per notizia, Accolto.
- verbale della commissione medica di 2^ istanza .... del Comando sanità e veterinaria – Reparto sanità del 21 maggio 2018, con il quale è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato senza che venisse specificata alcuna valutazione in ordine al suo ulteriore possibile reimpiego nei ruoli civili ......
1) - il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 930, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare (COM), introdotto dal d.lgs. n. 94/2017 con applicazione normativamente prevista “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, secondo il quale la disposizione del comma 1, che disciplina il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, si applica “anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’art. 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato”, con inquadramento secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente; ciò, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 18 aprile 2002 .....
Il CdS con il Parere precisa:
2) - Ebbene, il Collegio deve rilevare che il legislatore è opportunamente intervenuto, introducendo – con l’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 – il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 930 COM, a mente del quale “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato (…)”, fattispecie che evidentemente ben si attaglia a quella in esame.
passaggio ruoli civili
Re: passaggio ruoli civili
Il CdS respinge l'Appello del Ministero della Difesa circa il trattamento economico goduto (retribuzione) dal momento della dichiarazione di "NON IDONEO" sino all'accoglimento della domanda e la sottoscrizione del contratto.
In sentenza il CdS precisa altresì:
- Esiste un recentissimo precedente di questa sezione ( sentenza 221/2021 ) che ha già affrontato la questione ed al quale ci si può richiamare perché il Collegio condivide pienamente la decisione assunta.
N.B.: il resto leggetelo direttamente nella sentenza allegata.
In sentenza il CdS precisa altresì:
- Esiste un recentissimo precedente di questa sezione ( sentenza 221/2021 ) che ha già affrontato la questione ed al quale ci si può richiamare perché il Collegio condivide pienamente la decisione assunta.
N.B.: il resto leggetelo direttamente nella sentenza allegata.
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Re: passaggio ruoli civili
Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa
- accertamento diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile.
Il CdS precisa:
1) - L’unica ricostruzione logica e in conformità alla ratio della norma , emergente dalle disposizioni sopra citate, è che nei primi 150 giorni - tempo ritenuto necessario e sufficiente per l’Amministrazione per procedere alla conclusione del procedimento - vengono mantenuti lo stato di aspettativa e il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità; per il periodo successivo si applica il comma 8, essendo ormai definitivamente avvenuto l’effettivo transito ai ruoli civili, anche se concretamente l’applicazione di tale regime sarà assicurato, al momento della effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro, tramite la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, a decorrere dal 150° giorno dalla domanda, come del resto affermato dalla stessa Amministrazione nella relazione per la difesa nel giudizio di primo grado, depositata in allegato alla costituzione dell’Avvocatura dello Stato.
2) - La modifica del rapporto di lavoro da militare a civile avviene quindi al decorso dei 150 giorni dalla domanda o al precedente momento in cui venga accolta la domanda dall’Amministrazione.
3) - Dal momento dell'accoglimento della domanda, seppure per silentium, la posizione del dipendente muta per il suo passaggio nei ruoli civili, con tutte le conseguenze anche sul piano delle pretese economiche, che non possono essere più individuate con riferimento a quelle godute al momento in cui il militare in servizio era stato dichiarato inidoneo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2896).
4) - In sostanza, il rapporto di lavoro civile si costituisce ex lege al decorso del termine dei centocinquanta giorni, con la conseguente perdita dello status di militare e del relativo trattamento economico.
Cmq. leggete il tutto direttamente dall'allegato.
- accertamento diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile.
Il CdS precisa:
1) - L’unica ricostruzione logica e in conformità alla ratio della norma , emergente dalle disposizioni sopra citate, è che nei primi 150 giorni - tempo ritenuto necessario e sufficiente per l’Amministrazione per procedere alla conclusione del procedimento - vengono mantenuti lo stato di aspettativa e il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità; per il periodo successivo si applica il comma 8, essendo ormai definitivamente avvenuto l’effettivo transito ai ruoli civili, anche se concretamente l’applicazione di tale regime sarà assicurato, al momento della effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro, tramite la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, a decorrere dal 150° giorno dalla domanda, come del resto affermato dalla stessa Amministrazione nella relazione per la difesa nel giudizio di primo grado, depositata in allegato alla costituzione dell’Avvocatura dello Stato.
