ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 1^ d’Appello n. 124 resa pubblica in data 04/08/2025 con Rif. CdC Veneto 116/2023, rigetta l’Appello del Ministero della Difesa.

1) - Secondo il Ministero della Difesa, il pensionato sarebbe incorso in decadenza, ai sensi dell’art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, per non aver presentato la domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico (istanza del 9 aprile 2022) entro il termine di tre anni decorrente dal decreto definitivo di pensione n. 260/1/AM del 1 aprile 2015, decadenza disciplinata, in tal senso, dalla circolare diramata dal Ministero della Difesa a seguito del mutato quadro giurisprudenziale, in materia, per effetto delle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n.1/QM/2021 e n. 12/QM/2021.

Anche l’INPS si è costituito in giudizio.

ECCO ALCUNI BRANI

2) - Per la difesa dell’Inps alla luce della sentenza n. 126/1991 della Corte costituzionale (riferita all’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973), nel settore delle pensioni pubbliche, a differenza di quanto accade per quelle private (ove vige, invece, la decadenza dall’azione giudiziaria di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), i provvedimenti amministrativi sono suscettibili di sindacato giurisdizionale senza limiti di tempo, salvi naturalmente gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati.

Il Giudice d’Appello precisa:

3) - Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento del 2,44%) si è ritenuto, in particolare, di escludere l’applicabilità delle norme invocate dall’appellante anche sotto l’ulteriore profilo, rilevato nel precedente invocato dal giudice territoriale e meglio definito dall’Inps nella memoria depositata in appello, per cui “l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall’appellante (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024; Sez. III App., sent. n. 323 del 2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni (Corte conti, cit.).

E conclude con

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello promosso dal MINISTERO DELLA DIFESA e iscritto al n. 61230 del registro di segreteria.
Omissis
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