Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Messaggio da Aquila »
..l'ho acquisita su Facebook, dal gruppo FFAA art 54.
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Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Messaggio da Aquila »
Buonasera: pare che , pur riconoscendo il diritto, esso decorra dal 1 gennaio 2022...senza arretrati per la P. di S, a differenza dei CC e GdiF: 2 pesi e 2 misure???
2^ SEZIONE CENTRALE DI APPELLO: ACCOLTO RICORSO PER EX APPARTENENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA. - Ricorso nr. 41/2022 - pubblicazione del 9 FEBBARIO 2022. Per gli interessati consiglio attenta lettura della sentenza per recepire il motivo dell'accoglimento per gli Smilitarizzati. Sentenza di 1° grado, con richiesta adeguamento per art. 54 non era stata accolta. Attenzionare la data del diritto. SOTTO IL LINK DELLA SENTENZA. Risultano altre simili non ancora rese pubbliche.
https://banchedati.corteconti.it/docume ... 0LIwC2X_Nc
""""""""""7. Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (leg
di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è
divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
L'art. 1, comma 101, recita testualmente “Al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre
10
1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni,
effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota
retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con
applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; I l
successivo comma 102 “Per l'attuazione del comma 101, è valutata
la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per
l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per
l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per
l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per
l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro
a decorrere dall'anno 2031”.
La normativa sopravvenuta pone plurimi interrogativi. Rimane,
infatti, dubbio: a) se la norma abbia una retroattiva,
incidendo sulle pensioni già in corso di erogazione; b) se, di
di conseguenza, sia idonea a incidere sui processi in corso.
7.1. In primo luogo, la formulazione letterale del comma 101, in
ossequio al principio di irretroattività della legge civile, di cui all'art.
11 disp. prel. cc, sembra destinare il beneficio pensionistico
esclusivamente a coloro che transiteranno in quiescenza a decorrere
dall'1.01.2022. Depone in tal senso (come evidenziato dall'INPS
appellato), la locuzione “personale delle forze di polizia” – riferibile a
che coloro che prestano ancora servizio attivo - nonché la proposizione
11
“ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare
con il sistema misto” che rinvia a trattamenti pensionistici futuri.
7.2. È, tuttavia, l'art. 12 delle stesse “preleggi” a invitare l'interprete
a non “attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole la connessione di esse, e secondo dalla intenzione
del legislatore”. Se l'interpretazione letterale dà luogo a incertezze o
doppiaggio, la ricerca (anche attraverso i lavori preparatori) deve spingersi
a ricercare la mens legis (interpretazione logica) considerando la
norma come inserita nell'ordinamento complessivamente considerato
(interpretazione sistematica), del quale ovviamente fa parte anche la
Costituzione. E, dunque, al fine di chiarire la ratio o mens legis, si
rendere opportuno recuperare il contenuto dei lavori preparatori, in
un'ottica di ricostruzione teleologica della norma in commento.
7.3. Orbene, dalla relazione illustrativa, allegata agli atti
parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – n. 2448, si evince
che l'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e
della Polizia penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad
allineare il trattamento pensionistico di tutto il personale delle Forze
di polizia e delle forze armate, assicurando omogenee modalità di
calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione,
soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo
contributivo.
Si legge che “La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento
della sostanziale equi ordinazione all'interno del Comparto sicurezza e
difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall'articolo 19 della
--------21
dichiararsi il diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento
pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento
annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al
31.12.1995, sui ratei a decorrere dall'1.01.2022. Trattandosi di ratei
in pagamento, non sono dovuti accessori.
4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma
estensiva alla luce della pronuncia nomofilattica, devono essere
compensare integralmente.
PQM
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così
definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il
diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento pensionistico
ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al
2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a
decorrere dall'1.01.2022. Spese di lite compensare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio
2022.
L'Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 9 FEBBRAIO 2022
2^ SEZIONE CENTRALE DI APPELLO: ACCOLTO RICORSO PER EX APPARTENENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA. - Ricorso nr. 41/2022 - pubblicazione del 9 FEBBARIO 2022. Per gli interessati consiglio attenta lettura della sentenza per recepire il motivo dell'accoglimento per gli Smilitarizzati. Sentenza di 1° grado, con richiesta adeguamento per art. 54 non era stata accolta. Attenzionare la data del diritto. SOTTO IL LINK DELLA SENTENZA. Risultano altre simili non ancora rese pubbliche.
https://banchedati.corteconti.it/docume ... 0LIwC2X_Nc
""""""""""7. Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (leg
di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è
divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
L'art. 1, comma 101, recita testualmente “Al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre
10
1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni,
effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota
retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con
applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; I l
successivo comma 102 “Per l'attuazione del comma 101, è valutata
la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per
l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per
l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per
l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per
l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro
a decorrere dall'anno 2031”.
La normativa sopravvenuta pone plurimi interrogativi. Rimane,
infatti, dubbio: a) se la norma abbia una retroattiva,
incidendo sulle pensioni già in corso di erogazione; b) se, di
di conseguenza, sia idonea a incidere sui processi in corso.
7.1. In primo luogo, la formulazione letterale del comma 101, in
ossequio al principio di irretroattività della legge civile, di cui all'art.
11 disp. prel. cc, sembra destinare il beneficio pensionistico
esclusivamente a coloro che transiteranno in quiescenza a decorrere
dall'1.01.2022. Depone in tal senso (come evidenziato dall'INPS
appellato), la locuzione “personale delle forze di polizia” – riferibile a
che coloro che prestano ancora servizio attivo - nonché la proposizione
11
“ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare
con il sistema misto” che rinvia a trattamenti pensionistici futuri.
7.2. È, tuttavia, l'art. 12 delle stesse “preleggi” a invitare l'interprete
a non “attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole la connessione di esse, e secondo dalla intenzione
del legislatore”. Se l'interpretazione letterale dà luogo a incertezze o
doppiaggio, la ricerca (anche attraverso i lavori preparatori) deve spingersi
a ricercare la mens legis (interpretazione logica) considerando la
norma come inserita nell'ordinamento complessivamente considerato
(interpretazione sistematica), del quale ovviamente fa parte anche la
Costituzione. E, dunque, al fine di chiarire la ratio o mens legis, si
rendere opportuno recuperare il contenuto dei lavori preparatori, in
un'ottica di ricostruzione teleologica della norma in commento.
7.3. Orbene, dalla relazione illustrativa, allegata agli atti
parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – n. 2448, si evince
che l'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e
della Polizia penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad
allineare il trattamento pensionistico di tutto il personale delle Forze
di polizia e delle forze armate, assicurando omogenee modalità di
calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione,
soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo
contributivo.
Si legge che “La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento
della sostanziale equi ordinazione all'interno del Comparto sicurezza e
difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall'articolo 19 della
--------21
dichiararsi il diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento
pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento
annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al
31.12.1995, sui ratei a decorrere dall'1.01.2022. Trattandosi di ratei
in pagamento, non sono dovuti accessori.
4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma
estensiva alla luce della pronuncia nomofilattica, devono essere
compensare integralmente.
PQM
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così
definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il
diritto dell'appello alla liquidazione del trattamento pensionistico
ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al
2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a
decorrere dall'1.01.2022. Spese di lite compensare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio
2022.
L'Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 9 FEBBRAIO 2022
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Messaggio da Aquila »
Buongiorno, sperando di fare cosa gradita, allego sentenza relativa a collega della P. di S., dalla quale parrebbe che, come già fanno con Cc GdiF , ci devono riconoscere anche gli arretrati; nelle more la domanda sorge spontanea…ma è possibile che ogni corte…interpreti a modo suo? …e meno male che questa doveva essere la Patra del …DIRITTO, a me , che sono profano, pare invece la sede dei diritti, at capocchia.
https://banchedati.corteconti.it/docume ... ZA/33/2022
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da R.B. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile; condanna parte resistente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 15 febbraio 2022.
IL GIUDICE
Giuseppe di Pietro
Depositata in Segreteria il 16/02/2022
Il Direttore di Segreteria
Simonetta Agostini
f.to digitalmente
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
(Albert Einstein)
https://banchedati.corteconti.it/docume ... ZA/33/2022
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da R.B. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile; condanna parte resistente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 15 febbraio 2022.
IL GIUDICE
Giuseppe di Pietro
Depositata in Segreteria il 16/02/2022
Il Direttore di Segreteria
Simonetta Agostini
f.to digitalmente
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.
(Albert Einstein)
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Buongiorno, sperando di farvi cosa gradita, allego risposta Presidenza del consiglio dei ministri ispettorato funzione pubblica










