Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun mar 21, 2022 7:22 pm
La CdC Sez. 2^ d’Appello n. 92 in Rif. alla CdC Marche n. 136/2019, (tratta art. 54 e riscatto corso allievi per maggiorazione, ai fini del passaggio da contributivo – 18 al 1995 a retributivo + 18 al 1995).
Qui sotto tutta la parte del giudizio che definisce il tutto:
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c. g. c., la riunione dei presenti appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate nei confronti della medesima sentenza.
2. Con riferimento ai profili di merito, ragioni di logica giuridica e di coerenza impongono di trattare innanzitutto l’appello incidentale proposto dal Sig. OMISSIS.
Il medesimo appello merita accoglimento nei termini sottoindicati.
Sul punto, giova osservare che l’art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, statuisce che:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.
Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.
Orbene, la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato la domanda principale del Sig. OMISSIS di riscatto del periodo di servizio prestato quale allievo e, conseguentemente, di rideterminazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo, sulla base dei seguenti presupposti:
a) impossibilità di supervalutazione del servizio prestato quale allievo (in particolare, dal 9 novembre 1981 all’8 maggio 1982), in quanto ritenuta mera attività formativa antecedente l’ingresso nei ruoli, non costituente tecnicamente una prestazione lavorativa;
b) non riscattabilità della supervalutazione afferente il predetto servizio, a ragione della già intervenuta maturazione, al momento della domanda (17 ottobre 2017), del limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97;
c) impossibilità di chiedere il riscatto del servizio militare, quale allievo, se prestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1° gennaio 1998).
Nondimeno, i predetti presupposti si appalesano erronei.
Ed invero, per quanto riguarda il primo, la giurisprudenza contabile è del tutto consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Corte conti, Sez. I d’appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).
D’altro canto, in maniera del tutto significativa, lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che “la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari….”.
Allo stesso modo, la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile, la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021).
Infine, non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza, per contro valorizzata dal I giudice, per cui lo stesso OMISSIS avrebbe già maturato, al momento della domanda (17 ottobre 2017), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.
A tal riguardo, questa Sezione, in altra, analoga fattispecie, ha già avuto modo di osservare che “..nel caso di specie, l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.
Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165 prevede espressamente che <<Gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1>>.
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.
Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.
Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.
Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.
A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui <<L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995>>, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.
In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.
Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie all’esame, deve riconoscersi che il (….) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.
Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).
Orbene, nella fattispecie all’esame, i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni, anche aggiungendo la supervalutazione sui 6 mesi da allievo.
Conseguentemente, in conformità ai principi sopra esposti, va riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di 1/5 sui sei mesi di servizio militare reso quale allievo finanziere dal 9/11/1981 all’ 8/5/1982 e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2, d.l. 201/2011), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Tutto ciò previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.
In particolare, una volta portato a compimento il richiamato procedimento, l’INPS provvederà a:
a) rideterminare la pensione, a decorrere dall’1.9.2018 e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011);
b) pagare gli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente.
Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
- secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.
2. Va ora esaminato l’appello principale, proposto dall’INPS.
Il medesimo appello va parzialmente accolto, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.
Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:
“se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- “se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.
La medesima sentenza, all’esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.
Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31.12.1995.
A tale soluzione (rectius, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello di questa Corte (ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021 e n. 347/2021; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).
Con particolare riferimento alla fattispecie all’esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un’anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni, ove non venga considerato il riscatto di cui al paragrafo immediatamente precedente), l’applicazione del predetto principio di diritto comporta l’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’INPS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.
Va conseguentemente riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.
4. In conclusione, per tutto quanto finora detto, l’appello incidentale del Sig. OMISSIS va accolto, con le conseguenze sopra viste.
Allo stesso modo, l’appello principale dell’INPS va parzialmente accolto, con le conseguenze sopra viste, (conseguenze) destinate ad operare per la sola ipotesi di mancato perfezionamento del procedimento di riscatto, a seguito del mancato pagamento del relativo onere e, dunque, di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al sistema interamente retributivo.
In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M
- la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando:
- RIUNISCE gli appelli proposti dal Sig. OMISSIS e dall’INPS;
- in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE l’appello proposto dal Sig. OMISSIS nei termini di cui in parte motiva;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l’appello dispiegato dall’INPS nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 8 MAR. 2022
Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
Firmato digitalmente
N.B.: se dovete partecipare ai commenti su questa tematica, Vi prego di NON copiare tutto il TESTO di cui sopra onde evitare il prolungamento delle pagine. Scaricate più tosto la sentenza per commentare. Grazie.
