Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: ven ott 29, 2021 8:35 pm
Altri colleghi fortunati a cui resterà il 44%.
Con le sentenze n. 432 – 434 e 435, la CdC sez. 3^ d’Appello (tutte provenienti dalla CdC Campania) a seguito degli Appelli proposti dall’INPS li dichiara tutti INAMMISSIBILI in quanto ha notificato l’atto di appello oltre il termine dei 60 gg. rispetto alla data di notifica della sentenza di Primo grado da parte della controparte.
Infatti nelle sentenze si legge:
La base normativa costituita dall’ art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453 del 15 novembre 1993, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’ art. 1 del d.l. n. 453 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, già prevedeva che “l’appello è proponibile … entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”.
La disposizione ha trovato integrale conferma nell’ art. 178 c.g.c., applicabile ratione temporis che, al comma 2, precisa che “i termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile”.
Occorre, in buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione che la sentenza sia stata notificata, su istanza di parte, nel domicilio eletto dalla controparte; diversamente l’appello può essere proposto utilmente entro un anno (con l’addizione del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta regolarmente il 7.12.2019 con pec all’indirizzo mail del difensore come indicato da quest’ultimo nella comparsa di risposta e, pertanto, il termine breve di 60 gg. sarebbe spirato il 6.02.2020 (precedentemente alla sospensione dei termini disposta a causa dell’emergenza covid, che iniziò a decorrere dal 9.3.20) mentre invece l’atto di appello è stato notificato solo in data 29.4.2020.
N.B.: quest’ultima parte è identica per tutte e 3 sentenze ma varia la data di notifica.
Con le sentenze n. 432 – 434 e 435, la CdC sez. 3^ d’Appello (tutte provenienti dalla CdC Campania) a seguito degli Appelli proposti dall’INPS li dichiara tutti INAMMISSIBILI in quanto ha notificato l’atto di appello oltre il termine dei 60 gg. rispetto alla data di notifica della sentenza di Primo grado da parte della controparte.
Infatti nelle sentenze si legge:
La base normativa costituita dall’ art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453 del 15 novembre 1993, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’ art. 1 del d.l. n. 453 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, già prevedeva che “l’appello è proponibile … entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”.
La disposizione ha trovato integrale conferma nell’ art. 178 c.g.c., applicabile ratione temporis che, al comma 2, precisa che “i termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile”.
Occorre, in buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione che la sentenza sia stata notificata, su istanza di parte, nel domicilio eletto dalla controparte; diversamente l’appello può essere proposto utilmente entro un anno (con l’addizione del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta regolarmente il 7.12.2019 con pec all’indirizzo mail del difensore come indicato da quest’ultimo nella comparsa di risposta e, pertanto, il termine breve di 60 gg. sarebbe spirato il 6.02.2020 (precedentemente alla sospensione dei termini disposta a causa dell’emergenza covid, che iniziò a decorrere dal 9.3.20) mentre invece l’atto di appello è stato notificato solo in data 29.4.2020.
N.B.: quest’ultima parte è identica per tutte e 3 sentenze ma varia la data di notifica.