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Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Salve Paolo,
grazie mille, quanto riportato non dice nulla di nuovo che già non si sapeva.
Saluti
grazie mille, quanto riportato non dice nulla di nuovo che già non si sapeva.
Saluti
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Be alla fine non ci resta che aspettare questa "benedetta" circolare Dell inps.
Anche perché mi hanno appena definito la pratica di pensione, decorrenza aprile...quindi ovviamente senza art. 54




Anche perché mi hanno appena definito la pratica di pensione, decorrenza aprile...quindi ovviamente senza art. 54


Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Siamo tutti in questa barca sbandata povera Italia, anch'io ad Aprile ma senza definizione ancora sarò più fortunato?
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Salve Sabato,
ad aprile mancano pochi giorni, conoscendo i tempi dell'INPS ti determinerà la pensione con il vecchio coefficiente del 2,33%.
ad aprile mancano pochi giorni, conoscendo i tempi dell'INPS ti determinerà la pensione con il vecchio coefficiente del 2,33%.
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Salve Sabato,
ad aprile mancano pochi giorni, conoscendo i tempi dell'INPS ti determinerà la pensione con il vecchio coefficiente del 2,33%.
ad aprile mancano pochi giorni, conoscendo i tempi dell'INPS ti determinerà la pensione con il vecchio coefficiente del 2,33%.
Re: Diffida all'INPS per il ricalcolo pensione art.54 a seguito dell'approvazione dell'art.1 comma 101 legge di bilancio
Perchè non mi lasci questa illusione?Salve Sabato,
ad aprile mancano pochi giorni, conoscendo i tempi dell'INPS ti determinerà la pensione con il vecchio coefficiente del 2,33%.


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