Stefanofer78 ha scritto:Ciao Luigino 2010 (e tutto il forum),
che tu sappia la p.p.o attribuita in base alle tabelle e categoria viene tassata ??
Che io sappia dato che si tratta di una pensione risarcitoria a causa di una malattia o infortunio in servizio non viene valutata come un reddito e quindi esente di imposta irpef.
Invece se viene assegnata la pensione in base ai contributi versati e aumentata del 10% in quel caso con le nuove leggi è valutata come reddito e quindi tassata.
Saluti.
Stefano
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Articolo 3, comma 13
(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra e trattamenti
assimilati)
Il comma 13 dell’articolo 3, modificato dalla Camera, sottopone ad IRPEF le pensioni
di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo
superiore a 15.000 euro.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, viene pertanto reintrodotta
l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti, purché diversi da quelli di reversibilità e in
tal caso indipendentemente dal reddito complessivo del percettore266.
Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le
pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie,
degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle
decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor
militare (disposta dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) non opera per gli emolumenti percepiti a titolo di
reversibilità dai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000, i quali
dunque sono assoggettati a prelievo.
Nella relazione illustrativa al testo originario si rileva che la sentenza della Corte
costituzionale n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il richiamato articolo 34, comma
primo, nella parte in cui non estende l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di
emolumenti. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito in numerose circolari (Circolare n.
21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del 2000) l’ambito applicativo dell’esenzione.
Di conseguenza, la modifica normativa in esame sembra operare anche:
per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva
prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di
sottufficiale;
per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso
l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,
nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari,
sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e
in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva
obbligatorio.
Si ricorda in merito che l’articolo 2 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che
siano conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai militari delle forze armate,
266 Si ricorda che la disposizione originariamente presentata dal Governo (A.C. 5534-bis) intendeva abrogare l'esenzione
dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati, come indicati nell'articolo 34, primo comma, del D.P.R.
n. 601 del 1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro