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Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: gio feb 08, 2018 11:37 am
da naturopata
In realtà non c'è bisogno di alcun intervento del legislatore come indicato nell'articolo, ma solo che l'INPS, non faccia "la Furba".

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: gio feb 08, 2018 7:25 pm
da aledeo1971
L'INPS applica correttamente la Legge. E' il legislatore che - a mio avviso - ha creato volutamente queste nefaste disparità. E sai perchè? Perchè ciò che si perde nella pensione, lo si recupera in parte con l'indennita di accompagnamento. Io - grado Lgt. c.s. par. 148 - con 28 effettivi, 5 figurativi e 7 del "loro" dono contributivo, non arrivero a 25000 di PAL. Molti altri, compresi quelli di questo post, percepiscono una PAL molto, molto bassa.

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naturopata ha scritto:
In realtà non c'è bisogno di alcun intervento del legislatore come indicato nell'articolo, ma solo che l'INPS, non faccia "la Furba".

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 09, 2018 7:42 pm
da warcraft3
aledeo1971 ha scritto:L'INPS applica correttamente la Legge. E' il legislatore che - a mio avviso - ha creato volutamente queste nefaste disparità. E sai perchè? Perchè ciò che si perde nella pensione, lo si recupera in parte con l'indennita di accompagnamento. Io - grado Lgt. c.s. par. 148 - con 28 effettivi, 5 figurativi e 7 del "loro" dono contributivo, non arrivero a 25000 di PAL. Molti altri, compresi quelli di questo post, percepiscono una PAL molto, molto bassa.

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naturopata ha scritto:
In realtà non c'è bisogno di alcun intervento del legislatore come indicato nell'articolo, ma solo che l'INPS, non faccia "la Furba".
Ciao aledeo1971 del fatto che il legislatore abbia volutamente tralasciato il fatto degli anni di maggiorazione 1/5 che dopo il 31/12/1995 sono solo figurativi e non incrementano più la PAL ho forti dubbi...anche perchè a dire la verità non tutti gli invalidi usufruiscono dell'indennità di accompagnamento...ma ultimamente stanno talmente restringendo la cerchia che l'accompagno viene concesso solo a chi è costretto in carrozzina e a causa di patologie o infermità si è impossibilitati totalmente nella deambulazione.Non ci rimane quindi altro di stare alla finestra ad aspettare di vedere i primi inevitabili ricorsi che arriveranno presso la Corte dei Conti man mano che i futuri pensionati colleghi entreranno totalmente nel contributivo...e come si pronuncierà in merito.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 09, 2018 8:29 pm
da aledeo1971
Ciao warcraft3, io nn ho alcun dubbio perche se ti hanno "beneficiato" di inabilita assoluta a qualsiasi attivita lavorativa, vuol dire che sei impossibilitato a "qualsiasi attivita lavorativa" e quindi stai messo male, ma male davvero.....io almeno sto cosi!!!!!
Aspettare? Cosa? La carrozza??Io ho bisogno solo di una vera comparazione pensionistica tra noi beneficiati da contribuzione figurativa e un dipendente pubblico/privato che abbia i miei stessi requisiti anagrafici, di anzianita lavorativa e reddituali. Ad una prima analisi, ho avuto la sensazione di essere preso in giro visto che la mia PAL - con 40 anni di contributi - non arriva a 24000 euro e la tua molto molto meno.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 09, 2018 8:47 pm
da warcraft3
aledeo1971 ha scritto:Ciao warcraft3, io nn ho alcun dubbio perche se ti hanno "beneficiato" di inabilita assoluta a qualsiasi attivita lavorativa, vuol dire che sei impossibilitato a "qualsiasi attivita lavorativa" e quindi stai messo male, ma male davvero.....io almeno sto cosi!!!!!
Aspettare? Cosa? La carrozza??Io ho bisogno solo di una vera comparazione pensionistica tra noi beneficiati da contribuzione figurativa e un dipendente pubblico/privato che abbia i miei stessi requisiti anagrafici, di anzianita lavorativa e reddituali. Ad una prima analisi, ho avuto la sensazione di essere preso in giro visto che la mia PAL - con 40 anni di contributi - non arriva a 24000 euro e la tua molto molto meno.
Ciao aledeo1971 io pure non sto tanto meglio di te...a 44 anni su una sedia a rotelle è dura...che ti credi invece di usufruire della pensione d'inabilità statale quanto mi piacerebbe lavorare ancora... magari fare pure il manovale ma riuscire a salire con i miei piedi nella mia auto.. ad andare al mare..distendersi sulla sabbia..andare con mia moglie a fare una bella passeggiata tra i boschi in montagna oppure tra la neve, fare una partitella a calcetto ecc. cose che purtroppo ormai me le sogno di notte e basta...in tv fanno vedere tanto fumo negli occhi come Telethon oppure ad esempio l'esoscheletro..non sapendo che ancora è totalmente instabile e non da equilibrio e indossandolo rischi di romperti la noce del collo per non parlare del prezzo che si agira sui 10.000 euro...è proprio vero la salute non ha prezzo.
Comunque tornando al discorso degli anni figurativi per lo meno quello che penso io...una totale comparazione non si può fare con un civile che abbia l'inabilità assoluta 335 art 2 c 12 e i nostri stessi anni di servizio per il semplice fatto che lo stipendio di un civile rispetto a noi militari è inferiore di minimo 400/500 euro..quindi alla fine anche se non avrà nel bonus della 335 i nostri famigerati anni di maggiorazione figurativi...alla fine si ritroverà comunque con una PAL più bassa o comunque simile alla nostra...coreggetemi se sono andato errato...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 09, 2018 8:51 pm
da warcraft3
N.B. prezzo esoscheletro 100.000 euro... scusate l'errore sopra

