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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: dom mar 02, 2025 9:14 pm
da Silvio.terzo
Capisco. Ma i loro soltanto o anche i nostri? Immagino tutti ? C è da capire bene forse cosa intende in giudice per ... Se non fosse stata applicata la dizione...RISERVA, sia un presupposto per vincere il ricorso


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun mar 03, 2025 9:13 pm
da lino
Silvio.terzo, si parla di ex luogotenenti c.s. , transitati nei ruoli ufficiali....
Tu ne fai parte ??
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun mar 03, 2025 9:22 pm
da Silvio.terzo
No!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: gio mar 06, 2025 8:43 pm
da panorama
CdC Umbria n. 16 resa pubblica in data 24/02/2025 relativa ai problemi nati da sentenza di 1° grado art. 54 con il 44% e quella d'Appello con il noto 2,44 stabilito dalle SS.RR. della CdC con sentenza n. 1/2021/QM, quindi, trattasi di "indebito pensionistico".
Il collega cessato dal servizio in data 01/Dicembre/2017, con unâanzianitĂ contributiva al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 9 mesi e 18 giorni.
1) - LâInps dichiara che >> lâufficio amministrativo della sede di Perugia ha revisionato i conteggi effettuati a suo tempo nel dare esecuzione alla sentenza nr. 73/M/2019 di questa Sezione giurisdizionale, rilevando che effettivamente lâimporto pensionistico da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad ⏠28.952,10 e non ⏠30.391,43, poichĂŠ allâepoca non era disponibile la procedura informatica centralizzata e, nellâeseguire il calcolo manuale, la quota B nuova è stata per un refuso sommata alla vecchia quota B, che andava sostituita.
N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato e fatene tesoro per chi si trova nelle stesse condizioni a dover restituire somme a causa dell'art. 54.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven mar 07, 2025 11:46 am
da Agente di Custodia
Tutto tempo perso , oltre che soldi buttati per ricorsi giĂ persi in partenza.
Gli unici che hanno guadagnato alla grande sono i vari legali che proponevano il ricorso.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven mar 07, 2025 11:48 am
da Silvio.terzo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: sab mar 08, 2025 1:22 pm
da Agente di Custodia
Caro Silvio.Terzo dispiace dirlo, purtroppo si sono abbuffati abbondantemente .
Eppure qualcuno dei colleghi ancora non demorde, pubblicano migliaia di sentenze favorevoli senza mai pubblicare sentenze sfavorevoli.
Sembra che giocano alle tre carte
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: sab mar 08, 2025 1:29 pm
da Silvio.terzo
Capisco. Però mi sembra che leggo solo sentenze CDC sfavorevoli. O sbaglio???
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: sab mar 08, 2025 1:30 pm
da Silvio.terzo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mar mar 11, 2025 10:04 am
da Agente di Custodia
The End
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: gio mar 27, 2025 7:37 pm
da panorama
CdC Sardegna n. 49/2025 resa pubblica il 21/03/2025, rigetta il ricorso X ricalcolo del trattamento pensionistico e alla sua riliquidazione mediante la corretta applicazione delle aliquote incrementali previste per i sottoufficiali, ai sensi dellâart. 54, d.P.R. n. 1092/1973.
(Il ricorrente, ex appartenente allâArma dei Carabinieri a far data dal 13 dicembre 1979, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di etĂ (con 60 anni di etĂ anagrafica e anni 42 e mesi 8 di servizio effettivo) in data 9 settembre 2022, con il grado di Capitano. Anche in questa sentenza della CdC viene richiamata la pronuncia favorevole resa dalla Sezione Toscana, con sentenza n. 102/2024.
Lo stesso è titolare di pensione di anzianitĂ con il sistema interamente retributivo, avendo al 31/12/1995 di unâanzianitĂ contributiva maggiore ad anni 18.
>> gran parte del servizio è stato prestato nel ruolo sottufficiali (dal 30/06/1982 al 08/11/2018), transitando quasi a fine carriera nel ruolo Ufficiali a far data dal 9 novembre 2018 (ruolo straordinario), per poi essere posto in congedo in tale ruolo, al raggiungimento dei limiti di età , con decorrenza dal 9 settembre 2022.
L'interessato sottolinea che lâINPS, invece di considerare i periodi di servizio prestati dal ricorrente nei differenti ruoli (sottufficiale e ufficiale), ha applicato indistintamente a tutti i periodi, la minore aliquota dellâ1,80% prevista per gli ufficiali (dal 01/01/1995 fino alla cessazione dal servizio), nonostante il periodo prestato nel ruolo ufficiali fosse stato di appena 3 anni e 9 mesi, di un arco temporale considerato di oltre ventisette anni.
N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun giu 02, 2025 7:49 pm
da panorama
Art. 54 e relative %, ricorso sempre con riferimento alle 2 ordinanze della Sezione Emilia-Romagna (n. 9/22 e n. 11/22)
Sentenza CdC Sez. 3^ dâAppello n. 80 resa pubblica in data 28/05/2025 in Rif. alla CdC Calabria 55/2022 rigetta lâAppello del ricorrente avente la qualifica di Capitano dei Carabinieri nel ruolo straordinario ad esaurimento, arruolato il 18.09.1978, è stato posto in congedo per limiti di etĂ dal 24.09.2019.
