ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Silvio,
per una verifica dell'adeguamento con il coefficiente 2,444%, devi diventare Sostenitore con una piccola donazione ed allegare nella sezione CALCOLI PENSIONISTICI, la prima determina di quando andato in pensione oscurata dei dati personali.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Certamente. Ci mancherebbe. Ma come procedere?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Silvio,
nella pagina iniziale sotto al logo GrNet.it trovi la funzione "Donazioni" segui la procedura, è possibile pagare anche con pagobancomat o carta prepagata.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Sez. 3^ d’Appello n. 370 in Rif. CdC Lombardia n. 215/2020 su personale CC;
ECCO alcuni brani:
1) - sono titolari, rispettivamente, dal 1° aprile 2019, dal 1° gennaio 2020, dal 1° dicembre 2019, dal 30 dicembre 2019, dal 5 febbraio 2014, di decorrenza giuridica, e dal 5 giugno 2014, di decorrenza economica (per avere l’App. S. xxx per un periodo di tre mesi, dalla data del congedo, percepito assegni interi di attività, ai sensi degli artt. 28 l. 460/1958 e 58 del d.P.R. 1092/1973), di trattamenti diretti ordinari di anzianità e di inabilità (xxx) calcolati dall’INPS con il sistema delle quote (c.d. sistema misto) non avendo gli stessi maturato alla data del 31 dicembre 1995 anzianità contributive di almeno 18 anni.
2) - A tal riguardo, le Sezioni riunite, con la sent. n. 1/2021/QM, del 4 gennaio 2021, hanno affermato che “ (…) l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione fissa del 44 percento non possono essere generalizzate per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:
1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (…);
2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione della pensione normale, essendo in possesso dei requisiti di anzianità minimi, stabiliti espressamente dall’art. 52;
3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno 15 e di non più di 20 anni”. Inoltre, l’autonomia e l’autosufficienza “delle discipline previste dal d.P.R. 1092/1973, rispettivamente, per il personale civile e per il personale militare conducono a escludere - per l’individuazione della regola in concreto applicabile per quest’ultimo, alla luce della riforma del 1995 – la necessità del ricorso all’analogia: ciascuna delle due discipline, pur accomunabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, completa”. Conseguentemente, dalla correlazione tra le norme del T.U. 1092/1973 e quelle della legge 335 del 1995, le SS.RR. hanno ricavato, in via interpretativa, un correttivo di tipo perequativo, “ritenuto rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973, e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute, nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari”. Sicché, la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile, pari al 44 per cento della base pensionabile, è da riferire esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà e, in particolare, per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio, impostazione utile per “superare (…) qualsivoglia problematica di duplicazione nella valorizzazione dei trattamenti”.
3) - Attesi i richiamati principi, in parziale accoglimento degli appelli (principale e incidentale autonomo), la sentenza di prime cure è da riformare e i trattamenti pensionistici dei sigg. xxx, xxxx, xxx, xxx e xxx, sono da riliquidare (ove non già avvenuto) tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente del 2,44 per cento. Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dalle originarie decorrenze dei trattamenti ordinari diretti di anzianità e di inabilità (1° aprile 2019, xxx, 1° gennaio 2020, xxx, 1° dicembre 2019, xxx, 30 dicembre 2019, xxx, e 5 giugno 2014, di decorrenza economica, xxx), non risultando alcuna tempestiva eccezione di prescrizione, spettano, a mente degli artt. 167, co. 3 c.g.c., e 21, co. 2 delle relative disp. di att., interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent. 10/2002/QM delle SS.RR. (criterio del cumulo parziale).
Allego sentenza di 1° grado con l’esito finale d’Appello.
ECCO alcuni brani:
1) - sono titolari, rispettivamente, dal 1° aprile 2019, dal 1° gennaio 2020, dal 1° dicembre 2019, dal 30 dicembre 2019, dal 5 febbraio 2014, di decorrenza giuridica, e dal 5 giugno 2014, di decorrenza economica (per avere l’App. S. xxx per un periodo di tre mesi, dalla data del congedo, percepito assegni interi di attività, ai sensi degli artt. 28 l. 460/1958 e 58 del d.P.R. 1092/1973), di trattamenti diretti ordinari di anzianità e di inabilità (xxx) calcolati dall’INPS con il sistema delle quote (c.d. sistema misto) non avendo gli stessi maturato alla data del 31 dicembre 1995 anzianità contributive di almeno 18 anni.