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 10, 2018 9:42 am
da aledeo1971
l'esoscheletro l'ho provato 3 anni fa e, ancorchè stessi meglio, sembravo Robocop. Ad oggi totalmente inutile per chi, come me ha problemi di rigidità e spasticita alle gambe e non di flaccidita come i tetraplegici. Rispetto a ciò dici, aggiungo che il nostro stipendio è sicuramente piu alto per il vecchio discorso della cosiddetta specificità, ma resta il fatto che il mio bonus inabilità, vista la mia contribuzione figurativa, viene concesso per 5 anni in meno rispetto ad un comune dipendente.
warcraft3 ha scritto:N.B. prezzo esoscheletro 100.000 euro... scusate l'errore sopra

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 10, 2018 10:42 pm
da avt8
Per i riformati-

azioni contributive riducono la pensione di inabilità
Martedì, 06 Febbraio 2018 13:58 Scritto da Franco Rossinidimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
40
Ad essere penalizzati sono soprattutto i lavoratori che conteggiano supervalutazioni di servizio nel sistema contributivo e poi chiedono la pensione di inabilità. Ecco perchè.

Il graduale passaggio al sistema contributivo, avvenuto ormai per tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012, ha prodotto alcune importanti cambiamenti nel calcolo dell'assegno pensionistico. Una delle questioni che appare utile segnalare (o meglio denunciare) riguarda i riflessi circa le modalità di calcolo della pensione di inabilità previdenziale (di cui alla legge 222/1984 come riformata dall'articolo 1, co. 15 della legge 335/1995) per quei lavoratori che conteggiano aumenti di servizio nel sistema contributivo (che dal 1997 non possono superare i cinque anni).
Per il calcolo della misura della pensione di inabilità il nostro ordinamento riconosce, infatti, una maggiorazione dell'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale posseduto al momento della decorrenza della prestazione, una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante fino a raggiungimento del sessantesimo anno di età. In sostanza all'invalido viene riconosciuta una maggiorazione contributiva pari alla distanza che lo separa dall'età di 60 anni (entro però un tetto di 40 anni di contributi).

Si prenda ad esempio un lavoratore con 45 anni di età e 15 anni di contributi che abbia perso in modo permanente la capacità lavorativa. Ebbene in tal caso a questi spetterà sulla pensione un beneficio contributivo di 15 anni pari cioè all'età che lo separa dal 60° anno di età (60-45) che gli porterà una pensione calcolata virtualmente su 30 anni di contributi anziché 15, gli anni effettivamente versati. Di converso se il lavoratore avesse invece già 60 anni o 40 anni di contributi non avrebbe diritto ad alcun beneficio contributivo.

Nel raggiungimento del limite dei 40 anni di contributi, tuttavia, vanno considerati anche gli aumenti di servizio che spettano al soggetto in funzione della tipologia dell'attività svolta. Così un invalido che gode dell'aumento dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni di lavoro svolto (ex art. 80. co. 2 della legge 388/2000) vedrà ridursi l'importo del bonus di inabilità perchè aumentando l'anzianità contributiva diminuisce la distanza rispetto al limite dei 40 anni di contributi. Questo effetto con il sistema retributivo era compensato dalla circostanza che la supervalutazione del servizio determinava un incremento della misura della pensione (sulla quale poi si applicava il bonus di inabilità). Con il passaggio al sistema contributivo, invece, le supervalutazioni non fanno più aumentare la misura della pensione (sono utili solo al diritto) e, pertanto, diventano controproducenti in sede di conseguimento della pensione di inabilità.

