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Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom giu 15, 2025 12:04 pm
da panorama
Per notizia, significando che non tutto è perduto.

Sentenza Tar Veneto n. 966 pubblicata in data 12/06/2025, parzialmente POSITIVA riguardo l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere riconosciuto l’assegno di funzione computando nel periodo di anzianità utile alla maturazione di detto emolumento anche il lasso temporale (di giorni 40, cioè dal 23 novembre 2021 al 1° gennaio 2022) di collocamento in assenza ingiustificata.
Infatti il Collegio condivide la posizione espressa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16.


Sentenza Tar Lazio n. 10805 pubblicata in data 04/06/2025, parzialmente POSITIVA,
1) - Il Collegio, dando seguito al recente precedente della Sezione di cui alla sent. n. 744/2025, deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce <<che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”>>

2) - Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi previste ....

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: gio giu 19, 2025 6:09 pm
da panorama
luogotenente della Marina Militare >> sulla questione collegata interamente alla vaccinazione COVID,

Il CdS con il presente PARERE rimette la problematica alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

FORMULAZIONE DEI QUESITI E RINVIO ALLA CORTE

Le argomentazioni prospettate dal ricorrente, come illustrate anche alla luce dell’avviso non sempre condiviso dalla Sezione, impongono, come già accennato in precedenza, la Sezione a formulare domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di pronunciarsi sui quesiti di seguito articolati.

N.B.: sono 5 domande (che potete leggere direttamente dall'allegato PARERE.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, i) rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione .....

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: sab ago 16, 2025 9:26 am
da panorama
L'epidemia colposa in forma omissiva: la svolta delle Sezioni Unite

Il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite nell'interpretazione del delitto di epidemia colposa.

La sentenza delle Sezioni Unite PENALE n. 27515/2025 data Udienza 10/04/2025 rappresenta una svolta epocale nell'interpretazione del delitto di epidemia colposa, stabilendo che il reato di cui agli artt. 438 e 452 c.p. può essere integrato anche mediante condotta omissiva.

Il contrasto giurisprudenziale risolto

La questione nasceva dal contrasto tra l'orientamento consolidato, che escludeva la forma omissiva considerando l'art. 438 cod. pen. un reato a forma vincolata, e l'esigenza di tutelare efficacemente la salute pubblica emersa durante la pandemia Covid-19. La Cassazione n. 9133/2018 aveva stabilito l'incompatibilità tra la locuzione "mediante diffusione di germi patogeni" e la clausola di equivalenza dell'art. 40, comma 2, c.p., orientamento confermato dalla sentenza n. 20416/2021.

L'innovazione interpretativa

Le Sezioni Unite hanno superato tale impostazione distinguendo tra reati "a forma vincolata" e reati "a mezzo vincolato". Nel delitto di epidemia, il vincolo riguarda esclusivamente il mezzo attraverso cui si realizza l'evento - la diffusione di germi patogeni - non la modalità della condotta, che può essere tanto commissiva quanto omissiva.

La Corte ha valorizzato il principio di offensività, evidenziando che la tutela della salute pubblica prescinde dalle modalità attraverso cui si realizza l'aggressione al bene giuridico. L'elemento unificante risiede nell'idoneità a cagionare la diffusione di agenti patogeni, non nella specifica modalità esecutiva.

I presupposti della responsabilità omissiva

La configurabilità dell'epidemia colposa omissiva richiede la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato omissivo improprio: un obbligo giuridico di impedire l'evento epidemico, la possibilità concreta di impedire l'evento attraverso l'adempimento dell'obbligo, e il nesso di causalità tra omissione ed evento, accertato secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.

Impatti sulla giurisprudenza

La decisione avrà significative ripercussioni sui procedimenti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19, potendo comportare la riapertura di indagini precedentemente archiviate in base all'orientamento restrittivo precedente. La pronuncia rappresenta un'evoluzione interpretativa coerente con i principi costituzionali di tutela della salute pubblica, confermando la capacità del sistema giuridico di adeguarsi alle sfide sanitarie contemporanee mantenendo saldi i principi di legalità.

Riassunto della decisone: Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il reato di epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva, superando l'orientamento restrittivo precedente. La decisione qualifica l'art. 438 cod. pen. come reato "a mezzo vincolato" anziché "a forma vincolata", consentendo l'applicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. La pronuncia avrà rilevanti impatti sui procedimenti Covid-19 e rappresenta un adeguamento del diritto penale alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom ago 31, 2025 5:43 pm
da panorama
Per chi ha un ricorso pendente

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 14
CTS 0000043 11/05/2021

N.B.: dall'allegato, ho estratto la pag. n. 2 ove per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca viene fatto un segno a fianco.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom ago 31, 2025 5:46 pm
da panorama
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 15
CTS 0000045 11/05/2021

N.B.: dall'allegato, vedi punto 3 che se ne parla da pag. 6 a 7, riguardo ai vaccini su vettore adenovirale Janssen e Vaxzevria raccomandato ai soggetti sopra i 60 anni, ma anche in fascia d'età compresa tra i 50 e i 59 anni. Complicanze.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 16
CTS 0000048 14/05/2021

N.B.: dall'allegato, vedi punto 1 che se ne parla da fine pag. 2 a 3, riguardo un uso preferenziale dei vaccini a vettore adenovirale Janssen e Vaxzevria alla fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom ago 31, 2025 5:51 pm
da panorama
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 17
CTS 0000050 14/05/2021

N.B.: dall'allegato, vedi punto 1 che se ne parla verso la fine pag. 2 a 5, ove a pag.4 si parla degli eventi avversi in persone sotto i 60 anni d’età ed Altro.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom ago 31, 2025 8:40 pm
da Marco Bosia
Grazie, caro Panorama, per la preziosa opera divulgativa.
Per chi fosse interessato, segnalo che sui social si può approfittare dei commenti tecnici espressi in merito, con un particolarmente adeguato linguaggio "fiorito", dalla Dottoressa Barbara Balanzoni, non per niente decumana ad honorem e devota (come me...), del prode San Giorgio...

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom ago 31, 2025 10:42 pm
da panorama
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 26
Riunione del 9/06/2021

Si parla del vaccino Vaxzevria (vaccino a vettore adenovirale di scimpanzé prodotto da AstraZeneca) approvato sia dall'EMA sia dall'AIFA per i soggetti al di sopra dei 18 anni e a suo tempo preferenzialmente raccomandato per soggetti di età uguale o superiore a 60 anni.
N.B.: Leggere da fine pag. 3 alla pag. 6. si parla di rapporto rischi/benefici.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 27
Riunione dell’11/06/2021

N.B.: Leggere da pag. 8 alla pag.14 che si riparla del vaccino Vaxzevria (vaccino a vettore adenovirale di scimpanzé prodotto da AstraZeneca) circa il rapporto benefici/potenziali rischi.

Nello stesso files a partire dalla pag. 15 fino a pag. 40, vi è incluso anche un documento ISTAT dal titolo “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. Anno 2020 e Gennaio-Aprile 2021”.

Da pag. 41 si parla di tutt’altro.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Tecnico-Scientifico
Verbale n. 29
Riunione del 18/06/2021

N.B.: Leggere da pag. 9 alla pag.11 che si riparla del vaccino Vaxzevria circa il rapporto bilanciamento benefici/rischi.
Nello stesso files a partire dalla pag. 12 fino a pag. 26740, vi è incluso un documento dal titolo “Epidemia Covid-19 > Monitoraggio del rischio > anche con dei grafici e Appendici”.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: gio set 11, 2025 1:31 pm
da panorama
Sto pensando che anche le FF.PP. debbono avere lo "scudo penale" permanente che limita la responsabilità penale nell'effettuare il servizio, uguale agli operatori sanitari che il Governo gli ha concesso e introdotto con il decreto Covid 2021.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: gio set 11, 2025 6:24 pm
da Marco Bosia
Caro Panorama, sarebbe un'ottima cosa, soprattutto quando i colleghi in servizio dovessero guardare altrove allorché i molti cittadini danneggiati, o personalmente o negli affetti, dovessero decidere, di fronte all'impossibilità di agire legalmente contro i vaccinatori ed i loro istigatori, di farsi giustizia da sé...

N.B.: i medici vaccinatori, qui in Francia, dove risiedo, ricevevano 25 € per OGNI iniezione effettuata nei giorni feriali, 44 € nei fine settimana e nei festivi In più, 5 € per ogni registrazione di "paziente" puntura ti nell'apposito sito ministeriale. Non conosco le cifre italiane, il medico di famiglia di mia madre, 95enne e con tutti i segni clinici della purtroppo imminente dipartita, non si è fatto alcuno scrupolo nel praticarle una doppia vaccinazione (influenza e terribile malattia)

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: gio set 11, 2025 10:16 pm
da Marco Bosia
Preciso meglio: il dottore che operava in un centro vaccinale poteva (può) optare tra un compenso forfettario di 105 € all'ora oppure al compenso di 9,60 € per ogni singola iniezione, più 5,20 € per l'inserimento dei dati del paziente nel sistema.
Il dottore che opera (va) presso il suo studio riceveva (riceve) 25 € per il consulto prevaccinale ai fini del consenso, 9,60 per l'iniezione e 5,20 per l'atto amministrativo

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: dom nov 09, 2025 3:41 pm
da panorama
I danni da vaccino non sono solo quelli conosciuti per gli effetti avversi, ma, sono anche ben altri e cioè quelli che gli Uffici fanno ai colleghi per tutta la durata della sospensione per non essersi vaccinati, nel senso che decretano anche la " DETRAZIONE DI ANZIANITA' " l'intera durata, procurando un danno all'interessato per l'avanzamento.

Il Tar Lazio con la sentenza n. 14708 pubblicata in data 24/07/2025 ha accolto il ricorso parzialmente del collega CC., ugualmente come quella richiama ed emessa dallo stesso Tar Lazio n. 10805 pubblicata in data 04/06/2025, parzialmente POSITIVA, è postata da me qui sopra in data 15/06/2025.

Al collega gli avevano calcolato una “assenza ingiustificata” per 44 giorni.

Nella sentenza si legge:

L’Appuntato Scelto OMISSIS è stato sospeso dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto dal D.L. 172/2021 (art. 4-ter, D.L. 44/2021), applicabile al personale del comparto difesa e sicurezza.

La sospensione del ricorrente è durata dal 15/12/2021 fino al suo successivo reintegro il 2/2/2022 dopo aver contratto il SARS-CoV-2.

2.6 Il ricorrente ha invero specificamente contestato la legittimità dei negativi riflessi pensionistici e di carriera comminati, quali ulteriori conseguenze della sospensione, dai provvedimenti impugnati laddove stabilivano che " ........ L’interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo .......

2.7 Il Collegio, dando seguito al precedente della Sezione di cui alla sent. n. -OMISSIS-, deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce <<che " ........" Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara - ................ Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”>>

Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste, che attengono esclusivamente alla retribuzione, con conseguente illegittimità di clausole con le quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.

3 Conclusivamente il ricorso va accolto solo parzialmente, nei sensi di cui sopra in motivazione al punto 2.7; .... omissis

N.B.: per completezza consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.