2) - La modifica del rapporto di lavoro da militare a civile avviene quindi al decorso dei 150 giorni dalla domanda o al precedente momento in cui venga accolta la domanda dall’Amministrazione.
3) - Dal momento dell'accoglimento della domanda, seppure per silentium, la posizione del dipendente muta per il suo passaggio nei ruoli civili, con tutte le conseguenze anche sul piano delle pretese economiche, che non possono essere più individuate con riferimento a quelle godute al momento in cui il militare in servizio era stato dichiarato inidoneo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2896).
4) - In sostanza, il rapporto di lavoro civile si costituisce ex lege al decorso del termine dei centocinquanta giorni, con la conseguente perdita dello status di militare e del relativo trattamento economico.
Cmq. leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: passaggio ruoli civili
Personale della GdF, non è per tutti uguale,
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Sentenza d'Appello emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) n. 671 resa pubblica il 19.08.2024 in Rif. alla sentenza del Tar Palermo n. 61/2022 che rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
>> il ricorrente è stato congedato, come appuntato scelto, per infermità con il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato È si ulteriormente reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile e in data 31 luglio 2020 presentava la richiesta di transito verso un ruolo istituzionale civile all’interno del Ministero delle finanze.
>> La richiesta veniva “archiviata”, 8 mesi dopo l’istanza, dal competente Direttore generale del MEF, con il provvedimento impugnato, datato 11 marzo 2021 pertanto, è stata disposta l’archiviazione della richiesta di transito del qui ricorrente dai ranghi militari della Guardia di Finanza a quelli civili del MEF con la seguente motivazione:
“si rappresenta che l'orientamento di questa Amministrazione, nell'Ipotesi in cui i procedimenti penali a carico del personale della guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare si concludano con una sentenza di condanna ovvero con altri provvedimenti che definiscano il procedimento, ma non escludano la commissione del reato da parte dell'agente, è che le predette procedure di transito siano archiviate d'ufficio.
Per quanto sopra, considerato che i provvedimenti di condanna in capo all'-OMISSIS- valgono ad escludere la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di condotta richiesti per l'esercizio di funzioni pubbliche, così come definiti anche ai sensi dei Codici etici e di comportamento applicabili al Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che, allo stato, non si configurino le condizioni per il transito previste dalla legge n. 266/1999 e pertanto si comunica che la richiesta di transito avanzata dall'-OMISSIS- viene conseguentemente archiviata.”
>> Afferma la difesa erariale che il termine dei centocinquanta giorni non decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente (31 luglio 2020) ma dalla data in cui il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso la richiesta alla Direzione generale degli affari generali e del personale (28 ottobre 2020).
IL GIUDICE D'APPELLO precisa: (quì alcuni brani)
1) - L’appello deve essere respinto e i due profili di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché in disparte il tema del silenzio-assenso (sul quale dovrebbero essere tendenzialmente irrilevanti i trasferimenti di pratiche interni agli uffici, cui la parte istante è estranea) il Collegio non reputa fondate, nel merito, le argomentazioni della difesa erariale prospettate a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.
2) - Osserva il Collegio che le “modalità delle procedure di transito” per il personale della Guardia di finanza sono rimesse dalla legge (l’art. 14 della legge n. 266/1999) a un decreto interministeriale non ancora emanato.
Il decreto dovrebbe prevedere modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (polizia di Stato).
3) - Il d.P.R. n. 339/82 cui dovrebbe uniformarsi il futuro decreto interministeriale, non prevede clausole ostative basate sulle condanne eventualmente riportate, né sembra strutturare il transito come una “nuova assunzione”, bensì piuttosto come una prosecuzione dello stesso rapporto con diverse modalità.
4) - Dal quadro normativo appena descritto deriva l’assoluta irrilevanza del “Codice di comportamento del MEF” (atto provvedimentale correttamente considerato dal TAR alla stregua di “prassi interne”) e la relativa previsione escludente applicata all’appellato.
