Ciao a tutti, confermo, ma scusate se una persona nel 92 aveva 15 anni o più, nel 95 avrebbe avuto minimo 18 anni e quindi tutto retributivo e di conseguenza non stavamo qui a parlare, Berti era un misto quindi nel 92 non poteva avere 15 anni o più altrimenti nel 95 avrebbe avuto 18 e quindi retributivo, ho fatto un ragionamento un pò confusionario ma spero di essermi fatto capire, ciao, Nino.ciro49 ha scritto:Il Comitato di vigilanza dell'Inps,ha accolto il ricorso del m.llo BERTI per un solo motivo in quanto avevano calcolato la percentuale di pensionabilità come impiegato civile e non come militare,e siccome era un militare e stato accolto il ricorso,e non perchè al 1992 aveva 15 anni o 16 e non gli avevano calcolato il 44%-AntonioPE ha scritto:Scusate se dico la mia visto che non sono mai intervento in questo argomento. Qui si sta discutendo senza avere in mano nulla di concreto. .avt ha ragione, si sta creando un problema inesistente. Si può scrivere all'infinito poichè ognuno dice la sua.
Ritornando al ricorso del m.llo Berti, l’INPS di Perugia, senza saper leggere e scrivere, in propria autonomia ha deciso di accogliere il ricorso da lui proposto, senza aspettare il parere della Corte dei Conti interessata in merito. Tutti, compreso il COBAR Umbria hanno gioito. Ma la Corte dei Conti come la pensa???
Mai cantare vittoria prima del tempo, puoi ridere oggi e piangere domani!
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e vasta !!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Appunto la legge dice che il dipendente che cessa dal servizio con 15.-fino a 20 anni ha diritto al 44%JESSICA1995 ha scritto:Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e vasta !!
Tale norma art.54 del D.P.R.1092/1973-
E quindi Inps applica tale legge per cui dirà sempre di no a meno che qualche Giudice della Corte dei Conti non dice al contrario dell'assunto dell'Inpsò-
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Giusto INPDAP ora INPS con una sua interpretazione ha cancellato art 54 . del D.P.R.1092/1973, quindi NON HA SCAMPO DEVE RIDARCI I SOLDI !Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e basta !!
AHHHHHHHHHH quale sarebbe la norma legislativa che limita l'art 54 ai soli casi di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni, mentre art 44 non ha questi limiti guarda caso
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Vi ricordo che la mente e come un paracadute funziona solo se si apre,lucky341 ha scritto:Giusto INPDAP ora INPS con una sua interpretazione ha cancellato art 54 . del D.P.R.1092/1973, quindi NON HA SCAMPO DEVE RIDARCI I SOLDI !Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e basta !!
AHHHHHHHHHH quale sarebbe la norma legislativa che limita l'art 54 ai soli casi di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni, mentre art 44 non ha questi limiti guarda caso
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Appunto ! quale sarebbe questa norma che limita i casi ?lucky341 ha scritto:Giusto INPDAP ora INPS con una sua interpretazione ha cancellato art 54 . del D.P.R.1092/1973, quindi NON HA SCAMPO DEVE RIDARCI I SOLDI !Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e basta !!
AHHHHHHHHHH quale sarebbe la norma legislativa che limita l'art 54 ai soli casi di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni, mentre art 44 non ha questi limiti guarda caso
Alessandro
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Appunto ! quale sarebbe questa norma che limita i casi ?lucky341 ha scritto:Giusto INPDAP ora INPS con una sua interpretazione ha cancellato art 54 . del D.P.R.1092/1973, quindi NON HA SCAMPO DEVE RIDARCI I SOLDI !Insomma è chiaro che l'INPS ha sbagliato il calcolo è che deve adeguarsi alla Legge e basta !!
AHHHHHHHHHH quale sarebbe la norma legislativa che limita l'art 54 ai soli casi di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni, mentre art 44 non ha questi limiti guarda caso
Alessandro
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
non c'è, è una invenzione INPDAP prima e dell'INPS ADESSO!Appunto ! quale sarebbe questa norma che limita i casi ?
Ossia fino al 31/12/1997 era 54 era vivo e vegetoD.Lgs 15 marzo 2010 n 66 (codice dell'ordinamento militare)
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della
determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’
articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di
cui all’ articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per Giovanni 53.
Ciao.
Premetto che è la seconda volta che mi addentro nel ginepraio di norme che disciplinano l'assetto pensionistico militare e pertanto mi definisco un profano del settore.
Non vorrei aver letto male ...... un tuo post del 13.01.2017.
Asserisci che non è più in vigore l'articolo che prevede, al militare, la possibilità del trattammento pensionistico quolora abbia raggiunto un anzianità di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo (articolo 52 comma 1 del DPR 1092/1973)
Ho visto la richiesta per il ricalcolo delle pensioni postata da juriromeo (non vorrei sbagliare il nome) per l'argomento più acceso del forum in questo periodo.
OMISSIS ..... L’art. 54 del DPR 1092/73 che fissa le modalità di applicazione delle aliquote pensionabili per il personale militare; nello specifico il comma 1 attribuisce al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 la percentuale del 44% della base pensionabile; il comma 9 prevede, inoltre, che nel caso il personale militare cessi dal servizio per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto i 15 anni di servizio utile[/b], la percentuale di pensione è pari al 2,2% della base pensionabile per ogni anno utile..... OMISSIS....
riporto il testo integrale del comma 9 del medesimo DPR
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
(penso che sia da interpretare: senza aver raggiunto i 15 anni utili al 1992)
Riporto il testo integrale dell'articolo 52
Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo
Riporto il primo comma del punto 3.3. della circolare INPS n. 22 del 18.09.2009
Il personale dell’Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Sempre nella richiesta da inviare all'INPS , nel paragrafo "DIRITTO"
Il provvedimento del calcolo della pensione ..... omissis.....