Un esempio
Gli esempi sottostanti riguardano gli effetti di questo meccanismo su tre lavoratori tutti con 45 anni di età e 30 anni di contributi da lavoro effettivo e con una pensione di importo base pari a 20mila euro. Marco non ha mai fruito di aumenti di servizio mentre Francesco e Matteo hanno goduto di un aumento di cinque anni, il primo tutto nel sistema retributivo, il secondo tutto nel contributivo. Il bonus di inabilità sarà calcolato per Francesco e Matteo su un totale di 5 anni di contributi (40-35=5) mentre per Marco su un totale di 10 anni (40-30=10) e sarà pertanto più elevato. Per Francesco però la riduzione del bonus di inabilità viene compensata dall'incremento delle quote retributive della pensione (A e B) perchè l'aumento dell'anzianità contributiva derivante dalla supervalutazione incrementa anche la pensione. Cosicchè alla fine l'impatto è quasi neutro. Matteo, invece, è l'unico penalizzato perchè i suoi cinque anni di supervalutazione cadono nel sistema contributivo e quindi non determinano alcun incremento della misura della pensione. Però questi incidono comunque sul bonus di inabilità comprimendo così la pensione finale di inabilità rispetto a Marco e Francesco.



Si giunge così all'assurdo che con il sistema contributivo un lavoratore invalido che ha ottenuto il beneficio della legge 388/2000 risulti danneggiato se poi dovesse chiedere la pensione di inabilità rispetto ad uno che non ha mai chiesto il suddetto beneficio. A questo problema sono esposti anche i lavoratori del comparto difesa e sicurezza che, come noto, hanno specifici aumenti di servizio legati alle condizioni del lavoro svolto. Si tratta di una questione che dovrebbe essere esaminata dal legislatore.

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Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 10, 2018 11:06 pm
da warcraft3
[quote="avt8"]Per i riformati-

azioni contributive riducono la pensione di inabilità
Martedì, 06 Febbraio 2018 13:58 Scritto da Franco Rossinidimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
40
Ad essere penalizzati sono soprattutto i lavoratori che conteggiano supervalutazioni di servizio nel sistema contributivo e poi chiedono la pensione di inabilità. Ecco perchè.

Il graduale passaggio al sistema contributivo, avvenuto ormai per tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012, ha prodotto alcune importanti cambiamenti nel calcolo dell'assegno pensionistico. Una delle questioni che appare utile segnalare (o meglio denunciare) riguarda i riflessi circa le modalità di calcolo della pensione di inabilità previdenziale (di cui alla legge 222/1984 come riformata dall'articolo 1, co. 15 della legge 335/1995) per quei lavoratori che conteggiano aumenti di servizio nel sistema contributivo (che dal 1997 non possono superare i cinque anni).
Per il calcolo della misura della pensione di inabilità il nostro ordinamento riconosce, infatti, una maggiorazione dell'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale posseduto al momento della decorrenza della prestazione, una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante fino a raggiungimento del sessantesimo anno di età. In sostanza all'invalido viene riconosciuta una maggiorazione contributiva pari alla distanza che lo separa dall'età di 60 anni (entro però un tetto di 40 anni di contributi).

Si prenda ad esempio un lavoratore con 45 anni di età e 15 anni di contributi che abbia perso in modo permanente la capacità lavorativa. Ebbene in tal caso a questi spetterà sulla pensione un beneficio contributivo di 15 anni pari cioè all'età che lo separa dal 60° anno di età (60-45) che gli porterà una pensione calcolata virtualmente su 30 anni di contributi anziché 15, gli anni effettivamente versati. Di converso se il lavoratore avesse invece già 60 anni o 40 anni di contributi non avrebbe diritto ad alcun beneficio contributivo.

Nel raggiungimento del limite dei 40 anni di contributi, tuttavia, vanno considerati anche gli aumenti di servizio che spettano al soggetto in funzione della tipologia dell'attività svolta. Così un invalido che gode dell'aumento dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni di lavoro svolto (ex art. 80. co. 2 della legge 388/2000) vedrà ridursi l'importo del bonus di inabilità perchè aumentando l'anzianità contributiva diminuisce la distanza rispetto al limite dei 40 anni di contributi. Questo effetto con il sistema retributivo era compensato dalla circostanza che la supervalutazione del servizio determinava un incremento della misura della pensione (sulla quale poi si applicava il bonus di inabilità). Con il passaggio al sistema contributivo, invece, le supervalutazioni non fanno più aumentare la misura della pensione (sono utili solo al diritto) e, pertanto, diventano controproducenti in sede di conseguimento della pensione di inabilità.