N.B.: Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza allegata.
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Sentenza d'Appello emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) n. 671 resa pubblica il 19.08.2024 in Rif. alla sentenza del Tar Palermo n. 61/2022 che rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
>> il ricorrente è stato congedato, come appuntato scelto, per infermità con il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato È si ulteriormente reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile e in data 31 luglio 2020 presentava la richiesta di transito verso un ruolo istituzionale civile all’interno del Ministero delle finanze.
>> La richiesta veniva “archiviata”, 8 mesi dopo l’istanza, dal competente Direttore generale del MEF, con il provvedimento impugnato, datato 11 marzo 2021 pertanto, è stata disposta l’archiviazione della richiesta di transito del qui ricorrente dai ranghi militari della Guardia di Finanza a quelli civili del MEF con la seguente motivazione:
“si rappresenta che l'orientamento di questa Amministrazione, nell'Ipotesi in cui i procedimenti penali a carico del personale della guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare si concludano con una sentenza di condanna ovvero con altri provvedimenti che definiscano il procedimento, ma non escludano la commissione del reato da parte dell'agente, è che le predette procedure di transito siano archiviate d'ufficio.
Per quanto sopra, considerato che i provvedimenti di condanna in capo all'-OMISSIS- valgono ad escludere la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di condotta richiesti per l'esercizio di funzioni pubbliche, così come definiti anche ai sensi dei Codici etici e di comportamento applicabili al Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che, allo stato, non si configurino le condizioni per il transito previste dalla legge n. 266/1999 e pertanto si comunica che la richiesta di transito avanzata dall'-OMISSIS- viene conseguentemente archiviata.”
>> Afferma la difesa erariale che il termine dei centocinquanta giorni non decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente (31 luglio 2020) ma dalla data in cui il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso la richiesta alla Direzione generale degli affari generali e del personale (28 ottobre 2020).
IL GIUDICE D'APPELLO precisa: (quì alcuni brani)
1) - L’appello deve essere respinto e i due profili di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché in disparte il tema del silenzio-assenso (sul quale dovrebbero essere tendenzialmente irrilevanti i trasferimenti di pratiche interni agli uffici, cui la parte istante è estranea) il Collegio non reputa fondate, nel merito, le argomentazioni della difesa erariale prospettate a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.
2) - Osserva il Collegio che le “modalità delle procedure di transito” per il personale della Guardia di finanza sono rimesse dalla legge (l’art. 14 della legge n. 266/1999) a un decreto interministeriale non ancora emanato.
Il decreto dovrebbe prevedere modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (polizia di Stato).
3) - Il d.P.R. n. 339/82 cui dovrebbe uniformarsi il futuro decreto interministeriale, non prevede clausole ostative basate sulle condanne eventualmente riportate, né sembra strutturare il transito come una “nuova assunzione”, bensì piuttosto come una prosecuzione dello stesso rapporto con diverse modalità.
4) - Dal quadro normativo appena descritto deriva l’assoluta irrilevanza del “Codice di comportamento del MEF” (atto provvedimentale correttamente considerato dal TAR alla stregua di “prassi interne”) e la relativa previsione escludente applicata all’appellato.
N.B.: Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza allegata.
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Re: passaggio ruoli civili
Il CdS con il presente PARERE n. 494/2025, ha accolto il ricorso del ricorrente.
>> L'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento della determinazione stipendiale, del 2 febbraio 2023, della Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui viene elaborato il trattamento economico spettante fino alla data del 23 luglio 2020 (data del giudizio di permanente non idoneità del medesimo) e non fino alla data dell’11 aprile 2021 (giorno antecedente al transito), così non riconoscendogli gli ulteriori adeguamenti stipendiali previsti dalla concertazione di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, in relazione al triennio 2019-2021.
>> La censura dedotta trova fondamento, ad avviso del ricorrente, nella circostanza che l’Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, in applicazione dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010),
disciplinante le modalità di transito del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare nelle aree funzionali del Ministero della Difesa e che, non essendo stato emanato un nuovo decreto, deve ritenersi tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art 2186, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare.
