Re: Maggiorazioni di servizio per gli ausiliari
Inviato: sab nov 05, 2022 5:24 pm
Personalmente penso che questo bollettino del Siulp crei ancora più confusione di quella che già c'è. Infatti in tale bollettino va tutto bene fino all'ultimo periodo in cui dice "Sostanzialmente, quindi, è possibile per il personale della Polizia di Stato avvalersi del riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto....." In realtà non è completamente esatta questa affermazione, o almeno per me non è molto chiaro come è scritto, poiché il riscatto è oneroso per il corso di 4 mesi mentre è gratuito per i restanti otto mesi in cui gli ausiliari percepiscono già l'indennità per i servizi di istituto. MARK6972 confermi che è corretto quello che ho scritto ????domenico.c ha scritto: ↑ven nov 04, 2022 10:53 pm tratto dal flash siulp
Riscatto oneroso, ai fini della maggiorazione di servizio, per i corsi svolti
fino al 31/12/1997, per il servizio militare e per altri servizi prestati nelle
Forze Armate
Alcuni colleghi hanno evidenziato perplessità in ordine alla
individuazione del personale destinatario della possibilità di
riscatto prevista dall'articolo 5 comma 3 del decreto
legislativo n. 165/1997, poiché destinatario della citata
norma sembra solo il personale dell'Arma dei Carabinieri. La
problematica può essere così ricostruita:
il personale della Polizia di Stato è destinatario dell'articolo 3,
quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.284, secondo
il quale "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle
pensioni, il servizio comunque prestato con percezione
dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della
legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”.
Pertanto, dal momento della percezione dell'indennità per servizio d'istituto, ora indennità
mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Ricordiamo che tale maggiorazione,
in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre
nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165 ha, poi, disposto con l'art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dello stesso, gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono
eccedere complessivamente i cinque anni.
Sulla base del quadro normativo così delineato l’INPS con la circolare n. 119 del 18
dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio
comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato
e fino ad un massimo di cinque anni ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo
5, comma l, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, individuando il personale
destinatario nel "Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri".
Di qui le perplessità rispetto a una interpretazione che sembrerebbe non consentire al
personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo,
prestato senza percezione dell'indennità d'istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.
Al riguardo, tuttavia, a seguito di quanto evidenziato, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS,
ha espresso il parere che "per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari
dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non
sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le
scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai
sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta
Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come "servizi comunque prestati”.
È stato, altresì, precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a
partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato
dalla nota operativa INPDAP, n. 1 1 del 18 marzo 2010.
Infine, è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'istituto non potrà
accogliere richieste di riscatto qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda
di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.
Sostanzialmente, quindi, è possibile per il personale della Polizia di Stato avvalersi del
riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997,
per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima
dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni
di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già
raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5
comma 1 del d.lgs. 165/1997, (vedi circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019)