Un esempio
Gli esempi sottostanti riguardano gli effetti di questo meccanismo su tre lavoratori tutti con 45 anni di età e 30 anni di contributi da lavoro effettivo e con una pensione di importo base pari a 20mila euro. Marco non ha mai fruito di aumenti di servizio mentre Francesco e Matteo hanno goduto di un aumento di cinque anni, il primo tutto nel sistema retributivo, il secondo tutto nel contributivo. Il bonus di inabilità sarà calcolato per Francesco e Matteo su un totale di 5 anni di contributi (40-35=5) mentre per Marco su un totale di 10 anni (40-30=10) e sarà pertanto più elevato. Per Francesco però la riduzione del bonus di inabilità viene compensata dall'incremento delle quote retributive della pensione (A e B) perchè l'aumento dell'anzianità contributiva derivante dalla supervalutazione incrementa anche la pensione. Cosicchè alla fine l'impatto è quasi neutro. Matteo, invece, è l'unico penalizzato perchè i suoi cinque anni di supervalutazione cadono nel sistema contributivo e quindi non determinano alcun incremento della misura della pensione. Però questi incidono comunque sul bonus di inabilità comprimendo così la pensione finale di inabilità rispetto a Marco e Francesco.



Si giunge così all'assurdo che con il sistema contributivo un lavoratore invalido che ha ottenuto il beneficio della legge 388/2000 risulti danneggiato se poi dovesse chiedere la pensione di inabilità rispetto ad uno che non ha mai chiesto il suddetto beneficio. A questo problema sono esposti anche i lavoratori del comparto difesa e sicurezza che, come noto, hanno specifici aumenti di servizio legati alle condizioni del lavoro svolto. Si tratta di una questione che dovrebbe essere esaminata dal legislatore.

Quindi come volevasi dimostrare io sono uno di quelli che rientrano benissimo nel terzo esempio...cari colleghi prepariamoci a mettere mani al portafoglio per l' avvocato perché altro non ci resta che un bel ricorso presso la Corte dei Conti...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: dom feb 11, 2018 3:35 am
da rino60
il 19.1.2018 sul Forum di xxxxxxxxxxx è stata pubblicata una sentenza della Corte dei Conti, che potrà tornare utile a tantissimi colleghi! La Sentenza, praticamente, stabilisce che un dipendente ( nel caso specifico era del Ministero dell'Interno), non può percepire una pensione più bassa dello stipendio che percepiva in servizio!! Leggila perchè ripeto.....tornerà utile a tantissimi colleghi!

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: dom feb 11, 2018 12:56 pm
da warcraft3
rino60 ha scritto:il 19.1.2018 sul Forum di xxxxxxxxxxx è stata pubblicata una sentenza della Corte dei Conti, che potrà tornare utile a tantissimi colleghi! La Sentenza, praticamente, stabilisce che un dipendente ( nel caso specifico era del Ministero dell'Interno), non può percepire una pensione più bassa dello stipendio che percepiva in servizio!! Leggila perchè ripeto.....tornerà utile a tantissimi colleghi!
Salve....bisognerebbe vedere la sentenza nello specifico a cosa si riferisce..se pensione di anzianità oppure pensione d' inabilita'..se fosse riferita solo alla prima è chiaro e palese che la seconda differisce e non di poco dall'ultimo stipendio percepito...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: dom feb 11, 2018 5:16 pm
da naturopata
Vi posto il link dove ho inserito la sentenza che citate, ma anche altre. Non per smorzare facili entusiasmi, ma se si va in appello si perde (ho messo già un precedente).

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/p ... t4936.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 16, 2018 11:54 pm
da warcraft3
Salve car colleghi...volevo sapere un ricorso alla Corte dei Conti per questo fatto degli anni di maggiorazione che nel contributivo sono solo figurativi a maggior ragione di chi è riformato per inabilità assoluta....escludendo quelle dell' avvocato personale... all' incirca quanto potrebbe venire a costare???

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: dom feb 18, 2018 9:48 am
da naturopata
warcraft3 ha scritto:Salve car colleghi...volevo sapere un ricorso alla Corte dei Conti per questo fatto degli anni di maggiorazione che nel contributivo sono solo figurativi a maggior ragione di chi è riformato per inabilità assoluta....escludendo quelle dell' avvocato personale... all' incirca quanto potrebbe venire a costare???
Il ricorso alla Corte dei Conti non ha alcun costo aggiuntivo se ti rivolgi a un legale, se lo fai in proprio, ti costa solo l'importo delle spese postali per la notifica del ricorso, circa 10 euro ogni copia a dir tanto.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: dom feb 18, 2018 5:34 pm
da Highlander
Occhio che la normativa da ottobre 2016 è cambiata. Anche se l'orientamento generale è quello, non è scontato il costo 0.