I FATTI:
- in data 23 luglio 2020 la CMO ha giudicato il sottoscritto non idoneo al servizio militare;
- in data 1 ottobre 2020 ha presentato domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa;
- in data 31 marzo 2021 il Ministero ha disposto il transito nei ruoli civili ...
- in data 12 aprile 2021 è stato sottoscritto il contratto di lavoro in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa;
>> Ciò posto, argomenta il ricorrente, il Ministero della Difesa avrebbe erroneamente calcolato il trattamento stipendiale spettante facendo riferimento alla data in cui la CMO ha disposto il giudizio di non idoneità (23 luglio 2020) e non alla data in cui è avvenuto il trasferimento nei ruoli civili (12 aprile 2021) ..... Cita, al riguardo, il parere di questa Sezione n. 1345 in data 8 luglio 2020, reso in un caso del tutto analogo.
>> Conclusivamente, chiede di rideterminare il trattamento economico spettante fino alla data dell’11 aprile 2021 e che quantifica in €. 986,48 lordi annui, tenendo altresì conto degli effetti che l’adeguamento riverbera anche "sulla tredicesima mensilità, su trattamento ordinario di quiescenza...sull'indennità di buona uscita, sull'assegno alimentare del dipendente sospeso...sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi...", ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 56/2022.
Il CdS con il Parere scrive:
1) - Il ricorso deve essere accolto rinvenendosi nella fattispecie all’esame le stesse questioni già delibate e risolte da questa stessa Sezione con il parere n. 1345/2020 dai cui contenuti, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi discostare.
N.B.: Per una completa lettura, leggete il tutto direttamente dall'allegato.
>> L'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento della determinazione stipendiale, del 2 febbraio 2023, della Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui viene elaborato il trattamento economico spettante fino alla data del 23 luglio 2020 (data del giudizio di permanente non idoneità del medesimo) e non fino alla data dell’11 aprile 2021 (giorno antecedente al transito), così non riconoscendogli gli ulteriori adeguamenti stipendiali previsti dalla concertazione di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, in relazione al triennio 2019-2021.
>> La censura dedotta trova fondamento, ad avviso del ricorrente, nella circostanza che l’Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, in applicazione dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010),
disciplinante le modalità di transito del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare nelle aree funzionali del Ministero della Difesa e che, non essendo stato emanato un nuovo decreto, deve ritenersi tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art 2186, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare.
I FATTI:
- in data 23 luglio 2020 la CMO ha giudicato il sottoscritto non idoneo al servizio militare;
- in data 1 ottobre 2020 ha presentato domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa;
- in data 31 marzo 2021 il Ministero ha disposto il transito nei ruoli civili ...
- in data 12 aprile 2021 è stato sottoscritto il contratto di lavoro in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa;
>> Ciò posto, argomenta il ricorrente, il Ministero della Difesa avrebbe erroneamente calcolato il trattamento stipendiale spettante facendo riferimento alla data in cui la CMO ha disposto il giudizio di non idoneità (23 luglio 2020) e non alla data in cui è avvenuto il trasferimento nei ruoli civili (12 aprile 2021) ..... Cita, al riguardo, il parere di questa Sezione n. 1345 in data 8 luglio 2020, reso in un caso del tutto analogo.
>> Conclusivamente, chiede di rideterminare il trattamento economico spettante fino alla data dell’11 aprile 2021 e che quantifica in €. 986,48 lordi annui, tenendo altresì conto degli effetti che l’adeguamento riverbera anche "sulla tredicesima mensilità, su trattamento ordinario di quiescenza...sull'indennità di buona uscita, sull'assegno alimentare del dipendente sospeso...sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi...", ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 56/2022.
Il CdS con il Parere scrive:
1) - Il ricorso deve essere accolto rinvenendosi nella fattispecie all’esame le stesse questioni già delibate e risolte da questa stessa Sezione con il parere n. 1345/2020 dai cui contenuti, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi discostare.
N.B.: Per una completa lettura, leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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