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Re: EQUO INDENNIZZO......
Inviato: lun giu 06, 2022 9:26 pm
da panorama
Tar Puglia sede di Bari accoglie
- domanda cds intempestiva ai fini dell'E.I. ma in effetti non .........
Il Tar scrive:
1) - Nella fattispecie, tale consapevolezza non poteva sussistere all’atto della dimissione dal primo ricovero nell’ospedale militare, poiché –si ribadisce- la Commissione medica lo aveva giudicato solo temporaneamente inidoneo al servizio, adducendo espressamente –allo stato degli atti- la non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
2) - La domanda presentata in data 29 giugno 2011 deve, dunque, ritenersi tempestiva; sicché avrebbe dovuto essere esaminata dall’Amministrazione ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
3) - ........... lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati, disponendo che l’Amministrazione proceda ad esaminare l’istanza del ricorrente ai fini della concessione dell’equo indennizzo, nei termini richiesti.
Re: EQUO INDENNIZZO......
Inviato: ven apr 18, 2025 4:26 pm
da panorama
Il CdS con la sentenza pubblicata il 28/03/2025, rigetta l'appello del Ministero della Difesa (si controverte per la decurtazione dell'E.I.)
>> missioni internazionali di pace in teatri esteri, tra cui l’ex Jugoslavia, l’Iraq e l’Afghanistan, tutti caratterizzati da ambienti contaminati dall’uso di munizioni ad uranio impoverito, aveva sviluppato una patologia diagnosticata nell’ottobre del 2009 per la quale si era reso necessario un intervento chirurgico.
>> In relazione a tale patologia, il militare aveva presentato in data 12.2.2010 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (rigettata e quindi negato l'equo indennizzo, ma poi riconosciuta e liquidato a sua volta l'Equo indennizzo però ridotto del 25%).
L'equo indennizzo era stato liquidato applicando la riduzione del 25% prevista dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
In DIRITTO il Giudice scrive che:
6.1 >> ...... Nell’atto di appello, l’Amministrazione sostiene che “la menomazione fisica conseguente all’infermità in questione si è manifestata solo in data 15.3.2013, data individuata dalla CMO di Messina quale data di stabilizzazione della predetta infermità nel verbale mod. BL/B n. … del 15.3.2013”.
- Ma la ricostruzione non può essere condivisa.
- Invece l’Amministrazione ritiene che si debba guardare al momento della stabilizzazione.
7.1 >> Occorre intanto rilevare che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (il 21.9.2018, cfr. verbale del Comitato depositato in adempimento all’istruttoria in primo grado) è quella stessa di cui all’istanza e di cui al verbale mod. BL/B n. 1185 in data 28.07.2010, con il quale la C.M.O. di Messina ha giudicato il richiedente affetto dall’infermità “…….., in soggetto gia' sottoposto a ciclo chemioterapico, da ricontrollare”, ossia la patologia non stabilizzata (“da ricontrollare”).
7.2. Ora, al di là della circostanza che l’infermità per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (esiti dell’intervento chirurgico di OMISSIS) è la patologia non stabilizzata (“da ricontrollare”), quindi non si vede perché il dies a quo riferito all’equo indennizzo debba essere traslato in avanti di anni, in ogni caso la pretesa non appare, in generale, ragionevole.
7.3. La patologia stabilizzata è quella non rivedibile perché insuscettibile di modifica nel corso del tempo.
Il concetto si ricava dall'art. 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Si tratta di fasi successive alla diagnosi della patologia, allorquando si raggiunge la certezza che la patologia non migliorerà.
Non appare quindi ragionevole individuare il “momento dell’evento dannoso”, ai fini della decurtazione dell’equo indennizzo, con il giudizio di stabilizzazione che, rispetto la data di insorgenza della patologia e del rivelarsi della sua oggettiva e chiara gravità, può intervenire a distanza di anni, con evidente pregiudizio per il militare che, ammalatosi di grave patologia in giovane età, veda poi slittare di anni il giudizio di stabilizzazione (si pensi al quinquennio di trattamento chemioterapico), incorrendo nella decurtazione per aver superato, nel frattempo, la mezza età.
Il giudizio di stabilizzazione può essere utile al fine di inquadrare l’irreversibilità della patologia, ma non certo al diverso fine di cui si è detto.
N.B.: Consiglio di leggere tutte le fasi direttamente dall'allegato per comprendere la situazione.