON HA TUTTI I TORTI..un fatto analogo era successo pure a me per le ACCESSORIE.. questo post per il momento non mi riguarda, devo prima riscattare un periodo mancante affinché arrivi a 16 anni di servizio al 1995.. altrimenti i ricorsi sapevo a chi farli.. però vi leggo..marco064 ha scritto:se qualcuno nel mod. pa04 ha la voce art. 54 allora è l'inps che ha sbagliato...l'inps fa i conteggi sulla base di quello che c'è scritto sul pa04.. non c'è altro da dire...
adesso ho il pc e vi leggo anche meglio... buona serata..
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
p.s. tanto ci leggono..qualche iscritto ci sarà.. speriamo che non me la tolgono la pensione.. il funzionario dell'inps ha ragione.. non c'è altro da dire...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
[quote="loris64"]Signori buongiorno a tutti il funzionario dell'inps questa mattina dopo aver visionato tutto l'incarto mi ha riferito che i conteggi fatti da loro sono giusti poiché si basano su quanto ricevuto dalla amministrazione ovvero Comando Generale Arma Carabinieri. Inoltre chiudeva dicendomi faccia pure i ricorsi ke vuole. Signori che dire. Saluti a tutti.
Siamo andati in molti all'inps... di certo non faranno modifiche d'iniziativa.
Conoscendoli, aspetteranno intervento dei giudICI o ministero.
Siamo andati in molti all'inps... di certo non faranno modifiche d'iniziativa.
Conoscendoli, aspetteranno intervento dei giudICI o ministero.
Per Aspera ad Astra!!!!
Rispondi
5490 messaggi
-
Pagina 43 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- 366
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE