spazzanevepuntocom ha scritto:Gsoilsas ha scritto:Per completezza di informazione, in quanto potrei essermi espresso in modo incompleto, alle suddette anzianità contributiva, va aggiunta la finestra mobile (pare facoltativa) pari, 14 mesi se nel 2013 e 15 mesi nel 2014
Scusate, ma "anzianità contributiva" cosa significa esattamente? Sono i 35 anni effettivi + 5 di abbuono oppure sono i 35 anni effettivi + quelli effettivamente riscattati?
Mi fate capire?
è giusta la prima.[/quote]
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...Anzianità contributiva=servizio utile.-
Lavoratori invalidi
Servizio effettivo e servizio utile
L'art. 40 del Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", precisa:
40. Servizio effettivo e servizio utile.
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
Pertanto, il servizio effettivo è costituito dalla somma dei servizi e periodi computabili, considerati senza tener conto degli aumenti. L'aggiunta degli aumenti al servizio effettivo costituisce il servizio utile.
Circolare Ministeriale 28 aprile 1998, n. 203
prot. n. 4691N
Oggetto: Art. 59 - comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - "Servizio utile" e "Servizio effettivo".
Prot. n. 126786 del 10 aprile 1998 (Ministero del Tesoro)
Oggetto: Art. 59, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449.
"Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza secondo i nuovi requisiti previsti dalla tabella D allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, possa computarsi, in aggiunta al "servizio effettivo" maturato dal personale dipendente, anche il "servizio utile" costituito dagli aumenti di cui al Capo III del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
La richiesta è motivata dalla circostanza che le recenti disposizioni introdotte dalla riforma previdenziale, richiamando il generale concetto di "anzianità contributiva", sembrano superare, ai suddetti fini, la cennata distinzione tra "servizio effettivo" e "servizio utile".
Al riguardo la scrivente, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 1, lettera a) della citata legge n. 449 del 1997, ritiene di poter convenire con l'avviso espresso da codesta Amministrazione nel senso di considerare il "servizio utile" nell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione come definita dalla medesima legge
n. 449 del 1997.
Infatti, appare sostenibile l'ipotesi che il legislatore, nel fissare i nuovi requisiti per i conseguimento del trattamento pensionistico, abbia voluto ricondurre la nozione di "servizi utile" a quella di "anzianità contributiva", intendendola quale requisito unitario distinto da quello dell'età anagrafica. -
Il Ragioniere generale dello Stato"