Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12
Inviato: lun apr 17, 2017 10:55 pm
Colleghi non me ne vogliate ma mi sembra di stare ad assistere ad una partita di tennis...quelle che durano 5 ore...e alla fine ti stufi di assistere....mi domando in tutto questo si arrivera' a qualcosa di costruttivo ed effettivamente valido per la nostra causa????firefox ha scritto:Premesso che sterili messaggi e magari toni non consoni talvolta possono alterare la sostanza degli stessi che . almeno da parte mia - sono finalizzati a capire in senso lato e se possibile a far capire a chi legge, rimango fermamente convinto che il periodo che tu hai evidenziato è semplicemente propedeutico a quelli successivi contenuti in quella circolare, ovvero a far comprendere il metodo di calcolo per la quota "C" che per TUTTE le tipologie di pensione e per TUTTI i dipendenti NON tiene conto di nessuna maggiorazione del servizio o benefit vario ma è un mero calcolo matematico.....tanti anna hai versato - tanto hai versato - tanta, anzi poca, sarà la tua pensione.dolphin69 ha scritto:Caro collega,
spero che questo scambio di pareri sia costruttivo ed utile per tutti quelli che frequentano questo forum,
anche se sembra che sia diventato una diatriba tra noi due.
Non credo di essere un esperto in tema di pensioni, ma non credo nemmeno di essere uno sprovveduto della lingua italiana.
Ti torno a ripetere che il subpara sotto riportato è incluso nel capitolo della pensione di inabilità (come dici tu "nel caso di specie" dei ferrovieri) e non credo per caso.
Resta ben inteso che è valido in linea generale (e non solo "a quello che pare a me").
Non prendere per "oro colato" tutto quello che dicono i dipendenti INPS, infatti mi è stato riferito che non di rado applicano la normativa in maniera differente tra diverse sedi provinciali.
Non ho la presunzione di saperne o comprendere più di te, cerco di essere obiettivo... ma cerca anche tu di esserlo.
saluti.
Se invece si voleva fare una differenza esclusivamente per il calcolo della quota "C" di chi usufruisce della legge in oggetto a mio avviso era sufficiente inserire nel periodo precedente quello da te citato, quanto segue:
".................................................si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età considerando solo gli anni effettivamente lavorati e senza includere nessuna maggiorazione dal servizio riconosciuta a vario titolo dell’interessato computata..................."
Detto questo io non ho la verità in tasca e ne pretendo di averla, quindi chi legge trarrà le proprie conclusioni ed i legali, se del caso, le loro.