2) - A tal riguardo, le Sezioni riunite, con la sent. n. 1/2021/QM, del 4 gennaio 2021, hanno affermato che “ (…) l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione fissa del 44 percento non possono essere generalizzate per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:
1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (…);
2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione della pensione normale, essendo in possesso dei requisiti di anzianità minimi, stabiliti espressamente dall’art. 52;
3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno 15 e di non più di 20 anni”. Inoltre, l’autonomia e l’autosufficienza “delle discipline previste dal d.P.R. 1092/1973, rispettivamente, per il personale civile e per il personale militare conducono a escludere - per l’individuazione della regola in concreto applicabile per quest’ultimo, alla luce della riforma del 1995 – la necessità del ricorso all’analogia: ciascuna delle due discipline, pur accomunabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, completa”. Conseguentemente, dalla correlazione tra le norme del T.U. 1092/1973 e quelle della legge 335 del 1995, le SS.RR. hanno ricavato, in via interpretativa, un correttivo di tipo perequativo, “ritenuto rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973, e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute, nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari”. Sicché, la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile, pari al 44 per cento della base pensionabile, è da riferire esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà e, in particolare, per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio, impostazione utile per “superare (…) qualsivoglia problematica di duplicazione nella valorizzazione dei trattamenti”.
3) - Attesi i richiamati principi, in parziale accoglimento degli appelli (principale e incidentale autonomo), la sentenza di prime cure è da riformare e i trattamenti pensionistici dei sigg. xxx, xxxx, xxx, xxx e xxx, sono da riliquidare (ove non già avvenuto) tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente del 2,44 per cento. Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dalle originarie decorrenze dei trattamenti ordinari diretti di anzianità e di inabilità (1° aprile 2019, xxx, 1° gennaio 2020, xxx, 1° dicembre 2019, xxx, 30 dicembre 2019, xxx, e 5 giugno 2014, di decorrenza economica, xxx), non risultando alcuna tempestiva eccezione di prescrizione, spettano, a mente degli artt. 167, co. 3 c.g.c., e 21, co. 2 delle relative disp. di att., interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent. 10/2002/QM delle SS.RR. (criterio del cumulo parziale).
Allego sentenza di 1° grado con l’esito finale d’Appello.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal: 23-5-1958
Art. 28.
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattasi di infermità non proveniente da causa, di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
----------------------------------------------
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 58.
(Non cumulabilità delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio)
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.
Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal: 23-5-1958
Art. 28.
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattasi di infermità non proveniente da causa, di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
----------------------------------------------
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 58.
(Non cumulabilità delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio)
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
In data 02/10/2023 la CdC Sez. 2^ d’Appello pubblica la sentenza n. 260 con Rif. alla CdC Puglia n. 325/2020 depositata il 22/09/2020, di cui i ricorrenti erano tutti colleghi CC. e difesi in 1° grado dall’Avv. Roberta BRIGATO da Padova. L’appello è stato proposto dall’INPS e come tutti sappiamo ormai in Appello si ottiene la riforma applicando il coefficiente del 2,44% annuo. Inoltre, in appello tutti i ricorrenti non si sono costituiti. Quanto sopra per darne avviso ai ricorrenti qualora sono qui tra noi iscritti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
La ringrazio. Ho provveduto.
Come faccio a chiedere con estrema cortesia e gentilezza, il calcolo della pensione in considerazione che l Inps ha vinto il ricorso art 54?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Certamente.Silvio.terzo ha scritto: ↑dom ott 22, 2023 10:43 pm Fatto. Ma si possono fare donazioni successive anche?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Come scritto sopra, avanza richiesta nella sezione CALCOLI PENSIONISTICI.Silvio.terzo ha scritto: ↑dom ott 22, 2023 10:51 pm La ringrazio. Ho provveduto.
Come faccio a chiedere con estrema cortesia e gentilezza, il calcolo della pensione in considerazione che l Inps ha vinto il ricorso art 54?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Scusi se sono pochi pratico. Devi praticamente aprire un nuovo messaggio e scrivere: calcolo pensione con aliquota 2,44?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Silvio,
nella sezione CALCOLI PENSIONISTICI della pagina iniziale, apri un nuovo argomento e scrivi che richiedi una verifica con adeguamento coefficiente 2,444%.
nella sezione CALCOLI PENSIONISTICI della pagina iniziale, apri un nuovo argomento e scrivi che richiedi una verifica con adeguamento coefficiente 2,444%.
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