Qui sotto tutta la parte del giudizio che definisce il tutto:
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c. g. c., la riunione dei presenti appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate nei confronti della medesima sentenza.
2. Con riferimento ai profili di merito, ragioni di logica giuridica e di coerenza impongono di trattare innanzitutto l’appello incidentale proposto dal Sig. OMISSIS.
Il medesimo appello merita accoglimento nei termini sottoindicati.
Sul punto, giova osservare che l’art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, statuisce che:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.
Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.
Orbene, la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato la domanda principale del Sig. OMISSIS di riscatto del periodo di servizio prestato quale allievo e, conseguentemente, di rideterminazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo, sulla base dei seguenti presupposti:
a) impossibilità di supervalutazione del servizio prestato quale allievo (in particolare, dal 9 novembre 1981 all’8 maggio 1982), in quanto ritenuta mera attività formativa antecedente l’ingresso nei ruoli, non costituente tecnicamente una prestazione lavorativa;
b) non riscattabilità della supervalutazione afferente il predetto servizio, a ragione della già intervenuta maturazione, al momento della domanda (17 ottobre 2017), del limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97;
c) impossibilità di chiedere il riscatto del servizio militare, quale allievo, se prestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1° gennaio 1998).
Nondimeno, i predetti presupposti si appalesano erronei.
Ed invero, per quanto riguarda il primo, la giurisprudenza contabile è del tutto consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Corte conti, Sez. I d’appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).
D’altro canto, in maniera del tutto significativa, lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che “la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari….”.
Allo stesso modo, la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile, la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021).
Infine, non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza, per contro valorizzata dal I giudice, per cui lo stesso OMISSIS avrebbe già maturato, al momento della domanda (17 ottobre 2017), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.
A tal riguardo, questa Sezione, in altra, analoga fattispecie, ha già avuto modo di osservare che “..nel caso di specie, l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.
Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165 prevede espressamente che <<Gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1>>.
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.
Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.
Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.
Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.
A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui <<L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995>>, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.
In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.
Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie all’esame, deve riconoscersi che il (….) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.
Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).
Orbene, nella fattispecie all’esame, i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni, anche aggiungendo la supervalutazione sui 6 mesi da allievo.
Conseguentemente, in conformità ai principi sopra esposti, va riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di 1/5 sui sei mesi di servizio militare reso quale allievo finanziere dal 9/11/1981 all’ 8/5/1982 e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2, d.l. 201/2011), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Tutto ciò previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.
In particolare, una volta portato a compimento il richiamato procedimento, l’INPS provvederà a:
a) rideterminare la pensione, a decorrere dall’1.9.2018 e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011);
b) pagare gli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente.
Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
- secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.
2. Va ora esaminato l’appello principale, proposto dall’INPS.
Il medesimo appello va parzialmente accolto, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.
Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:
“se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- “se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.
La medesima sentenza, all’esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.
Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31.12.1995.
A tale soluzione (rectius, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello di questa Corte (ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021 e n. 347/2021; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).
Con particolare riferimento alla fattispecie all’esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un’anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni, ove non venga considerato il riscatto di cui al paragrafo immediatamente precedente), l’applicazione del predetto principio di diritto comporta l’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’INPS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.
Va conseguentemente riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.
4. In conclusione, per tutto quanto finora detto, l’appello incidentale del Sig. OMISSIS va accolto, con le conseguenze sopra viste.
Allo stesso modo, l’appello principale dell’INPS va parzialmente accolto, con le conseguenze sopra viste, (conseguenze) destinate ad operare per la sola ipotesi di mancato perfezionamento del procedimento di riscatto, a seguito del mancato pagamento del relativo onere e, dunque, di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al sistema interamente retributivo.
In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M
- la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando:
- RIUNISCE gli appelli proposti dal Sig. OMISSIS e dall’INPS;
- in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE l’appello proposto dal Sig. OMISSIS nei termini di cui in parte motiva;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l’appello dispiegato dall’INPS nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 8 MAR. 2022
Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
Firmato digitalmente
N.B.: se dovete partecipare ai commenti su questa tematica, Vi prego di NON copiare tutto il TESTO di cui sopra onde evitare il prolungamento delle pagine. Scaricate più tosto la sentenza per commentare. Grazie.