A seguito del superamento del concorso per titoli, per lâimmissione di luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dellâArma dei Carabinieri, lâappellante, inquadrato dal 18 settembre 1978 nelle carriere dei militari di truppa e dei Sottufficiali CC., da ultimo quale luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali dal quale è cessato, per raggiunti limiti di etĂ , il 23 settembre 2019 (meno di 2 anni da Ufficiale). Pertanto, dal 24 settembre successivo fruisce di pensione ordinaria di anzianitĂ liquidata con formula interamente retributiva, allâesito del doppio calcolo imposto dallâart. 1, co.707 della legge 190/2014.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven ago 01, 2025 11:22 am
da panorama
La lista si allunga
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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 99 resa pubblica il 28/07/2025 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 175/2022 accoglie l'Appello dell'INPS.
>> (N.B.: il tutto sulle differenziazione delle percentuali pensionistiche dell'art. 54).
Il ricorrente aveva prestato servizio nellâArma dei Carabinieri dal 19 settembre 1978, data di arruolamento, al 31 dicembre 2017, quale sottufficiale ruolo ispettori; da tale data, essendo risultato vincitore di concorso, è stato inquadrato come ufficiale ruolo ad esaurimento, fino al 4 maggio 2020, data del pensionamento.
>> perchĂŠ >> Il trattamento pensionistico come determinato dallâInps si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 3 e 36 della costituzione, per disparitĂ di trattamento del ricorrente rispetto ai colleghi sottufficiali non transitati nei ruoli degli ufficiali, con lâart. 36 della costituzione che sancisce il principio di proporzionalitĂ , oltre che con il disposto dellâart. 54, comma 8, del t.u. sul trattamento di quiescenza.
Pensionato da ufficiale dellâArma dei Carabinieri col grado di Capitano.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven ago 01, 2025 11:59 am
da panorama
CdC Sez. 1^ dâAppello n. 116 resa pubblica in data 30/07/2025 con Rif. CdC Veneto 110/2023, rigetta lâAppello del Ministero della Difesa.
Con la sentenza n. 110/2023, la Corte dei conti per il Veneto, accoglieva parzialmente il ricorso del pensionato, ex appartenente allâEsercito Italiano, titolare di pensione avente decorrenza dal marzo 2003 e liquidata con il sistema di calcolo misto in ragione dellâanzianitĂ , al 31 dicembre 1995 (di 16 anni e 6 mesi), dichiarando il diritto al ricalcolo del trattamento previdenziale mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dellâaliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, nei termini individuati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con conseguente condanna al pagamento dei ratei a decorrere dal 28.05.2015 (i precedenti sono stati ritenuti prescritti).
Il Ministero della Difesa, lamenta, con unico motivo di appello, la ritenuta violazione degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del DPR. 1092/73.
Il Dicastero, con riguardo allâinterpretazione del disposto dellâart. 54 del T.U. pensionistico, ha in particolare richiamato una propria circolare (M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021) applicativa, secondo cui ânei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata (segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1 gennaio 2010, data a partire della quale lâINPS - allora INPDAP è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni), si precisa che si potrĂ procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederĂ alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dallâart. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973â.
Il Ministero censura, in punto di diritto, la circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabile il disposto degli articoli 204 e 205 (termini decadenziali) del T.U. pensionistico (in quanto relativi ad errore di fatto o di calcolo), ritenendo invece la fattispecie concreta sussumibile nel disposto dellâart. 205 del medesimo testo unico, relativo a âuna domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimentoâ.
N.B.: il Giudice dâappello scrive:
Dâaltra parte, l'errore di diritto, quale quello in questione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del T. U. pensionistico, che si riferiscono allâerrore di fatto, a quello di calcolo, al rinvenimento di documenti nuovi o alla scoperta della falsitĂ di documenti posti a fondamento del provvedimento.
P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dagli allegati.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mar ago 12, 2025 11:29 am
da panorama
CdC Sez. 1^ dâAppello n. 124 resa pubblica in data 04/08/2025 con Rif. CdC Veneto 116/2023, rigetta lâAppello del Ministero della Difesa.
1) - Secondo il Ministero della Difesa, il pensionato sarebbe incorso in decadenza, ai sensi dellâart. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, per non aver presentato la domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico (istanza del 9 aprile 2022) entro il termine di tre anni decorrente dal decreto definitivo di pensione n. 260/1/AM del 1 aprile 2015, decadenza disciplinata, in tal senso, dalla circolare diramata dal Ministero della Difesa a seguito del mutato quadro giurisprudenziale, in materia, per effetto delle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n.1/QM/2021 e n. 12/QM/2021.
Anche lâINPS si è costituito in giudizio.
ECCO ALCUNI BRANI
2) - Per la difesa dellâInps alla luce della sentenza n. 126/1991 della Corte costituzionale (riferita allâart. 5 del d.P.R. n. 1092/1973), nel settore delle pensioni pubbliche, a differenza di quanto accade per quelle private (ove vige, invece, la decadenza dallâazione giudiziaria di cui allâart. 47 del d.P.R. n. 639/1970), i provvedimenti amministrativi sono suscettibili di sindacato giurisdizionale senza limiti di tempo, salvi naturalmente gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati.
Il Giudice dâAppello precisa:
3) - Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento del 2,44%) si è ritenuto, in particolare, di escludere lâapplicabilitĂ delle norme invocate dallâappellante anche sotto lâulteriore profilo, rilevato nel precedente invocato dal giudice territoriale e meglio definito dallâInps nella memoria depositata in appello, per cui âlâerrore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dallâappellante (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024; Sez. III App., sent. n. 323 del 2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni (Corte conti, cit.).
E conclude con
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale dâAppello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta lâappello promosso dal MINISTERO DELLA DIFESA e iscritto al n. 61230 del registro di segreteria.
Omissis