Re: Scuola, i Prof di relig. potranno contrib. al credito
Inviato: ven mar 29, 2019 10:34 pm
“Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900941
Numero 00941/2019 e data 28/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019
NUMERO AFFARE 00270/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929 e del r.d. n. 289/1930 – “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 406 del 19/02/2019 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso:
Il Ministero dell’interno, con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere di questo Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della personalità giuridica alla associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”), il cui art. 2, primo comma, dispone che: “Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.”
Il Ministero riferisce che:
Lo statuto dell’associazione reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento;
L’ente, come si evince dallo statuto e dalla relazione sui principi religiosi e le attività svolte, ha natura religiosa e persegue come scopo principale la diffusione del Vangelo cristiano;
Il rappresentante legale è indicato nel verbale della delibera sul rinnovo degli organi;
La relazione predetta comprende l’elenco delle comunità locali aderenti, alle quali – come è stato accertato dalle quattro Prefetture coinvolte nell’istruttoria - aderiscono complessivamente 1115 fedeli;
Riguardo al Consiglio direttivo dell’associazione, dal rapporto informativo della Questura di Reggo Calabria risulta che le vicende che hanno coinvolto alcuni componenti si sono concluse con sentenze di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”;
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalla somma di euro 33.473,17;
L’immobile in cui l’associazione ha sede è a sua disposizione a seguito di atto di compravendita.
Tanto premesso, il Ministero esprime l’avviso che la disponibilità patrimoniale e i rendiconti economici evidenzino la disponibilità di mezzi economico-finanziari sufficienti al raggiungimento dei fini dell’associazione e che la mancata indicazione, nello statuto, dei mezzi finanziari non sia preclusiva ai fini del riconoscimento giuridico dell’ente, atteso che l’autonomia patrimoniale può essere provata dalla consistenza del conto corrente.
Considerato:
Giova, ai fini dell’espressione del parere richiesto, richiamare i consolidati orientamenti in materia di questo Consiglio di Stato, da ultimo esaustivamente esposti nel parere di questa Sezione n. 2771 del 26/11/2018:
- “è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito il procedimento previsto dalla normativa riguardante gli enti di culto diversi da quello cattolico (CDS, Sez. VI, n. 2331-2009);
- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (CDS, Sez. I, n. 2331-2009);
- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell’immobile in cui l’associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione (Cons. St., Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390) (CDS, Sez. I, n. 2236-2015) (CDS Sez. I, n. 413-2016);
- occorre un’attività di culto nell’ambito di una particolare fede religiosa (CDS, Sez. I, n. 1534-2014) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016) (CDS, Sez. I, n. 3417-2015) (CDS, Sez. I, n. 764-2018);
- lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un organismo (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008);
- occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini» (CDS, Sez. I, RG n. 1390-1986) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall’ambito territoriale nel quale sono distribuiti (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);”
Con riferimento ai sopra indicati criteri, appare che sulla base degli elementi comunicati e delle responsabili valutazioni espresse dal Ministero, i requisiti richiesti appaiono sussistere. L’unico profilo su cui il Ministero ha omesso di riferire riguarda la “espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione”; tuttavia risulta che lo statuto, allegato agli atti, dispone espressamente sul punto, all’art. 34, prevedendo che in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sia destinato ad una associazione di volontariato con finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza facendo rinvio all’art. 11, comma 2, del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (si tratta del regolamento di attuazione della legge n. 1159/1929). Pertanto anche tale requisito è soddisfatto.
Al riguardo, considerato il tenore della disposizione richiamata dallo statuto (“Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione”), valuti l’Amministrazione l’opportunità di determinare, nel provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, le modalità con le quali, in caso di estinzione dell’associazione, sarà disposta la devoluzione del patrimonio.
In conclusione, con riferimento al caso specifico, dalle risultanze in atti, si ritiene che sussistano gli elementi indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del r.d. 28 febbraio 1930, n.289 della associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”.