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi __, percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi __ pecentuale dello __ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___%
Di conseguenza, nel caso in cui sia superato il primo comma dell' articolo 52 del DPR il conteggio della quota A indicato nella richiesta non ha nessun significato perchè si riconduce al conteggio del 2,2 % del comma 9 dell'articolo 54 e salta tutto il resto.
Mi spieghi questo aspetto ?
Sai dirmi se il primo comma dell'articolo 52 del T.U. sia stato abrogato da disposizioni legislative oppure se vi siano state semplici circolari esplicative INPS e quali siano ??
Grazie.
Buona serata a tutti i componenti del Forum
Ciao.
Premetto che è la seconda volta che mi addentro nel ginepraio di norme che disciplinano l'assetto pensionistico militare e pertanto mi definisco un profano del settore.
Non vorrei aver letto male ...... un tuo post del 13.01.2017.
Asserisci che non è più in vigore l'articolo che prevede, al militare, la possibilità del trattammento pensionistico quolora abbia raggiunto un anzianità di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo (articolo 52 comma 1 del DPR 1092/1973)
Ho visto la richiesta per il ricalcolo delle pensioni postata da juriromeo (non vorrei sbagliare il nome) per l'argomento più acceso del forum in questo periodo.
OMISSIS ..... L’art. 54 del DPR 1092/73 che fissa le modalità di applicazione delle aliquote pensionabili per il personale militare; nello specifico il comma 1 attribuisce al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 la percentuale del 44% della base pensionabile; il comma 9 prevede, inoltre, che nel caso il personale militare cessi dal servizio per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto i 15 anni di servizio utile[/b], la percentuale di pensione è pari al 2,2% della base pensionabile per ogni anno utile..... OMISSIS....
riporto il testo integrale del comma 9 del medesimo DPR
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
(penso che sia da interpretare: senza aver raggiunto i 15 anni utili al 1992)
Riporto il testo integrale dell'articolo 52
Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo
Riporto il primo comma del punto 3.3. della circolare INPS n. 22 del 18.09.2009
Il personale dell’Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Sempre nella richiesta da inviare all'INPS , nel paragrafo "DIRITTO"
Il provvedimento del calcolo della pensione ..... omissis.....
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi __, percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi __ pecentuale dello __ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___%
Di conseguenza, nel caso in cui sia superato il primo comma dell' articolo 52 del DPR il conteggio della quota A indicato nella richiesta non ha nessun significato perchè si riconduce al conteggio del 2,2 % del comma 9 dell'articolo 54 e salta tutto il resto.
Mi spieghi questo aspetto ?
Sai dirmi se il primo comma dell'articolo 52 del T.U. sia stato abrogato da disposizioni legislative oppure se vi siano state semplici circolari esplicative INPS e quali siano ??
Grazie.
Buona serata a tutti i componenti del Forum
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
In merito a quanto da riferito preciso che proprio oggi l'INPS rispondendo ad un mio quesito riferito all'art 54 DPR 29.12.73 n.1092 mi riferisce che tale articolo non è più in vigore. Non si capisce più nulla chi ha ragione ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
E quando ( quale Legge DPR o altro) è stato abrogato per favore facci sapere.JESSICA1995 ha scritto:In merito a quanto da riferito preciso che proprio oggi l'INPS rispondendo ad un mio quesito riferito all'art 54 DPR 29.12.73 n.1092 mi riferisce che tale articolo non è più in vigore. Non si capisce più nulla chi ha ragione ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Questo è quello che mi risposto l'INPS. Bisogna verificare se è vero. Però nel ricorso fatto dal collega Berti ricordo di aver letto che è in vigore quindi non è stato abrogato.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
JESSICA1995 Ossia fino al 31/12/1997 ART 54 era vivo e vegeto, i calcoli della quota B vanno fatti al 31/12/1995 quindi secondo ART 54 DPR , HAI CAPITO!D.Lgs 15 marzo 2010 n 66 (codice dell'ordinamento militare)
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della
determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’
articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di
cui all’ articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Ok nulla dire. Loro rispondono come vogliono aspettiamo le dovute determinazioni.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
quindi il calcolo della quota b va fatto al 31/12/1995 quale era la norma che disciplinava le aliquote di rendimento....... art 54 dpr, punto!Di regola, l'abrogazione di una norma opera dal momento in cui entra in vigore la nuova legge (ex nunc).
La norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, ma di norma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione (salvo che la nuova legge sia retroattiva, per espressa previsione del legislatore, art. 11 disp. prel. cod. civ. la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha valore retroattivo. disposizione posta da una fonte primaria e perciò derogabile dal legislatore). La deroga al principio di irretroattività, tuttavia, non può essere arbitrariamente disposta dal legislatore, i particolari effetti su rapporti giuridici precedentemente costituiti possono portare la Corte Costituzionale a stabilire l'annullamento di un'abrogazione retroattiva per violazione del principio di ragionevolezza.
Jessica tu devi fare questo quesito all'INPS , per il calcolo della quota B della pensione , avendo io compiuto
più di 15 anni in quella data che aliquota di rendimento si applica?
Ahhhhhhhhh
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