Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven set 05, 2025 12:37 pm
La CdC Sez. 1^ d'Appello con la n. 132 pubblicata in data 03/09/2025 con Rif. CdC Lazio n. 744/2023, rigetta l'Appello proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA sul presupposto:
1) - violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973;
concludendo: “dichiarare che non spetta all'appellato alcuna riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per effetto della maturata decadenza ex artt. 204 e 205 D.P.R. 1092/1973;
- condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza oggi gravata;
- in ogni caso annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata nei modi e nei termini di cui in narrativa; con vittoria di spese.”
Il Giudice d'Appello scrive:
Ciò premesso, la questione verte intorno alla possibilità per il pensionato di ricorrere in sede giurisdizionale avverso un provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico adottato in una data anteriore a tre anni, avendo il Ministero appellante contestato una ipotesi di violazione del termine di re anni indicato dagli artt. 204-205 del t.u. n. 1092/1973, al fine di conseguirne il ricalcolo del trattamento pensionistico, sulla base di quanto disposto dall’art. 54 dello stesso t.u. come interpretato dalle SS.RR. di questa Corte con sentenze nn. 1/QM/2021 e. 21/QM/2021.
Il Ministero della difesa ha invocato, infatti, una ipotesi di decadenza dovuta al superamento del termine triennale che sarebbe desumibile dai citati artt. 204-205:
.........
Quì sotto alcuni brani della sentenza d'Appello
La Sezione osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all’istanza Amministrativa intesa ad ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 94/2024; Sez. I, App., sent. n. 349/2018; Sez. II App., sent. n. 132/2016; Sez. Veneto, sent. n. 110/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282/2023; Sez. Puglia, sent. n. 605/2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204/2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.
Peraltro, l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall’appellante (Sez. I App., sent. n. 94/2024 citata; Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2024; Sez. III App., sent. n. 323/2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle predette disposizioni.
La fattispecie in esame esula infatti dalle ipotesi indicate tassativamente dall’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la domanda giudiziale proposta dall’interessato non riguarda la correzione di errore materiale nel calcolo della pensione, ma attiene alla questione di diritto relativa al diritto di ottenere la riliquidazione della pensione con l’attribuzione dell’aliquota ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. stesso.
È appena il caso di osservare infine che la presentazione del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche non è più soggetta al termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento di concessione o di diniego della pensione, per cui la procedura di revoca o di modifica da attivare nel termine triennale costituiva un temperamento – per specifici motivi - ai limiti cui era soggetto il rimedio giurisdizionale, in quanto le norme recanti la previsione di un termine di novanta giorni (artt. 63 del r.d. n. 1214 del 1934, 72 del r.d. n. 1038 del 1933 e 60 del r.d.l. n. 680 del 1938) per la proposizione del ricorso giurisdizionale sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/1976. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non possono ritenersi abrogativi delle disposizioni sulla revoca e sulla modifica della pensione; peraltro, affinché siano compatibili con la sentenza n. 8/1976, dette disposizioni debbono essere interpretate nel senso che il vincolo del termine triennale permane per l’iniziativa d’ufficio e per quella a domanda di parte, nei casi previsti dal citato art. 204, mentre il termine per la tutela giurisdizionale non incontra limiti di tempo (Corte dei conti, Sez. II, sent. 132/2016).
Omissis
Conseguentemente, l’appello del Ministero della difesa è infondato.
Omissis
1) - violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973;
concludendo: “dichiarare che non spetta all'appellato alcuna riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per effetto della maturata decadenza ex artt. 204 e 205 D.P.R. 1092/1973;
- condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza oggi gravata;
- in ogni caso annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata nei modi e nei termini di cui in narrativa; con vittoria di spese.”
Il Giudice d'Appello scrive:
Ciò premesso, la questione verte intorno alla possibilità per il pensionato di ricorrere in sede giurisdizionale avverso un provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico adottato in una data anteriore a tre anni, avendo il Ministero appellante contestato una ipotesi di violazione del termine di re anni indicato dagli artt. 204-205 del t.u. n. 1092/1973, al fine di conseguirne il ricalcolo del trattamento pensionistico, sulla base di quanto disposto dall’art. 54 dello stesso t.u. come interpretato dalle SS.RR. di questa Corte con sentenze nn. 1/QM/2021 e. 21/QM/2021.
Il Ministero della difesa ha invocato, infatti, una ipotesi di decadenza dovuta al superamento del termine triennale che sarebbe desumibile dai citati artt. 204-205:
.........
Quì sotto alcuni brani della sentenza d'Appello
La Sezione osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all’istanza Amministrativa intesa ad ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 94/2024; Sez. I, App., sent. n. 349/2018; Sez. II App., sent. n. 132/2016; Sez. Veneto, sent. n. 110/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282/2023; Sez. Puglia, sent. n. 605/2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204/2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.
Peraltro, l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall’appellante (Sez. I App., sent. n. 94/2024 citata; Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2024; Sez. III App., sent. n. 323/2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle predette disposizioni.
La fattispecie in esame esula infatti dalle ipotesi indicate tassativamente dall’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la domanda giudiziale proposta dall’interessato non riguarda la correzione di errore materiale nel calcolo della pensione, ma attiene alla questione di diritto relativa al diritto di ottenere la riliquidazione della pensione con l’attribuzione dell’aliquota ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. stesso.
È appena il caso di osservare infine che la presentazione del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche non è più soggetta al termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento di concessione o di diniego della pensione, per cui la procedura di revoca o di modifica da attivare nel termine triennale costituiva un temperamento – per specifici motivi - ai limiti cui era soggetto il rimedio giurisdizionale, in quanto le norme recanti la previsione di un termine di novanta giorni (artt. 63 del r.d. n. 1214 del 1934, 72 del r.d. n. 1038 del 1933 e 60 del r.d.l. n. 680 del 1938) per la proposizione del ricorso giurisdizionale sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/1976. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non possono ritenersi abrogativi delle disposizioni sulla revoca e sulla modifica della pensione; peraltro, affinché siano compatibili con la sentenza n. 8/1976, dette disposizioni debbono essere interpretate nel senso che il vincolo del termine triennale permane per l’iniziativa d’ufficio e per quella a domanda di parte, nei casi previsti dal citato art. 204, mentre il termine per la tutela giurisdizionale non incontra limiti di tempo (Corte dei conti, Sez. II, sent. 132/2016).
Omissis
Conseguentemente, l’appello del Ministero della difesa è infondato.
Omissis