P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Ravenna Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900941
Numero 00941/2019 e data 28/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019
NUMERO AFFARE 00270/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929 e del r.d. n. 289/1930 – “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 406 del 19/02/2019 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso:
Il Ministero dell’interno, con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere di questo Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della personalità giuridica alla associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”), il cui art. 2, primo comma, dispone che: “Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.”
Il Ministero riferisce che:
Lo statuto dell’associazione reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento;
L’ente, come si evince dallo statuto e dalla relazione sui principi religiosi e le attività svolte, ha natura religiosa e persegue come scopo principale la diffusione del Vangelo cristiano;
Il rappresentante legale è indicato nel verbale della delibera sul rinnovo degli organi;
La relazione predetta comprende l’elenco delle comunità locali aderenti, alle quali – come è stato accertato dalle quattro Prefetture coinvolte nell’istruttoria - aderiscono complessivamente 1115 fedeli;
Riguardo al Consiglio direttivo dell’associazione, dal rapporto informativo della Questura di Reggo Calabria risulta che le vicende che hanno coinvolto alcuni componenti si sono concluse con sentenze di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”;
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalla somma di euro 33.473,17;
L’immobile in cui l’associazione ha sede è a sua disposizione a seguito di atto di compravendita.
Tanto premesso, il Ministero esprime l’avviso che la disponibilità patrimoniale e i rendiconti economici evidenzino la disponibilità di mezzi economico-finanziari sufficienti al raggiungimento dei fini dell’associazione e che la mancata indicazione, nello statuto, dei mezzi finanziari non sia preclusiva ai fini del riconoscimento giuridico dell’ente, atteso che l’autonomia patrimoniale può essere provata dalla consistenza del conto corrente.
Considerato:
Giova, ai fini dell’espressione del parere richiesto, richiamare i consolidati orientamenti in materia di questo Consiglio di Stato, da ultimo esaustivamente esposti nel parere di questa Sezione n. 2771 del 26/11/2018:
- “è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito il procedimento previsto dalla normativa riguardante gli enti di culto diversi da quello cattolico (CDS, Sez. VI, n. 2331-2009);
- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (CDS, Sez. I, n. 2331-2009);
- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell’immobile in cui l’associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione (Cons. St., Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390) (CDS, Sez. I, n. 2236-2015) (CDS Sez. I, n. 413-2016);
- occorre un’attività di culto nell’ambito di una particolare fede religiosa (CDS, Sez. I, n. 1534-2014) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016) (CDS, Sez. I, n. 3417-2015) (CDS, Sez. I, n. 764-2018);
- lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un organismo (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008);
- occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini» (CDS, Sez. I, RG n. 1390-1986) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall’ambito territoriale nel quale sono distribuiti (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);”
Con riferimento ai sopra indicati criteri, appare che sulla base degli elementi comunicati e delle responsabili valutazioni espresse dal Ministero, i requisiti richiesti appaiono sussistere. L’unico profilo su cui il Ministero ha omesso di riferire riguarda la “espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione”; tuttavia risulta che lo statuto, allegato agli atti, dispone espressamente sul punto, all’art. 34, prevedendo che in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sia destinato ad una associazione di volontariato con finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza facendo rinvio all’art. 11, comma 2, del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (si tratta del regolamento di attuazione della legge n. 1159/1929). Pertanto anche tale requisito è soddisfatto.
Al riguardo, considerato il tenore della disposizione richiamata dallo statuto (“Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione”), valuti l’Amministrazione l’opportunità di determinare, nel provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, le modalità con le quali, in caso di estinzione dell’associazione, sarà disposta la devoluzione del patrimonio.
In conclusione, con riferimento al caso specifico, dalle risultanze in atti, si ritiene che sussistano gli elementi indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del r.d. 28 febbraio 1930, n.289 della associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”.
P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Ravenna Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa