Buonasera: pare che , pur riconoscendo il diritto, esso decorra dal 1 gennaio 2022...senza arretrati per la P. di S, a differenza dei CC e GdiF: 2 pesi e 2 misure???
2^ SEZIONE CENTRALE DI APPELLO: ACCOLTO RICORSO PER EX APPARTENENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA. - Ricorso nr. 41/2022 - pubblicazione del 9 FEBBARIO 2022. Per gli interessati consiglio attenta lettura della sentenza per recepire il motivo dell'accoglimento per gli Smilitarizzati. Sentenza di 1° grado, con richiesta adeguamento per art. 54 non era stata accolta. Attenzionare la data del diritto. SOTTO IL LINK DELLA SENTENZA. Risultano altre simili non ancora rese pubbliche.
https://banchedati.corteconti.it/docume ... 0LIwC2X_Nc
""""""""""7. Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (leg
di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è
divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
L'art. 1, comma 101, recita testualmente “Al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre
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1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni,
effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota
retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con
applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; I l
successivo comma 102 “Per l'attuazione del comma 101, è valutata
la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per
l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per
l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per
l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per
l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro
a decorrere dall'anno 2031”.
La normativa sopravvenuta pone plurimi interrogativi. Rimane,
infatti, dubbio: a) se la norma abbia una retroattiva,
incidendo sulle pensioni già in corso di erogazione; b) se, di
di conseguenza, sia idonea a incidere sui processi in corso.
7.1. In primo luogo, la formulazione letterale del comma 101, in
ossequio al principio di irretroattività della legge civile, di cui all'art.
11 disp. prel. cc, sembra destinare il beneficio pensionistico
esclusivamente a coloro che transiteranno in quiescenza a decorrere
dall'1.01.2022. Depone in tal senso (come evidenziato dall'INPS
appellato), la locuzione “personale delle forze di polizia” – riferibile a
che coloro che prestano ancora servizio attivo - nonché la proposizione
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“ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare
con il sistema misto” che rinvia a trattamenti pensionistici futuri.
7.2. È, tuttavia, l'art. 12 delle stesse “preleggi” a invitare l'interprete
a non “attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole la connessione di esse, e secondo dalla intenzione
del legislatore”. Se l'interpretazione letterale dà luogo a incertezze o
doppiaggio, la ricerca (anche attraverso i lavori preparatori) deve spingersi
a ricercare la mens legis (interpretazione logica) considerando la
norma come inserita nell'ordinamento complessivamente considerato
(interpretazione sistematica), del quale ovviamente fa parte anche la
Costituzione. E, dunque, al fine di chiarire la ratio o mens legis, si
rendere opportuno recuperare il contenuto dei lavori preparatori, in
un'ottica di ricostruzione teleologica della norma in commento.
7.3. Orbene, dalla relazione illustrativa, allegata agli atti
parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – n. 2448, si evince
che l'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e
della Polizia penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad
allineare il trattamento pensionistico di tutto il personale delle Forze
di polizia e delle forze armate, assicurando omogenee modalità di
calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione,
soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo
contributivo.
Si legge che “La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento
della sostanziale equi ordinazione all'interno del Comparto sicurezza e
difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall'articolo 19 della
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dichiararsi il diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento
pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento
annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al
31.12.1995, sui ratei a decorrere dall'1.01.2022. Trattandosi di ratei
in pagamento, non sono dovuti accessori.
4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma
estensiva alla luce della pronuncia nomofilattica, devono essere
compensare integralmente.
PQM
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così
definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il
diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento pensionistico
ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al
2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a
decorrere dall'1.01.2022. Spese di lite compensare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio
2022.
L'Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 9 FEBBRAIO 2022